| Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2001, n. 316 |  
| Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Vista  la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per  il  riordino  delle  carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni  per  il  restante  personale del Ministero degli affari esteri,  per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale  dell'Amministrazione  penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura";  Visto  il  decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego del personale della carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;  Visto  l'articolo 26  del  citato decreto legislativo del 19 maggio 2000,  n.  139,  che  disciplina  il  procedimento  negoziale  per la disciplina  di  alcuni  aspetti del rapporto di impiego del personale della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i  cui  contenuti  sono  recepiti  in un decreto del Presidente della Repubblica;  Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo  del  19 maggio  2000,  n.  139,  che  dispongono  che la procedura  negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed  una  delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della carriera prefettizia;  Atteso  che,  secondo  quanto  previsto  dal citato articolo 27 del decreto  legislativo  del  19 maggio  2000, n. 139, le organizzazioni sindacali  rappresentative  del  personale della carriera prefettizia devono  essere  individuate  con decreto del Ministro per la funzione pubblica  secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  del 3 ottobre  2000 con cui e' stata individuata la delegazione sindacale che   partecipa   al   procedimento   negoziale  per  la  definizione dell'accordo  per  il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  del 17 marzo 2000, emanato  in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;  Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti  normativi  e  retributivi,  riguardante  il  personale della carriera  prefettizia,  sottoscritto,  ai sensi, dell'articolo 29 del decreto  legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, in data 9 maggio 2001 dalla  delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative   sul  piano  nazionale  della  carriera  prefettizia SINPREF  (Sindacato  nazionale  dei  funzionari  prefettizi)  e  SULP (Sindacato  unitario lavoratori prefettizi - Federazione FP CGIL, FPS CISL  e  UILPA)  ammesso  con  riserva  ai  sensi dell'articolo 1 del decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica del 3 ottobre 2000, all'esito del parere del Consiglio di Stato;  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  l'articolo  29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio  2000,  per  cui  si  prescinde dal parere del Consiglio di Stato;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta  del  9 maggio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del  citato  articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio  2000,  previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3, del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  del  Ministro del tesoro, del bilancio   e   della   programmazione   economica   e   del  Ministro dell'interno;                              Decreta:                               Art. 1.                        Campo di applicazione  1.  Ai  sensi  dell'articolo  26  del decreto legislativo 19 maggio 2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale appartenente alla carriera prefettizia. 
                                         Avvertenza:              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota al titolo:              -   Gli  articoli  26  e  39  del  decreto  legislativo          19 maggio  2000,  n. 139, recante: "Disposizioni in materia          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera          prefettizia", sono i seguenti:              "Art.   26   (Procedimento   negoziale   -   Ambito  di          applicazione).   1.   Il   presente   capo   disciplina  il          procedimento  per la definizione degli aspetti giuridici ed          economici  del  rapporto  di  impiego  del  personale della          carriera prefettizia oggetto di negoziazione.              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli          seguenti,  si concludono con l'emanazione di un decreto del          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma          2  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e          biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine          di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva          efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto          successivo.              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei          Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,          n. 400".              "Art.   39   (Prima   applicazione   del   procedimento          negoziale).  1.  Fermo  quanto  disposto dall'art. 11 della          legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione          del  presente decreto, al fine di garantire il parallelismo          temporale   della   disciplina  del  personale  prefettizio          rispetto  a  quella  del comparto dei ministeri, il decreto          del  Presidente  della Repubblica di cui all'art. 29, comma          5,  riguarda  il  biennio  2000-2001  sia  per  gli aspetti          economici che per quelli giuridici.              2.  Ai  fini  dell'adozione  del decreto del Presidente          della  Repubblica  di  cui  al  comma 1, il Ministro per la          funzione  pubblica,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  individua  la          delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale".          Note alle premesse:              -  L'art.  87 della Costituzione conferisce tra l'altro          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i          regolamenti.              -  La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al          Governo  per  il  riordino  delle  carriere  diplomatica  e          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale          militare  del  Ministero  della  difesa,  per  il personale          dell'Amministrazione  penitenziaria  e per il personale del          Consiglio superiore della magistratura".              - La rubrica del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' citata nelle note al titolo.              -  L'art.  10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il          seguente:              "Art.  10  (Delega  al  Governo  per  la disciplina del          rapporto   di   impiego   del   personale   della  carriera          prefettizia).  - 1. In attesa del riordino delle funzioni e          degli  uffici  dell'amministrazione  civile  dell'interno e          delle  prefetture,  anche in ragione della specificita' dei          compiti  di rappresentanza generale del Governo, nonche' al          fine   di   assicurare  organicita'  e  funzionalita'  alla          disciplina  del  rapporto  di  impiego dei funzionari della          carriera  prefettizia,  il  Governo e' delegato ad emanare,          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a          disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il          trattamento  economico  del  personale  di  tale  carriera,          tenendo  conto  che  le  risorse  attualmente destinate dal          bilancio   dello   Stato   e  dalle  leggi  finanziarie  ai          miglioramenti   retributivi  sono  determinate  nell'ambito          degli   stessi   vincoli   e  delle  stesse  compatibilita'          economiche  stabiliti  per il personale contrattualizzato e          comunque  non  inferiore  a  quelle del comparto sicurezza,          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:                a) previsione  di  un  procedimento negoziale tra una          delegazione  di  parte pubblica presieduta dal Ministro per          la    funzione    pubblica   ed   una   delegazione   delle          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale          della  carriera  prefettizia,  con cadenza quadriennale per          gli  aspetti  giuridici e biennale per quelli economici del          rapporto  di impiego del personale della carriera stessa, i          cui  contenuti  sono  recepiti  con  decreto del Presidente          della   Repubblica.   Formano   oggetto   del  procedimento          negoziale   il   trattamento   economico   fondamentale  ed          accessorio,  l'orario  di  lavoro,  il  congedo ordinario e          straordinario,  la  reperibilita', l'aspettativa per motivi          di  salute  e  di  famiglia,  i permessi brevi per esigenze          personali,  le aspettative ed i permessi sindacali; restano          ferme  le  previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art.          43,  ventesimo  comma,  della legge 1o aprile 1981, n. 121;          tale   accordo   non   potra'  comportare,  direttamente  o          indirettamente,  impegni  di  spesa  eccedenti  rispetto  a          quanto  previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti          ad  essa  collegati,  nonche'  nel bilancio dello Stato. In          fase  di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le          risorse  disponibili  in  funzione  del  riequilibrio delle          retribuzioni  della  carriera prefettizia rispetto a quelle          della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando          ogni eventuale sperequazione;                b) rafforzamento    della    specificita'   e   della          unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una          rinnovata  procedura  concorsuale  come  unica modalita' di          accesso  alla  qualifica  iniziale  e  l'esclusione di ogni          possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto          previsto   dalle  vigenti  disposizioni  per  la  nomina  a          prefetto;  conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge          10 ottobre   1986,   n.  668;  revisione  delle  qualifiche          mediante il massimo accorpamento possibile;                c) possibilita'  di ampliamento dei titoli di laurea,          ivi  compresi  quelli ad indirizzo economico, per l'accesso          alla  qualifica  iniziale  a  seguito di accurata selezione          pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni,          di  percorsi  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore          dell'amministrazione  dell'interno o presso altre scuole di          formazione  dell'amministrazione  statale,  nonche'  presso          altri   soggetti   pubblici   e  privati,  e  di  tirocinio          operativo;  possibilita'  di prevedere eventuali periodi di          studio  presso  amministrazioni  ed  istituzioni  dei Paesi          dell'Unione  europea, delle organizzazioni internazionali e          di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e          convenzioni  intergovernative;  l'attuazione  delle  citate          previsioni  non deve comportare maggiori oneri a carico del          bilancio dello Stato;                d) avanzamento  in carriera secondo criteri obiettivi          di  selezione  per  merito e valutazione collegiale dopo un          congruo  periodo  di  effettivo  servizio  nella  qualifica          iniziale   e   nelle   qualifiche   intermedie  e  adeguate          esperienze in posizioni funzionali presso l'amministrazione          centrale   e   periferica   del  Ministero  dell'interno  e          nell'ambito   di   strutture   formative,  secondo  criteri          obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,          fatto  salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per          la nomina a prefetto;                e) individuazione,  nell'organizzazione  degli uffici          centrali  e  periferici  del  Ministero dell'interno, degli          incarichi  e  delle  funzioni  da  attribuire ai funzionari          della  carriera  prefettizia  in  ragione delle esigenze di          gestione  unitaria  dei compiti dell'amministrazione, della          specificita'  dei  responsabili  di rappresentanza generale          del  Governo  e  di amministrazione generale da definire ai          sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e successive          modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici          di  livello  dirigenziale  generale  ai sensi dell'art. 17,          comma  4-bis,  lettera  b),  della legge 23 agosto 1988, n.          400, e successive modificazioni;                f) revisione  dei criteri di attribuzione dei compiti          e   delle  responsabilita'  in  relazione  alle  attitudini          individuali, alle peculiarita' della qualifica rivestita ed          alle   esigenze   di   arricchimento  della  qualificazione          professionale;                g) definizione    di    un    trattamento   economico          onnicomprensivo,  articolato  in una componente stipendiale          di  base,  nonche'  in  altre  due componenti correlate, la          prima  alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi          di  responsabilita'  esercitati,  la  seconda  ai risultati          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.              A  tal  fine  saranno  definiti appositi criteri per la          determinazione  e la valutazione delle posizioni funzionali          e  la  verifica  dei  risultati  conseguiti, nonche' per la          costituzione di un apposito fondo di finanziamento;                h) previsioni  di adeguate facilitazioni economiche e          logistiche  per  la  mobilita'  dei  funzionari qualora non          siano  assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione          e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre          misure idonee a favorire la mobilita' di sede;                i) copertura     assicurativa    del    rischio    di          responsabilita' civile;                j)    estensione   ai   funzionari   della   carriera          prefettizia  incaricati  della  provvisoria amministrazione          degli  enti  locali  della  difesa  in  giudizio  ai  sensi          dell'art.  44  del  testo unico approvato con regio decreto          30 ottobre 1933, n. 1611;                k)  esplicita  indicazione  delle  norme  legislative          abrogate.              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati          su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica  e  con il Ministro per la funzione pubblica. Gli          schemi  di  decreto  legislativo sono trasmessi alle Camere          per  l'espressione  del  parere  da  parte delle competenti          commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta          giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  i  decreti          legislativi sono emanati anche in assenza del parere".              -  L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' riportato nella nota al titolo.              -   L'art.   27  del  sopracitato  decreto  legislativo          19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:              "Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento          negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica          composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la          presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del          bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una          delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative          del  personale  della  carriera prefettizia individuate con          decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale          stabiliti per il pubblico impiego".              -  Il  decreto del Ministro per la funzione pubblica in          data 3 ottobre 2000 reca: "Individuazione della delegazione          sindacale  che  partecipa  al procedimento negoziale per la          definizione  dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli          aspetti  giuridici  ed  economici, riguardante il personale          della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39          del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139".              -  L'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' il seguente:              "Art.  10  (Individuazione dei posti di funzione). - 1.          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in          materia  di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,          nell'ufficio  territoriale  del  Governo,  delle  strutture          periferiche  dello  Stato, i posti di funzione da conferire          ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito          degli  uffici  centrali  e  periferici dell'Amministrazione          dell'interno,  sono  individuati  con  decreto del Ministro          dell'interno.   Negli   uffici  individuati  ai  sensi  del          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in          caso  di  assenza  o  di impedimento e' assicurata da altro          funzionario della carriera prefettizia.              2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze          organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza          biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,          alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di          cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e          periferici dell'amministrazione dell'interno.              -   L'art.   20  del  sopracitato  decreto  legislativo          19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:              "Art.   20   (Retribuzione   di  posizione).  -  1.  La          componente   del   trattamento  economico,  correlata  alle          posizioni  funzionali  ricoperte  ed agli incarichi ed alle          responsabilita'   esercitati,  e'  attribuita  a  tutto  il          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del          Ministro  dell'interno  si  provvede alla graduazione delle          posizioni  funzionali  ricoperte, sulla base dei livelli di          responsabilita'  e  di rilevanza degli incarichi assegnati.          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento          negoziale.              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente          individuati,    ai    fini   della   determinazione   della          retribuzione   di  posizione,  gli  uffici  di  particolare          rilevanza,  nonche'  le  sedi  disagiate  in relazione alle          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il          servizio e' svolto.              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere          individuate  piu'  posizioni  graduate,  secondo la diversa          rilevanza  degli  incarichi,  tenendo conto della qualifica          rivestita".              -   L'art.   29  del  sopracitato  decreto  legislativo          19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:              "Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica          almeno quattro mesi prima della scadenza del termine di cui          all'art.  26,  comma  3.  Le  trattative  si svolgono tra i          soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la          sottoscrizione di una ipotesi di accordo.              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,          sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della          rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato          associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe          sindacali rilasciate.              3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possono          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge          finanziaria, nonche' nel bilancio.              5.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da          adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della          legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del          Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia          definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai          rispettivi regolamenti.              6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le          materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico          che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano          esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra          una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari          degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati          dall'Amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni          dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente          della  Repubblica  di  cui  al  comma  5 ed una delegazione          sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti          strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali          firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta          impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione          dell'amministrazione".              -  La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria          2000),  reca:  "Disposizioni per la formazione del bilancio          annuale e pluriennale dello Stato".              -  La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria          2001),  reca:  "Disposizioni per la formazione del bilancio          annuale e pluriennale dello Stato".              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'          il seguente:              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti          per disciplinare:                a) L'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) L'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) L'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge".          Nota all'art. 1:              -  L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' riportato nelle note al titolo.
