| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  
| ACCORDO 24 maggio 2001 |  
| Accordo  tra  il  Governo  e  le  regioni  ai  fini dell'attuazione dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento  dei  servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico (SIM). |  
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        LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
     VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59 e successive modifiche, recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":   VISTO  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";   VISTO  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, ed in particolare  l'art.  4, il quale dispone che il Governo, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita',  economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono   concludere   in  questa  Conferenza  accordi,  al  fine  di coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere attivita' di interesse comune;   VISTO  l'art.  92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  il quale dispone che gli uffici periferici dei Dipartimento dei  servizi  tecnici  nazionali  siano  trasferiti  alle  regioni ed incorporati   nelle   strutture  operative  regionali  competenti  in materia;   VISTO  l'ari.  92,  comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone il riordino del magistrato delle acque  di  Venezia  e la definizione delle sue funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna;   VISTO  l'art.  54,  comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 112, in base al quale sono mantenute allo Stato anche le funzioni relative alla salvaguardia della laguna di Venezia, della zona  lagunare  e  al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti  e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche' alla legge 3 marzo 1963, n. 366;   VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo  7, cometa 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  dalla  Conferenza  Unificata  in  data  22  aprile  1999,  come successivamente modificato ed integrato;   VISTO  il DPCM 14 dicembre 2000, n.446 (pubblicato nella G.U, n.43 del  21  febbraio  2001)  recante  l'individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'ari. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;   CONSIDERATO  che  la  presente  deliberazione  individua, ai sensi dell'art.  2, comma 1, del DPCM sopra citato, le sedi di destinazione del  personale da trasferire alle regioni in attuazione dell'art. 92, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;   RITENUTO  opportuno concordare modalita' organizzative e procedure per  l'attuazione  del  sopracitato  articolo 92, comma 4 del decreto legislativo  31  marzo 1998, n.112, per il perseguimento di obiettivi di    funzionalita',    economicita'    ed    efficacia   dell'azione amministrativa,  al  fine  di  assicurare  continuita' operativa alle strutture;   CONSIDERATO  che  la  norma  dell'art.  92,  comma  4  sopracitata costituisce  una  disposizione  ad  applicazione  immediata in quanto dispone  che  gli  uffici  periferici  del  Dipartimento  dei Servizi Tecnici  Nazionali  sono trasferiti alle regioni ed incorporate nelle strutture   operative   regionali   competenti  in  materia;  cio'  a differenza  delle  altre  norme di trasferimento di funzioni previste dal  112/1998.  Considerato  pertanto che la predetta norma necessita soltanto  di decreti attuativi di quanto in essa disposto, secondo un accordo  tra  lo  Stato  e  le  regioni da recepire in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'accordo stesso;   TENUTO  CONTO  che  nella seduta di questa Conferenza del 22 marzo 2001  l'esame della proposta di accordo, su richiesta del Governo, e' stato differito:   CONSIDERATO  che  nella  seduta di questa Conferenza del 24 aprile 2001,  non  si  era  addivenuti  al perfezionamento della proposta in ragione  di  una  diversa  posizione del Ministro dei lavori pubblici limitatamente all'Ufficio compartimentale del Comune di Venezia;   VISTA  la nota del 23 maggio 2001 con la quale il Presidente della Conferenza  dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto  l'iscrizione  dell'  argomento  all'ordine  del giorno dell' odierna seduta di questa Conferenza;   TENUTO  CONTO  che in corso di seduta i Presidenti delle Regioni e delle  Province  autonome  hanno  chiesto  al  Presidente  di  questa Conferenza  di  pervenire  al perfezionamento dell'accordo in oggetto nel  testo  congiuntamente  elaborato  dall'Ufficio  del  Commissario straordinario  del  Governo  per  il  completamento  del  federalismo amministrativo,   e  i  rappresentanti  delle  Regioni  e  da  ultimo perfezionato nell' incontro del 22 maggio 2001, nel testo prodotto in corso di seduta dal predetto ufficio;   CONSIDERATO  che il Presidente di questa Conferenza ha espresso, a nome del Governo, l'intendimento di sancire accordo sulla proposta in esame,  come  richiesto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, atteso che le perplessita' di merito espresse in seduta dal Sottosegretario  di  Stato  ai  Lavori  pubblici  riguardano  la sola posizione di una parte dell' Ufficio periferico del Comune di Venezia e comunque non investono le Finalita' e i contenuti della proposta di   accordo   nel   suo  complesso,  condivisa  da  tutti  i  soggetti   interessati; ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Regioni;
