Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 aprile 2001
Nuove disposizioni in materia di contratti d'area e di protocolli aggiuntivi. (Deliberazione n. 53/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di concessione di agevolazioni produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
Viste le proprie delibere:
1) n. 70 del 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998) che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati da questo Comitato, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di lire 300 miliardi;
2) n. 81 del 9 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 163/1999) che detta alcuni criteri selettivi per l'attivazione di nuovi contratti d'area, mentre consente il finanziamento a determinate condizioni dei protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati;
3) n. 31 del 17 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 125/2000), e, in particolare, il punto 2.1 che prevede, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge, la possibilita' di autorizzare, a determinate condizioni, il finanziamento di iniziative volte all'ampliamento di attivita' preesistenti;
4) n. 69 del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 195/2000) che, al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000), demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a valere su proprie risorse nei limiti dell'importo complessivo di 340 miliardi di lire, l'adozione dei provvedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area, fermo restando il tetto massimo di lire 300 miliardi di investimenti agevolabili per ciascun contratto d'area;
5) n. 120 del 2 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 17/2000) che detta nuove disposizioni in materia di contratti di programma;
Considerata la disponibilita' di alcune regioni ad incrementare con risorse proprie i contratti d'area gia' stipulati, elevando in tal modo l'importo massimo degli investimenti ammissibili e consentendo la selezione di nuovi interventi;
Tenuto conto che diversi comuni localizzati nell'area di crisi Torrese - Stabiese non risultano ad oggi interessati dagli investimenti autorizzati nell'ambito dello specifico contratto d'area, per carenza di risorse ricollegabili anche alla particolare ampiezza del territorio colpito da fenomeni di deindustrializzazione;
Ritenuto opportuno prevedere, per una maggiore flessibilita' dello strumento negoziale, che il vincolo stabilito dalla lettera d) del punto 2.1 della delibera n. 31/2000 (rapporto contributo pubblico/nuovi addetti) sussista limitatamente alle iniziative imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto opportuno, sempre ai fini di garantire una maggior flessibilita', autorizzare i responsabili unici dei contratti a superare il tetto dei 300 miliardi di lire di investimento, in caso di riutilizzazione di risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in corso di attuazione;
Avuto riguardo alla possibilita' di cofinanziare con risorse rese disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il limite fissato dalla richiamata delibera n. 69/2000, nuovi protocolli aggiuntivi di contratti d'area gia' stipulati;
Ritenuto, altresi', opportuno estendere anche al contratto d'area di Gioia Tauro la possibilita' di cofinanziamenti con le sopra citate risorse;
Ritenuto opportuno, anche al fine di consentire una maggior chiarezza interpretativa della normativa vigente, sostituire integralmente la citata delibera n. 120/2000;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
1. Il tetto massimo di investimenti ammissibili, fissato in lire 300 miliardi (154,937 Meuro) per ciascun contratto d'area dalla delibera di questo Comitato n. 70/1998, fatte salve le deroghe di cui al punto 1.2 della stessa e la deroga di cui al punto 3 che segue, va riferito unicamente al finanziamento con fondi statali (fondi assegnati da questo Comitato per contratti d'area e legge n. 488/1992) dei singoli contratti, restando nella facolta' delle amministrazioni regionali e locali la possibilita' di incrementare con risorse proprie il finanziamento statale, nei modi e con le forme che saranno concordate con il Servizio della programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il suddetto Servizio puo' autorizzare i responsabili unici dei contratti d'area, applicate le disposizioni di cui al punto 3 della delibera n. 31/2000, limitatamente ai finanziamenti disposti da questo Comitato, a riutilizzare le risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di attivazione di investimenti, anche se tale utilizzazione comportasse il superamento dei tetti massimi di investimento di cui al precedente punto 1.
3. Nell'ambito del contratto d'area "TorreseStabiese" e del relativo protocollo aggiuntivo, l'importo complessivo di lire 445 miliardi (229,823 Meuro) degli investimenti gia' ammessi, ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 70/1998, a fruire dei fondi assegnati da questo Comitato per contratti d'area e dei fondi ex lege n. 488/1992, e' incrementato di ulteriori 150 miliardi di lire (77,469 Meuro), in deroga a quanto previsto dalla delibera n. 69/2000 e con l'esclusione delle iniziative localizzate nei territori di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia.
4. Al fine del raggiungimento dei tetti di investimento stabiliti per i protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno, Avellino, Terni, La Spezia e Gioia Tauro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' concedere agevolazioni alle imprese - fino alla concorrenza globale, per tutti i protocolli suddetti, di lire 400 miliardi (206,583 Meuro), di cui 60 miliardi (30,987 Meuro) per Gioia Tauro - sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalita' e i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 nella legge n. 488/1992. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria delibera 27 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 142/1995) e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali. Le imprese interessate presentano al soggetto incaricato dell'istruttoria le domande di ammissione ai benefici, eventualmente riformulando le istanze gia' presentate, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare.
5. Per le predette finalita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992.
6. Le risorse di cui al precedente punto 5 potranno essere utilizzate per il finanziamento di iniziative fino a concorrenza dei limiti d'investimento secondo quanto indicati al punto 1 e 3. L'importo massimo degli investimenti ammissibili per i predetti protocolli aggiuntivi, escluso il protocollo "Torrese-Stabiese", deve essere calcolato per differenza tra l'indicato importo di 300 miliardi di lire agevolato con fondi statali, di cui al precedente punto 1, e l'importo totale degli investimenti ammessi (compresi i costi, ove previsti, per la realizzazione delle opere infrastrutturali) in sede di sottoscrizione di un contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi. In tal senso, detto calcolo non terra' conto degli importi rivenienti da revoche, rinunce e rideterminazioni del contributo pubblico spettante, intervenuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi.
7. Per il completamento del contratto di Gioia Tauro e relativi protocolli aggiuntivi, a decorrere dall'esercizio 2002, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e', altresi', autorizzato ad utilizzare ulteriori quote delle risorse di cui al punto 5, fino a concorrenza dell'importo necessario al raggiungimento del tetto massimo complessivo di lire 300 miliardi d'investimento.
8. Per le iniziative imprenditoriali di ampliamento di attivita' esistenti, dichiarate ammissibili a finanziamento, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge, di cui al punto 2.1 della propria delibera n. 31/2000, la condizione enunciata alla lettera c) del citato punto 2.1 si applica alle sole iniziative finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; rimangono invariate le altre condizioni di ammissibilita'.
9. La presente delibera sostituisce integralmente la citata delibera n. 120/2000.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 141
 
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