Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314 |
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n. 112-septies; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49; Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in particolare l'articolo 8, comma 3; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 2, comma 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL
1. Il datore di lavoro puo' ricorrere al consiglio di amministrazione dell'INAIL avverso i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2. 2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale competente per territorio, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Si trascrive il testo dell'art. 20, della legge 17 marzo 1997, n. 59: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme, contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e e), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si trascrive il testo dei punti e dei punti n. 92 e 112-septies, allegato 1, della legge 17 marzo 1997, n. 59: "92) Procedimento per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 112-septies) Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, e successive modificazioni, reca: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". - Si trascrivono gli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente regolamento: "Art. 39. - 1. Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. 2. Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalita' da dererminarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". "Art. 45. - 1. I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi. 2. Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni". "Art. 46. - 1. I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le comunicazioni all'altra parte. 2. La segreteria oppone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo". "Art. 47. - 1. Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto. 2. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione. 3. Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 4. La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni entro il quale il predetto Istituto puo' depositare o trasmettere alla segreteria stessa le eventuali controdeduzioni. 5. Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, puo' replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, puo' controreplicare definitivamente. 6. I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi. 7. Il presidente della Commissione, puo', in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti. 8. La Commissione puo' d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi". "Art. 48. - 1. Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso. 2. Del provvedimento si da' comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali. 3. La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, e' depositata presso la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione". "Art. 49. - 1. Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. 2. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza". - Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, reca: "Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalita' di applicazione". - Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 giugno 1988, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151, reca: "Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalita' di applicazione". - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1o agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza". - Si trascrive l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: "3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che e' soppressa". - Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1o marzo 2000, n. 50, recante: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". - Si trascrive l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, e' dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'art. 45 del testo unico".
Note all'art. 1: - Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL".
|
| Art. 2. Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL
1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL avverso i provvedimenti emessi dalla stessa sede, concernenti: a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attivita', e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le modalita' di applicazione approvate ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. Il ricorso e' presentato alla stessa sede con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 4.
Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistica aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio". - Per il riferimento al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Art. 154. - 1. I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro".
|
| Art. 3. Contenuto ed effetti dei ricorsi
1. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati. 2. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Nota all'art. 3:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 4. Termini e modalita' di presentazione dei ricorsi
1. I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di ricevuta da parte dell'organo adito, ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Si riportano di seguito gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148 e 149 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, edizione straordinaria: "Art. 137 (Notificazioni). - 1. Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. 2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi". "Art. 138 (Notificazione in mani proprie). - 1. L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto. 2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (c.p.c. 148)". "Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). - 1. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. 2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. 3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. 4. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (c.p.c. 660)". "Art. 140 (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia). - 1. Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' (c.p.c. 138, 148) o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". "Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario). - 1. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio (c.c. 47; c.p.c. 30) puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione (c.p.c. 660; disp. att. 1941 c.p.c. 58). 2. Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato. 3. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. 4. La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio". "Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche). - 1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (c.c. 14, 16, 46), mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. 2. La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19 secondo comma. 3. Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141". "Art. 147 (Tempo delle notificazioni) - 1. Le notificazioni non possano farsi dal 1o ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1o aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20 (disp. att. 1941 c.p.c. 47)". "Art. 148 (Relazione di notificazione). - 1. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione (c.p.c. 137) mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (c.c. 2658; c.p.c. 314, 480). 2. La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario". "Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale). - 1. Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. 2. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.
|
| Art. 5. Termini per la decisione dei ricorsi
1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa. 2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorita' giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2. |
| Art. 6. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289
Note all'art. 6: - Per il il riferimento agli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, comma primo, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17, s.o., reca: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione". - Si trascrive il testo dell'art. 26 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, abrogato dal presente regolamento: "Art. 26 (Contenzioso amministrativo). - 1. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, il datore di lavoro puo' ricorrere direttamente - per il tramite della direzione regionale territorialmente competente - al consiglio di amministrazione dell'Inail nel termine e secondo le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'Inail opposizione da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi. 2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia della sede dell'Inail, l'opposizione stessa si intende respinta. 3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla sede dell'Inail oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro puo' proporre ricorso al predetto consiglio di amministrazione - per il tramite della direzione regionale territorialmente competente - nel termine e con le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico. Il provvedimento della sede dell'Inail di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere motivato. 4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso al consiglio di amministrazione medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse. 5. La decisione del consiglio di amministrazione e' definitiva".
|
|
|
|