| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  
| CIRCOLARE 10 luglio 2001, n. 58 |  
| Aiuto  alla  produzione  olio  di  oliva (regolamento CE n. 2366/98 e successive modificazioni) - Contabilita' di magazzino frantoi oleari. |  
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                              Alle regioni,                                assessorati agricoltura                                ispettorati provinciali                              Alle    Unioni    e   associazioni   di                              frantoiani                              Ai  frantoiani  non  aderenti ad alcuna                              associazione di categoria                              Alle   Unioni   e   associazioni  degli                              olivicoltori                              Ai  produttori  olivicoli non associati                              ad alcuna associazione di categoria                              All'Agecontrol S.p.a.
    Sentito   il  parere  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali,  che  ha concordato sulla opportunita' e sulla esigenza di introdurre  misure correttive della attuale tenuta della contabilita' di  magazzino  presso  i  frantoi,  con  la presente circolare l'AGEA integra  ed  aggiorna le disposizioni nazionali vigenti in materia di obblighi  concernenti  l'istituzione,  la  tenuta  e la comunicazione della  contabilita'  di  magazzino  dei  frantoi  oleari  di  cui  al regolamento   (CE)  n.  2366/98  del  10  ottobre  1998,  cosi'  come modificato con regolamento (CE) n. 648/01 del 30 marzo 2001.  Nell'ambito  della  procedura  operativa che l'Agea ha individuato, per la campagna 2001/2002, e' stata posta particolare attenzione alla gestione  delle informazioni inerenti la contabilita' di magazzino ed ai dati strutturali degli impianti che devono essere resi disponibili in  tempi  utili  all'Agenzia  di  controllo,  che dovra' eseguire le verifiche ispettive di competenza.  La   prima  fase  della  procedura  di  gestione  per  la  campagna 2001/2002,   che  l'Agea  sta  gia'  effettuando,  ha  comportato  il censimento  completo  delle  attrezzature  di  impianto  presenti nei frantoi  oleari,  mediante  la compilazione di "schede di rilevamento degli impianti".  Successivamente   alla  fase  di  aggiornamento  della  banca  dati dell'Agea,  questa  Agenzia provvedera', con le informazioni indicate dagli  Uffici territoriali competenti, alla prestampa del registro di base  per  ogni  frantoio  oleario riconosciuto attivo nella campagna 2001/2002.  La   tenuta   di  detta  contabilita'  standardizzata  e'  uno  dei principali adempimenti a carico dei frantoi oleari riconosciuti.  Il   registro   di   base   verra'   distribuito  ai  soli  frantoi riconosciuti, attraverso gli Uffici territoriali competenti.  Premesso che, relativamente alla modulistica della campagna 2000/01 rimangono  invariate,  nel  registro  di  base, le due componenti del "Frontespizio"  e  dei  "Certificati  di  molitura",  per la campagna 2001-2002 essa si compone come di seguito specificato:                     MODULISTICA STANDARDIZZATA                   DI MAGAZZINO DEI FRANTOI OLEARI                          Registro di base Frontespizio.  E' un modulo composto da tre fogli, di cui i primi due a ricalco.  Esso  contiene  i dati identificativi del frantoio, le informazioni anagrafiche  del  gestore  e  la  descrizione  degli impianti e delle apparecchiature  indicati  in  sede  di compilazione della "scheda di rilevamento degli impianti".  L'Ufficio  territoriale  competente,  al momento della consegna del registro  stesso,  provvede a verificare i dati di personalizzazione, ad  apporre  la data di consegna contro firma di ricevimento da parte del  frantoiano,  a  vidimarlo.  L'originale  verra' rimesso a questa Agenzia e una copia verra' trattenuta dall'Ufficio stesso.  La  seconda  copia verra' consegnata al frantoio e, in quanto parte integrante  della contabilita' di magazzino, dovra' essere conservata presso  il  frantoio  stesso  per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce. Certificati di molitura.  E'  un  modulo  composto  da  quattro  fogli,  di cui i primi tre a ricalco.  I  certificati  di molitura contengono le informazioni connesse con l'attivita'  di molitura relativa a ciascuna partita di olive entrata nel frantoio.  Vengono  rilasciati  dagli Uffici territoriali competenti in numero pari  a  quello  indicato  dal  frantoio  in sede di compilazione del modello "scheda di rilevamento impianti", approssimato al multiplo di 200 superiore.  Nel  caso in cui, nel corso della campagna, al frantoio non fossero sufficienti  i  certificati  di molitura distribuiti in fase di prima spedizione,   il   frantoio  deve  fare  tempestiva  richiesta  degli ulteriori  certificati  di  molitura  di  cui necessita, o attraverso l'Ufficio  territoriale  competente o direttamente all'Agea U.O. 15a, Settore  produzione olio di oliva, via Palestro, 81 - 00185 Roma (fax 064441024),  specificando  il  nome  del  frantoio,  il  comune  e la provincia di ubicazione dello stesso, la Partita IVA o Codice fiscale ed  il numero dei certificati di molitura occorrenti. L'Agea provvede materialmente   alla  prestampa  e  alla  spedizione  del  numero  di certificati  di  molitura  richiesti che, analogamente ai precedenti, saranno consegnati attraverso l'Ufficio territoriale competente.  I   certificati  di  molitura  costituiscono,  tra  l'altro,  parte integrante  della  contabilita'  di  magazzino di cui all'articolo 9, par.  1.  - lettere a), f) e g) primo trattino - del Regolamento (CE) n. 2366/1998.  Tali  certificati,  pertanto, devono essere compilati conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.  