Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 maggio 2001
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, allocazione risorse ex art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed ex art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 76/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziarie ai sensi della citata legge n. 211/1992;
Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), che, nell'istituire i piani urbani di mobilita', demanda ad apposito regolamento, il cui complesso iter richiede ancora tempi lunghi per l'emanazione, la concreta individuazione delle autorizzazioni di spesa da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti d'impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della menzionata legge n. 211/1992;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, all'art. 144, prevede ulteriori finanziamenti per le finalita' di cui sopra;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad allocare le risorse recate - rispettivamente - dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come rifinanziato con le leggi citate al primo comma della presente delibera, e dall'art. 10 della stessa legge, provvedendo altresi' alla finalizzazione di "economie" conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed alla riallocazione di disponibilita' conseguenti a revoca di finanziamenti per tardiva presentazione dei relativi progetti;
Vista in particolare la propria delibera in data 1o febbraio 2001, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 103/2001), con la quale questo Comitato ha rideterminato i contributi assegnati ad interventi gia' attuati o comunque avviati ex art. 9 della citata legge n. 211/1992 e, per gli interventi ancora da avviare ai sensi della medesima disposizione ha provveduto a definire il nuovo quadro finanziario conseguente alle modifiche dei precedenti programmi sino ad allora intervenute ed alle ulteriori assegnazioni disposte con la delibera stessa;
Viste le note n. 386(Segr)E.4.5. e n. 531(Segr)E.4.1, rispettivamente del 30 marzo e del 2 maggio 2001, con le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha trasmesso le graduatorie degli interventi relativi alle aree metropolitane ed alle aree urbane, esaminati dalla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 4 della menzionata legge n. 204/1995, ai fini della finanziabilita' a carico delle risorse recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, conseguentemente formulando le proposte di approvazione degli interventi utilmente collocatisi nelle graduatorie stesse;
Preso atto che, con decreto 16 giugno 2000, il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il Ministero dei lavori pubblici hanno individuato le modalita' per la presentazione ed i criteri per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 488/1999, ripartendo dette risorse tra aree metropolitane ed aree urbane nella misura, rispettivamente, dell'80% e de 20% e sancendo la validita' delle relative graduatorie anche ai fini dell'allocazione delle ulteriori risorse recate da provvedimenti legislativi emanati entro il 31 dicembre 2000;
Preso atto che i medesimi Ministeri, con successivo decreto del 19 giugno 2000, hanno definito le modalita' di redazione e di presentazione delle istanze di finanziamento;
Preso atto che la citata Commissione di alta vigilanza, in relazione a quanto disposto dal menzionato decreto interministeriale 16 giugno 2000 e nell'ambito della propria sfera di responsabilita', ha preliminarmente regolamentato l'articolazione dei criteri di valutazione, in particolare individuandone i relativi punteggi sulla base dei quali predisporre le graduatorie di merito;
Ritenuto opportuno deliberare anche sulla proposta di riparto per le aree urbane, formulata in data 2 maggio 2001 e sottoposta direttamente a questo Comitato, al fine di definire unitariamente il pacchetto d'interventi da finanziarie a carico dei fondi di cui alle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;
Ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'invito formulato ai Ministri di settore da questo Comitato nella parte finale della delibera 22 giugno 2000, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2000), concernente l'allocazione delle risorse ex art. 50 della legge n. 448/1998, posto che le richieste di finanziamento per il completamento d'interventi allora collocatisi ai primi posti di graduatoria e finanziati solo in parte hanno trovato positivo accoglimento in caso di invarianza del progetto in quell'occasione esaminato;
Preso atto che l'intervento relativo alla linea tranviaria di Venezia rappresenta una rielaborazione di un precedente progetto ammesso a finanziamento con delibera 22 giugno 2000, n. 70, e viene proposto per il parziale finanziamento del costo suppletivo;
Preso atto che la citta' di Torino ha rappresentato la disponibilita' ad accettare il finanziamento nei termini proposti dalla Commissione di alta vigilanza, di entita' inferiore alle richieste;
Preso atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione, con nota del 26 aprile 2001, ha esposto le motivazioni che hanno al momento determinato l'inserimento nella graduatoria delle aree urbane dell'intervento ferroviario relativo alla regione Veneto denominato "II fase S.F.M.R.", tra l'altro sottolineando che un eventuale diverso inserimento dell'intervento stesso nella graduatoria delle aree metropolitane non ne determinerebbe comunque il finanziamento in relazione al punteggio acquisito ed alla conseguente collocazione nella graduatoria medesima;
Preso atto che l'intervento relativo all'area urbana di Brindisi rappresenta un ulteriore lotto rispetto ad uno stralcio gia' ammesso a finanziamento da questo Comitato e che ora viene in parte modificato;
Preso atto che, con la citata delibera n. 15/2001, era stato assegnato, in via programmatica, un contributo all'intervento "Provincia di Ancona: sistema integrato autobus-treno";
Ritenuto di condividere in linea di massima le proposte come sopra illustrate e ritenuto di prevedere, invece, un'assegnazione in via programmatica per l'intervento di Ancona in relazione all'opportunita' di definire in modo organico le iniziative concernenti la relativa area;
Ritenuto, con l'occasione, di procedere ad alcune limitate modifiche dei programmi precedenti, proposte dal Ministero dei trasporti e della navigazione con note del 23 e del 26 aprile 2001;
Udito il Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla navigazione;
Delibera: 1. Allocazione nuove risorse.
