Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 24 maggio 2001
Accordo tra il Governo e le regioni ai fini dell'attuazione dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico (SIM).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in questa Conferenza accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
VISTO l'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che gli uffici periferici dei Dipartimento dei servizi tecnici nazionali siano trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;
VISTO l'ari. 92, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone il riordino del magistrato delle acque di Venezia e la definizione delle sue funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
VISTO l'art. 54, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale sono mantenute allo Stato anche le funzioni relative alla salvaguardia della laguna di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche' alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7, cometa 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza Unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il DPCM 14 dicembre 2000, n.446 (pubblicato nella G.U, n.43 del 21 febbraio 2001) recante l'individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'ari. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
CONSIDERATO che la presente deliberazione individua, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPCM sopra citato, le sedi di destinazione del personale da trasferire alle regioni in attuazione dell'art. 92, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
RITENUTO opportuno concordare modalita' organizzative e procedure per l'attuazione del sopracitato articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per il perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di assicurare continuita' operativa alle strutture;
CONSIDERATO che la norma dell'art. 92, comma 4 sopracitata costituisce una disposizione ad applicazione immediata in quanto dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporate nelle strutture operative regionali competenti in materia; cio' a differenza delle altre norme di trasferimento di funzioni previste dal 112/1998. Considerato pertanto che la predetta norma necessita soltanto di decreti attuativi di quanto in essa disposto, secondo un accordo tra lo Stato e le regioni da recepire in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'accordo stesso;
TENUTO CONTO che nella seduta di questa Conferenza del 22 marzo 2001 l'esame della proposta di accordo, su richiesta del Governo, e' stato differito:
CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 24 aprile 2001, non si era addivenuti al perfezionamento della proposta in ragione di una diversa posizione del Ministro dei lavori pubblici limitatamente all'Ufficio compartimentale del Comune di Venezia;
VISTA la nota del 23 maggio 2001 con la quale il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto l'iscrizione dell' argomento all'ordine del giorno dell' odierna seduta di questa Conferenza;
TENUTO CONTO che in corso di seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno chiesto al Presidente di questa Conferenza di pervenire al perfezionamento dell'accordo in oggetto nel testo congiuntamente elaborato dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, e i rappresentanti delle Regioni e da ultimo perfezionato nell' incontro del 22 maggio 2001, nel testo prodotto in corso di seduta dal predetto ufficio;
CONSIDERATO che il Presidente di questa Conferenza ha espresso, a nome del Governo, l'intendimento di sancire accordo sulla proposta in esame, come richiesto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, atteso che le perplessita' di merito espresse in seduta dal Sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici riguardano la sola posizione di una parte dell' Ufficio periferico del Comune di Venezia e comunque non investono le Finalita' e i contenuti della proposta di
accordo nel suo complesso, condivisa da tutti i soggetti
interessati; ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Regioni;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra Governo e Regioni, nei seguenti termini:
1) Gli Uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'Officina di Stra' del Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali individuati ai sensi dell'art. 23 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal DPR 5 aprile 1993 n. 106, con esclusione della sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia deputata al monitoraggio della laguna, sono trasferiti, alla data di pubblicazione del presente accordo, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 del D.L. 112/1998, alle regioni presso le quali hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per l'esercizio delle funzioni gia' svolte nell'ambito del predetto Servizio ai sensi dell'art. 22 del citato DPR 24 gennaio 1991 n.85.
2) Le sedi degli uffici compartimentali, le sedi delle sezioni staccate e la sede dell'Officina di Stra', unitamente alla consistenza del personale, ripartito per sede e qualifica, oggetto di trasferimento alle regioni ai sensi del punto 1, sono indicati nell'allegata tabella A). Al fine di assicurare continuita' operativa agli Uffici compartimentali di Parma, Genova, Bologna, Pisa, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, alle sezioni staccate di Milano, Torino, Udine, Firenze, Cosenza e Potenza, e all'Officina di Stra', da trasferire alle regioni ai sensi del precedente punto 1, il personale e' trasferito alle medesime conservando l'attuale sede di servizio. Il trasferimento e' disposto sulla base dell'elenco contenente i nominativi e le qualifiche del personale da trasferire suddiviso per rispettiva sede di servizio (uffici compartimentali, sezioni staccate e Officina di Stra), predisposto dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al personale trasferito si applicano le disposizioni degli art. 4, 5 e 6 del DPCM 14 dicembre 2000, n. 446 (G.U. n. 43 dei 21 febbraio 2001) recante l'individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il personale dell'Ufficio compartimentale di Venezia e' trasferito alla Regione del Veneto nel continente e per le professionalita' indicate nella suddetta tabella A, secondo le procedure, i tempi e le modalita' previste dal citato DPCM 14 dicembre 2000. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, tenendo conto di quanto disposto dal successivo punto 6 relativamente alla stipula degli accordi interregionali, all'assegnazione del personale alle regioni con decorrenza 1 gennaio 2002.