                            SANCISCE ACCORDO
     ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra Governo e Regioni, nei seguenti termini:   1) Gli Uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'Officina di Stra'  del  Servizio  idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento  per  i  Servizi  Tecnici Nazionali individuati ai sensi dell'art.  23 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal   DPR  5  aprile  1993  n.  106,  con  esclusione  della  sezione dell'Ufficio  compartimentale  di  Venezia  deputata  al monitoraggio della  laguna,  sono  trasferiti,  alla  data  di  pubblicazione  del presente  accordo,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  92  del D.L. 112/1998,  alle  regioni  presso  le  quali  hanno  sede  per  essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per  l'esercizio  delle funzioni gia' svolte nell'ambito del predetto Servizio ai sensi dell'art. 22 del citato DPR 24 gennaio 1991 n.85.   2)  Le  sedi  degli  uffici compartimentali, le sedi delle sezioni staccate   e   la   sede  dell'Officina  di  Stra',  unitamente  alla consistenza del personale, ripartito per sede e qualifica, oggetto di trasferimento  alle  regioni  ai  sensi  del  punto  1, sono indicati nell'allegata tabella A). Al fine di assicurare continuita' operativa agli  Uffici  compartimentali  di Parma, Genova, Bologna, Pisa, Roma, Pescara,  Napoli,  Bari,  Catanzaro, alle sezioni staccate di Milano, Torino,  Udine,  Firenze, Cosenza e Potenza, e all'Officina di Stra', da  trasferire  alle  regioni  ai  sensi  del  precedente punto 1, il personale  e'  trasferito alle medesime conservando l'attuale sede di servizio.   Il  trasferimento  e'  disposto  sulla  base  dell'elenco contenente  i  nominativi e le qualifiche del personale da trasferire suddiviso  per  rispettiva  sede di servizio (uffici compartimentali, sezioni  staccate  e  Officina di Stra), predisposto dal Dipartimento per  i  servizi tecnici nazionali entro 10 giorni dalla pubblicazione del  presente  accordo,  e  trasmesso  al Dipartimento della Funzione Pubblica.  Al personale trasferito si applicano le disposizioni degli art.  4,  5  e 6 del DPCM 14 dicembre 2000, n. 446 (G.U. n. 43 dei 21 febbraio  2001)  recante  l'individuazione  delle  modalita'  e delle procedure  per  il  trasferimento  del personale ai sensi dell'art.7, comma  4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il personale dell'Ufficio  compartimentale  di  Venezia e' trasferito alla Regione del  Veneto  nel  continente e per le professionalita' indicate nella suddetta  tabella  A,  secondo  le  procedure, i tempi e le modalita' previste  dal  citato  DPCM  14  dicembre 2000. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, tenendo conto di quanto  disposto  dal  successivo  punto 6 relativamente alla stipula degli  accordi  interregionali,  all'assegnazione  del personale alle regioni con decorrenza 1 gennaio 2002.   3)  a)  Per  il  funzionamento degli Uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', trasferiti alle regioni ai sensi  del  punto  1,  sono  attribuite alle regioni medesime risorse finanziarie  per complessive L. 3.860.000.000 annue (tabella B-1); b) per   far   fronte   alle   esigenze  di  investimento  degli  Uffici compartimentali delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', sono attribuite  alle  regioni  risorse  finanziarie  per  complessive  L. 740.000.000  annue  (tabella  B-1);  c) per il periodo 2001-2003, per l'attuazione  degli  interventi  di competenza dei predetti uffici e' attribuita  alle  Regioni  una quota pari a L. 1.975.000.000 annue, a valere sulle risorse riservate al potenziamento funzionale, tecnico e scientifico  dei  Servizi  Tecnici  Nazionali,  ai sensi dell'art. 25 della  legge  18  marzo  1989,  n.  183,  dell'emanando  decreto  del Presidente  della Repubblica di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento  degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio  2000-2003;  d)  per  i  periodi  successivi  la quota da assegnare  alle  Regioni  e'  definita  in sede di ripartizione degli stanziamenti  per  il  finanziamento  degli  interventi in materia di difesa  del  suolo,  previsti  in  attuazione della predetta legge n. 183/1989;  e)  la  ripartizione  delle  spese di funzionamento tra le singole Regioni e' effettuata sulla base della consistenza delle reti trasferite  come  indicato  nell'allegata  tab. B-2); la ripartizione della quota a valere sulla legge n. 183/1989, nonche' delle spese per investimenti,  e'  effettuata  per  il  50%  sulla  base del suddetto criterio  di consistenza delle reti e per il 50% in base ai parametri superficie  e  popolazione,  equipesati,  come indicato nell'allegata tab.  B-2);  f)  non  sono  comprese  nel  trasferimento  di  cui  ai precedenti capoversi le risorse finanziarie per le spese di personale che  sono definite e assegnate contestualmente all'assegnazione dello stesso alle Regioni ai sensi del precedente punto 2.   4)  Le risorse finanziarie di cui al punto 3), lettere a) e b) del presente  accordo,  sono  assicurate a valere sui fondi stanziati sui capitoli  6070,  6077,  6080  (U.PB.  22.1.1.0)  e  sul capitolo 9390 (U.P.B. 22.2.1.1) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, bilancio  e  p.e.  e  assegnate  alle singole regioni con decreto dei Ministro  del  tesoro  del bilancio e della p.e., come indicato nella tabella B-2), allegata al presente accordo. