Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 luglio 2001 |
Procedura preferenziale di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, della direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 e della decisione 2001/107/CE della Commissione, recanti disposizioni in materia di attrezzature a pressione trasportabili. |
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IL DIRETTORE dell'unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri
Vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 138 del 1o giugno 1999; Vista la direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 5 del 10 gennaio 2001; Vista la decisione 2001/107/CE della Commissione che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 39 del 9 febbraio 2001; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1983, recante l'elenco delle amministrazioni incaricate di ricevere le domande e degli organismi di controllo dei singoli Stati membri, notificati alla Commissione CEE ai sensi della direttiva 76/767/CEE sugli apparecchi a pressione; Considerata la necessita' di assicurare, sul territorio nazionale, nelle more del recepimento delle suddette norme comunitarie, l'applicazione delle disposizioni nelle stesse contenute;
A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. 1. L'espletamento delle disposizioni tecnico-amministrative contenute nella direttiva 1999/36 CE, come modificata dalla direttiva 2001/2/CE e dalla decisione 2001/107/CE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e' effetuato, nelle more del recepimento delle direttive medesime, dalle amministrazioni e dagli organismi di controllo di cui all'allegato A del decreto ministeriale 12 novembre 1982 secondo le competenze indicate nel decreto medesimo. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' fino alla emanazione delle disposizioni normative di trasposizione della direttiva 1999/36/CE nell'odinamento nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2001 Il direttore: Esposito |
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