Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2001 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 10 luglio 2001, n. 57
Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2001. Regolamento CE n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, paragrafo 1.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
All'A.P.T.I.
All'Unitab
Alla Coldiretti-dip.econ.co
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla Copagri
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative
federagroalimentare
All'ANCA lega - Coop.
Alla Organizzazione
interprofessionale Interbright
Alla Organizzazione
interprofessionale interorientali
All'Associazione interprofessionale
tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
All'Ufficio tecnico e, per
conoscenza:
Comando Carabinieri - Tutela norme

In applicazione della normativa citata in oggetto, il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attivita' nel settore tabacchicolo.
Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attivita' nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'associazione stessa, entro il 1o settembre dell'anno di ciascun raccolto.
Pena esclusione dal programma, le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (allegato 1), sottoscritte e presentate, corredate di copia non autenticata del documento di identita', entro e non oltre il 1o settembre 2001, secondo le modalita' appresso descritte:
a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma;
a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.
Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblichera' un elenco delle stesse, in modo che altri produttori possano acquistare la quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.
Al proposito, si precisa che il subentro al programma di riscatto puo' riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalita' del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.
Come previsto dalla circolare MIPA n. 167/G-1 del 2 marzo 1999, nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potra' essere esercitato, secondo il seguente ordine:
1) dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;
2) dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;
3) dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni;
4) da altre associazioni di produttori, anche per intestatari-soci da nominare.
Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (allegato 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvedera' ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema informativo tabacco, e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identita' delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
La relativa quota sara' trasferita con decorrenza dal raccolto 2002.
Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:
i produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 34 del regolamento citato in premessa;
i produttori che non hanno contrattato per la campagna 2001, anche nel caso in cui abbiano documentato la causa di forza maggiore ai fini della conservazione della quota per i raccolti successivi;
i produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione, e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2000 e 2001.
Non saranno inoltre riscattate le quote dei produttori ammessi che derivano da riserva nazionale.
Decorso il termine del 31 dicembre 2001, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.
I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2001, riceveranno, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi di cui all'art. 36 del regolamento n. 2848/98.
In proposito si comunica che la Commissione UE, in occasione del Comitato gestione tabacco del 6 giugno 2001, ha tra l'altro approvato un regolamento, in corso di pubblicazione, che modifica il suddetto art. 36 introducendo disposizioni valide a decorrere dal raccolto 2001.
In particolare sono stati modificati gli importi delle annualita' da erogare ai produttori aderenti al programma di riscatto, introducendo il concetto di percentuale del premio fissato per il raccolto in causa, in sostituzione delle tariffe in euro precedentemente in vigore.
Il regolamento stesso tuttavia prevede che, in deroga a quanto sopra indicato, solo le quote la cui titolarita' risulti acquisita per i raccolti antecedenti al raccolto 2001 debbono essere riscattate ai prezzi fissati dal comma introdotto a modifica dell'art. 36.
Le quote la cui titolarita' risulti acquisita soltanto dal raccolto 2001, debbono essere invece indennizzate sulla base degli importi stabiliti precedentemente dal regolamento.
Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.
Roma, 10 luglio 2001

Il direttore dell'area
organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato 1
----> vedere ALLEGATO a pag. 29 della G.U. <----
 
Allegato 2
----> vedere ALLEGATO a pag. 30 della G.U. <----
 
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