                           |  
|   |                                 Art. 2.                         Decorrenza e durata  1.  Il  presente  decreto concerne il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2001 per gli aspetti giuridici ed economici.  2.  Gli  effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 3.                           Tempo di lavoro  1.   Nel   rispetto   delle  peculiarita'  funzionali  dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera  prefettizia  organizza la propria presenza in servizio e il proprio  tempo  di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle  esigenze  della  struttura  presso cui presta servizio, nonche' alle  responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.  2.   In   considerazione  della  peculiarita'  delle  funzioni,  al personale  della  carriera  prefettizia  non  si applica il regime di lavoro a tempo parziale.  3.  Per  i  funzionari della carriera prefettizia che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del 31 dicembre   2001.   Tale  data  puo'  essere  prorogata,  da  parte dell'amministrazione,   nei   casi  di  dimostrabile  responsabilita' contrattuale  per  anticipata  risoluzione unilaterale degli obblighi assunti dal funzionario.  4.  Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione  od  una  riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale   o  comunque  derivante  da  giorni  di  festivita',  al funzionario   della   carriera   prefettizia   deve  essere  comunque garantito,  una  volta  cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero  del  tempo  di  riposo  fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.  5.  In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del  sistema  della  protezione civile e degli altri diritti civili e politici  costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia   assicura  la  reperibilita'  nell'ambito  dei  principi indicati  nell'articolo  14  e  sulla base dei criteri individuati in sede di accordi decentrati.  |  
|   |                                 Art. 4.                          Congedo ordinario  1.   Considerato  che  l'orario  di  servizio  dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della  carriera  prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un  periodo  di  ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della  legge  23 dicembre  1977,  n.  937.  Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il  biennio  del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5,  comma  1,  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.  2.  Al  funzionario  della  carriera  prefettizia spettano altresi' quattro  giornate  di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi  di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.  3.  Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.  4.  Il  funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.  6.   E'   obbligo   del   funzionario  della  carriera  prefettizia programmare  le  proprie  ferie  in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'.   Compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio, l'Amministrazione  assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.  7.  In  caso  di  rientro  anticipato dalle ferie per necessita' di servizio,  il  funzionario  della  carriera prefettizia ha diritto al rimborso  delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di  ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'  di  missione  per  la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura del funzionario  della  carriera  prefettizia  informare  tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.  9.  In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che  non  abbiano  reso  possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine dell'anno successivo.  10.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al comma 5, in caso di cessazione   del   rapporto  di  lavoro  per  qualsiasi  causa  sara' rimborsato  l'eventuale  residuo  di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.  11.  I  periodi,  di  cui  ai  commi 1 e 2, non sono riducibili per assenze  per  malattia  o  infortunio, anche se tali assenze si siano protratte  per  l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.  12.  Sono  considerati  festivi  le  domeniche  e  gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.  13.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono  della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.  14.  I  funzionari  della  carriera  prefettizia  appartenenti alle religioni   ebraica  ed  islamica,  nonche'  alle  altre  confessioni religiose  riconosciute  dallo  Stato  hanno  il diritto di fruire, a richiesta,  di  un  giorno  di  riposo  settimanale diverso da quello domenicale.  In  tal  caso  la  giornata  lavorativa non prestata dal funzionario  della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura. 
                                         Nota all'art. 4:              -  L'art.  1, comma 1, della legge 23 dicembre 1977, n.          937,  recante:  "Attribuzione  di  giornate  di  riposo  ai          dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e' il seguente:              "1.  Ai  dipendenti  civili  e militari delle pubbliche          amministrazioni  centrali  e  locali, anche con ordinamento          autonomo,   esclusi   gli  enti  pubblici  economici,  sono          attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi  di congedo previsti          dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da          fruire nel corso dell'anno solare come segue:                a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;                b) quattro  giornate,  a richiesta degli interessati,          tenendo conto delle esigenze dei servizi".
                           |  
|   |                                 Art. 5.               Assenze per malattia e motivi di salute  1.  In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da  causa  di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia  superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto  per  un  periodo  di  18  mesi  durante  il  quale  gli verra' corrisposta  la retribuzione prevista al comma 5. Ai fini del computo del  predetto  periodo  di  18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo  verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso.  2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che   ne   abbia  fatto  richiesta  puo'  essere  concesso,  in  casi particolarmente  gravi,  un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante  il  quale  non  sara'  dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora  l'Amministrazione  ritenga  di  accogliere  la richiesta del funzionario,  prima  di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le  modalita'  previste  dalle  disposizioni vigenti all'accertamento delle  sue  condizioni  di  salute  anche  al  fine  di  stabilire la sussistenza  di  eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica  a  svolgere  qualsiasi  proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato   mediante   visita  medico-collegiale  durante  la  quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.  3.  Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e  2,  nel  caso  in  cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito  dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente  non  idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della   carriera  prefettizia,  l'Amministrazione  puo'  disporre  la cessazione del rapporto di lavoro.  4.  I  periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18  mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.  5.  Sono  fatte  salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati  di  TBC.  In  caso  di  donazione  di organi, ivi compresa la donazione  di  midollo  osseo,  ovvero in caso di patologie gravi che richiedono  terapie  salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia,  il  trattamento per l'infezione da HIV-AIDS  nella fase a basso indice di disabilita' specifica, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per   malattia  i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di day-hospital  ed  i  giorni  di  assenza  dovuti alle citate terapie, debitamente  certificati  dalla competente azienda sanitaria locale o struttura  convenzionata.  In  tali  giornate  il  funzionario  della carriera  prefettizia  ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a).  6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente:    a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da  quella  correlata alla posizione funzionale per i primi 9 mesi di assenza;    b) 90  per  cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;    c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.  7.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante  da  infortunio non dipendente  da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi,  il  funzionario  della  carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione  di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa  da  parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte  corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza  ai  sensi  del  precedente  comma  5  ed agli oneri riflessi relativi.  8.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta  ad infortunio  sul  lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto  alla  conservazione  del posto fino alla completa guarigione clinica.   Per   l'intero   periodo  al  funzionario  della  carriera prefettizia   spetta  la  retribuzione  costituita  dalla  componente stipendiale  di  base e da quella correlata alla posizione funzionale ricoperta.  9.  In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di servizio,   al  funzionario  della  carriera  prefettizia  spetta  la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso   il  periodo  massimo  di  conservazione  del  posto,  trova applicazione  quanto  previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso  in  cui  l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.  10.  In  occasione  delle assenze per malattia il funzionario della carriera  prefettizia  si  attiene  alle  norme  di comportamento che regolano   la   materia  con  particolare  riguardo  alla  tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione.  11.  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo si applicano alle  assenze  per  malattia  iniziate  successivamente  alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa  in  ogni  caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per  le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente  al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle   modalita'   di  retribuzione,  fatto  salvo  il  diritto  alla conservazione  del  posto  ove  piu'  favorevole  ed  il  computo del triennio  di  cui  al  comma  1  in sede di prima applicazione con il criterio predetto. 
                                         Nota all'art. 5:              -  L'art.  5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' il seguente:              "Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del          Ministro  dell'interno,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3,          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono stabiliti le          modalita'  di  svolgimento del corso di formazione iniziale          della  durata  di due anni, articolato in periodi alternati          di  formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di          valutazione  dei  partecipanti al termine del primo anno di          corso  ai  fini  del  superamento  del periodo di prova, di          risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',          nonche'  i  criteri  di  determinazione  della posizione di          ruolo del funzionario ritenuto idoneo.              2.  Al  termine  del  biennio di formazione iniziale il          funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad          un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi          di  servizio  indicate  dall'amministrazione  ai fini della          copertura,  l'assegnazione  e' effettuata in relazione alla          scelta  manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine          di  ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo          minimo  di  permanenza nella sede di prima assegnazione non          puo' essere inferiore a due anni".