Gli  originali  dei  certificati  di  molitura  utilizzati nel mese devono  essere  inviati  all'Agea, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, a mezzo  raccomandata,  entro  il  decimo  giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  La  prima delle tre copie a ricalco, verra' consegnata contro firma di   ricevimento   all'olivicoltore.   Essa   costituisce   la  prova dell'effettiva triturazione delle olive consegnate dal produttore.  La  seconda  delle tre copie a ricalco, dei certificati di molitura utilizzati nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese successivo  a  quello  a  cui  si  riferiscono  le annotazioni, anche contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo   stesso  Ente,  degli  estratti  mensili  (copia  del  Registro giornaliero dell'attivita' di molitura, copia del Registro degli olii di oliva, copia del Registro di scarico della sansa).  La  terza  delle  tre  copie  a ricalco, in quanto parte integrante della  contabilita'  di magazzino, dovra' essere conservata presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce.  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.  Al  fine  di ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 10, del decreto  ministeriale  2 gennaio  1985,  gli operatori strutturati in forma cooperativistica che effettuino anche moliture per conto terzi, dovendo  tenere  le  contabilita'  separate,  dovranno  conservare  i certificati  di  molitura  rilasciati ai soci separatamente da quelli rilasciati per conto terzi. Registro giornaliero dell'attivita' di molitura (modello allegato).  Il  registro  consiste in un modulo continuo di 24 pagine, ciascuna composta  da  tre  fogli,  di  cui  i primi due a ricalco. Esso viene consegnato  dall'Agea  gia'  personalizzato con i dati identificativi del  frantoio,  compresa  la  tipologia  d'impianto  e  la  capacita' effettiva di lavorazione.  Sul   registro  deve  essere  annotato,  giornalmente,  secondo  le istruzioni  allegate,  il  riepilogo  giornaliero  delle informazioni connesse  con  l'entrata  e la molitura delle olive, la produzione di olio  e  di  sansa,  le ore lavorate per l'attivita' di molitura e la lettura  del contatore elettrico. Sul registro stesso dovranno essere annotati i corrispondenti totali di mese.  Il  registro  giornaliero  dell'attivita'  di  molitura costituisce parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8,  lett.  b)  1  e  2  tratt. - e 9, par. 1. del Regolamento (CE) n. 2366/1998.  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.  Gli originali delle pagine del registro utilizzate nel mese, devono essere  inviati  all'Agecontrol  S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma  Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  La  prima copia a ricalco, delle pagine del registro utilizzate nel mese,  deve  essere  inviata all'Ufficio Agricoltura territorialmente competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  La  restante  copia  a  ricalco,  deve  essere conservata presso il frantoio  per  un  periodo  non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla fine  dell'anno  a  cui  la  stessa  si  riferisce e resa disponibile all'atto dei controlli.  La  trasmissione  delle  pagine del registro giornaliero utilizzate nel  mese,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate,  e'  subordinata all'effettuazione  di operazioni di entrata delle olive o di molitura nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe'  a  mezzo  di  un'unica  raccomandata) all'inoltro, ai diversi Enti, di altri eventuali estratti mensili.  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati sono sanzionabili ai sensi di legge.  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti, devono  essere  apposti  il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Registro olii di oliva (modello allegato).  Contestualmente  alla  spedizione  del  Registro  di  Base,  l'Agea fornisce  ai  competenti Uffici territoriali un esemplare del modello denominato  "Registro  olii  di  oliva",  personalizzato  per ciascun frantoio,  sulla base del quale i frantoi devono predisporre (secondo le  istruzioni  in  allegato)  il registro per tenere la contabilita' giornaliera di magazzino relativa alla movimentazione degli olii.  Le   pagine   predisposte   del  registro  devono  essere  vidimate dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo.  La  compilazione del documento, da effettuare secondo le istruzioni allegate,   prevede   l'indicazione  dei  dati  relativi  a  ciascuna operazione  di  entrata  e  di  uscita di olio (partita per partita), ovvero le informazioni riepilogative giornaliere di talune operazioni di  carico  avvenute  nella  medesima  giornata,  oltreche'  i totali giornalieri,  e  di  fine  mese,  delle  quantita'  di olio entrate e uscite, nonche' la corrispondente giacenza di fine giornata.  Nessuna  registrazione  deve  essere  effettuata  in  relazione  ai quantitativi  di  olio prodotto e consegnato ai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio.  Il   registro   degli   olii  costituisce  parte  integrante  della contabilita'  di  magazzino  di cui agli articoli 8 - lett. b), 1 e 2 tratt.,  e  c)  - e 9, par. 1 lett. d) ed f), del regolamento (CE) n. 2366/1998.  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.  Gli  originali  delle  pagine del registro devono essere conservati presso  il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.  Una  fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 -  00164  Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel   mese,   deve   essere   inviata   all'Ufficio  territorialmente competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.  L'inoltro  della  copia  delle  pagine  del  registro olii di oliva utilizzate  nel  mese,  a  ciascuno  degli  Enti  sopra  indicati, e' subordinato  all'esistenza  di  annotazioni di movimenti sul registro nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe'  a  mezzo  di  un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente,  di  altri  eventuali  estratti mensili (copia delle pagine del Registro   di  scarico  della  sansa,  originale/copia  del  Registro giornaliero dell'attivita' di molitura).  