Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 318 |
Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Ravvisata la necessita' di emanare una disciplina per l'assegnazione delle borse di studio istituite in prima attuazione dell'articolo 4 della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 29 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione e per la solidarieta' sociale;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, la prima attuazione per l'assegnazione delle borse di studio istituite dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche, nonche' degli orfani o dei figli delle vittime del terrorismo. 2. A decorrere dall'anno scolastico ed accademico 1997/1998 le borse di studio sono assegnate in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria inferiore e superiore, nonche' per ogni anno di corso universitario. Esse sono altresi' assegnate agli orfani ed ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario. 3. In relazione allo stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, a decorrere dall'anno 1998, le borse di studio complessivamente da assegnare annualmente sono in numero di ottocentoquaranta, cosi' ripartite: quattrocento borse di studio dell'importo di L. 400.000 cadauna riservate agli studenti della scuola elementare e scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 cadauna riservate agli studenti della scuola media superiore; cento borse di studio dell'importo di L. 5.000.000 cadauna riservate agli studenti universitari. 4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse e' riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifi-cazioni. 5. Ove non fosse possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria per mancanza di aspiranti aventi diritto, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente: "L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata". - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), e' il seguente: "Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997/1998 e dall'anno accademico 1997/1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. Art. 5. - 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969. 2. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa". Note all'art. 1, comma 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 5 e dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse. - Il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), e' il seguente: "Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa". Nota all'art. 1, comma 3: - Per il testo dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse. Nota all'art. 1, comma 4: - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
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| Art. 2 Requisiti per l'ammissione
1. Nei limiti di cui all'articolo 1, possono chiedere l'assegnazione delle borse di studio le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' gli orfani ed i figli delle vittime del terrorismo che nell'anno scolastico o accademico di riferimento: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato; b) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario. 2. I requisiti previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati nel comma 4 dell'articolo 1. |
| Art. 3 Presentazione della domanda
1. Le richieste di assegnazione di una borsa di studio, redatte in carta semplice, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono presentate all'ufficio scolastico competente in base alla residenza dell'aspirante o al rettore dell'universita' alla quale l'aspirante e' iscritto entro il termine indicato nei bandi che saranno redatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i minori e gli incapaci la richiesta e' sottoscritta rispettivamente dall'esercente la potesta' dei genitori o dal tutore. Nella domanda e' indicato se il richiedente e' riservatario ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. Alla domanda, a cura del soggetto che la sottoscrive, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, nella quale e' specificato l'evento lesivo (luogo, data e breve descrizione del fatto) ed e' attestata la qualita' di vittima o di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata dello studente, nonche' ogni altro dato riferito al corso di studio frequentato o al titolo di studio conseguito nell'anno scolastico o accademico di riferimento da parte dello studente stesso. 3. Alla domanda e' anche allegata una dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa su modello conforme all'allegato A, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini IRPEF per l'anno solare precedente all'anno di presentazione, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A detto reddito e' sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo. 4. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo sulla veridicita' delle informazioni fornite. 5. I competenti uffici scolastici regionali o universitari, esperita l'istruttoria delle domande pervenute per la parte di competenza, nei sessanta giorni dalla presentazione della domanda, acquisiscono dai competenti uffici territoriali del Governo elementi istruttori. 6. Le domande sono, quindi, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il coordinamento amministrativo.
Nota all'art. 3, comma 3: - Il testo del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il seguente: "1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche ammini-strazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato". Nota all'art. 3, comma 4: - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente: "2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare".
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| Art. 4 Commissione e graduatoria
1. Le domande pervenute sono esaminate da una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: a) un dirigente del ruolo unico della dirigenza, che la presiede, scelto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento per la solidarieta' sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ogni Amministrazione puo' designare un supplente. 2. La partecipazione alle sedute della commissione e' gratuita. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. 4. La commissione, in base alle domande pervenute, redige tre distinte graduatorie, secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare; c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti. 5. Tre ulteriori, distinte graduatorie sono redatte dalla commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4. 6. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le rende esecutive. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Mattarella, Ministro della difesa Fassino, Ministro della giustizia Del Turco, Ministro delle finanze De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 164 |
| Allegato A (previsto dall'art. 3, comma 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N.15/1968 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UTILE PER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, n. 407. ----> vedere allegato a pag. 6 della G.U. <---- |
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