                           |  
|   |                                 Art. 6           Aspettativa per motivi personali e di famiglia
    1.  Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e  motivata  richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per  esigenze  personali  o  di  famiglia  senza retribuzione e senza decorrenza  dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.  2.  Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.  3.  Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non  puo'  usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia,  anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.  4.  I  periodi  di  aspettativa,  di  cui  al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5 del presente decreto.  5.  L'Amministrazione,  qualora  durante  il periodo di aspettativa vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione, invita   il  funzionario  della  carriera  prefettizia  a  riprendere servizio  con  un  preavviso  di  dieci  giorni. Il funzionario della carriera  prefettizia,  per  le  stesse  motivazioni  e  negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.  6.  E'  comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa  non  retribuita  previste  da specifiche disposizioni di legge.  |  
|   |                                 Art. 7                          Congedi parentali
    1.   Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,  le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'.  2.   Ai   funzionari   della  carriera  prefettizia  in  astensione obbligatoria  dal  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  1971,  n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione  costituita  dalla  componente  stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.   3.  Nell'ambito  del  periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  della  legge 30 dicembre  1971,  n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per  le  madri  o  in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati  complessivamente  per entrambi i genitori e fruibili anche in  modo  frazionato,  non  riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita'  di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.  4.  Successivamente  al  periodo  di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le  modalita' di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del  bambino  computati  complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.  5.  Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di  astensione  obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.  6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  dal  comma  1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.  7.  Le  eventuali  festivita'  cadenti  nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.  8.  Al  funzionario  della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro  a  seguito  della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
                                         Note all'art. 7:              - La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento          dei tempi delle citta'".              -  Gli  articoli  4,  7,  commi 1 e 4, e 10 della legge          30 dicembre   1971,   n.   1204,   recante:  "Tutela  delle          lavoratrici madri" sono i seguenti:              "Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:                  a) durante  i  due mesi precedenti la data presunta          del parto;                  b) ove  il  parto  avvenga  oltre tale data, per il          periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data          effettiva del parto;                  c) durante i tre mesi dopo il parto;              2. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a          tre   mesi   dalla   data  presunta  del  parto  quando  le          lavoratrici  sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione          all'avanzato   stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi          gravosi o pregiudizievoli.              3.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le          organizzazioni sindacali.              4. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto          a  quella  presunta,  i  giorni  non  goduti  di astensione          obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di          astensione obbligatoria dopo il parto.              5.  La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta          giorni,  il  certificato  attestante  la  data presunta del          parto".              "Art.  7.  - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo          le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni          dal   lavoro  dei  genitori  non  possono  complessivamente          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:                a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di          astensione  obbligatoria,  di  cui all'art. 4, primo comma,          lettera   c),   della   presente   legge,  per  un  periodo          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;              (Omissis).              4.   Entrambi   i   genitori,  alternativamente,  hanno          diritto,  altresi',  di  astenersi  dal  lavoro  durante le          malattie  del  bambino di eta' inferiore a otto anni ovvero          di  eta' compresa tra tre e otto anni; in quest'ultimo caso          nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun          genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da          un  medico  specialista  del Servizio sanitario nazionale o          con  esso  convenzionato.  La  malattia del bambino che dia          luogo  a  ricovero  ospedaliero  interrompe  il decorso del          periodo di ferie in godimento da parte del genitore".              "Art. 10. - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle          lavoratrici  madri,  durante  il  primo  anno  di  vita del          bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la          giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero          di lavoro e' inferiore a sei ore.              2. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno          la  durata  di  un'ora  ciascuno  e  sono  considerati  ore          lavorative  agli  effetti della durata e della retribuzione          del  lavoro.  Essi  comportano  il  diritto  della donna ad          uscire dall'azienda.              3.  I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in          tal  caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,          quando  la  lavoratrice  voglia  usufruire  della camera di          allattamento  o  dell'asilo  nido,  istituiti dal datore di          lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.              4.   I   riposi   di   cui  ai  precedenti  commi  sono          indipendenti  da  quelli  previsti  dagli  articoli 18 e 19          della legge 20 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro          delle donne.              5.  Ai  periodi di riposo di cui al presene articolo si          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  contribuzione          figurativa,  nonche'  di  riscatto ovvero di versamento dei          relativi  contributi  previsti  dal  comma  2,  lettera b),          dell'art. 15.              6.  In  caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono          raddoppiati  e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste          dal  primo  comma  del  presente  contratto  possono essere          utilizzate anche dal padre".              -  L'art.  17  della  legge  8 marzo 2000, n. 53, e' il          seguente:              "Art.  17  (Disposizioni  diverse).  -  1.  Nei casi di          astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la          lavoratrice    e   il   lavoratore   hanno   diritto   alla          conservazione   del   posto   di   lavoro   e,   salvo  che          espressamente  vi rinuncino, al rientro nella stessa unita'          produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di          astensione  o  di  congedo  o in altra ubicata nel medesimo          comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.              2. All'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e'          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "Al termine del          periodo  di  interdizione  dal  lavoro previsto dall'art. 4          della  presente  legge  le lavoratrici hanno diritto, salvo          che  espressamente  vi rinuncino, di rientrare nella stessa          unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo          di  gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di          permanervi  fino  al  compimento  di  un  anno  di eta' del          bambino;  hanno  altresi'  diritto  di  essere adibite alle          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".              3.  I  contratti collettivi di lavoro possono prevedere          condizioni  di  maggior  favore  rispetto a quelle previste          dalla presente legge.              4.    Sono   abrogate   le   disposizioni   legislative          incompatibili  con  la  presente  legge  ed  in particolare          l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
                           |  
|   |                                 Art. 8                   Permessi per esigenze personali
    1.   Il  funzionario  della  carriera  prefettizia  ha  diritto  di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di   svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il   raggiungimento  delle  relative  sedi  di svolgimento delle stesse   ovvero,  previa  intesa  con  il  responsabile  della struttura di   appartenenza,   a   congressi,   convegni,  seminari  e  corsi  di   aggiornamento    professionale   facoltativo   entro   il   limite   complessivo di giorni otto per ciascun anno; b) decesso   o   documentata   grave  infermita'  del  coniuge  anche   legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro   il  secondo  grado,  anche non convivente, o di un affine di primo   grado  o  di  un  soggetto  componente  la famiglia anagrafica del   funzionario,  in  ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche   frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro   sette  giorni  dal  decesso  o  dall'accertamento della insorgenza   della   grave  infermita'  o  della  necessita'  di  provvedere  a   conseguenti  specifici  interventi  terapeutici. Nel caso di grave   infermita'  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera  b) del presente   articolo  il  funzionario  della carriera prefettizia, entro sette   giorni  dall'evento  predetto, puo' concordare con il responsabile   della  struttura,  in  alternativa  ai giorni di permesso, diverse   modalita'  di  espletamento  della attivita' lavorativa, anche per   periodi superiori a tre giorni; c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi; d) documentati  motivi  personali  entro il limite complessivo di tre   giorni per ciascun anno.  2.  Le  assenze  sopraindicate  possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il  periodo  di  ferie  disciplinato  dall'articolo  4  del  presente decreto.  3.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza al funzionario della carriera   prefettizia   spetta  la  retribuzione  comprensiva  della componente  stipendiale  di base e di quella correlata alla posizione funzionale.  4.  Le  assenze  previste  dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.  5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi  per  tutti  gli  eventi  in relazione ai quali specifiche disposizioni  di  legge  o  dei  relativi  regolamenti  di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati. 
                                         Nota all'art. 8:              -  L'art.  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.          104,     recante:     "Legge-quadro    per    l'assistenza,          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone          handicappate" e' il seguente:              "3.  Successivamente  al  compimento  del terzo anno di          vita  del  bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa,          il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap          in  situazione  di  gravita', nonche' colui che assiste una          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno".
                           |  
|   |                                 Art. 9.                         Distacchi sindacali  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai  funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.  2.   Il  contingente  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra  le organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale dei funzionari   della   carriera   prefettizia,   individuate  ai  sensi dell'articolo  27  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto  al  numero  delle  deleghe per il versamento dei contributi sindacali  accertate  per ciascuna organizzazione sindacale alla data del  31  dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.  Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica,  sentite  le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle organizzazioni   sindacali   aventi   titolo,   contestualmente  alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  e  alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per  gli  affari  del  personale,  la  quale  acquisisce per ciascuna richiesta  nominativa  il  preventivo  assenso  della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana  il  decreto  di  distacco sindacale entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma  4  e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di  cui  al  comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione  della  richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  il  distacco  e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per l'amministrazione generale  e  per  gli  affari  del  personale  ed alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.  4.  Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente  fissato  nei  commi  1  e  2,  soltanto  in  favore  dei funzionari  della  carriera  prefettizia  che  ricoprono  cariche  di dirigente  sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.  5.  Fino  al  limite  massimo  del 50 per cento, con arrotondamento all'unita'   del  contingente  assegnato  a  ciascuna  organizzazione sindacale,  i  dirigenti  sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei  distacchi  sindacali  anche  frazionatamente,  per  periodi  non inferiori  a  tre  mesi  ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.  6.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che  ai  fini  del  compimento  del periodo di prova e del diritto al congedo  ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della  componente  del  trattamento  economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 22. 
                                         Nota agli articoli 9 e 10:              -  L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' riportato nelle note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 10                         Permessi sindacali
    1.  Per  l'espletamento  del  proprio  mandato,  i funzionari della carriera  prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno   agli   organismi   direttivi  statutari  delle  organizzazioni sindacali   rappresentative,   individuate   annualmente   ai   sensi dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  19 maggio 2000, n. 139, nonche'  i  dirigenti  sindacali  che,  pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto,  possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun  funzionario  della  carriera  prefettizia  effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.  3.  Alla  ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali,  calcolato  ai  sensi  del  comma  2 tra le organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale del personale della carriera    prefettizia,   provvede   la   Direzione   generale   per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni  sindacali  aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno.  Nella  ripartizione  del  monte  ore dei permessi sindacali la quota  pari  al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette  organizzazioni  sindacali e la parte restante e' attribuita alle  medesime  organizzazioni  sindacali in rapporto al numero delle deleghe  complessivamente  espresse  per il versamento dei contributi sindacali,   conferite   dal  personale  al  Ministero  dell'interno, accertate  per  ciascuna  delle  citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la  rilevazione.  Nel  periodo  1o  gennaio-31 marzo, in attesa della successiva  ripartizione,  l'Amministrazione  puo' autorizzare in via provvisoria  la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento  del  contingente  annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.  4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della  specificita'  delle  funzioni  istituzionali e del particolare ordinamento  della  carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non  computabili  nel  contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente   per   la  partecipazione  a  riunioni  sindacali  su convocazione dell'Amministrazione.  5.  I  dirigenti  sindacali,  che  intendono  fruire  dei  permessi sindacali  di  cui  al  presente  articolo,  comma  3,  devono  darne comunicazione  scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione  generale  e  per  gli  affari  del  personale e al funzionario   responsabile   della  struttura  in  cui  il  dirigente sindacale   presta   servizio,  tramite  la  struttura  sindacale  di appartenenza  avente  titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione  non  comunichi,  in forma scritta, tempestivamente (ossia  prima  della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano   eccezionali  e  motivate  esigenze  di  funzionalita'  della struttura di riferimento.  6.  In  caso  di  mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione    sindacale   interessata   provvedera'   a   darne comunicazione  alla Direzione generale per l'amministrazione generale e  per  gli  affari del personale e al funzionario responsabile della struttura.  7.  Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi  sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore  giornaliere  per  un  massimo  mensile,  per  ciascun  dirigente sindacale,  di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.  8.   Nel   limite  del  50  per  cento  del  monte  ore  assegnato, l'Amministrazione  puo'  autorizzare  permessi di durata superiore al limite   di   cui   al   comma   7,  su  richiesta  nominativa  delle organizzazioni  sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.  9.  L'Amministrazione  verificato  il  rispetto  della  percentuale prevista,  autorizza  il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.  10.  I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli  effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.  11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                                         Nota agli articoli 9 e 10:              -  L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' riportato nelle note alle premesse.
                           |  
|   |                                Art. 11.           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti  1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno  agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali  possono  fruire diaspettative sindacali non retribuite. Il tempo  trascorso  in  aspettativa  non  e'  computato  ai  fini della progressione  in  carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione  prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.  2.  Le  richieste  di  aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate  dalle  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale  contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'Amministrazione  generale  e per gli affari del personale, la quale acquisisce  per  ciascuna  richiesta nominativa il preventivo assenso della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica,  ed  emana  il  decreto  di  aspettativa entro il termine  di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e'  considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della funzione pubblica  non  provveda  entro  venti  giorni dalla data di ricezione della richiesta.  3.   Ciascuna   aspettativa   si   considera   confermata   qualora l'organizzazione  sindacale  interessata  non  ne  richieda la revoca entro  il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca puo' essere richiesta in  ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale   per  l'Amministrazione  generale  e  per  gli  affari  del personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali.  4.  In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la   concessione  delle  aspettative  sindacali  non  retribuite,  e' consentito,  per  motivi  di  urgenza  segnalati dalle organizzazioni sindacali,  l'utilizzo  provvisorio  in  aspettativa  dei  dipendenti interessati  a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.  5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 10, comma  1,  del  presente  decreto possono, con le modalita' di cui ai commi  5,  6  e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti  per  la  partecipazione  a congressi e convegni di natura sindacale,  nonche'  alle  riunioni degli organi collegiali statutari delle  rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.  6.  Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo,  i  contributi  figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per  la  retribuzione  spettante  al  personale in distacco sindacale retribuito.  7.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                                         Nota all'art. 11:              -  L'art.  8,  comma  8, della legge 23 aprile 1981, n.          155,   recante:   "Adeguamento   delle  strutture  e  delle          procedure  per la liquidazione urgente delle pensioni e per          i  trattamenti  di  disoccupazione,  e  misure  urgenti  in          materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente:              "8.  In  deroga  a  quanto previsto dal primo comma del          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai          sensi  dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,          e  successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere          ai  fini  del calcolo della pensione sono commisurate dalla          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".