3) a) Per il funzionamento degli Uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', trasferiti alle regioni ai sensi del punto 1, sono attribuite alle regioni medesime risorse finanziarie per complessive L. 3.860.000.000 annue (tabella B-1); b) per far fronte alle esigenze di investimento degli Uffici compartimentali delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', sono attribuite alle regioni risorse finanziarie per complessive L. 740.000.000 annue (tabella B-1); c) per il periodo 2001-2003, per l'attuazione degli interventi di competenza dei predetti uffici e' attribuita alle Regioni una quota pari a L. 1.975.000.000 annue, a valere sulle risorse riservate al potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi Tecnici Nazionali, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1989, n. 183, dell'emanando decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003; d) per i periodi successivi la quota da assegnare alle Regioni e' definita in sede di ripartizione degli stanziamenti per il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo, previsti in attuazione della predetta legge n. 183/1989; e) la ripartizione delle spese di funzionamento tra le singole Regioni e' effettuata sulla base della consistenza delle reti trasferite come indicato nell'allegata tab. B-2); la ripartizione della quota a valere sulla legge n. 183/1989, nonche' delle spese per investimenti, e' effettuata per il 50% sulla base del suddetto criterio di consistenza delle reti e per il 50% in base ai parametri superficie e popolazione, equipesati, come indicato nell'allegata tab. B-2); f) non sono comprese nel trasferimento di cui ai precedenti capoversi le risorse finanziarie per le spese di personale che sono definite e assegnate contestualmente all'assegnazione dello stesso alle Regioni ai sensi del precedente punto 2.
4) Le risorse finanziarie di cui al punto 3), lettere a) e b) del presente accordo, sono assicurate a valere sui fondi stanziati sui capitoli 6070, 6077, 6080 (U.PB. 22.1.1.0) e sul capitolo 9390 (U.P.B. 22.2.1.1) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, bilancio e p.e. e assegnate alle singole regioni con decreto dei Ministro del tesoro del bilancio e della p.e., come indicato nella tabella B-2), allegata al presente accordo. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettere c) e d) del presente accordo sono assicurate a valere sui fondi stanziati per l'attuazione della legge 18 marzo 1989, n. 183.
5) Sono, inoltre, trasferiti alla Regione su cui territorialmente insistono, i beni immobili degli Uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', oggetto di trasferimento alle regioni ai sensi del punto 1, individuati nell'allegata tab C-1 che costituisce parte integrante del presente accordo, gli automezzi a disposizione degli stessi uffici, individuati nell'allegata tab. C-2 che costituisce parte integrante dei presente accordo, nonche' i relativi beni strumentali, ivi comprese 1e stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio con le relative frequenze, individuate nell'allegata tab. C-3 che costituisce parte integrante del presente accordo. Entro sessanta giorni dalla data del presente accordo, con specifico verbale redatto tra il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali e la Regione del Veneto, verranno individuati i beni immobili - oltre all'Officina di Stra' -, gli automezzi nonche' gli ulteriori beni strumentali e le frequenze, non indicati nelle allegate tabelle C-1, C-2 e C-3, da trasferire alla Regione in quanto non necessari allo svolgimento delle funzioni residuali in capo all'Ufficio compartimentale di Venezia. Con relativo verbale tra le parti interessate potranno essere, altresi', trasferiti altri beni strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi. I contratti di potenziamento delle reti di telerilevamento, nonche' i contratti di manutenzione delle stazioni di rilevamento dell'intero sistema, che risultano attivati al momento del trasferimento delle competenze, restano in carico al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza.
6) Per garantire l'unitarieta' a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal DPR 24 gennaio 1991, n. 85, sono stipulati, entro il 31 dicembre 2001, accordi tra le regioni territorialmente interessate: tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle reti di rilevamento stilla base degli standards fissati dal Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, d'intesa con le regioni, con le modalita' di cui al successivo punto 9, lettera a), nonche' la continuita' del rilevamento delle stazioni storiche dei SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico.
7) Sino alla stipula degli accordi interregionali di cui al precedente punto, per garantire la continuita' di funzionamento delle reti in telemisura, le regioni si avvalgono degli Uffci compartimentali di cui al punto 1 del presente accordo, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 338.
8) Su richiesta delle regioni e sulla base di apposite convenzioni il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali presta attivita' di supporto e di consulenza alle Regioni medesime.
9) Per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli artt. 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbono assicurare la trasmissione al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telernisura; inoltre sono stipulati accordi tra le regioni e il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto:
a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;
b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite;
10) II presente accordo non si applica alle regioni, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna, in quanto i compiti in materia di servizio idrografico sono gia' esercitate autonomamente dalle stesse regioni; le risorse destinate alle altre regioni a statuto speciale sono trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112 nei limiti e con la modalita' prevista dai rispettivi statuti.
11) Per l'anno 2001, considerati i termini stabiliti per l'assegnazione del personale alle regioni e per la stipola degli accordi di cui ai precedente punto 6) le risorse finanziarie di cui ai punto 3, lettera a, b e c, sono trasferite alle Regioni per dodicesimi calcolate sulla base dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni stesse.

Il presente accordo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presidente: LOIERO
Il segretario: CARPANI
 
----> Vedere ALLEGATO da pag. 11 a pag. 62 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO da pag. 63 a pag. 117 del S.O. <----
 
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