| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 29 marzo 2001 |  
| Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche. |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria);  Visto  il  decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di attuazione del regolamento  (CE)  n.  1804  del  Consiglio  del  19 luglio 1999, che completa,  per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli  ed  alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;  Considerata  l'esigenza  di  apportare  al  decreto  di  cui  sopra modifiche   ed   integrazioni  in  ragione  di  un  piu'  rispondente adeguamento  alle  condizioni  di  sviluppo della zootecnia biologica italiana;  Ritenuto   necessario   dare   orientamenti   e   disposizioni  per l'attuazione  del regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;  Ritenuto  necessario  fornire  linee  guida  sulla tracciabilita' e rintracciabilita'  dei  prodotti  animali  biologici, nonche' modelli adeguati  per la rappresentazione delle attivita' degli operatori, al fine  di  rendere  trasparente il processo produttivo e di consentire agli organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per il  rilascio  di  attestazioni d'idoneita' sul prodotto da inviare al mercato;  Sentito il parere espresso dal Comitato nazionale per l'agricoltura biologica  ed  ecocompatibile  (decreto  ministeriale  n.  92157  del 21 novembre 2000);                              Decreta:                               Art. 1.  1.   L'allegato   I  del  decreto  ministeriale  4 agosto  2000  e' modificato  come  da  allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 marzo 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139  |  
|   |                                                             Allegato I
  LINEE  DI  ATTUAZIONE  DEL  REGOLAMENTO (CE) n. 1804/99 DEL 19 LUGLIO         1999 SUL METODO DELLE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE
      Il   presente   testo,   per   i   punti   trattati,  sostituisce integralmente il decreto 4 agosto 2000.    1. Principi generali.      1.2.  La produzione senza terra non e' compatibile con le norme del  presente  regolamento.  Sulla  base  di  cio',  sono esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i terreni  cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.    Tale  collegamento  funzionale  dovra'  essere valutato sia sulla base   delle   UBA/Ha   di   SAU  disponibile  (proprieta',  affitto, concessione,  comodato,  terre  civiche  ...)  che  sulla  produzione vegetale  dalla  stessa  ottenuta,  in  modo  tale  da garantire agli animali  poligastrici e monogastrici che almeno il 35% della sostanza secca  della  loro razione annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio  in  cui  ricade.  Per  comprensorio  si intende un'area definita  nella  quale  ricadono  le  aziende  biologiche  che  hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali.    Per   ragioni  pedoclimatiche  o  calamitose  la  percentuale  di autoproduzione  richiesta potra' essere inferiore al 35% a condizione che  l'insieme  delle  superfici agricole dell'azienda siano condotte secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.    E'    compito   dell'Amministrazione   regionale,   con   proprio provvedimento,   definire   la   riduzione   della   percentuale   di autoproduzione, aziendale o comprensoriale, a seconda della rilevanza delle suddette ragioni pedoclimatiche o calamitose.      1.6. Il punto viene soppresso.    4. Alimentazione.      4.6.  Le  zone in cui e' praticata la transumanza (compresi gli spostamenti  degli  animali verso i pascoli montani) vengono definite dalle  regioni o province autonome, laddove occorra. La pratica della transumanza  deve  essere  evidenziata  dall'operatore all'atto della stesura del programma di reperimento degli alimenti.      4.7.  E'  obbligatorio,  nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche,   garantire   agli   animali,   nell'arco  dell'anno, un'adeguata  fruizione  dei  pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.      4.8. Il punto viene modificato come segue: per le componenti di origine  non  biologica  e'  obbligatorio  produrre  all'organismo di controllo, per ogni partita, nel caso di: prodotti importati da Paesi terzi,  l'analisi  che  attesti  che  il  prodotto o la miscela siano esenti  da  Organismi  geneticamente  modificati  (OGM);  prodotti di origine  nazionale  o  comunitaria  una  dichiarazione  da  parte del fornitore  che attesti l'assenza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle analisi e delle attestazioni sono a carico del fornitore.      4.16.  