                           |  
|   |                                Art. 12. Adempimenti  dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e                        aspettative sindacali  1.  Ai  fini  dell'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi  sindacali  di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 10,  comma  3,  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per l'amministrazione  generale  e  per gli affari del personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe  e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della  sottoscrizione  della  relativa  documentazione. Ove dovessero essere  riscontrati  errori  od  omissioni in base ai dati in proprio possesso,  le  organizzazioni  sindacali  provvedono a documentare le richieste  di  rettifica  in  un  apposito  incontro  con la predetta Direzione  generale  per  l'amministrazione generale e per gli affari del  personale,  nel  corso  del  quale  si  procede  all'esame della documentazione   presentata   ed  alla  conseguente  rettifica  della relativa   documentazione   nel  caso  di  riscontro  positivo  della richiesta. La Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli  affari del personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la  riscossione  del contributo  sindacale  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate  predisposti  dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 1, le deleghe per il versamento  del  contributo sindacale, delle quali risultino titolari le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano dato vita ad aggregazioni associative  sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto  sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate  di  un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe  stesse  o  che  le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.  3.  Entro  il  31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per l'amministrazione   generale   e   per   gli  affari  del  personale, utilizzando   modelli   di  rilevazione  e  procedure  informatizzate predisposti   dalla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e'  tenuta  a comunicare al Dipartimento   della   funzione   pubblica  gli  elenchi  nominativi, suddivisi  per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.  4.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione  generale  per  l'amministrazione generale e per gli affari del  personale,  utilizzando  i modelli e le procedure informatizzate indicate  nel  comma  2,  e'  tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del personale  dipendente  che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente  con  l'indicazione  per  ciascun  nominativo  del  numero complessivo  dei  giorni  e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica  verifica  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal presente decreto.  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno,  qualora  non  ottemperi  tempestivamente agli obblighi indicati  nei  commi  1,  3  e  4  e  puo'  fissare  un  termine  per l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla  stessa  Amministrazione  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo  11,  comma  2, salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma   3.  Dell'inadempimento  risponde,  comunque,  il  funzionario responsabile  del  procedimento  appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.  6.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3, distinti  per  sindacato,  per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  in  allegato  alla  relazione annuale sullo stato della  pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.  7.  I  funzionari  responsabili  delle  strutture  che dispongono o consentono  l'utilizzazione  dei  distacchi,  aspettative  e permessi sindacali  in violazione di quanto previsto negli articoli 9, 10 e 11 sono responsabili personalmente.  8.  Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                                         Note all'art. 12:              -   L'art.   44,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto          legislativo   31 marzo   1998,   n.   80,  recante:  "Nuove          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:              "1.  Al  comma  1  dell'art.  8 del decreto legislativo          4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite          dalle seguenti:                a)-b) (Omissis);                c) ai  fini del calcolo delle percentuali di cui alla          lettera  b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali          ciascuna      organizzazione      sindacale     percepisce,          dall'amministrazione  o ente che effettua la trattenuta, la          quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore          per  il  contributo  sindacale. Le organizzazioni sindacali          che,  nel  corso  del  1997,  abbiano  dato  vita, mediante          fusione,  affiliazione  o  in  altra  forma,  ad  una nuova          aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto          sindacale   le  deleghe  delle  quali  risultino  titolari,          purche'  il  nuovo  soggetto  succeda  effettivamente nella          titolarita'  delle  deleghe che ad esso vengono imputate, o          che  le  deleghe  siano, comunque, confermate espressamente          dai   lavoratori   a   favore   del   nuovo   soggetto.  Le          organizzazioni   sindacali  interessate  hanno  l'onere  di          fornire all'ARAN idonea documentazione".              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di          accesso ai documenti amministrativi".              -  L'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante:          "legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:              "Art.   16   (Relazione  al  Parlamento).  -  1.  Nella          relazione  al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge          28 ottobre   1970,   n.   775,  si  riferisce  anche  circa          l'attuazione    degli   accordi,   la   produttivita',   le          disfunzioni,  i tempi e i costi dell'azione amministrativa,          il  confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,          e  si  avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo          riferisce  alle  competenti  commissioni  permanenti  della          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica sui          contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta          giorni dalla formulazione.              2. La relazione e' allegata alla relazione previsionale          e  programmatica  di  cui  all'art. 15 della legge 5 agosto          1978, n. 468.              3.  Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da          una apposita relazione programmatica di settore riguardante          gli accordi in via di stipulazione".
                           |  
|   |                                 Art. 13                   Tutela del dirigente sindacale
    1.  Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che  rientra  in  servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale   conserva   l'anzianita'   maturata.   In   ragione  della peculiarita'   delle   funzioni   svolte   e   della   particolarita' dell'ordinamento  della carriera allo stesso funzionario e' conferito un  posto  di  funzione  corrispondente  a quello ricoperto prima del distacco  e  dell'aspettativa,  e  lo  stesso puo', a domanda, essere trasferito,  con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della  propria  amministrazione  quando  dimostri  di  avervi  svolto attivita'  sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.  2.  Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che  rientra  in  servizio  al  termine  del  distacco  frazionato e' conferito  il  posto  di  funzione  corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.  3.  Il  trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio    puo'    essere    disposto   solo   previo   nulla   osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.  4.  La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.  5.  Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita'  svolta  in  tale  qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.  6.  La  valutazione  annuale  del  funzionario in distacco ai sensi dell'articolo   9   e'   effettuata  direttamente  dal  Consiglio  di amministrazione,  previa  proposta  per i viceprefetti aggiunti della commissione  per  la  progressione in carriera di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, sulla base del servizio  prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 9,  comma  5,  si  applicano  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.  7.  I  dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono  soggetti  ai  doveri  derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti. 
                                         Note all'art. 13:              -  L'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.          139, e' il seguente:              "Art.  1  (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai          fini  della valutazione annuale i funzionari della carriera          prefettizia   con   la   qualifica  di  viceprefetto  e  di          viceprefetto  aggiunto  presentano  entro il 31 gennaio una          relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente. I          contenuti  della  relazione  ed  i  criteri per la relativa          compilazione  sono  determinati  con  decreto  del Ministro          dell'interno,  da  adottare  entro  un  anno  dalla data di          entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  sentito  il          consiglio  di  amministrazione, tenuto conto delle esigenze          di  valutazione  dei  funzionari ai fini della verifica dei          risultati   conseguiti   secondo  le  disposizioni  di  cui          all'art.  20,  comma  8, del decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n.  29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti,          della progressione in carriera.              2.  La relazione e' presentata dai funzionari di cui al          comma   1,   in  relazione  alla  struttura  di  rispettiva          appartenenza,    al    prefetto    titolare    dell'ufficio          territoriale  del  governo,  al  capo  del  dipartimento  o          dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli          uffici di diretta collaborazione del Ministro.              3.  Per  ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di          viceprefetto  aggiunto,  i  responsabili delle strutture di          cui   al   comma  2  redigono  una  scheda  di  valutazione          complessiva   sulla   base   della   relazione  predisposta          dall'ufficio  presso cui il funzionario presta servizio. La          scheda   di   valutazione,   comunicata  all'interessato  e          corredata  della relazione dallo stesso presentata ai sensi          del   comma   1,   e'  inoltrata  entro  il  31 marzo  alla          commissione per la progressione in carriera, che formula al          consiglio  di  amministrazione  le proposte di attribuzione          del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento.          Il  consiglio  di  amministrazione attribuisce il punteggio          complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita'          dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad          ottanta  puo'  essere  attribuito  nei limiti massimi di un          terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.              4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i          responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una          scheda  valutativa,  sulla  base della relazione presentata          dall'interessato,   da  comunicare  al  medesimo  entro  il          31 marzo.              5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1          sono  determinati  specifici  criteri  per  la formulazione          delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.              6.  Le  schede  di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel          fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche          ai  fini  dell'affidamento  di  ulteriori incarichi e della          attribuzione annuale della retribuzione di risultato".              -  L'art. 17 del citato decreto legislativo n. 139/2000          e' il seguente:              "Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera).          -  1.  Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della          progressione  in  carriera  di cui all'art. 7, comma 1, con          decreto   del   Ministro   dell'interno  e'  istituita  una          commissione  presieduta  da  un  prefetto scelto tra quelli          preposti  alle  attivita' di controllo e valutazione di cui          al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta          da  tre  viceprefetti,  due  in  servizio presso gli uffici          territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali,          scelti  secondo  il  criterio  della  rotazione. In caso di          parita'  di  voti  prevale  il  voto del presidente. Per il          biennio  di  operativita' della commissione, alla copertura          dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si          provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla          sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a          componente  della  commissione esercita le funzioni vicarie          presso  un  ufficio  territoriale  del governo, si provvede          mediante  affidamento  interinale  dell'incarico  ad  altro          viceprefetto.              2.  Ai  lavori della commissione partecipa, in qualita'          di   relatore   senza   facolta'   di  voto,  il  capo  del          dipartimento competente per l'amministrazione del personale          della carriera prefettizia, o un suo delegato".              -  L'art. 18 del citato decreto legislativo n. 139/2000          e' il seguente:              "Art.  18  (Consiglio  di amministrazione). - 1. Per la          trattazione   degli  affari  relativi  al  personale  della          carriera  prefettizia,  il  consiglio di amministrazione di          cui   all'art.   146   del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti          titolari   pro  tempore  di  tre  uffici  territoriali  del          Governo,    rispettivamente   dell'Italia   settentrionale,          centrale  e  meridionale-insulare. Con decreto del Ministro          dell'interno   e'   stabilito   il  criterio  di  rotazione          biennale,  nei  predetti  ambiti territoriali, degli uffici          territoriali  del  Governo,  i  cui  prefetti  assumono  le          funzioni  di  componenti  del consiglio di amministrazione,          garantendo  la  presenza  di  due  prefetti  commissari del          Governo".
