IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Presidente del Consiglio superiore della magistratura
Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 4 luglio 2001, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha introdotto l'art. 24-bis del regolamento interno; Decreta: Dopo l'art. 24 e' inserito l'art. 24-bis del regolamento interno formulato come segue: "Art. 24-bis (Procedura per le modifiche del regolamento interno). - 1. Per le modifiche al regolamento interno, la commissione referente competente formula le proposte e le trasmette al comitato di presidenza perche' le sottoponga all'attenzione del Presidente della Repubblica. 2. Ove, a seguito della discussione nell'assemblea plenaria, siano approvati emendamenti eventualmente presentati dai componenti del Consiglio, la commissione per il regolamento e' investita del compito di coordinare formalmente il testo dell'originaria proposta con quello degli emendamenti approvati. La proposta cosi' riformulata e' discussa e votata nella seconda seduta consiliare successiva a quella della precedente discussione".
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2001
CIAMPI |