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti, devono  essere  apposto  il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Registro di scarico della sansa (modello allegato).  Contestualmente  alla  spedizione  del  Registro  di  base,  l'Agea fornisce  ai  competenti Uffici territoriali un esemplare del modello denominato  "Registro  di  scarico  della  sansa", personalizzato per ciascun  frantoio,  sulla base del quale il frantoio deve predisporre il  registro  per  tenere  la  contabilita'  giornaliera di magazzino relativa  a tutte le operazioni di scarico della sansa gia' acquisita dal frantoio, secondo le istruzioni in allegato.  Non  verranno quindi registrate le operazioni di ritiro della sansa da parte dei produttori.  Le   pagine   predisposte   del  registro  devono  essere  vidimate dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo.  Il  registro  di  scarico  della sansa costituisce parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8 - lettera b) 1 e  2  tratt.  -  e  9,  par.  1, lettera g) - del Regolamento (CE) n. 2366/1998.  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.  Gli  originali  delle  pagine del registro devono essere conservati presso  il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.  Una  fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 -  00164  Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  Un'altra   fotocopia   (leggibile)   delle   pagine  del  registro, utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.  L'inoltro  della  copia  delle pagine del registro di scarico della sansa  utilizzate  nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, e' subordinato  all'esistenza  di  annotazioni di movimenti sul registro nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe'  a  mezzo  di  un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente,  di  altri  eventuali  estratti mensili (copia delle pagine del Registro   degli   olii   di   oliva,  originale/copia  del  Registro giornaliero dell'attivita' di molitura).  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti, devono  essere  apposto  il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.  Sono  esclusi  dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico della  sansa,  i  frantoi che, nel corso della campagna precedente di effettiva  lavorazione,  abbiano  prodotto  un  quantitativo  di olio inferiore a 20 tonnellate.  Tali   frantoi   hanno  comunque  l'obbligo  della  tenuta  del  su menzionato  registro  che,  come  sopra ricordato e' parte integrante della contabilita' di magazzino.                                * * *                 SISTEMA DI CONTROLLI SUPPLEMENTARI
    Nel  caso  in  cui  il frantoio e' sottoposto alla disciplina di un sistema  di  controlli supplementari, cosi' come indicato all'art. 8, lettera  d), del regolamento (CE) n. 2366/1998, nella modifica di cui al  regolamento  (CE)  n.  648/01,  dovra'  inviare  giornalmente  le informazioni richieste, utilizzando le copie delle pagine, contenenti esclusivamente  le  annotazioni  del  giorno,  relative al: "Registro giornaliero  dell'attivita'  di molitura" e/o "Registro degli olii di oliva".  Detto   invio   dovra'   essere  effettuato,  anche  a  mezzo  fax, all'Agecontrol  S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41 - c.a.p. 00165 Roma (fax n. 0639387424).                              *    *   *                           AUTORIZZAZIONE                   ALLA REGISTRAZIONE PROVVISORIA  Qualora  un  frantoio,  in  possesso di regolare riconoscimento, ne faccia  richiesta,  l'Ufficio  territoriale  competente, in attesa di rilasciare i registri standardizzati, puo' autorizzare, conformemente alle  disposizioni  vigenti,  l'uso  di  registri provvisori vidimati preventivamente,  su cui devono essere annotate tutte le informazioni previste nei registri standardizzati.  Una  volta  acquisiti tali registri standardizzati, dovranno essere riportate, su di essi, tutte le registrazioni effettuate sui registri provvisori,  assolvendo, se del caso, entro il decimo giorno del mese successivo  a  quello  in  cui  e'  avvenuta la consegna dei registri standardizzati,  agli  obblighi  di trasmissione delle copie previste agli  Enti  competenti e non ancora inviate per mancanza dei registri ufficiali.  In  quest'ultimo  caso,  il  frantoio  dovra' trasmettere all'Agecontrol  S.p.a.  casella  postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, unitamente   alle   copie   dei   registri  previste,  documentazione concernente la data di rilascio dei registri medesimi.                              *    *   *                    ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITA'                             DI MOLITURA  A  chiusura  dell'attivita'  di  molitura  di  ciascuna  campagna i gestori  dei  frantoi  devono  provvedere  a  restituire  all'Ufficio territoriale  competente  i  "Certificati di molitura" ed i fogli del "Registro    giornaliero    dell'attivita'   di   molitura"   rimasti inutilizzati.                                 * * *  I frantoi, se non specificatamente richiesto da questa Agenzia, non sono  tenuti  ad  inviare  ulteriori  comunicazioni diverse da quelle espressamente indicate nel presente documento.  Pertanto,  non  sono  da  inviare all'Agea, neanche per conoscenza, richieste   di.   riconoscimento,   trasferimento   di   titolarita', cessazione   di  attivita',  variazione  di  capacita'  di  impianto, rettifiche  varie,  ecc.,  in  quanto  di  esclusiva competenza degli Uffici  Regionali  i  quali  provvedono  a  comunicare alla scrivente Agenzia,  gli  aggiornamenti  intervenuti  attraverso la trasmissione delle   Determine  Assessoriali  adottate  ovvero  delle  "Schede  di rilevamento degli impianti".                                   Il direttore dell'area: Migliorini  |  