                           |  
|   |                                Art. 14.                         Accordi decentrati  1.  Gli  accordi  decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29,  comma  6,  del  decreto  legislativo  19 maggio  2000, n. 139, a livello centrale e periferico.  2.  L'accordo  decentrato,  da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:    a) individuazione  di  misure  idonee  a favorire la mobilita' di sede  aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;    b) individuazione dei criteri applicativi della reperibilita' nel rispetto dei seguenti principi:      individuazione degli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita';      salvo  che  nelle  situazioni  di  emergenza,  la reperibilita' dovra'  essere  assicurata  in  modo che in ogni sede di servizio sia presente un funzionario prefettizio nell'arco della stessa giornata;      entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,   i   responsabili   delle  strutture  provvederanno,  anche avvalendosi   dei   funzionari  piu'  esperti  nella  gestione  delle emergenze,  all'addestramento  di  tutto  il personale della carriera prefettizia,  in  modo  da  assicurare  che  la  reperibilita'  venga espletata mediante la rotazione di tutti i funzionari;    c) criteri  generali  per  la  verifica  della  sussistenza delle risorse  finanziarie  da  destinare  all'ulteriore  potenziamento del fondo;    d) individuazione  delle  funzioni  i cui titolari sono esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.  146/1990  e successive modificazioni ed integrazioni;    e) applicazione delle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5;    f) applicazione delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3;    g) fermo restando l'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'eventuale individuazione dei criteri per la definizione  delle  modalita'  di  espressione  del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza.  3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:    a) verifica  dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;    b) individuazione delle modalita' applicative della reperibilita' nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera b).  4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti   la   delegazione  di  parte  pubblica  sara'  effettuata dall'amministrazione  dell'interno  entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  |  
|   |                                Art. 15.                       Copertura assicurativa  1.  Ai  fini  della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, sono individuati i seguenti criteri:    a) totale  copertura  a  garanzia  della  responsabilita'  civile (Seguivano  alcune  parole  non  ammesse  al  "Visto" della Corte dei conti),  inerenti  le  attivita'  connesse  a  compiti istituzionali, derivante  ai  funzionari  della  carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);    b) estensione  della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono  essere  svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente   o   indirettamente   riferibili  a  compiti  e  doveri d'ufficio;    c) copertura degli oneri di patrocinio legale;    d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa;    e) previsione  della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali  e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.  |  
|   |                                Art. 16.                 Struttura del trattamento economico  1.  Il  trattamento  economico  dei  funzionari  appartenenti  alla carriera  prefettizia  e'  onnicomprensivo  ed  e'  articolato  nelle seguenti componenti:    a) componente  stipendiale  di  base,  che comprende lo stipendio tabellare,   l'indennita'  integrativa  speciale  e  la  retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante;    b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;    c) retribuzione  di  risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.  |  
|   |                                Art. 17.                         Stipendio tabellare  1.  A  decorrere  dal  17 giugno  2000  lo  stipendio  tabellare e' stabilito,  per  ciascuna  qualifica  della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
   prefetto....             L.   97.379.000. viceprefetto....         "    51.436.000. viceprefetto aggiunto... "    32.627.000  2.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2001  lo  stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
   prefetto....             L.   102.381.000. viceprefetto....         "     61.138.000. viceprefetto aggiunto... "     45.954.000  |  
|   |                                 Art. 18                   Indennita' integrativa speciale
    1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante  per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
    prefetto....                L.   17.498.000
    viceprefetto....            "    16.006.000
    viceprefetto aggiunto....   "    12.860.000  |  
|   |                                Art. 19.               Retribuzione individuale di anzianita'  1.  In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del   decreto-legge   27 settembre  1982,  n.  681,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  20 novembre  1982, n. 869, le classi di stipendio   e  gli  aumenti  periodici  biennali  cessano  di  essere corrisposti  con  effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei  di  aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.  2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione  di  carriera  sotto  forma  di  assegno  personale  non riassorbibile  ne'  rivalutabile,  utile  ai  fini dei trattamenti di previdenza  e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione  di  classe  o  scatto maturata alla stessa data entra a far parte  del  predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo  previsto  dalla  preesistente  normativa  per l'attribuzione della classe o dello scatto.  3.   All'atto   della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro,  la retribuzione  individuale  di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita   al   fondo   per  la  retribuzione  di  posizione  e  la retribuzione  di  risultato,  di  cui  all'articolo  20,  secondo  le modalita' indicate dal comma 4.  4.  A  decorrere  dall'esercizio  successivo  alla  cessazione  del rapporto  di  lavoro  resta  attribuito  al  fondo  di cui al comma 3 l'intero  importo  delle  retribuzioni  individuali di anzianita' dei funzionari  prefettizi  cessati,  valutato  in relazione al numero di mensilita'  residue  rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal  fine  oltre  alla  tredicesima  mensilita'  le  frazioni di mese residue  superiori  a  quindici  giorni.  Per  l'anno  successivo  il predetto importo e' rapportato ad anno.  |  
|   |                                 Art. 20               Fondo per la retribuzione di posizione                   e la retribuzione di risultato
    1.  A  decorrere  dall'anno  2001  e'  istituito  il  fondo  per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione di risultato, al cui finanziamento  si  provvede  mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) risorse   relative   alla   erogazione  dei  compensi  per  lavoro   straordinario   nell'ammontare   utilizzato   nell'anno   2000  ad   esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni   elettorali, referendarie ed eventi calamitosi; b) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del personale della   carriera  prefettizia,  escluse le quote che disposizioni di legge   riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; c) somme  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 43 della legge 27   dicembre 1997, n. 449; d) somme  derivanti  da  disposizioni  di  leggi,  regolamenti o atti   amministrativi,  che  comportano  incrementi  retributivi  per  il   personale  della carriera prefettizia ad esclusione della speciale   indennita'  prevista  dall'articolo  5,  comma  3,  della legge 1o   aprile  1981,  n.  121,  e dell'indennita' di cui all'articolo 43,   comma 20, della stessa legge; e) a  decorrere  dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate   in  occasione  delle  consultazioni elettorali per fronteggiare le   maggiori  attivita' rese dal personale della carriera prefettizia;   tale  quota  va determinata in occasione di ogni consultazione con   decreto   del   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della   programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno; f) a decorrere dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a   seguito  di  eventi  calamitosi  e  situazioni  di  emergenza  per   fronteggiare  le  maggiori  attivita'  rese  dal  personale  della   carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede   di ordinanza adottata dalla competente autorita'; g) retribuzione   individuale   di  anzianita'  del  personale  della   carriera   prefettizia  cessato  dal  servizio  con  le  modalita'   indicate nell'articolo 19; h) i  compensi  derivanti  dall'espletamento  di  tutte  le  funzioni   riconducibili  ai  compiti  e  ai  doveri d'ufficio, attribuite al   personale  della  carriera prefettizia in relazione alla qualifica   di  appartenenza,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del   presente decreto; i) un  importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici   mensilita',  alla  cui  copertura si provvede con l'utilizzo delle   risorse  previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23   dicembre 2000, n. 388.  2.  Le  risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con  riferimento  al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.  3.  Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione  accessoria  corrisposti  anteriormente  all'entrata  in vigore  del  presente  decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario   di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  possono  essere corrisposti  nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi  scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1o luglio 2001 sono poste a  carico  del  fondo  le  somme  relative  alla corresponsione delle pregresse  componenti  di  salario  accessorio  spettanti  durante il semestre   precedente,   inclusi   anche   i   compensi   per  lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a).  4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al venti per  cento  viene  destinata  al  finanziamento della retribuzione di risultato,  ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno  ripartite,  mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale  impegnato,  rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.  5.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma 1 eventualmente non utilizzate  alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono riassegnate all'anno successivo. 
                                         Nota all'art. 20:
                -  L'art.  43  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449,          recante:  "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza          pubblica" e' il seguente:              "Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o          privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non          essenziali  e misure di incentivazione della produttivita).          -  1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione          amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'          una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche          amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di          sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti          privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite          con atto notarile.              2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere          dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono          escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'          pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di          spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole          amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei          dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha          operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta          nelle  disponibilita'  di  bilancio  della amministrazione.          Tali  quote  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello          Stato  per  essere  riassegnate, per le predette finalita',          con  decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce          economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si          applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi          di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,          servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari          disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed          ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra          disposizione speciale in materia.              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le amministrazioni          pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti          pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.          Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che          non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed          ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della          legge  23 agosto  1988, n. 400, con regolamenti emanati dal          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.              5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della          medesima amministrazione.              6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di          cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle          unita'  previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente          afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui          alla  unita'  previsionale  di  base  "accordi ed organismi          internazionali  (interventi),  di  pertinenza del centro di          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari .              7.  Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e          5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e  5,  destinate          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il          personale  del  "comparto  Ministeri  ,  ad incrementare le          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui          al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".
                           |  
|   |                                Art. 21.                      Retribuzione di posizione  1.   La   retribuzione   di  posizione,  correlata  alle  posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro  dell'interno  17 marzo  2001,  e'  determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':    a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): L. 50.616.000;    b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): L. 43.694.000;    c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): L. 35.754.000;    d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): L. 32.800.000;    e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): L. 26.000.000;    f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): L. 18.386.000;    g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): L. 15.508.000.  2.  Per  il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma  1  sono  comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio,   inclusi  anche  i  compensi  per  lavoro  straordinario indicati  all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1o luglio 2001.  3. A decorrere dal 1o luglio 2001, l'indennita' di cui all'articolo 43,  comma 20, della legge 1o aprile 1981, n. 121, continua ad essere corrisposta  ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.  4.  Ai  funzionari  prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi  dell'articolo  25,  comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi   titolo,  spetta,  a  decorrere  dal  1o luglio  2001,  la retribuzione  di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere  b),  e)  e  g)  del  comma  1,  in  relazione alla qualifica rivestita.  Qualora  i  predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di  retribuzione  di  posizione,  il  Ministero dell'interno eroga la differenza.  5. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione  decentrata,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2, lettera e),   del   presente   decreto,   nell'ambito  delle  risorse finanziarie  destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1,  entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000. 
                                         Nota all'art. 21:              - L'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio          2000, n. 139, e' il seguente:              "Art.  25  (Comando  e  collocamento fuori ruolo). - 1.          Fermi  restando  i  comandi  ed  i collocamenti fuori ruolo          previsti  da  disposizioni  speciali,  i  funzionari  della          carriera  prefettizia possono essere collocati in posizione          di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso          gli  organi  costituzionali, le altre amministrazioni dello          Stato,  gli  enti  pubblici e le autorita' indipendenti, in          relazione  anche ad esigenze di coordinamento con i compiti          istituzionali  dell'amministrazione.  Il procedimento resta          regolato  dagli  articoli  56,  57, 58 e 59 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  e          successive    modificazioni,    nonche'    dalle   relative          disposizioni di attuazione".
                           |  
|   |                                 Art. 22                      Retribuzione di risultato
    1.  Il  Ministro  dell'interno,  con proprio decreto, all'inizio di ogni  anno  determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione di risultato,  da  erogare  mensilmente  per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente,  nel  rispetto  dei  seguenti parametri in relazione alle diverse  posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001: a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a):   100; b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b):   86; c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c):   71; d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d):   70; e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e):   61; f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f):   36; g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g):   31.  2.  Qualora  i  risultati  conseguiti  siano  stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti  come  retribuzione  di  risultato determinati ai sensi del comma  1  possono  essere  incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.  3. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo  21,  comma  1,  i  parametri  per  l'attribuzione della retribuzione   di   risultato   saranno   determinati   in   sede  di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f),  del  presente  decreto,  nell'ambito  delle  risorse finanziarie destinate  alla  retribuzione  di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 e un minimo di 31.  |  
|   |                                Art. 23.          Disposizioni di prima applicazione e transitorie  1.  Per  il  periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto  della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della  retribuzione  di  risultato,  ai  funzionari  prefettizi  sono corrisposte le seguenti somme lorde:
   prefetto....             L.   16.500.000. viceprefetto....         "    12.000.000. viceprefetto aggiunto... "     7.000.000  2.  Le  somme  di  cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo  di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato.  3.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, al funzionario  della  carriera prefettizia, in regime di lavoro a tempo parziale,  compete,  per  il periodo in cui lo stesso fruisce di tale regime,    un    trattamento    economico    complessivo   rapportato percentualmente  alla  prestazione  lavorativa  resa  nel  previgente ordinamento.  4.  La  maggiorazione  dell'indennita'  di cui all'articolo 1 della legge  2 ottobre 1997, n. 334, va conglobata nello stipendio previsto dall'articolo 17,   commi  1  e  2,  per  la  qualifica  di  prefetto nell'importo annuo in godimento. 