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettere c) e d) del presente accordo sono assicurate a valere  sui  fondi  stanziati  per  l'attuazione della legge 18 marzo 1989, n. 183.   5)  Sono, inoltre, trasferiti alla Regione su cui territorialmente insistono,  i  beni  immobili  degli  Uffici  compartimentali,  delle sezioni  staccate  e dell'Officina di Stra', oggetto di trasferimento alle  regioni ai sensi del punto 1, individuati nell'allegata tab C-1 che  costituisce parte integrante del presente accordo, gli automezzi a  disposizione  degli  stessi uffici, individuati nell'allegata tab. C-2  che costituisce parte integrante dei presente accordo, nonche' i relativi  beni  strumentali, ivi comprese 1e stazioni di misura delle portate  e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei  parametri  idro-meteo-pluviometrici,  comprensive dei sistemi di collegamento  in  ponte  radio con le relative frequenze, individuate nell'allegata  tab. C-3 che costituisce parte integrante del presente accordo.  Entro  sessanta giorni dalla data del presente accordo, con specifico  verbale  redatto tra il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali  e  la  Regione  del  Veneto,  verranno  individuati i beni immobili  -  oltre all'Officina di Stra' -, gli automezzi nonche' gli ulteriori  beni  strumentali  e  le  frequenze,  non  indicati  nelle allegate tabelle C-1, C-2 e C-3, da trasferire alla Regione in quanto non  necessari  allo  svolgimento  delle  funzioni  residuali in capo all'Ufficio  compartimentale  di Venezia. Con relativo verbale tra le parti  interessate  potranno  essere, altresi', trasferiti altri beni strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi. I contratti di potenziamento  delle  reti di telerilevamento, nonche' i contratti di manutenzione  delle  stazioni di rilevamento dell'intero sistema, che risultano  attivati  al  momento  del trasferimento delle competenze, restano  in  carico  al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza.   6)  Per garantire l'unitarieta' a scala di bacino idrografico e la gestione  coordinata  delle  funzioni  di  carattere compartimentale, individuate  dal DPR 24 gennaio 1991, n. 85, sono stipulati, entro il 31   dicembre   2001,   accordi   tra   le  regioni  territorialmente interessate:   tali   accordi,   in   particolare,   garantiscono  il funzionamento  delle  reti di rilevamento stilla base degli standards fissati  dal  Dipartimento  per i Servizi Tecnici Nazionali, d'intesa con  le  regioni,  con  le  modalita'  di  cui al successivo punto 9, lettera  a),  nonche'  la  continuita' del rilevamento delle stazioni storiche  dei  SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico.   7)  Sino  alla  stipula  degli  accordi  interregionali  di cui al precedente punto, per garantire la continuita' di funzionamento delle reti   in   telemisura,   le   regioni   si   avvalgono  degli  Uffci compartimentali  di  cui  al  punto  1 del presente accordo, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 338.   8) Su richiesta delle regioni e sulla base di apposite convenzioni il  Dipartimento  per i Servizi Tecnici Nazionali presta attivita' di supporto e di consulenza alle Regioni medesime.   9)  Per  l'esercizio  dei compiti di rilievo nazionale di cui agli artt.  2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbono assicurare  la  trasmissione  al  Dipartimento  per i servizi tecnici nazionali  dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che  in  telernisura; inoltre sono stipulati accordi tra le regioni e il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto:   a)   la  standardizzazione  dei  criteri,  metodi  e  standard  di raccolta,    elaborazione   e   consultazione   dei   dati   relativi all'attivita'  conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;   b)  la  costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento  e  sorveglianza  dei  parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite;   10) II presente accordo non si applica alle regioni, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna, in quanto i compiti in materia di servizio idrografico  sono gia' esercitate autonomamente dalle stesse regioni; le  risorse  destinate  alle  altre  regioni  a statuto speciale sono trasferite  alle  stesse  ai  sensi dell'art. 10 del D.L.gs. 31 marzo 1998,  n.  112  nei limiti e con la modalita' prevista dai rispettivi statuti.   11)   Per   l'anno  2001,  considerati  i  termini  stabiliti  per l'assegnazione  del  personale  alle  regioni  e per la stipola degli accordi  di  cui ai precedente punto 6) le risorse finanziarie di cui ai  punto  3,  lettera  a,  b  e  c, sono trasferite alle Regioni per dodicesimi   calcolate  sulla  base  dell'effettivo  esercizio  delle funzioni da parte delle regioni stesse.
     Il  presente  accordo  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.                                                Il presidente: LOIERO   Il segretario: CARPANI  |  
|   |       ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 11 a pag. 62 del S.O.  <----
      ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 63 a pag. 117 del S.O.  <----  |  
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