Il  punto viene modificato come segue: per soddisfare le esigenze   nutrizionali  degli  animali,  possono  essere  usati  per l'alimentazione  animale  solo  i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e per  la parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i prodotti  di  cui alla sezione 1.2. (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui alla parte  D,  sezione  1.2  (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo  chimicamente  ben  definite)  possono essere utilizzate fino alla scadenza del terzo anno dall'approvazione del presente decreto.    5. Profilassi e cure veterinarie.    Per  gli  adempimenti  di  cui  al  presente  punto,  si  ricorda l'obbligo  di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati  e  dispensati  nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione   del  farmaco  veterinario,  decreto  legislativo  del 27 gennaio  1992, n. 119, e successive modifiche, nonche' del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 110.      5.8.  Tenuto  conto  della  corente  prassi  di  allevamento, i trattamenti  antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno. I  trattamenti  contro  gli  ectoparassiti  ed endoparassiti, qualora avvengano   con  l'impiego  di  prodotti  naturali  consentiti  dalla legislazione vigente, non sono soggetti a limitazioni. Le molecole da utilizzare  per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso  impatto  ambientale,  una  rapida  metabolizzazione,  limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.    6.  Metodo  di  gestione zootecnico, trasporto ed identificazione dei prodotti animali.      6.1. Metodi zootecnici.        6.1.2.  Il  punto  viene modificato come segue: e' vietata la pratica  sistematica  di operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma  alle  code  degli  ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la  decornazione  e  ogni  altro  intervento  mutilante  a  fini  non terapeutici.  Alcune  di  queste  operazioni  possono tuttavia essere autorizzate  dall'autorita'  o dall'organismo di controllo per motivi di  sicurezza  o  al  fine  di  migliorare  la salute, il benessere o l'igiene  degli  animali.  Tali  operazioni  devono essere effettuate sotto  la  responsabilita'  del  veterinario  aziendale, riducendo al minimo  ogni  sofferenza  per  gli  animali.  E'  vietato mettere gli occhiali al pollame.        6.1.5.  In  deroga  alle  disposizioni  del  punto  6.1.4, la stabulazione  fissa  puo' essere praticata in edifici esistenti prima del  24 agosto  2000,  a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali,  secondo  i  parametri  indicati dall'allegato VIII, della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purche' sia previsto regolare  movimento  fisico  degli  stessi  e  l'allevamento  avvenga conformemente  ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone  confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovra' prevedere l'adeguamento  degli  spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l'adeguamento  degli  spazi  interni.  In  ogni caso le deroghe sugli spazi  disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal  regolamento  (CE) n. 1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti.   L'organismo  di  controllo  concedera'  la  deroga  alle disposizioni  del punto 6.1.4 previa verifica sia della presentazione del piano di adeguamento alle autorita' competenti che sullo stato di avanzamento   dei  lavori  di  adeguamento.  Durante  il  periodo  di adeguamento  il  pascolo non e' obbligatorio nel caso di stabulazione libera  (che  prevede  spazi  interni  ed esterni). Nel caso di posta fissa,  compresa  la  catena,  il  pascolo  e'  invece  obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.        6.1.6  (Deroga  stabulazione fissa nelle piccole aziende). La deroga  sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende e' estensibile alle   aziende   convenzionali   che,   successivamente   alla   data dell'entrata  in  applicazione  del regolamento CE 1804/99 (24 agosto 2000),  si  sottopongano  ad  un sistema di controllo basato su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato.    Per  piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto unita'  bovino adulto (UBA), misura questa che potra' essere ampliata fino  ad un massimo di 30 UBA, dalle regioni o provincie autonome, in relazione   allo  status  socio-economico-ambientale  presente  nelle regioni  o provincie autonome interessate. Per un periodo transitorio come  indicato  al punto 6.1.5, e' consentito l'utilizzo della catena purche'  almeno  due  volte a settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto.        6.2.2.  Il  punto viene modificato come segue: nella fase che porta  alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali devono  essere  trattati  in  modo  da  ridurre  al minimo lo stress. L'abbattimento  deve  essere  sempre  effettuato  previo  stordimento tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.      