                                         Nota all'art. 23:              - L'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante:          "Disposizioni   transitorie   in   materia  di  trattamento          economico  di  particolari categorie di personale pubblico,          nonche'  in  materia  di  erogazione  di buoni pasto" e' il          seguente:              "Art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie          di  personale pubblico). - 1. In attesa dell'estensione del          regime  di  diritto  privato  al  rapporto  di  lavoro  dei          dirigenti  generali dello Stato ed in coerenza con la nuova          struttura  retributiva  stabilita per la dirigenza pubblica          dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti          generali  e  qualifiche  equiparate  delle  Amministrazioni          statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli          di  funzione  e  le corrispondenti retribuzioni, spetta per          gli  anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico          in  godimento,  fondamentale  ed  accessorio,  a  titolo di          anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in          sede  contrattuale,  un'indennita'  di  posizione correlata          esclusivamente  alle  funzioni  dirigenziali  attribuite  e          pensionabile  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a),          del   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503,          determinata  nei  seguenti  importi annui lordi per tredici          mensilita':  a)  lire  24  milioni  per le funzioni di capo          delle  direzioni  generali  o  di  altri  uffici centrali e          periferici  di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni          per   ogni  altra  funzione.  In  presenza  di  particolari          condizioni  di  complessita'  o  rilevanza delle posizioni,          ciascun  Ministro  puo' riconoscere una maggiorazione della          indennita'  di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del          suo   importo,  nel  limite  delle  risorse  assegnate  dal          Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale          in servizio al 1o gennaio 1996.              2.  L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure          e  con  i  medesimi  criteri,  spetta  al  personale  delle          carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata          a  dirigente  generale, nonche' ai dirigenti generali della          Polizia  di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle          Forze  di  polizia,  ai  generali  di  divisione e di corpo          d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate, senza          effetti  ai  fini  della  determinazione dell'indennita' di          ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio          economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno          antecedente   alla  cessazione  dal  servizio,  nonche'  ai          dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della          legge  8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o          indennita'   aventi   analoga   natura,   fatto   salvo  il          trattamento  di  miglior  favore,  con  onere  a carico dei          bilanci degli enti di appartenenza.              3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1,  non spetta ai          Ministri  e  ai  Sottosegretari che siano parlamentari o ex          parlamentari  titolari  di assegno vitalizio. Ai Ministri e          ai  Sottosegretari  che non siano parlamentari l'indennita'          di cui al comma 1, e' corrisposta, dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  nella  misura  di cui alla          lettera  a),  con  la maggiorazione massima ivi prevista. A          fini  perequativi,  tale  indennita'  e'  integrata  da  un          assegno   corrispondente   alla  differenza  tra  l'importo          dell'indennita'    stessa   e   l'importo   dell'indennita'          parlamentare.   Tale   trattamento  economico  complessivo,          comprensivo  dell'indennita'  e  dell'assegno, e' decurtato          delle  somme percepite a titolo retributivo o pensionistico          con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione          alla carica di Ministro o di Sottosegretario.              4.  All'onere per la corresponsione degli emolumenti di          cui  ai  commi  1,  2  e 3, determinato in lire 37 miliardi          annui,  si  provvede  per gli anni 1996 e 1997 parzialmente          utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2,          comma  10,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme          iscritte  al  capitolo  6683  dello stato di previsione del          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1997, non          utilizzate  alla  chiusura  dell'esercizio, sono conservate          nel  conto  residui  per  essere  utilizzate negli esercizi          successivi".
                           |  
|   |                                Art. 24.               Effetti del nuovo trattamento economico  1.   Le   misure   del   nuovo   trattamento  economico  risultanti dall'applicazione  degli  articoli  17,  18,  19  e 21 hanno effetto, secondo  la  disciplina  vigente,  sulla  tredicesima mensilita', sul trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita'   di   fine  rapporto,  sull'equo  indennizzo,  sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.  2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi 1 e 2.  3.   Le   misure   dello   stipendio  tabellare  e  dell'indennita' integrativa  speciale  di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.  |  
|   |                                Art. 25.                      Indennita' di bilinguismo  1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2001,  l'indennita'  speciale di seconda  lingua,  corrisposta  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1961,  n.  1165,  come modificato dal decreto legislativo 9 settembre  1997,  n.  354,  al  personale di cui all'articolo 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del  Ministro  del  tesoro  22 dicembre  1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua    attestato A .... L. 408.000    attestato B .... L. 340.000    attestato C .... L. 272.000    attestato D .... L. 245.000  2.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2001,  l'indennita'  speciale di seconda  lingua,  corrisposta  al personale di cui all'articolo 1, in servizio  presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione autonoma a statuto  speciale Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, incrementata  dall'articolo 1  del  decreto  del  Ministro del tesoro 22 dicembre  1992,  e'  rideterminata  nelle  seguenti misure mensili lorde:
      a) prima fascia ....  L. 408.000    b) seconda fascia ....L. 340.000    c) terza fascia ....  L. 272.000    d) quarta fascia .... L. 245.000  3.  L'onere  derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 20, comma 4. 
                                         Note all'art. 25:              -  L'art.  1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come          modificato  dal  decreto  legislativo  9 settembre 1997, n.          354,   recante:   "Indennita'  speciale  di  2a  lingua  ai          magistrati,  ai  dipendenti  civili  dello  Stato, compresi          quelli  delle  Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed          agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati          militarmente  in  servizio  nella  provincia  di  Bolzano o          presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed  aventi  competenza          regionale" e' il seguente:              "Art.  1.  -  1.  Ferme  restando le disposizioni dello          statuto  speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle          norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso          della  lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia          di  ammissione  ai  pubblici  uffici,  ai dipendenti civili          dello  Stato,  compresi  quelli  delle  Amministrazioni con          ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario          e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,          alle  Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in          servizio  nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in          Trento  e aventi competenza regionale, che abbiano superato          l'esame  e  ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della          presente  legge, viene attribuita un'indennita' speciale di          seconda  lingua,  cumulabile con tutte le altre indennita',          nelle seguenti misure:                a) per  il  personale  delle  carriere  direttive,  i          magistrati e gli ufficiali .... L. 30.000;                b)  per  il  personale  delle  carriere di concetto e          equiparate.... L. 25.000;                c) per  il  personale  delle  carriere  esecutive  ed          equiparate ed i sottufficiali .... L. 20.000;                d) per  il  personale  delle  carriere  ausiliarie ed          equiparate,   per   gli  operai  permenenti,  temporanei  e          giornalieri,  per  i  procaccia  postali e per il rimanente          personale militare .... L. 18.000.              Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e'          computabile  agli  effetti  del trattamento di quiescenza e          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  diversi da quelli          indicati nel primo comma del presente articolo".              -   L'art.  1  del  decreto  del  Ministro  del  tesoro          22 dicembre  1992,  recante: "Rideterminazione delle misure          dell'indennita'  speciale  di  seconda  lingua,  dovuta  al          personale   dei  vari  comparti  del  pubblico  impiego  in          servizio  presso  uffici  o  enti  pubblici  nella  regione          Trentino-Alto Adige", e' il seguente:              "Art.  1.  - A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure          dell'indennita'    speciale    di   seconda   lingua   sono          rideterminate come segue:                da L. 301.278 a L. 337.130;                da L. 251.065 a L. 280.942;                da L. 200.852 a L. 224.753;                da L. 180.766 a L. 202.277".              - L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei          Ministri  30 maggio  1988,  n.  287, recante: "Norme per la          corresponsione  dell'indennita' di bilinguismo al personale          dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici          o  enti  ubicati  nella regione autonoma a statuto speciale          Valle d'Aosta", e' il seguente:              "Art.  3.  - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che          abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della          conoscenza   della   lingua   francese,   viene  attribuita          l'indennita'  speciale  di  seconda  lingua  cumulabile con          tutte  le  altre  indennita'  nelle seguenti misure mensili          lorde  per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il          4 settembre 1986:                1a   fascia:   personale  inquadrato  al  7o  livello          retributivo e superiori: L. 210.405;                2a  fascia:  personale  inquadrato al 5o e 6o livello          retributivo: L. 175.338;                3a  fascia:  personale  inquadrato al 4o e 3o livello          retributivo: L. 140.270;                4a  fascia:  personale  inquadrato al 2o e 1o livello          retributivo: L. 126.243.              A  decorrere  dal  5 settembre  1986 l'indennita' viene          corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:                1a fascia: L. 241.965;                2a fascia: L. 201.638;                3a fascia: L. 161.310;                4a fascia: L. 145.179.              2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non          e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  non  ubicati  nel          territorio della regione Valle d'Aosta.              3.  L'indennita'  speciale di bilinguismo e' rivalutata          ogni  due  anni  in  misura  proporzionale  alle variazioni          dell'indice  del  costo della vita verificatesi nel biennio          precedente  con decreto del Ministro del tesoro, secondo le          modalita'  previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,          n. 454".
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|   |                                Art. 26.                           Disapplicazioni  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  non  si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla  carriera  prefettizia le disposizionidi leggi e regolamenti che comunque   siano  in  contrasto  con  quelle  contenute  nel  decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:    a) con  riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del  decreto  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;    b) con  riferimento  all'articolo 4 (Congedo ordinario): articoli 36,  39  e  40  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 10 gennaio  1957,  n. 3; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica  del  3 maggio  1957,  n.  686,  e articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312;    c) con  riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di  salute): articoli 37, 40, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del  Presidente  della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 19,  30,  31,  32,  33,  34  e  47  del  decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;    d) con   riferimento   all'articolo  6  (Aspettativa  per  motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;    e) con  riferimento  all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41  del  decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;    f) con   riferimento   all'articolo   8  (Permessi  per  esigenze personali):  articoli  37,  39  e 40 del decreto del Presidente della Repubblica  del  10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;    g) con  riferimento  al  trattamento  economico:  legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo  3 della legge 28 marzo 1997, n. 85; articolo 22 della legge 7 agosto  1990,  n. 232; articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica  24 aprile  1982,  n.  340;  decreto  del Presidente della Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge  10 ottobre  1986,  n.  668;  articolo 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34; legge 2 ottobre 1997, n. 334; articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
                                         Note all'art. 26:              -  Gli articoli 14, 36, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a 8,          69,  70  e  71  del decreto del Presidente della Repubblica          10 gennaio   1957,   n.  3,  recante:  "Testo  unico  delle          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili          dello Stato", sono i seguenti:              "Art.  14  (Orario di servizio). - L'orario giornaliero          di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.              Quando  le  esigenze dell'Amministrazione lo richiedano          l'impiegato  e' tenuto a prestare servizio con diritto alla          retribuzione  per  lavoro  straordinario  anche  in ore non          comprese  nell'orario  normale, salvo che sia esonerato per          giustificati motivi".              "Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto,          in   ogni   anno  di  servizio,  ad  un  congedo  ordinario          retribuito  di  un  mese  da  usufruire  in un solo periodo          continuativo,  compatibilmente con le esigenze di servizio.          Egli  puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di          minore  durata  che non eccedano nel complesso la durata di          un mese.              Il  diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo          servizio.              L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.              Il  godimento  del  congedo  entro  l'anno  puo' essere          rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio;          in  tal  caso  l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi          entro il primo semestre dell'anno successivo".              "Art.  37  (Congedo  straordinario).  -  All'impiegato,          oltre  il  congedo  ordinario,  possono essere concessi per          gravi motivi congedi straordinari.              Il  congedo  straordinario  compete  di  diritto quando          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,          qualora  trattasi  di  mutilato  o invalido di guerra o per          servizio,  debba  attendere alle cure richieste dallo stato          di  invalidita'.  Nel  caso  di  matrimonio  l'impiegato ha          diritto a quindici giorni di congedo straordinario.              In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare          complessivamente   nel   corso   dell'anno   la  durata  di          quarantacinque giorni.              Il   congedo  straordinario  e'  concesso,  in  base  a          motivato   rapporto   del  capo  dell'ufficio,  dall'organo          competente   secondo   gli  ordinamenti  particolari  delle          singole amministrazioni".              "Art.   39  (Cumulo  di  congedo  ordinario  e  congedo          straordinario).  - L'impiegato che ha usufruito del congedo          straordinario  previsto  dagli articoli precedenti conserva          il diritto al congedo ordinario".              "Art.  40 (Trattamento economico durante il congedo). -          Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro          straordinario.              