| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 28 maggio 2001 |  
| Criteri  concessivi  del trattamento CIGS e mobilita' - art. 2, comma 22,  della  legge  n.  549/1995  e successive modificazioni (art. 78, comma 15, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388). |  
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                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO                      del Ministero del lavoro                     e della previdenza sociale                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mo-bilita';  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti attivita'  commerciale  che  occupino  piu'  di cinquanta addetti, le disposizioni  in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che  ha  esteso  la  disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese;  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha   prorogato   l'accesso   ai  surrichiamati  trattamenti  sino  al 31 dicembre 1997;  Visto  l'art.  3,  comma  2,  del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi  del  quale  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge   n.   549/1995  continuano  a  trovare  applicazione  fino  al 31 dicembre 1998;  Visto  l'art.  81,  comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga,  fino  al  31 dicembre  1999,  del  trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;    Visto  l'art.  62,  comma  1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti  di  cassa  integrazione straordinaria e di mobilita', di cui  al  predetto  art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;  Visto  l'art.  78,  comma  15,  lettera a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che  ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione  e  di  mobilita'  limitatamente  alle imprese esercenti attivita'   commerciali  con  piu'  di  cinquanta  addetti,  sino  al 31 dicembre  2001, nel limite di lire 50 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  Vista  la  nota  I.N.P.S.  n.  199  dell'8 maggio 2001, inerente la quantificazione  degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per l'anno 2001;  Ritenuta  l'esigenza  di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti;  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni precedenti;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Ai  sensi  dell'art.  78,  comma  15,  lettera  a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le motivazioni in premessa riportate, in  considerazione  dell'utilizzo  del  trattamento  di  integrazione salariale  straordinario  e  del trattamento di mobilita' riscontrato negli  anni  1996,  1997,  1998,  1999  e  2000,  per le sole imprese esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di cinquanta addetti il limite  di  spesa  per  l'anno 2001 e' fissato in complessivi lire 50 miliardi, cosi' ripartiti:    lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita';    lire  10  miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Al  trattamento  di  mobilita' previsto dall'art. 78, comma 15, lettera  a),  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.  2.   Hanno   diritto  al  trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori licenziati  entro  la  data  del  31 dicembre  2001. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ai  fini  di  una  piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare   ad   eventuali  impegni  finanziari  pluriennali  della prestazione,  di  cui  al  precedente  art.  2, e' fatto obbligo alle direzioni  provinciali  del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di  cui  agli  articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero  dei  lavoratori  interessati  al  beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Ai  trattamenti  straordinari  di integrazione salariale di cui all'art.  78,  comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  si  applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.  2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la divisione XI della Direzione   generale   della  previdenza  e  assistenza  sociale  del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul  territorio,  si  considera  la  data  di  protocollo della prima istanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle   specifiche  dichiarazioni  aziendali  relative  agli  importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli,   e'  tenuto  a  comunicare,  con  cadenza  semestrale,  al Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro  e  del  bilancio e della programmazione economica l'andamento dei   flussi   di  spesa,  afferenti  all'avvenuta  erogazione  delle prestazioni  stesse,  al  fine  di  consentire, ove necessario, nuove ripartizioni    delle    risorse    finanziarie   stanziate,   previa autorizzazione  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale. Sulla  base  di  tale  comunicazione,  il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  nell'ambito  della relazione di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato  dei  flussi  finanziari  utilizzati,  ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.  Il   presente   decreto   sara'   trasmesso,  per  il  visto  e  la registrazione alla Corte dei conti.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 maggio 2001
                                          Il Sottosegretario di Stato                                         del Ministero del lavoro                                         e della previdenza sociale                                                   Morese p. Il Ministro del tesoro, del bilancio   e della programmazione economica             Solaroli
  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  25 giugno  2001  Ufficio  di controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 362  |  
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