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                          REGISTRO GIORNALIERO                     DELLE ATTIVITA' DI MOLITURA                             Istruzioni
                          Indicazioni generali.  Sul  registro giornaliero delle attivita' di molitura devono essere annotate,  giornalmente  (entro  le  ore  24),  tutte le informazioni complessive  previste,  connesse  con  le  entrate  di olive e con le attivita' di molitura effettuate nell'arco della giornata.  Il  registro,  predisposto  dall'Agea  e  consegnato attraverso gli Uffici     dell'agricoltura     territorialmente    competenti,    e' personalizzato  per ciascun frantoio e consiste in un modulo continuo di  24  pagine,  ciascuna composta da tre fogli, di cui i primi due a ricalco.  Il  registro  deve  essere  compilato,  in  ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.  Su  ciascuna  pagina  deve  essere  annotato, nell'apposito spazio, l'anno  ed  il  mese  di  riferimento.  Su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.  La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese  di  riferimento;  a  fine  mese,  su  ogni  foglio  del modello compilato   deve  essere  riportato  anche  il  totale  delle  pagine utilizzate per il medesimo mese (es.: pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).  Su  ogni  pagina  del  registro deve essere annotata, nell'apposito spazio,  la Costante K del contatore: e' un coefficiente numerico (di norma  pari  a  1),  specifico  per  ogni contatore (rilevabile sullo stesso  contatore,  da  fattura, o dalle caratteristiche tecniche del contatore)  che,  moltiplicato  per  il numero di giri registrati dal misuratore,  consente  di  ottenere il consumo energetico espresso in kwh.  Il  coefficiente  deve  essere  sempre indicato anche quando il valore dello stesso e' pari a 1.  Le quantita' giornaliere da indicare, relative alle olive, all'olio ed  alla  sansa,  devono  essere  espresse  in  chilogrammi, senza le frazioni   decimali.  L'arrotondamento  deve  essere  effettuato  per "difetto",  cioe' eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa  sia  minore  o  uguale a 0,5 kg; l'arrotondamento deve essere effettuato "per eccesso", cioe' al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.  Il  registro  giornaliero  dell'attivita'  di  molitura costituisce parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8, lettera b) - 1o e 2o tratt. - e 9, par. 1. del regolamento (CE) n. 2366/1998.   Tale   registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed aggiornato  conformemente  alle  disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.    Gli  originali  delle  pagine  del registro devono essere inviati all'Agecontrol  S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo  raccomandata,  entro  il  decimo  giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.    La  prima  copia  delle  pagine  del registro deve essere inviata all'Ufficio  dell'Agricoltura  territorialmente  competente,  a mezzo raccomandata,  entro  il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.    La  restante  copia deve essere conservata presso il frantoio per un  periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui la stessa si riferisce e resa disponibile all'atto dei controlli.  La  trasmissione  delle  pagine del registro giornaliero a ciascuno degli  Enti  competenti,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate, e' subordinata  all'effettuazione di operazioni di entrata delle olive o di  molitura  nel  corso  del  mese  di  riferimento  e puo' avvenire contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo  stesso  Ente,  di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine  del  Registro  di  scarico  della sansa, o del Registro degli olii).  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti, devono  essere  apposti  il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.  A  chiusura  dell'attivita'  di  molitura  di  ciascuna  campagna i gestori  dei  frantoi  devono  provvedere  a  restituire  all'Ufficio territoriale competente i fogli del registro rimasti inutilizzati. Modalita' di compilazione.  Ogni  riga di dettaglio del registro contiene i dati relativi ad un solo  giorno  di  lavorazione. Ciascuna pagina consente di registrare fino  a  16 giorni di lavorazione. Qualora nel mese di riferimento si superino  le  16  giornate  lavorative  dovra'  essere utilizzata una seconda pagina.  A  fine  mese  dovranno  essere  barrate  le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima pagina compilata.  Di   seguito   vengono   fornite   istruzioni  dettagliate  per  la compilazione di ciascuna voce giornaliera.    giorno:  sotto  questa voce si deve indicare il giorno (numero) a cui le registrazioni si riferiscono.    no  ore  di  attivita'  lavorativa:  sotto  questa  voce  si deve indicare  il  numero  di  ore  riferite  esclusivamente all'effettivo funzionamento  degli impianti di molitura nel corso della giornata di riferimento. Da tale computo e', pertanto, escluso, l'eventuale tempo impegnato  in  altre  attivita'  (ad  es.:  eventuale  pulizia  degli impianti, confezionamento dell'olio, ecc.). Dati relativi alle olive:  totale  olive  entrate  nel  frantoio:  sotto  questa  voce si deve riportare  la  somma  delle  singole quantita' indicate nei modelli F alla voce "olive entrate" nel corso del giorno di riferimento.  