| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 313 |  
| Disposizioni  urgenti   in  materia  di  utilizzo  del  gasolio  in agricoltura. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  emanato  con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;  Visto  il  decreto-legge  15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge  14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli;  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,  concernente  regolamento  recante norme relative alla riduzione del   gasolio   da  utilizzare  in  agricoltura,  adottato  ai  sensi dell'articolo 1,  comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare termini  e  modalita' di alcuni adempimenti previsti dalla disciplina regolamentare  adottata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge   15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito  dalla  legge 14 aprile  2000,  n.  92, e di prorogare il termine entro il quale e' consentito commercializzare carburanti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, onde poter contestualmente assicurare una ordinata revisione della predetta disciplina regolamentare;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
                                E m a n a
                       il seguente decreto-legge:                               Art. 1.
    1.   In  attesa  della  revisione  della  disciplina  regolamentare concernente  l'agevolazione  sui  prodotti  petroliferi  impiegati in agricoltura,  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 4, del decreto-legge   15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito  dalla  legge 14 aprile  2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.  2.  La  dichiarazione  di  avvenuto  impiego,  nell'anno  2000, dei carburanti  agevolati  per  l'agricoltura  prevista  dal  decreto del Ministro  delle  finanze  11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge di cui al comma 1, e' presentata  entro  il  31 dicembre  2001. Gli uffici incaricati dalle regioni  o  dalle  province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo   all'impiego   dei   predetti  carburanti  provvedono  alla determinazione  dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base  di  apposita  richiesta,  presentata dagli interessati entro il 15 ottobre  2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per  l'anno  2001,  con  riferimento  alle superfici coltivate e alla tipologia   delle   coltivazioni.  Le  annotazioni  sul  libretto  di controllo  dei  lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.  3.  L'ammontare  della  cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, e' ridotta del 70 per cento.  4.  Il  termine  di  scadenza  del  periodo nel quale e' consentito commercializzare  prodotti  petroliferi  per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, e' fissato al 31 dicembre 2001.  |  
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    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 3 agosto 2001
                                 CIAMPI
                                Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche                              agricole e forestali
  Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
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