Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' «MAGNA GRAECIA» DI CATANZARO |
DECRETO RETTORALE 12 luglio 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 33, ultimo comma, e l'art. 73 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro; Vista la delibera assunta dal senato accademico, nell'adunanza del 23 maggio 2001, con la quale sono state approvate le modifiche da apportare all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 2, lettera b) e all'art. 9, lettera e) dello statuto dell'Universita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e dell'art. 40 dello statuto medesimo; Vista la ministeriale prot. n. 1683 del 25 giugno 2001, dell'ufficio I - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e affari economici - S.A.U.S. del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modificazioni allo statuto proposte dall'Ateneo; Decreta: Art. 1. Allo statuto dell'Universita' degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000, secondo quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 23 maggio 2001, sono apportate le seguenti modifiche: gli articoli 6, 7, 9 sono cosi' modificati: "Art. 6 (Elezione e nomina). - (Omissis). 4. Il rettore dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto consecutivamente due volte. (Omissis). Art. 7 (Senato accademico). - (Omissis). 2.b. l'edilizia universitaria, il suo programma e la gestione; (Omissis). Art. 9 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis). 1.e. delibera in ordine alla gestione patrimoniale per quanto non previsto dall'art. 7; (Omissis).". |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Catanzaro, 12 luglio 2001 Il rettore: Venuta |
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