totale  olive  molite: sotto questa voce si deve riportare la somma delle  quantita'  indicate  nei  modelli  F  alla voce "olive molite" riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;  totale  olive molite di produzione del frantoio: sotto questa voce, qualora  l'attivita'  di  molitura  risulti  connessa con l'attivita' agricola  (in  particolare  per  i  cosiddetti frantoi aziendali), la quantita'  da riportare deve corrispondere alla somma delle quantita' indicate  alla  voce  "olive  molite"  nei  modelli  F,  intestati al frantoio/azienda  agricola,  e  riferiti  alle  moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;  totale olive molite acquistate dal frantoio: sotto questa voce deve essere   riportata  la  quantita'  corrispondente  alla  somma  delle quantita'  di  "olive  acquistate"  indicate nei modelli F recanti il frantoio  come acquirente delle olive riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento. Dati relativi all'olio:  totale  olio ottenuto: sotto questa voce si deve riportare la somma delle  quantita'  indicate  nei  modelli  F alla voce "quantita' olio prodotto"  riferiti  alle  moliture  avvenute nel corso del giorno di riferimento;  totale  olio  restituito a produttori/acquirenti delle olive: sotto questa  voce  si deve riportare la somma delle quantita' indicate nei modelli F alla voce "olio restituito al produttore o acquirente delle olive"  riferiti  alle  moliture  avvenute  nel  corso  del giorno di riferimento;  avvertenza:   si   evidenzia   che  il  dettaglio  delle  quantita' complessive  giornaliere  di olio ottenuto dalle moliture di olive di produzione  del  frantoio,  dalle  moliture  di  olive acquistate dal frantoio  o  acquistate  attraverso  le cessioni a titolo di molenda, deve essere annotato solo sul registro olii di oliva. Dati relativi alla sansa:  totale  sansa  ottenuta: sotto questa voce deve essere riportata la quantita'  corrispondente  alla  somma  delle  quantita' indicate nei modelli  F alla voce "sansa prodotta" riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;  totale  sansa  ceduta  al  frantoio:  sotto questa voce deve essere indicata  la  quantita'  corrispondente  alla  somma  delle quantita' indicate  nei  modelli  F  alla  voce  "sansa  ceduta  al frantoiano" riferiti   alle   moliture   effettuate   nel  corso  del  giorno  di riferimento;  totale  sansa  ritirata  dai  produttori  o acquirenti delle olive: sotto questa voce va riportata la quantita' corrispondente alla somma delle  quantita' indicate nei modelli F alla voce "sansa ritirata dal produttore"  riferiti  alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento.  lettura del contatore ad inizio giornata: sotto questa voce si deve riportare  la  lettura  del misuratore dell'energia attiva effettuata all'inizio  di  ogni  giornata di lavorazione delle olive. La lettura deve  riguardare  l'apposito contatore che misura l'energia consumata dall'impianto di molitura per il suo funzionamento. Altri dati:  totale di pagina o di mese: sotto questa voce, in corrispondenza di ogni  colonna,  devono essere riportati i totali di pagina o di mese. La  lettura  del  contatore a fine mese deve essere riportata solo in corrispondenza della pagina contenente l'ultimo giorno di lavorazione del   mese  di  riferimento.  Questa  corrisponde  alla  lettura  del misuratore  dell'energia  attiva  effettuata  alla  fine  dell'ultima giornata  di  lavorazione  del mese. Qualora l'impianto sia dotato di contatore  elettrico  dedicato  all'attivita' di molitura, la lettura del  contatore  alla  fine  del mese a cui si riferisce la pagina del registro  deve  corrispondere,  di  norma, alla lettura del contatore all'inizio  della prima giornata di lavorazione del mese successivo a quello di riferimento.                         AVVERTENZE GENERALI                PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI  Nel  caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:    barrare  la  riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce assicurandone comunque la leggibilita';    trascrivere   nuovamente,  in  corrispondenza  della  prima  riga disponibile, l'intera sequenza corretta dei dati richiesti.         ---->  Vedere Modello a pag. 104 della G.U.  <----                       REGISTRO OLII DI OLIVA                             Istruzioni Indicazioni generali.  Sul  registro  olii  di  oliva  devono essere annotate giornalmente (entro  le ore 24) tutte le operazioni di entrata e di uscita di olio di  oliva  avvenute nel frantoio, sia quelle connesse con l'attivita' di  molitura  delle olive (ad esclusione delle operazioni relative ai quantitativi  di  olio  prodotto e ritirato dai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio nella medesima giornata), che quelle connesse  con eventuali altre attivita' che comportino movimentazione (deposito, compravendita, etc.).  Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro:    i  frantoi  che effettuano soltanto servizio di molitura in conto terzi  e  che  consegnano ai propri clienti, nella medesima giornata, tutto l'olio ottenuto;    i  cosiddetti  "frantoi  aziendali", cioe' i frantoi connessi con l'azienda   agricola  di  produzione  delle  olive,  che  trasformano esclusivamente le olive prodotte dalla medesima azienda agricola.  Il  registro  olii  di oliva e' composto da fogli uguali, di cui un esemplare  viene fornito dall'Agea, attraverso l'Ufficio territoriale dell'Amministrazione   locale  competente,  gia'  personalizzato  per ciascun frantoio in base ai dati precedentemente comunicati.  Ciascun  frantoio,  ritirato l'esemplare della pagina del registro, deve  provvedere  a riprodurre copie (pagine) - di formato identico a quello   dell'esemplare   ricevuto -  sufficienti  per  contenere  le annotazioni  delle  operazioni  previste  per  l'intera  campagna  di commercializzazione.  Tutte  le  pagine  del registro devono essere vidimate dallo stesso Ufficio   territorialmente   competente  che  ne  rilascia  il  primo esemplare, preventivamente al loro utilizzo.  Qualora  il  numero  di  copie  (pagine) inizialmente predisposte e vidimate  non sia sufficiente a contenere tutte le annotazioni, se ne dovranno  predisporre altre, da vidimare prima del loro utilizzo, nel corso  della  campagna;  a tal fine e' opportuno che un esemplare non compilato della pagina del registro rimanga sempre a disposizione del frantoio.  Il  registro  deve  essere  compilato,  in  ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.  Su  ciascuna  pagina  deve  essere  annotato, nell'apposito spazio, l'anno  ed  il  mese  di  riferimento.  Su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.  La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese di riferimento; a fine mese su ogni foglio del modello compilato deve  essere riportato anche il totale delle pagine utilizzate per il medesimo mese (es.: pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).  Il  registro  olii  di  oliva  costituisce  parte  integrante della contabilita'  di  magazzino  di cui agli articoli 8, lettere b) 1 e 2 tratt.  e  c) - e 9, par. 1 lettere d) ed f), del Regolamento (CE) n. 2366/1998.  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Si   ricorda  che  tale  registro  non  e'  sostituibile  da  altra documentazione,  ancorche'  valida  ad  altri  fini  (es.:  fatture o documenti fiscali).  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.  Gli  originali  delle  pagine del registro devono essere conservate presso  il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.  Una  fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 -  00164  Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel   mese,   deve   essere   inviata  all'Ufficio  del-l'agricoltura territorialmente  competente,  a  mezzo raccomandata, entro il decimo giorno   del   mese  successivo  a  quello  a  cui  si  riferisce  la dichiarazione.  L'inoltro  della  copia  delle  pagine  del  registro olii di oliva utilizzate  nel  mese,  a  ciascuno  degli  Enti  sopra  indicati, e' subordinato  all'esistenza  di  annotazioni di movimenti sul registro nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe'  a  mezzo  di  un'unica raccomandata) all'inoltro, agli stessi Enti,  di  altri  eventuali  estratti mensili (copia delle pagine del Registro   di  scarico  della  sansa,  originale/copia  del  Registro giornaliero dell'attivita' di molitura).  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.  In  calce  a  ciascuna  pagina, prima dell'inoltro della copia agli Enti  competenti,  devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Modalita' di compilazione.  Su   ciascuna   riga   di  dettaglio  del  registro  devono  essere registrate, in ordine cronologico di giorno del mese, le informazioni previste  per  ciascuna  operazione  di  entrata  e di uscita di olio (partita  per partita), ovvero le informazioni previste per l'insieme di talune operazioni di carico avvenute nella medesima giornata.  Nessuna  registrazione  deve  essere  effettuata  in  relazione  ai quantitativi  di  olio prodotto e consegnato ai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio nella medesima giornata.  Le  annotazioni  relative  alle  singole  operazioni  (partita  per partita)   comprendono  obbligatoriamente  le  seguenti  informazioni (salvo   le  eccezioni  specificate  di  seguito,  nell'ambito  delle istruzioni per la compilazione di ciascuna voce):    giorno;    riferimento documento;    causale;    soggetto cedente o destinatario;    quantita' di olio di oliva.  Le operazioni di entrata di olio avvenute nella medesima giornata e derivanti da:    acquisti di olio a titolo di molenda;    molitura di olive di produzione del frantoio;    molitura di olive acquistate dal frantoio; anziche'   essere  registrate  partita  per  partita,  devono  essere annotate,  rispettivamente, con una unica registrazione riepilogativa giornaliera  (secondo le modalita' di seguito specificate nell'ambito delle  istruzioni per la compilazione di ciascuna voce) relativa alla quantita'   complessiva  giornaliera  di  olio  preso  in  carico  in corrispondenza di ciascun tipo di operazione.  Al  termine  di  ciascuna  giornata  nel  corso  della  quale siano avvenute   operazioni,   deve   essere   effettuata   una   ulteriore registrazione contenente:    giorno;    causale;    quantita' di olio di oliva entrata (complessivamente nel giorno);    quantita' di olio di oliva uscita (complessivamente nel giorno);    quantita' di olio di oliva giacente a fine giornata.  A  fine  mese  si  devono  registrare, negli appositi spazi di fine pagina:    totale del mese della quantita' di olio entrata    totale del mese della quantita' di olio uscita.  A  fine  mese, inoltre, devono essere barrate le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima pagina compilata.  Di   seguito   vengono   fornite   istruzioni  dettagliate  per  la compilazione di ciascuna voce:    giorno:  sotto questa voce si deve indicare il giorno (numero) in cui e' stata effettuata l'operazione;    riferimento  documento: sotto questa voce deve essere indicato il tipo  ed  il  numero  del  documento  emesso  o  ricevuto  a supporto dell'operazione  effettuata  [es.: FA (fattura) n. 125]. E' opportuno non  modificare  la  eventuale  sigla di identificazione adottata per ogni tipo di documento.  Casi particolari:    l'annotazione  del  riferimento  documento  deve essere omessa in corrispondenza  della  registrazione  complessiva  di  fine  giornata (causale di operazione "TG");    in  corrispondenza  delle registrazioni con causali di operazione "MO"   (totale   giornaliero   di  olio  da  molenda),  "OP"  (totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive di produzione del  frantoio)  e  "OA"  (totale  giornaliero  di olio ottenuto dalle moliture  di olive acquistate dal frantoiano), nella voce riferimento documento deve essere annotata la dicitura "Modelli F";    causale:  sotto  questa  voce  deve essere indicato il codice che identifica  la  tipologia  dell'operazione; i codici predefiniti sono riportati in calce al modello in nota 2.