1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi d'interventi per le aree metropolitane e per le aree urbane riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che formano parte integrante della presente delibera. E' conseguentemente anche approvata la modifica al primo lotto dell'intervento relativo all'area urbana di Brindisi, riportata nel citato allegato 2.
Agli interventi di cui ai suddetti programmi e' destinata annualmente, per la durata di quindici anni, la quota di disponibilita' indicata nelle tabelle stesse: tale quota e' da intendere quale misura massima per assicurare il finanziamento della percentuale del costo complessivo degli interventi riportata in dette tabelle.
1.2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvedera' a fornire ai soggetti beneficiari le indicazioni tecniche per integrare ed adeguare i progetti ai fini dell'approvazione di cui ai punti successivi.
1.3. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte dell'ente locale interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. Detta documentazione dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
I soggetti proponenti interventi che includano la realizzazione di parcheggi devono quantificare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre il termine di cui al comma precedente, il costo della realizzazione dei parcheggi stessi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992, e documentare le fonti individuate per la copertura del costo cosi' stralciato, che resta a loro carico.
Ai fini della dimostrazione della disponibilita' della quota di cofinanziamento prevista al comma 1 del presente punto, nonche' ai fini della dimostrazione della disponibilita' del finanziamento dei parcheggi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
1.4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definira', nel rispetto delle procedure previste dall'art. 13 della legge n. 472/1999, il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al precedente punto 1.3.: detto costo dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonche' l'I.V.A.
Il citato Dicastero verifichera', altresi', l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica comportera' l'automatica caducazione del finanziamento statale.
Del pari, qualora il programma d'interventi includa infrastrutture di sosta, il citato Ministero provvedera' ad accertare l'effettiva esistenza della copertura finanziaria dichiarata dal soggetto beneficiario con conseguenze analoghe a quelle sopra esposte in caso di esiti negativi di tale accertamento.
1.5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvedera' a comunicare a questo Comitato i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle riduzioni eventualmente operate rispetto al costo considerato in delibera, anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.
1.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.
1.7. La consegna dei lavori dovra' essere comunque effettuata entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, pena la revoca del finanziamento.
1.8. I soggetti beneficiari di interventi collocatisi utilmente agli ultimi posti di graduatoria e destinatari quindi di finanziamenti inferiori a quelli richiesti provvederanno ad adeguare, in funzione delle disponibilita' cosi' attribuite, i progetti, ricercando soluzioni economicamente piu' convenienti, ma tali da assicurare comunque la piena funzionalita' dell'intervento, ovvero provvederanno a reperire quote maggiori di cofinanziamento in modo da realizzare in toto l'intervento proposto. Ai soggetti beneficiari in questione viene assegnato il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale per effettuare le proprie valutazioni al riguardo e comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione le proprie determinazioni, trasmettendo contestualmente l'eventuale riadattamento progettuale.
In tali casi, il termine di cui al punto 1.7. decorre dalla data di ricezione della nota con la quale il predetto Ministero procedera' all'approvazione della proposta come sopra riformulata.
1.9. I soggetti beneficiari che in sede di definizione del progetto esecutivo - anche attraverso gare pubbliche - conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o a seguito dell'adozione di project financing o di ricorso al partenariato pubblico/privato, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota a carico dello Stato gia' destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine la quota di partecipazione dello Stato viene indicata, nella colonna 3 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo complessivo dell'investimento.
Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno acquisite allo Stato.
Gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data di esperimento della gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione il nuovo quadro economico e progettuale dell'opera, evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo. Il citato Ministero provvedera' a richiedere all'ente finanziatore la corrispondente riduzione del finanziamento a carico dello Stato, dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato.
1.10. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui sopra.
1.11. Sino all'emanazione del regolamento previsto dalla legge n. 340/2000, questo Comitato si riserva di destinare ad altri interventi collocati in graduatoria le quote di contributo disponibili, a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, anche a seguito delle economie che vengano a realizzarsi ai sensi del precedente punto 1.8: a tal fine l'intervento della regione Veneto citato in premessa verra' traslato nella graduatoria relativa alle aree metropolitane, qualora sia stata nel frattempo individuata, con provvedimento formale, l'area metropolitana di Venezia e questa includa il territorio interessato dalla realizzazione dell'intervento stesso. 2. Assegnazione programmatica.
All'intervento proposto dalla provincia di Ancona e denominato "Integrazione autobus-treno" del costo complessivo di 10 miliardi e' assegnato, a valere sulle risorse di cui agli articoli 54 della legge n. 488/1999 e 144 della legge n. 388/2000, una quota di contributo annuo di 6 miliardi per la durata di 15 anni. Il contributo verra' assegnato definitivamente all'intervento su proposta dalla Commissione infrastrutture a seguito di una valutazione organica del progetto complessivo, che includa anche la tratta cui questo Comitato, con la richiamata delibera n. 15/2001, ha del pari programmaticamente destinato un contributo trentennale di 594 milioni annui a valere sul 2o limite di impegno previsto dall'art. 9 della legge n. 211/1992. 3. Modifiche a programmi precedenti.
3.1. Il contributo assegnato all'intervento proposto dalle Ferrovie della Sardegna e relativo al completamento del raccordo Monserrato-San Paolo, ammesso a finanziamento con delibera del 21 dicembre 1995 e del quale questo Comitato ha approvato la variante progettuale con delibera del 4 agosto 2000 adottando la diversa denominazione di "realizzazione 1o lotto anello metropolitano Piazza Repubblica (Cagliari) - Monserrato", viene rideterminato in 6.084 milioni di lire annui e, al tasso attuale, sviluppa un volume d'investimento pari al 77,76% del costo complessivo, giudicato congruo dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'importo di lire 60.697 milioni di lire.
Resta confermata la durata decennale del contributo e l'imputazione del medesimo.
3.2. In relazione al diverso grado di realizzazione dei lotti dell'intervento complessivo, rappresentato dal soggetto attuatore e condiviso in via tecnica, e' approvata la parziale modifica dell'intervento relativo all'area urbana di Bergamo, ammesso a finanziamento con delibera 20 novembre 1995 e per il quale questo Comitato aveva deliberato l'elevazione del contributo stesso al 60% del costo nella seduta del 21 aprile 1999 (delibera n. 66/1999).
Pertanto la dizione dell'intervento di cui sopra (Tranvia Bergamo - S. Antonio e Tranvia Bergamo - Torre Boldone) viene modificata come segue: "Tranvia Bergamo - Alzano Sopra".
Il contributo assegnato con le citate delibere e' trasferito al progetto come sopra modificato e rappresenta la misura massima per assicurare il finanziamento sino alla percentuale del 60% del costo originario.
Invita:
I Ministri competenti a sottoporre a questo Comitato proposte intese a risolvere le problematiche tuttora esistenti relative alla tratta Albissola-Savona deliberata da questo Comitato in data 20 novembre 1995 e facente parte del complessivo intervento Albissola-Savona-Vado;
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, a sottoporre entro il 31 ottobre 2001 alla commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo Comitato, la relazione aggiornata ed esaustiva, prevista dalla citata delibera n. 70/2000, sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti recati dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonche' a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.
La suddetta relazione evidenziera' in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilita', nonche' le ulteriori misure necessarie, tra l'altro per assicurare maggiore fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento.
A decorrere dal 2002, il citato Ministero provvedera' ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascuna anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.
Roma, 3 maggio 2001
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001 Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 195
 
Allegato 1
----> vedere allegato alle pagg. 49-50 della G.U. <----
 
Allegato 2
----> vedere allegato alle pagg. 51-52 della G.U. <----
 
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