Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 8 marzo 2001 |
Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Sandalia S.c. a r.l. (Deliberazione n. 38/2001). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindcata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a), del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della "programmazione negoziata"; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 marzo 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 72/1999), riguardante le ulteriori attivita' ammissibili e le priorita' regionali relative al settore turistico alberghiero; Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel "settore turistico alberghiero" nelle aree depresse del Paese, ed i successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera del 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma l del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi; Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonche' le successive assegnazioni di cui alle delibere CIPE del 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999); Vista la nota n. 0010277 del 7 marzo 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di seguito indicato come Servizio P.N. - ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sandalia S.c. a r.l. per la realizzazione di iniziative nel settore turistico nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricadenti nell'Obiettivo 1; Vista la deliberazione n. 48/24 del 18 luglio 2000, con la quale la regione Sardegna ha dichiarato che la proposta di contratto di programma avanzata dal Consorzio Sandalia risulta coerente con gli indirizzi di politica economica fissati dalla giunta regionale cosi' come stabiliti nel documento di programmazione econo-mico-finanziaria 2001-2003, nonche' con le linee di programmazione fissate nel programma operativo regionale 2000-2006, e piu' precisamente con le attivita' inserite nell'Asse IV - Sviluppo locale dello stesso programma; Tenuto conto che, in considerazione della particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalita' d'uso previste, il Servizio P.N. propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate con le modalita' di cui all'art. 1, comma 1, della citata circolare 13 dicembre 2000; Considerato che il progetto promuove l'ecosostenibilita' degli interventi anche come strumento di marketing delle aree, prevedendo l'adesione di tutti gli imprenditori privati alla Carta europea per lo sviluppo sostenibile e delle amministrazioni comunali all'Agenda 21; Considerato, altresi', che l'attivita' delle aziende consorziate presenta una significativa intensita' occupazionale e consentira' positive ricadute sul reddito dell'area interessata; Considerato, inoltre, che la regione Sardegna si e' dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, ammontanti a lire 68,847 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998; Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a stipulare con il Consorzio Sandalia S.c. a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico, nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87, 3, a), del Trattato CE. Il Contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, pari a lire 200,482 miliardi (103,54 Meuro), si riferiscono a n. 27 iniziative imprenditoriali da realizzarsi a cura delle sottoelencate imprese, oltre a n. 5 iniziative immateriali, che saranno realizzate direttamente dal Consorzio, cosi' come di seguito specificato:
===================================================================== | | Localizzazione | N.| Soggetto attuatore | intervento |Miliardi di lire ===================================================================== 1.| Baia dei Pini | Budoni | 21,842 --------------------------------------------------------------------- 2.| Bellavista S.r.l. | Dorgali | 3,028 --------------------------------------------------------------------- 3.| Bellavista S.r.l. | Dorgali | 4,703 --------------------------------------------------------------------- 4.| Canu Salvatore | Budoni | 4,458 --------------------------------------------------------------------- | Centro Sviluppo | | 5.| Alberghiero | Budoni | 42,444 ----> vedere tabella a pag. 21 della G.U. <---- 1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, e' determinato complessivamente in lire 98,352 miliardi (50,79 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in lire 68,847 miliardi. La restante somma di lire 29,505 miliardi, sara' a carico della regione Sardegna. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita', a decorrere dal 2001 e sara' pari a lire 40,153 miliardi per l'anno 2001, a lire 39,982 per l'anno 2002 e a lire 18,217 per l'anno 2003. 1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto l.c. 1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2002. 1.6. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma, anche mediante cessione ad altro imprenditore dell'attivita',dall'uso previsto, per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, inclusi gli interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995 citato in premessa. 1.7. Le iniziative dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 672 U.L.A. (Unita' di Lavoro Annue). 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di lire 68,847 miliardi (35,557 Meuro) a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,748 Meuro) a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998 richiamate in premessa. Roma, 8 marzo 2001 Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 134 |
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