Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo nazionale del 4 dicembre 2000 per la regolamentazione dell'esercizio delle astensioni nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico, stipulato tra RAI e le organizzazioni sindacali Unione sindacale giornalisti RAI e la Federazione nazionale della stampa italiana, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001.

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 dicembre 2000,
tra
la Rai Radiotelevisione italiana, assistita dall'Unione degli industriali di Roma
e
l'Unione sindacale di giornalisti RAI con la partecipazione della Federazione nazionale della stampa italiana, e' stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 146 del 12 luglio 1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000 e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla liberta' di comunicazione globalmente intesa ed in particolare dell'informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero. 1. Efficacia.
L'accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia. 2. Campo di applicazione.
Il presente accordo si applica allo sciopero, nonche' ad ogni altra forma di azione sindacale del personale giornalistico che per entita', durata o modalita' sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale. 3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro:
a) Procedure di raffreddamento e conciliazione.
Il sistema di relazioni azienda-sindacato e' improntato ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Nel rispetto dei suddetti principi, le parti convengono che fara' capo ad entrambe l'obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovra' intervenire nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato.
b) Proclamazione dello sciopero.
La proclamazione dovra' essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e potra' avere ad oggetto una singola azione di sciopero.
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le motivazioni, la durata, le modalita' di attuazione, il personale e l'ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza. Sono contrarie all'accordo le proclamazioni di astensioni dal lavoro carenti di tali requisiti.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla RAI - Radiotelevisione italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.
c) Durata dello sciopero.
Nell'ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potra' superare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le 48 ore consecutive.
d) Intervallo tra azioni di sciopero.
L'intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potra' essere comunque inferiore a sei giorni.
Tale intervallo si applica altresi' alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d'utenza, compromettono oggettivamente la continuita' del servizio pubblico.
e) Revoca dello sciopero proclamato.
Al fine di consentire alla RAI - Radiotelevisione italiana di fornire all'utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero, sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che e' stata fornita all'utenza l'informativa di cui sopra e' giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di garanzia o della pubblica autorita'.
f) Calamita' naturali ed altro.
In caso di calamita' naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprenscindibili per l'utenza dell'informazione radiotelevisiva pubblica, i comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati. 4. Prestazioni indispensabili.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell'utenza alla liberta' di informazione globalmente intesa dovra' essere assicurata, con le modalita' di cui ai commi successivi, l'effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
In caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarita', vengano indicati espressamente con prossima delibera dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed a quelle d'informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, ivi compreso l'eventuale periodo di ballottaggio, e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilita' di un direttore di testata ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
In tal caso l'elenco delle anzidette trasmissioni verra' trasmesso in copia al sindacato;
alle trasmissioni, diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) destinate alle minoranze linguistiche ed all'estero la cui realizzazione e' frutto di accordi o specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere assicurati:
a) due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b) due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa sei minuti;
c) un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa cinque minuti;
d) tre aggiornamenti del servizio di televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per conentire l'informazione anche ai non udenti;
e) due specifici TG di circa sei minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f) due specifici GR per la produzione informativa per gli italiani all'estero curata da RAI International. Di concerto tra azienda, testata, Usigrai e C.D.R. interessato sara' verificata di volta in volta l'opportunita' di garantire alcune traduzioni in lingua straniera dei GR;
g) due aggiornamenti dell'offerta giornalistica aziendale in internet.
I notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilita' del direttore di testata, dai componenti il C.D.R. o da giornalisti da questi delegati; la conduzione dovra' essere effettuata nel rispetto degli standard qualitativi del servizio, garantiti parimenti dal direttore di testata.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverra' nelle fasce di maggiore ascolto, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.
Per tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione RAI ogni singolo C.D.R. organizzera' un presidio per fare fronte con tempestivita' ad eventuali emergenze.
Le intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di singole testate.
Nel caso di scioperi riguardanti uno o due TG nazionali (TG1, TG2 e TG3) i rispettivi C.D.R. assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.
Non sono ammessi scioperi c.d. anomali, a singhiozzo o a scacchiera, in quanto le modalita' di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali. 5. Astensione delle mansioni in voce e/o in video.
Le parti, in ottemperanza alla delibera del 24 novembre 1994 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si danno atto che l'astensione "audio e/o video" sia da considerarsi a tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al paragrafo 3 del presente regolamento, che:
i notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno trasmessi in forma ridotta, sulla base delle direttive del direttore di testata, senza complementarieta' fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di repertorio, mentre in caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno letti dal conduttore;
al personale giornalistico aderente all'astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verra' effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26 della retribuzione mensile;
la disposizione di cui al punto precedente si applica altresi' ai telecineoperatori, i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o video sono tenuti anch'essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal responsabile giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla copertura della documentazione giornalistica. 6. Comunicati sindacali.
Le parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli articoli 34 CNLG e 18 dell'accordo RAI-Usigrai, potra' essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avra' una durata di circa sessanta secondi.
 
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