7.4.    Lo    spandimento   delle   deiezioni   deve   avvenire preferibilmente  presso  l'azienda  medesima  ma  puo' avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico.    8. Aree di pascolo ed edifici zootecnici.      8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame.        8.5.1.  In  deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3  e  8.4.5  e  alle densita' di stabulazione di cui all'allegato VIII   sono   concesse   deroghe   ai  requisiti  di  detti  punti  e dell'allegato  8  per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010   esclusivamente  alle  aziende  dedite  all'allevamento  aventi edifici  preesistenti costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 nella misura  in  cui  tali  edifici  adibiti all'allevamento soddisfino le norme  regionali  o  private  accettate o riconosciute dall'autorita' competente. Aspetti inerenti l'allegato I.C. Apicoltura e prodotti dell'apicoltura     2. Periodo di conversione.      2.1. Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la  cera  dei  favi  del  nido e' stata sostituita con cera biologica conformemente  ai  requisiti  del  paragrafo  8.3. Al fine di evitare quanto  piu'  possibile  la  contaminazione  della  nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai tre anni e, possibilmente,  nel  primo  anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido.    Per  elevata  mortalita',  si  intende  quella  gia' indicata per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.    4. Ubicazione degli apiari.      4.1.  La  cartografia  dei  siti  di  impianto  delle arnie che l'apicoltore  deve  fornire  all'organismo  di  controllo deve essere presentata  su  scala  da  1:10.000  o  da 1:25.000 in mancanza della cartografia  "l'apicoltore  e'  tenuto  a  fornire  all'organismo  di controllo   adeguate  prove  documentali  incluse  eventuali  analisi appropriate ...".    Per  analisi  appropriate,  da fornire dall'apicoltore in caso di mancata  designazione  dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi  dei  prodotti (miele e cere) e prove di mortalita' delle api (attraverso le gabbie di Gary).      4.2.b.  In  relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione "raggio  di  tre  chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo  di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui e'  in  atto  la  bottinatura  delle  api,  e  non a tutte le colture presenti  nell'areale  circostante  apiario  e  che non costituiscano fonti   di   bottinatura.   L'espressione   "prive   di  un'influenza significativa"  va  intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole   o   ambientali   dei   prodotti  apistici,  da  verificare eventualmente,  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualoravengano immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura biologica".      6.2. Il punto viene modificato nel modo che segue: se, malgrado le  suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate  esse  devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate  in  appositi  apiari.  La  verifica del corretto impiego dei prodotti  veterinari,  rispondenti ai requisiti posti dal regolamento (CE)   n.   1804/99,  sara'  attuata  dagli  organismi  di  controllo attraverso  idonei  piani  di  monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.      8.3.  In  merito  all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera    convenzionale    da    opercoli,    questa   e'   subordinata all'accertamento  della  sua idoneita' basata sull'analisi della cera stessa. Aspetti inerenti l'allegato VI.    L'allegato  VI  del regolamento CE n. 2092/91 come modificato dal regolamento   CE  n.  1804/99  recita  dopo  il  paragrafo  "Principi generali"  quanto  segue: "In attesa dell'adozione delle norme di cui alle   sezioni   A  e  B  del  presente  allegato  e  per  completare specificamente  la preparazione di derrate alimentari composte di uno o piu' prodotti animali, si applicano le norme nazionali".    Nel  merito, l'applicazione delle "norme nazionali", in attesa di definire  quelle  specifiche per le derrate alimentari composte, sono quelle  che  fanno  riferimento  alle  norme generali vigenti in ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di uno  o  piu' prodotti animali. Tuttavia non e' consentito nell'ambito dell'utilizzo  di  ingredienti  di origine non agricola, ausiliari di fabbricazione  ed  altri  prodotti,  l'impiego  di potassio nitrato e sodio nitrito. Aspetti inerenti l'allegato VIII.    Per i suini da ingrasso aventi un peso vivo superiore a 110 kg si prevedono le seguenti superfici minime:      superficie coperta 1,6 metri quadri;      superficie scoperta 2 metri quadri.  |  
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