                     Codici a cui puo' corrispondere                      una quantita' in entrata
   Codice causale               Descrizione operazione      -                                - AC ....                 Acquisto RD ....                 Reso da deposito MO ....                 Totale giornaliero di olio da molenda CD ....                 Conto deposito CV ....                 Conto vendita CL ....                 Conto lavorazione OP ....                 Totale giornaliero di olio ottenuto dalla                         molitura delle olive di produzione del                         frantoio OA ....                 Totale giornaliero di olio ottenuto dalla                         molitura delle olive acquistate dal                         frantoio TG ....                 Totale giornaliero AL ....                 Altro
 
                    Codici a cui puo' corrispondere                       una quantita' in uscita
   Codice causale                Descrizione operazione      -                                 - CE ....                 Cessione a terzi PC ....                 Cessioni interne (passaggio) ad altre                         attività in contabilità separata ai                         fini I.V.A. CD ....                 Conto deposito CV ....                 Conto vendita CL ....                 Conto lavorazione RD ....                 Reso da deposito TG ....                 Totale giornaliero AL ....                 Altro    soggetto  cedente  o  destinatario: sotto tale voce devono essere riportati  gli estremi identificativi completi del soggetto dal quale il frantoio ha ricevuto l'olio ovvero al quale ha consegnato l'olio.  Casi particolari:    nel caso di vendite dirette a privati consumatori, e' sufficiente annotare  - nello spazio predisposto a contenere la denominazione del soggetto - la dicitura "Privato consumatore";    nel caso di carico di olio proveniente da olive di proprieta' del frantoio  (di  propria  produzione  o  acquistate) ovvero di cessione (passaggio) interna ad altre attivita' in contabilita' separata (es.: imbottigliamento),  dovra'  essere  annotata  la  dicitura  "Frantoio stesso";    nel  caso  di  registrazioni  giornaliere  di  acquisti di olio a titolo di molenda dovra' essere annotata la dicitura "modelli F";    quantita'  entrata  di olio di oliva: sotto tale voce deve essere annotata  la quantita' di olio entrata partita per partita, ovvero la quantita' complessiva giornaliera per le registrazioni con causali di operazione "TG", "MO", "OA" ed "OP".  Le  quantita'  di olio devono essere espresse in chilogrammi, senza le  frazioni  decimali.  L'arrotondamento  deve essere effettuato per "difetto",  cioe' eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa  sia  minore  o  uguale a 0,5 kg; l'arrotondamento deve essere effettuato "per eccesso", cioe' al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.  All'inizio  di  ciascun  mese  deve  essere annotata, nella testata della  colonna  relativa alle quantita' entrate, la quantita' di olio giacente  ad  inizio  mese,  che deve corrispondere alla quantita' di olio  giacente  a fine giornata precedente come da ultima annotazione effettuata   nel   registro  per  il  mese  precedente  a  quello  di riferimento.  Alla  fine  di  ciascun mese deve essere annotato il totale di mese corrispondente   alla   sommatoria  delle  quantita'  totali  entrate giornalmente registrate con causale di operazione "TG";    quantita'  uscita  di  olio di oliva: sotto tale voce deve essere annotata  la quantita' di olio uscita, partita per partita, ovvero la quantita' complessiva giornaliera per le registrazioni con causali di operazione  "TG",  arrontondata  al  kg  come  sopra  specificato (in carattere corsivo).  Per ciascuna partita di olio uscita si deve inoltre specificare:    tipo  soggetto:  il  codice  "PR"  indica  il  produttore  che ha consegnato  le  olive; in particolare, dovra' essere utilizzato tutte le  volte  che esce, dal conto deposito, una determinata quantita' di olio  per  sua  la  restituzione al produttore delle olive; il codice "AD"  indica  altro  destinatario  [art.  9,  lett. f), del Reg. (CE) 2366/1998];    tipo  uscita:  sotto tale voce si devono indicare le modalita' di uscita  dell'olio  secondo  quanto  previsto dal Reg. (CE) 2366/1998, articolo 8, lett. c), I, II e III trattino:      la  lettera "A" si utilizza per le vendite inferiori a 50 litri o in assenza di vendita;      la  lettera  "B"  si  utilizza  per  le  vendite  in imballaggi immediati  muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, recanti un numero  d'ordine,  il  numero  di riconoscimento del frantoio nonche' l'anno della campagna;      la   lettera   "C",  infine,  per  le  vendite  con  fattura  e registrazione bancaria del pagamento.    quantita'  giacente  a fine giornata di olio di oliva: sotto tale voce  deve  essere  annotata  la  quantita'  giacente  di olio a fine giornata; se nel corso della giornata sono avvenute movimentazioni di olio,  in entrata o in uscita, sulla medesima riga (con causale "TG") ove  e'  annotato  il  totale  giornaliero della quantita' entrata ed uscita, deve essere annotata la giacenza a fine giornata.  Tale  quantita'  si  ottiene sommando alla quantita' totale entrata nel giorno la giacenza annotata al termine della giornata precedente, e sottraendo la quantita' totale uscita nel giorno.                         AVVERTENZE GENERALI                PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI  Nel  caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:    barrare  la  riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce assicurandone comunque la leggibilita';    trascrivere   nuovamente,  in  corrispondenza  della  prima  riga disponibile, l'intera sequenza corretta dei dati richiesti.         ---->  Vedere Modello a pag. 108 della G.U.  <----                   REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSA                             Istruzioni Indicazioni generali.  Sul  registro  di  scarico  della  sansa,  devono  essere  annotate giornalmente  (entro  le  ore  24),  partita  per  partita,  tutte le operazioni  di uscita della sansa prodotta nel frantoio, ad eccezione delle  operazioni  di  ritiro della sansa effettuate direttamente dai produttori/acquirenti  delle  olive che hanno molito le proprie olive presso il frantoio.  Il  registro di scarico della sansa e' composto da fogli uguali, di cui  un  esemplare  viene  fornito  dall'Agea,  attraverso  l'Ufficio territoriale    dell'Amministrazione    locale    competente,    gia' personalizzato  per  ciascun frantoio in base ai dati precedentemente comunicati.  Ciascun  frantoio,  ritirato l'esemplare della pagina del registro, deve  provvedere  a riprodurre copie (pagine) - di formato identico a quello   dell'esemplare   ricevuto -  sufficienti  per  contenere  le annotazioni  delle  operazioni  previste  per  l'intera  campagna  di commercializzazione.  