All'impiegato  in  congedo  straordinario  per richiamo          alle  armi  sono  corrisposti  lo  stipendio  e gli assegni          personali   di   cui  sia  provvisto,  nonche'  l'eventuale          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli          che risultano dovuti dall'amministrazione militare.              I  periodi  di congedo straordinario sono utili a tutti          gli altri effetti".              "Art.   41  (Congedo  straordinario  per  gravidanza  e          puerperio).  -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato di          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela          delle  lavoratrici  madri;  essa ha diritto al pagamento di          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e          funzioni  di carattere speciale o per prestazioni di lavoro          straordinario.              Per  i  periodi anteriore e successivo al parto in cui,          ai  sensi  delle  norme  richiamate  nel  precedente comma,          l'impiegata  ha  diritto  di  astenersi dal lavoro, essa e'          considerata in congedo straordinario per maternita'.              Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40".              "Art.  68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo          per  perdita della integrita' fisica dipendente da causa di          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,          d'ufficio  o  a  domanda,  quando sia accertata, in base al          giudizio   di   un   medico   scelto  dall'amministrazione,          l'esistenza  di  una malattia che impedisca temporaneamente          la regolare prestazione del servizio.              Alle  visite per tale accertamento assiste un medico di          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume          la spesa relativa.              L'aspettativa  per  infermita'  ha  termine col cessare          della  causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non puo'          protrarsi per piu' di diciotto mesi.              L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli          opportuni accertamenti sanitari.              Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per          il  restante periodo, conservando integralmente gli assegni          per carichi di famiglia.              Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per infermita' e'          computato   per   intero  ai  fini  della  progressione  in          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.              Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia          riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio, permane,          inoltre,  per  tutto il periodo dell'aspettativa il diritto          dell'impiegato  a  tutti  gli assegni escluse le indennita'          per prestazioni di lavoro straordinario.              Per  l'infermita'  riconosciuta  dipendente da causa di          servizio,  sono  altresi', a carico dell'amministrazione le          spese  di  cura,  comprese  quelle per ricoveri in istituti          sanitari  e  per protesi, nonche' un equo indennizzo per la          perdita   della   integrita'  fisica  eventualmente  subita          dall'impiegato".              "Art.  69  (Aspettativa  per  motivi  di  famiglia).  -          L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi          di  famiglia  deve  presentare motivata domanda al capo del          servizio.              L'amministrazione  deve  provvedere sulla domanda entro          un  mese  ed  ha  facolta',  per  ragioni  di  servizio  da          enunciarsi  nel provvedimento, di respingere la domanda, di          ritardarne   l'accoglimento   e   di   ridurre   la  durata          dell'aspettativa richiesta.              L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata          per ragioni di servizio.              Il  periodo  di aspettativa non puo' eccedere la durata          di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.              Il   tempo  trascorso  in  aspettativa  per  motivi  di          famiglia  non  e'  computato  ai fini della progressione in          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.              L'impiegato  che  cessa  da  tale  posizione prende nel          ruolo  il  posto  di  anzianita' che gli spetta, dedotto il          tempo passato in aspettativa".              "Art.  70  (Cumulo  di  aspettative).  - Due periodi di          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti          della  determinazione del limite massimo di durata previsto          dall'art.  69,  quando tra essi non interceda un periodo di          servizio  attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi di          aspettativa  per  motivi di salute si sommano, agli effetti          della  determinazione del limite massimo di durata previsto          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.              La  durata  complessiva  dell'aspettativa per motivi di          famiglia  e  per  infermita' non puo' superare in ogni caso          due anni e mezzo in un quinquennio.              Per  motivi  di  particolare  gravita'  il Consiglio di          amministrazione  puo'  consentire  all'impiegato, che abbia          raggiunto  i  limiti  previsti  dai  commi  precedenti e ne          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza          assegni di durata non superiore a sei mesi".              "Art.  71  (Dispensa  dal  servizio  per  infermita). -          Scaduto  il  periodo massimo previsto per l'aspettativa per          infermita'  dall'art.  68  o  dall'art. 70, l'impiegato che          risulti  non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'          dispensato  ove  non sia possibile utilizzarlo, su domanda,          in altri compiti attinenti alla sua qualifica.              Si  applicano  al  procedimento di dispensa le norme di          cui agli articoli 129 e 130".              -  L'art.  30  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il          seguente:              "Art.  30  (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei          dipendenti  civili  dell'Amministrazione  dello  Stato).  -          L'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica          10 gennaio  1957,  n.  3,  va  interpretato  nel  senso che          l'orario   ordinario  di  lavoro  ivi  disciplinato  e'  di          trentasei ore settimanali.              La  norma  di  cui  al  comma precedente non ha, per il          periodo  antecedente  alla  data di entrata in vigore della          presente legge, riflessi di ordine economico".              -  Gli  articoli 18,  19,  30,  31, 32, 33, 34 e 47 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.          686,  recante  "Norme  di  esecuzione del testo unico delle          disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati civili dello          Stato,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", sono i seguenti:              "Art.   18   (Rinvio   od   interruzione   del  congedo          ordinario).  -  Nei  casi  di  rinvio  od  interruzione del          congedo  ordinario  previsti dall'ultimo comma dell'art. 36          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della          Repubblica   10 gennaio   1957,   n.  3,  l'impiegato  puo'          rispettivamente  fruire  di  tutto il congedo o della parte          residua  entro  il  primo  semestre  dell'anno successivo a          quello in cui tale diritto ha maturato".              "Art.  19  (Modalita'  per  la  richiesta  del  congedo          straordinario).   -  Ai  fini  dell'osservanza  del  limite          massimo  di durata dei congedi straordinari di cui al terzo          comma  dell'art.  37  del testo unico approvato con decreto          del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la          concessione   del  primo  congedo  straordinario  non  puo'          superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese.              Nella   domanda   di  richiesta  di  ulteriore  congedo          straordinario  avanzata  nello stesso anno l'impiegato deve          indicare  se  trovasi nelle condizioni previste dal secondo          comma del citato art. 37".              "Art.  30  (Denuncia  dell'infermita).  - La domanda di          collocamento  in  aspettativa  per  infermita'  deve essere          presentata  in  via gerarchica all'autorita' competente, ai          sensi  dell'art.  66  del testo unico approvato con decreto          del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad          emettere  il  provvedimento  e  deve essere corredata da un          certificato  medico,  nel  quale  devono essere specificate          l'infermita' e la presumibile durata di questa.              L'impiegato  deve  indicare nella domanda la dimora che          avra'  durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di          comunicare successivamente le eventuali variazioni.              Ove,  nel  denunciare  una  malattia  di  breve durata,          l'impiegato  non  specifichi se intenda essere collocato in          aspettativa  o  in congedo straordinario, l'Amministrazione          puo'  collocarlo  in  congedo  straordinario ai sensi degli          articoli  37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio          1957, n. 3".              "Art.   31   (Collocamento   in   aspettativa  disposto          d'ufficio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  puo' essere          disposta  di  ufficio,  su  richiesta del capo ufficio o di          altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non          inferiore a direttore di sezione".              "Art.   32   (Visita   di   controllo).  -  L'autorita'          competente  ad emettere il provvedimento di collocamento in          aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita          di    controllo    a    cura    di    un    medico   scelto          dall'Amministrazione.              Il  medico incaricato della visita di controllo accerta          se  l'infermita'  dichiarata  nel certificato allegato alla          domanda  o  presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da          impedire   temporaneamente   la  regolare  prestazione  del          servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.              L'impiegato,  ove  lo creda, puo' farsi assistere da un          medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa          domanda   all'Amministrazione   di  essere  tempestivamente          preavvisato   del   giorno   e  dell'ora  della  visita  di          controllo.   Il  medico  dell'Amministrazione  qualora  non          condivida   le   osservazioni   del   medico   di   fiducia          dell'impiegato   deve   motivare   nel  verbale  di  visita          l'eventuale dissenso.              Qualora  la visita di controllo abbia esito sfavorevole          per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere          poste a carico dell'impiegato.              Il   provvedimento   che  dispone  il  collocamento  in          aspettativa ne determina altresi' la durata".              "Art.  33  (Annotazione  dei  provvedimenti concernenti          l'aspettativa).  -  I provvedimenti con i quali e' disposto          il  collocamento  in  aspettativa  e  quelli con i quali si          respinge  la  domanda  dell'impiegato  sono  annotati nello          stato matricolare".              "Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). -          L'Amministrazione  puo' in ogni momento, durante il periodo          di  aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite          di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.              Qualora  sia  accertato che lo stato di salute consenta          all'impiegato  di  riprendere  il  servizio,  la competente          autorita'   dispone   la   cessazione  della  posizione  di          aspettativa  assegnando  all'impiegato  un  termine  per la          riassunzione del servizio".              "Art. 47 (Computo del quinquennio per la determinazione          della  durata  massima  dell'aspettativa).  - Ai fini della          determinazione   della   durata   massima  dell'aspettativa          prevista  dal  secondo  comma  dell'art. 70 del testo unico          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          10 gennaio  1957,  n.  3,  si  considera il quinquennio che          verra'  a  scadere  nell'ultimo giorno del nuovo periodo di          aspettativa richiesto dall'impiegato".              -  L'art.  15  della  legge  11 luglio  1980,  n.  312,          recante:    "Nuovo   assetto   retributivo-funzionale   del          personale civile e militare dello Stato" e' il seguente:              "Art. 15 (Congedo ordinario). - Il congedo ordinario e'          stabilito   in   trenta   giorni   lavorativi   da  fruirsi          irrinunciabilmente  nel  corso  dello stesso anno solare in          non   piu'  di  due  soluzioni,  salvo  eventuali  motivate          esigenze  di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto          al  cumulo  dei  congedi  entro il primo semestre dell'anno          successivo.              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano          anche nei confronti del personale di cui al successivo art.          133.              Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul          piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in          vigore  della  presente  legge,  saranno  dettate norme per          disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso          retribuito  sia  per l'aggiornamento professionale mediante          corsi  istituiti  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica          amministrazione,  sia  per  il  conseguimento del titolo di          istruzione della scuola dell'obbligo".              -  L'art.  3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre          1993,  n.  537,  recante  "Interventi correttivi di finanza          pubblica", e' il seguente:              "Art. 3 (Pubblico impiego) - (Omissis).              37.  Il  terzo  comma  dell'articolo 37 del testo unico          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati          civili  dello  Stato,  approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal          seguente:                "In  ogni  caso  il  congedo  straordinario  non puo'          superare  complessivamente nel corso dell'anno la durata di          quarantacinque giorni .              38.  I  tre  giorni di permesso mensili di cui all'art.          33,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono          computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal          terzo  comma  dell'art. 37 del citato testo unico approvato          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio          1957,  n.  3,  come  sostituito  dal  comma 37 del presente          articolo.              39.  Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:                "Per  il  primo  giorno di ogni periodo interrotto di          congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti          gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro          straordinario .              40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano          nei  casi  di  congedo straordinario previsti dall'art. 37,          secondo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche'          ai   lavoratori   per   i  quali  e'  previsto  il  diritto          all'esenzione  dalla  spesa  sanitaria, appartenenti ad una          delle   categorie  elencate  all'art.  6  del  decreto  del          Ministro  della  sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive          modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme          morbose  comprese  negli  articoli  1,  2  e 3 dello stesso          decreto  e  individuate  con  decreto  del  Ministro  della          sanita'  nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure          ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.              40-bis.  Il dipendente che non abbia fruito dell'intero          periodo  di  congedo straordinario puo' essere collocato in          aspettativa,   ai   sensi  dell'art.  68  del  testo  unico          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          10 gennaio  1957,  n.  3  e di altre analoghe disposizioni,          soltanto  per  assenze  continuative  di durata superiore a          sette giorni lavorativi.              41.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 37, 38 e 39 si          applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i          rispettivi  ordinamenti non facciano rinvio al citato testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni".              -  L'art.  22,  commi  22,  23,  24  e  26  della legge          23 dicembre    1994,    n.   724,   recante:   "Misure   di          razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:              "Art. 22 (Personale). - (Omissis).              22.  Il  primo comma dell'art. 40 del testo unico delle          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma          39  dell'art.  3  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, va          interpretato  nel  senso che l'espressione "primo giorno di          ogni  periodo  ininterrotto  di congedo straordinario , ivi          contenuta,  si  riferisce  anche  all'assenza  di  un  solo          giorno.              23.  Al  comma  40  dell'art. 3 della legge 24 dicembre          1993,  n.  537,  dopo le parole: "le disposizioni di cui al          comma  39  non si applicano sono inserite le seguenti: "nei          casi   di  congedo  straordinario  previsti  dall'art.  37,          secondo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del          Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n.  3,          nonche'".              