Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001, n. 319 |
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che concerne il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie; Visto, in particolare, il comma 8 del richiamato articolo 3-bis il quale dispone che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa; Visto il comma 5 dello stesso articolo 3-bis il quale prevede che, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi; Visto l'articolo 2, comma 1, lettera u), della legge 30 novembre 1998, n. 419, che stabilisce il principio che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro, quadriennio 1998-2001, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, sottoscritti l'8 giugno 2000 e pubblicati nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000; Ritenuto di procedere alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 22 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Sulla proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;
A d o t ta il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 1 le parole: "dell'articolo 3, comma 6," sono sostituite dalle parole: "degli articoli 3 e 3-bis" e sono soppresse le parole: "e con le integrazioni di cui al successivo comma 5."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile"; c) al comma 5, la prima frase del secondo alinea e' sostituita dalle seguenti: "Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non puo' essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico puo' essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione."; d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. La regione puo' disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio."; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonche' per dimissioni."; f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio o delle disposizioni regolamentari modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). N.B.: Il decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note nella versione come modificata dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254. "Art. 3-bis (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario). - 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. 2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-octies. 3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. 4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le Universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data. 5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. 6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7. 7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda. 8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. 9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. 10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato. 13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo. 14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi". - Legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)": "Art. 2 (Principi e criteri direttivi di delega). - 1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: (omissis); u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalita' dettate dal Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalita' di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilita' gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa". - CC.CC.N.L. quadriennio 1998-2001 delle aree relative alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, firmati in data 8 giugno 2000 (pubblicati in S.O. n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000) tra l'Aran e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria: ANAAO/ASSOMED; CIMO-ASMD; UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) ; CIVEMP (SIVEMP - SIMET); FED. CISL MEDICI - COSIME; FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO): ANPO; CGIL MEDICI; FED. UIL FNAM, FIALS- Nuova ASCOTI, CUMI, AMFUP; per le confederazioni sindacali: COSMED; CISL, CGIL, UIL. - Si riporta il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere): "Art. 1 (Contratto del direttore generale). - 1. La regione ed il direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' costituito con contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. 3. Il direttore generale e' tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' ogni altra funzione connessa all'attivita' di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale. 4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attivita' a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui e' stato preposto. 5. Al direttore generale e' attribuito il trattamento economico omni-comprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri: a) volume delle entrate di parte corrente della unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera; b) numero di assistiti e di posti letto; c) numero di dipendenti. Il trattamento economico annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non puo' risultare superiore a lire duecentomilioni e puo' essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico e' comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attivita' inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalita' stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C. 6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore generale nei casi di decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 7. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Art. 2 (Contratto dei direttori amministrativo e sanitario). - 1. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5. 2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario e' costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. 3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonche' dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale. 4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegno a prestare la propria attivita' lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente. 5. Ai direttori amministrativo e sanitario e' attribuito il trattamento economico annuo omnicompresivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento puo' essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico complessivo non puo' risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico e' comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attivita' inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalita' stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. 6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. 8. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Art. 3 (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4-4-bis. (Omissis)". Note all'art. 1: - Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, vedi note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa: "Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali). - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis. 1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il coordinamento delle attivita' sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attivita' ivi indicate. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 2. (Abrogato). 3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie. 4. (Abrogato). 5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro: e)-f) (abrogati); g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza della unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. 7. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche, private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi della unita' sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione. 8. (Abrogato). 9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi dalla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni. 10. (Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590). 11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: 1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; 2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. 12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nella unita' sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio. 13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. 14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale". - Per il testo dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, vedi note alle premesse. - Il titolo terzo del libro quinto del codice civile tratta "del lavoro autonomo".
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| Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo."; b) il comma 2 e' abrogato; c) nel comma 5 il primo alinea e' sostituito dai seguenti: "Al direttore sanitario e al direttore amministrativo e' attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale."; d) nel comma 5 il terzo alinea e' soppresso; e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario puo', conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio."; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonche' a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto."; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.".
Note all'art. 2: - Per il titolo terzo del libro quinto del codice civile, vedi nota all'art. 1. - Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, vedi nota all'art. 1. - Per l'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, vedi nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa: "Art. 2 (Competenze regionali). - 1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie. 2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'azienda unita' sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla conferenza. La conferenza partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani. 2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di appositi organismi. 2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione a esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito. 2-sexies. La regione disciplina altresi': a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate; b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis; c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di popolazione; d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unita' santiarie locali, nonche' di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di partecipazione della conferenza dei sindaci; f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione; h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l, della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma 18. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in via sostitutiva ed e' efficace sino a quanto i competenti organi regionali abbiano provveduto.
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| Art. 3. Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995
1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facolta' di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Art. 2-ter. - 1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso e' ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attivita' lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro della sanita' Veronesi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro per gli affari regionali Loiero
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 37
Nota all'art. 3: - Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
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