Tutte  le  pagine  del registro devono essere vidimate dallo stesso Ufficio   territorialmente   competente  che  ne  rilascia  il  primo esemplare, preventivamente al loro utilizzo.  Qualora  il  numero  di  copie  (pagine) inizialmente predisposte e vidimate  non sia sufficiente a contenere tutte le annotazioni, se ne dovranno  predisporre altre, da vidimare prima del loro utilizzo, nel corso  della  campagna;  a tal fine e' opportuno che un esemplare non compilato della pagina del registro rimanga sempre a disposizione del frantoio.  Il  registro  deve  essere  compilato,  in  ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.  Su  ciascuna  pagina  deve  essere  annotato, nell'apposito spazio, l'anno  ed  il  mese  di  riferimento;  su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.  La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese di riferimento; a fine mese su ogni foglio del modello compilato deve  essere riportato anche il totale delle pagine utilizzate per il medesimo mese (es.: pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).  Il  registro  di  scarico  della sansa costituisce parte integrante della  contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8, lett. b) 1 e 2 trattino - e 9, par. 1 lett. g) del Regolamento (CE) n. 2366/1998.  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.  Gli  originali  delle  pagine del registro devono essere conservate presso  il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.  Una  fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 -  00164  Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.  Un'altra   fotocopia   (leggibile)   delle   pagine  del  registro, utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio dell'agricoltura territorialmente  competente,  a  mezzo raccomandata, entro il decimo giorno   del   mese  successivo  a  quello  a  cui  si  riferisce  la dichiarazione.  L'inoltro  della  copia  delle pagine del registro di scarico della sansa  utilizzate  nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, e' subordinato  all'esistenza  di  annotazioni di movimenti sul registro nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe'  a  mezzo  di  un'unica raccomandata) all'inoltro, agli stessi Enti,  di  altri  eventuali  estratti mensili (copia delle pagine del Registro   degli   olii   di   oliva,  originale/copia  del  Registro giornaliero dell'attivita' di molitura).  Sono  esclusi  dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico della  sansa,  i  frantoi  che nel corso della campagna precedente di effettiva  lavorazione  abbiano  prodotto  un  quantitativo  di  olio inferiore a 20 tonnellate.  Tali   frantoi   hanno  comunque  l'obbligo  della  tenuta  del  su menzionato  registro  che,  come sopra ricordato, e' parte integrante della contabilita' di magazzino.  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.  In  calce  a  ciascuna  pagina, prima dell'inoltro della copia agli Enti  competenti,  devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Modalita' di compilazione.  Su   ciascuna   riga   di  dettaglio  del  registro  devono  essere registrate, in ordine cronologico di giorno del mese, le informazioni previste  per  ciascuna operazione di uscita della sansa (partita per partita),  ad  eccezione  delle  operazioni  di  ritiro  della  sansa effettuate  direttamente  dai  produttori/acquirenti  delle olive che hanno molito le proprie olive presso il frantoio.  Le  annotazioni  relative  alle  singole  operazioni  (partita  per partita)   comprendono  obbligatoriamente  le  seguenti  informazioni (salvo   le  eccezioni  specificate  di  seguito,  nell'ambito  delle istruzioni, per la compilazione di ciascuna voce):    giorno;    riferimento documento;    causale;    soggetto destinatario;    quantita' di sansa uscita o utilizzata.  A  fine  mese  si  deve  registrare,  nell'apposito  spazio di fine pagina:    totale del mese della quantita' di sansa uscita o utilizzata .  A  fine  mese, inoltre, devono essere barrate le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima pagina compilata.  Di   seguito   vengono   fornite   istruzioni  dettagliate  per  la compilazione di ciascuna voce.    giorno:  sotto  tale  voce si deve indicare il giorno (numero) in cui e' stata effettuata l'operazione.    riferimento  documento:  sotto  tale voce deve essere indicato il tipo  ed il numero del documento emesso a supporto dell'operazione di scarico  effettuata  [es.:  DDT  (documento di trasporto) n. 125]. E' opportuno  non  modificare  la  eventuale  sigla  di  identificazione adottata per ogni tipo di documento.    causale:  sotto  questa  voce  deve essere indicato il codice che identifica  la  tipologia  dell'operazione; i codici predefiniti sono riportati in calce al modello in nota 1.
  Codice causale              Descrizione operazione       -                               - CS ....              Cessione a sansificio CE ....              Cessione a terzi diversi dal sansificio AU ....              Altra utilizzazione
      soggetto  destinatario:  sotto  tale voce devono essere riportati gli estremi identificativi completi del soggetto al quale il frantoio ha consegnato la sansa.  Casi particolari:    nel caso di altra utilizzazione (codice "AU"), si deve annotare - nello  spazio predisposto a contenere la denominazione del soggetto - una  descrizione  dell'utilizzo  che si e' fatto della sansa (ad es.: spargimento sul terreno);    quantita'  di  sansa  uscita o utilizzata: sotto tale voce devono essere annotate le quantita' di sansa uscite dal frantoio a qualsiasi titolo, partita per partita.  Le  quantita' di sansa devono essere espresse in chilogrammi, senza le  frazioni  decimali.  L'arrotondamento  deve essere effettuato per "difetto",  cioe' eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa  sia  minore  o  uguale a 0,5 kg; l'arrotondamento deve essere effettuato "per eccesso", cioe' al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.  Qualora   la   quantita'   effettiva   di   sansa  uscita  non  sia determinabile  al  momento  della  registrazione dell'operazione - in assenza  cioe'  di  idoneo  strumento  di  pesatura  -  e' consentita l'indicazione  differita dell'effettiva quantita' di sansa al momento della  disponibilita'  di  tale  dato  e,  comunque,  entro  3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'operazione.                         AVVERTENZE GENERALI                PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI  Nel  caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:    barrare  la  riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce assicurandone comunque la leggibilita';    trascrivere   nuovamente,  in  corrispondenza  della  prima  riga disponibile, l'intera sequenza corretta dei dati richiesti.  |  
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