24.   Dopo   il   comma  40  dell'art.  3  della  legge          24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:                "40-bis.   Il   dipendente   che   non  abbia  fruito          dell'intero  periodo  di  congedo straordinario puo' essere          collocato  in  aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          10 gennaio  1957,  n.  3  e di altre analoghe disposizioni,          soltanto  per  assenze  continuative  di durata superiore a          sette giorni lavorativi .              25. (Omissis).              26.  Il  comma  41  dell'art. 3 della legge 24 dicembre          1993,  n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi          implicitamente  abrogate,  o  comunque modificate, tutte le          disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di          ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive  modificazioni ed integrazioni, in modo difforme          il  congedo  straordinario  o  istituti  analoghi  comunque          denominati.   Resta   salvo,   comunque,   quanto  disposto          dall'art.   454   del   testo   unico   delle  disposizioni          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, per lo svolgimento di          attivita'  artistiche e sportive da parte, rispettivamente,          del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente di materie          artistiche  degli  istituti  di  istruzione artistica e dei          docenti di educazione fisica".              -  La  legge  17 aprile 1984, n. 79, reca: "Adeguamento          provvisorio   del   trattamento   economico  dei  dirigenti          dell'Amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento          autonomo,  e  del  personale ad esso collegato. Adeguamento          del  trattamento  economico  dei  professori universitari a          tempo pieno all'ultima classe di stipendio".              -  La  legge  8 marzo  1985,  n. 72, reca: "Adeguamento          provvisorio  del  trattamento economico dei dirigenti delle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          e del personale ad essi collegato".              -  L'art.  3 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante:          "Disposizioni  in materia di avanzamento, di reclutamento e          di  adeguamento  del  trattamento economico degli ufficiali          delle  Forze  armate e qualifiche equiparate delle Forze di          polizia" e' il seguente:              "Art.  3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, ai vice          commissari,  ai  commissari  della  Polizia  di Stato ed al          personale    delle    Forze   di   polizia   di   qualifica          corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e          delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare di grado          corrispondente  ed al personale rispettivamente equiparato,          sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai          seguenti livelli retributivi:                a)  ai  vice  commissari  ed  ai  tenenti, il livello          VII-bis,  calcolato  a  norma  dell'art. 43-bis della legge          1o aprile 1981, n. 121;                b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.              2.  Agli  ispettori superiori delle Forze di polizia ad          ordinamento  civile,  ai  marescialli aiutanti di quelle ad          ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle          Forze  armate,  con  maggiore  anzianita' di servizio nella          qualifica   o   nel   grado  e'  attribuito  un  emolumento          pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di          inquadramento  e  il livello retributivo superiore, secondo          decorrenza,   modalita'   e  sulla  base  di  requisiti  da          determinare  in  sede  di contrattazione collettiva, ovvero          nell'ambito  delle procedure di concertazione ivi previste,          ed  in  relazione  alle risorse finanziarie disponibili. Il          medesimo   emolumento   e'   inoltre  attribuito,  evitando          sperequazioni   con  altro  personale  o  adottando  misure          perequative  occorrenti, ai tenenti e al personale di grado          e  qualifica  corrispondente,  aventi  pari  anzianita'  di          servizio comunque prestato.              3.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento          dei  ruoli degli ufficiale del Corpo forestale dello Stato,          il   trattamento   stipendiale  corrispondente  al  livello          VII-bis   e'   attribuito  agli  ufficiali  del  Corpo  che          rivestono  la qualifica iniziale e quello corrispondente al          livello   VII  agli  ufficiali  aventi  una  anzianita'  di          servizio  effettivo  nel ruolo pari a quella dei commissari          della Polizia di Stato.              4.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento          dei  ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da          attuare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore          della  presente,  le  disposizioni dell'art. 40 della legge          15 dicembre   1990,   n.   395,  trovano  applicazione  nei          confronti    del    personale   appartenente   ai   profili          professionali  ascrivibili  all'ex  carriera  direttiva, di          qualifica  corrispondente  a  quella  dei  commissari e dei          dirigenti della Polizia di Stato.              5.      I     trattamenti     stipendiali     derivanti          dall'applicazione  del  presente  articolo, compresi quelli          derivanti  dall'attribuzione  di  uno  scatto gerarchico in          applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio          1980,  n.  312,  ai  commissari  capo  ed ai maggiori ed al          personale    delle    Forze   di   polizia   di   qualifica          corrispondente,    assorbono    l'autonoma    maggiorazione          stipendiale  corrisposta  dal  1o gennaio  1996 al medesimo          personale,  in  attesa  del  riordino  degli  inquadramenti          retributivi".              - L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, recante:          "Copertura   per   le   spese  derivanti  dall'applicazione          dell'accordo   per   il   triennio  1988-1990  relativo  al          personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri          Corpi di polizia", e' il seguente:              "Art.  22  (Attribuzione del IX livello retributivo). -          1. A decorrere dal 1o luglio 1988 ai vice questori aggiunti          della  Polizia  di Stato e qualifiche e gradi equiparati e'          attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del          livello  VIII-bis,  di  cui  all'art.  43,  comma  settimo,          lettera   g),  della  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  il          trattamento  stipendiale  del  IX livello retributivo nelle          misure annue lorde sotto indicate:                a) dal   1o luglio   1988  al  30 settembre  1989  L.          13.973.000;                b) dal   1o ottobre   1989   al   30 giugno  1990  L.          16.170.000;                c) dal 1o luglio 1990 L. 18.071.000.              2. All'art.   2   del   decreto  del  Presidente  della          Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al          livello  VIII-bis  e  ai  corrispondenti valori stipendiali          sono soppresse. All'art. 3 del predetto decreto l'ordinale:          "VIII-bis e' sostituito dal seguente: "IX ".              - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica          24 aprile 1982, n. 340, recante: "Ordinamento del personale          e  organizzazione  degli uffici dell'Amministrazione civile          del Ministero dell'interno", e' il seguente:              "Art. 17 (Trattamento economico). - Ai vice consiglieri          di  prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la          progressione  economica  previsti  per  i  funzionari della          Polizia  di  Stato  di  cui alla lettera e), settimo comma,          dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.              Ai  direttori  di sezione ed ai direttori di sezione di          ragioneria   competono   lo  stipendio  e  la  progressione          economica  previsti per i funzionari della Polizia di Stato          di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della          legge suddetta.              Ai  vice  prefetti  ispettori  aggiunti ed ai direttori          aggiunti  di divisione di ragioneria competono lo stipendio          e  la  progressione  economica previsti per i vice questori          aggiunti  del  ruolo  della  Polizia  di  Stato di cui alla          lettera  g)  del  settimo  comma  dell'art.  43 della legge          citata".              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo          1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per          le   Forze   di   polizia   ad  ordinamento  civile  e  dei          provvedimenti  di  concertazione  delle Forze di polizia ad          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo          1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999".              - La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre          1982,  n.  681,  concernente  adeguamento  provvisorio  del          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale          ad essi collegato".              -  La legge 10 ottobre 1986, n. 668, reca: "Modifiche e          integrazioni  alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi          decreti    di    attuazione,    sul    nuovo    ordinamento          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".              - L'art. 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34,          recante:  "Copertura finanziaria del decreto del Presidente          della  Repubblica  di  attuazione dell'accordo contrattuale          triennale  relativo  al  personale  della Polizia di Stato,          estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' concessione          di  miglioramenti  economici  al personale militare escluso          dalla contrattazione", e' il seguente:              "Art. 2. - (Omissis).              14. Al     personale     dell'Amministrazione    civile          dell'interno  indicato  all'art.  43,  ventitreesimo comma,          della   legge  1o aprile  1981,  n.  121,  che  svolga  con          carattere   di   prevalenza   o   di   continuita'  compiti          istituzionali      o     di     supporto     nell'interesse          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza compete, a          decorrere dal 1o gennaio 1984, una indennita' mensile lorda          non  pensionabile  di importo pari al 50% di quella fissata          al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente          primo  comma  per  il  personale  della Polizia di Stato di          corrispondente livello".              -  L'art.  1,  comma  2, della legge 2 ottobre 1997, n.          334,  recante:  "Disposizioni  transitorie  in  materia  di          trattamento economico di particolari categorie di personale          pubblico,  nonche' in materia di erogazione di buoni pasto"          e' riportato nella nota all'art. 23.              -  L'art.  24  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448,          recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione          e lo sviluppo", e' il seguente:              "Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A          decorrere  dal  1o gennaio  1998 gli stipendi, l'indennita'          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale          dirigente  della  Polizia  di  Stato  e gradi di qualifiche          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei          colonnelli  e  generali  delle  Forze armate, del personale          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale          della   carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di  diritto          annualmente  in  ragione  degli  incrementi medi, calcolati          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie          di   pubblici   dipendenti   contrattualizzati  sulle  voci          retributive,    ivi   compresa   l'indennita'   integrativa          speciale,    utilizzate    dal    medesimo   Istituto   per          l'elaborazione     degli    indici    delle    retribuzioni          contrattuali.              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal          comma  1  e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. A          tal  fine,  entro  il  mese  di marzo,  l'ISTAT comunica la          variazione  percentuale  di  cui al comma 1. Qualora i dati          necessari  non  siano disponibili entro i termini previsti,          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.              3. Con  il  decreto relativo all'adeguamento per l'anno          1999   si  provvedera'  all'eventuale  conguaglio  tra  gli          incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati          ai sensi dei commi 1 e 2.              4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al          personale  di  magistratura  ed agli avvocati e procuratori          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,          ferme  restando, per quanto non derogato dal predetto comma          1,  le  disposizioni  dell'art.  2  della legge 19 febbraio          1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite          del   trattamento  economico  complessivo,  comprensivo  di          quello  accessorio  e  variabile, delle altre categorie del          pubblico impiego.              5. Per  l'anno  1998 le disposizioni di cui al presente          articolo   si  applicano  anche  ai  fini  dell'adeguamento          retributivo  dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati della          direzione  di  uffici  dirigenziali  di  livello generale o          comunque di funzioni di analogo livello.              6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di          cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono          prorogate  le  disposizioni  di  cui all'art. 1 della legge          2 ottobre  1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa          di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999".
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      Ammesso al "Visto" ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo  adottata nell'adunanza del 26 luglio 2001, con esclusione: dell'art.   15,   comma 1,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole "contabile,    amministrativa   e/o   erariale"   e   "ivi   compresa l'amministrazione dell'interno". 
                                         Nota all'art. 27:              -  L'art.  19,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 448,          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000),          e' il seguente:              "Art.  19. - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive  modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001          e  2002  relativa  ai  rinnovi  contrattuali  del personale          dipendente  dei  comparti  dei  Ministeri, delle aziende ed          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della          scuola,   e'  determinata,  rispettivamente,  in  lire  629          miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi,          ivi  comprese  le  somme  da  destinare alla contrattazione          integrativa.  Tutti  i  provvedimenti  e  le  iniziative di          attuazione   del   nuovo   ordinamento  del  personale,  ad          eccezione  dei  passaggi  da  un'area funzionale all'altra,          continuano  ad  essere  finanziati  esclusivamente  con  le          risorse  dei  fondi unici di amministrazione e in ogni caso          con quelle destinate alla contrattazione integrativa.              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 2,          comma  4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,          per   gli   anni   2000,  2001  e  2002  sono  determinate,          rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi          ed  in  lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'art.          19  della  legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma          di  lire  100  miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e'          utilizzata  nell'ambito  dei  procedimenti negoziali per il          personale  delle  carriere  diplomatica e prefettizia e, ai          sensi  del  comma  4 del medesimo art. 19, per il personale          dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.              3.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1  e 2 costituiscono          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive          modificazioni.              4.   Per  i  rinnovi  contrattuali  del  personale  dei          comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e          delle  autonomie  locali, del Servizio sanitario nazionale,          delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione          e  delle  universita',  ivi  compreso  il  personale  degli          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, ed alla          corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di          cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, provvedono le          amministrazioni    di    competenza    nell'ambito    delle          disponibilita' dei rispettivi bilanci.              5.  Le  somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive          degli  oneri  contributivi  per  pensioni di cui alla legge          8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  e          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
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