Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 28 maggio 2001
Criteri concessivi del trattamento CIGS e mobilita' - art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 e successive modificazioni (art. 78, comma 15, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mo-bilita';
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;
Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilita' limitatamente alle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti, sino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 50 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la nota I.N.P.S. n. 199 dell'8 maggio 2001, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per l'anno 2001;
Ritenuta l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita' riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, per le sole imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti il limite di spesa per l'anno 2001 e' fissato in complessivi lire 50 miliardi, cosi' ripartiti:
lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita';
lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
 
Art. 2.
1. Al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2001. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.
1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
 
Art. 5.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
Morese p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 362
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone