| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314 |  
| Regolamento  di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei   ricorsi  avverso  l'applicazione  delle  tariffe  e  dei  premi assicurativi   per   gli   infortuni   sul   lavoro   e  le  malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n. 112-septies;  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49;  Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988,  n.  152,  e  in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  ed in particolare l'articolo 8, comma 3;  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;  Acquisito  il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                                E m a n a
                        il seguente regolamento:                               Art. 1.         Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL
    1.   Il   datore   di   lavoro   puo'  ricorrere  al  consiglio  di amministrazione  dell'INAIL  avverso  i  provvedimenti  dell'Istituto riguardanti  l'applicazione  delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati  direttamente  dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2.  2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale  competente  per territorio, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 4. 
                                         Avvertenza:
                Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la          semplificazione amministrativa".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20,  della legge          17 marzo 1997, n. 59:              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti          amministrativi.              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i          regolamenti possono essere comunque emanati.              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,          regolatrici dei procedimenti.              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e          principi:                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica          procedura;                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione          previsti per procedimenti tra loro analoghi;                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o          presso diversi uffici della medesima amministrazione;                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo          di porre in essere le procedure stesse;                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni;                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle          procedure di verifica e controllo;                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di          autoregolamentazione da parte degli interessati;                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo          al regime concessorio quello autorizzatorio;                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che          giustifichino una difforme disciplina settoriale;                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove          tecnologie informatiche.              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi          provvedimenti di modificazione.              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme,  contenute  nei          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare          osservazioni  e  propone suggerimenti per la modifica delle          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione          amministrativa.              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge          medesima.              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla          presente legge, nonche' le seguenti materie:                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e          successive modificazioni;                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di          un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,          con compiti consultivi e di proposta;                c) interventi per il diritto allo studio e contributi          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,          sentite le competenti Commissioni parlamentari;                d)  procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge          24 dicembre 1993, n. 537;                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o          prefettizia.              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e          e),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni          parlamentari competenti per materia.              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che          disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma          4,  lettera  c),  anche attraverso le necessarie modifiche,          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".              - Si  trascrive  il testo dei punti e dei punti n. 92 e          112-septies, allegato 1, della legge 17 marzo 1997, n. 59:              "92)  Procedimento  per  la  presentazione  dei ricorsi          avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi          per  gli  infortuni  sul lavoro e le malattie professionali          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;              112-septies)   Procedimento  per  la  composizione  del          contenzioso   in   materia  di  premi  per  l'assicurazione          infortuni:                decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno          1965,   n.   1124,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          13 ottobre  1965, n. 257, e successive modificazioni, reca:          "Testo   unico   delle   disposizioni  per  l'assicurazione          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie          professionali".              - Si trascrivono gli articoli 39, commi terzo e quarto,          45,  46,  47,  48  e  49  del  decreto del Presidente della          Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, abrogati dal presente          regolamento:              "Art.  39. - 1. Contro l'applicazione della tariffa dei          premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione          nominata  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e la          previdenza  sociale  e  composta di un ispettore del lavoro          che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro          dell'industria,  di  un rappresentante dei datori di lavoro          del   commercio,   di  due  rappresentanti  dei  lavoratori          dell'industria,  di  un  rappresentante  dei lavoratori del          commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati          dalle   rispettive   associazioni  sindacali  nazionali  di          categoria maggiormente rappresentative.              2.  Le  spese  per  il  funzionamento della Commissione          anzidetta   sono   a  carico  dell'Istituto  nazionale  per          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul lavoro secondo          modalita'  da  dererminarsi con decreto del Ministro per il          lavoro e la previdenza sociale".              "Art.  45. - 1. I ricorsi del datore di lavoro contro i          provvedimenti  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione          contro  gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione          delle  tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione          di  cui  all'art.  39 non oltre il termine di trenta giorni          dalla   data   di   ricevimento   della  comunicazione  dei          provvedimenti stessi.              2.  Il  datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi          del  presente  articolo,  deve effettuare il versamento dei          premi  di  assicurazione, nel caso di prima applicazione in          base  al  tasso  medio  di tariffa, e, negli altri casi, in          base  al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha          dato  luogo  al  ricorso, salvo conguaglio per la eventuale          differenza  tra  la  somma  versata  e  quella  che risulti          dovuta.  Su  detta differenza il datore di lavoro e' tenuto          al  pagamento  di una somma in ragione d'anno pari al tasso          di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.          13  del  decreto-legge  29 luglio 1981, n. 402, convertito,          con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e          successive modificazioni ed integrazioni".              "Art.  46.  -  1.  I  ricorsi e tutti gli altri atti di          parte  debbono  essere sottoscritti dalla parte o da chi la          rappresenta  legalmente,  esclusi  peraltro  i  procuratori          speciali,  e  depositati  o trasmessi alla segreteria della          Commissione  unitamente  a  dieci  copie  occorrenti per la          distribuzione   ai  componenti  la  Commissione  e  per  le          comunicazioni all'altra parte.              2.  La  segreteria  oppone  sulle scritture la data del          deposito o dell'arrivo".              "Art.  47.  - 1. Le notificazioni alle parti si fanno a          cura  della segreteria della Commissione a mezzo di lettera          raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  spedita  alla          residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio,          al domicilio eletto.              2.    L'avviso   di   ricevimento   costituisce   prova          dell'avvenuta notificazione.              3.  Ricevuto  il ricorso, la segreteria provvede, entro          dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.              4.  La  segreteria, con successiva comunicazione, fissa          un  termine  di  trenta  giorni  entro il quale il predetto          Istituto  puo'  depositare  o  trasmettere  alla segreteria          stessa le eventuali controdeduzioni.              5.  Il  ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento          della  risposta,  puo'  replicare  definitivamente e, a sua          volta,  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli          infortuni  sul  lavoro,  sempre  entro  trenta  giorni  dal          ricevimento, puo' controreplicare definitivamente.              6. I documenti che si intendono produrre debbono essere          allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.              7.  Il  presidente  della Commissione, puo', in caso di          urgenza, abbreviare i termini suddetti.              8.  La  Commissione  puo' d'ufficio invitare le parti a          fornire,  entro  un  determinato  termine,  chiarimenti o a          produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi".              "Art.  48.  -  1.  Ultimato  lo  scambio  degli atti, o          decorsi  i  termini  all'uopo  stabiliti; richiesti, se del          caso,  i  chiarimenti  e  i  documenti di cui al precedente          articolo  e  decorso  il  termine  all'uopo  stabilito,  il          presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.              2.  Del  provvedimento si da' comunicazione alle parti,          se  queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente,          e  soltanto  a tale effetto. La parte, in questo caso, deve          comparire  personalmente o in persona di chi la rappresenta          legalmente,  esclusi  peraltro  i procuratori e i mandatari          speciali.              3.   La   decisione,  sottoscritta  dai  componenti  la          Commissione,  e'  depositata  presso  la  segreteria  della          Commissione  stessa  la  quale  provvede  a notificare alle          parti  il dispositivo, agli effetti del decorso del termine          di  impugnativa,  e, se richiesta, rilascia copia integrale          della decisione".              "Art.  49.  - 1. Avverso le decisioni della Commissione          puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal          ricevimento   della  comunicazione  di  cui  al  precedente          articolo,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale, il quale decide in modo definitivo.              2.   Per   il   procedimento  avanti  il  Ministero  si          osservano,  in  quanto  applicabili, le modalita' stabilite          per i ricorsi di prima istanza".              - Il   decreto   del   Ministero  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale  in  data 18 giugno 1988, pubblicato in          Gazzetta  Ufficiale  30 giugno  1988,  n. 152, reca: "Nuova          tariffa  dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  per il settore          industriale, e relative modalita' di applicazione".              -   Il   decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale  in  data 20 giugno 1988, pubblicato in          Gazzetta  Ufficiale  29  giugno  1988, n. 151, reca: "Nuova          tabella    dei    tassi   di   premio   supplementare   per          l'assicurazione   contro   la  silicosi  e  l'asbestosi,  e          relative modalita' di applicazione".              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,          pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale 1o agosto 1994, n. 178,          reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma          32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e          assistenza".              - Si   trascrive   l'art.   8,   comma  3  del  decreto          legislativo 30 giugno 1994, n. 479:              "3.  Al  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL, in          aggiunta  ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche          la  competenza  a  decidere  in  via  definitiva  i ricorsi          attribuiti  alla  commissione  di  cui  all'art.  39, terzo          comma,    del    testo   unico   delle   disposizioni   per          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul          lavoro  e  le  malattie professionali approvato con decreto          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,          che e' soppressa".              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38,          pubblicato  in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1o          marzo  2000,  n.  50,  recante: "Disposizioni in materia di          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie          professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge          17 maggio 1999, n. 144".              - Si   trascrive   l'art.   2,  comma  3,  del  decreto          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:              "3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma          2,   e'   dato  ricorso  al  consiglio  di  amministrazione          dell'INAIL,  che decide in via definitiva, con la procedura          indicata nell'art. 45 del testo unico".
            Note all'art. 1:              - Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio          2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:              "2.  Per  i settori non ricadenti nell'ambito dell'art.          49   della   legge   9 marzo  1989,  n.  88,  e  successive          modificazioni   e   integrazioni   e  per  i  soggetti  non          classificabili  ai sensi del comma 1, la classificazione e'          disposta dall'INAIL".
                           |  
|   |                                 Art. 2.              Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL
    1.  Il  datore  di  lavoro  puo'  ricorrere  alla sede territoriale dell'INAIL   avverso   i  provvedimenti  emessi  dalla  stessa  sede, concernenti:    a) l'oscillazione  del  tasso  medio  di  tariffa per prevenzione infortuni  ed  igiene  dei  luoghi  di lavoro, limitatamente al primo biennio  di  attivita',  e  per  andamento  infortunistico,  adottati secondo   le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffe  dei  premi approvate  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;    b) l'oscillazione   del   tasso   supplementare  di  tariffa  per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le modalita'  di  applicazione  approvate ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  2. Il ricorso e' presentato alla stessa sede con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 4. 
                                         Note all'art. 2:
                - Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio          2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.              - Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo          23 febbraio 2000, n. 38:              "1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo          della  gestione  industria,  per ciascuna delle gestioni di          cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  su  delibera  del  consiglio di amministrazione          dell'INAIL,  distinte tariffe dei premi per l'assicurazione          conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,          le   relative  modalita'  di  applicazione,  tenendo  conto          dell'andamento  infortunistica  aziendale e dell'attuazione          delle  norme  di  cui  al  decreto legislativo 19 settembre          1994,  n.  626,  e successive modificazioni e integrazioni,          nonche'  degli oneri che concorrono alla determinazione dei          tassi di premio".              - Per  il  riferimento  al decreto del presidente della          Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle          premesse.              - Si  riporta  l'art.  154  del  decreto del Presidente          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:              "Art.  154.  -  1.  I criteri per la determinazione del          premio  supplementare  di  cui  al  precedente articolo, la          misura  di  esso e le modalita' della sua applicazione sono          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la          previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per          l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro".
                           |  
|   |                                 Art. 3.                  Contenuto ed effetti dei ricorsi
    1. I  ricorsi  previsti  negli  articoli  1  e  2  devono contenere specifiche   censure   e   puntuali  elementi  di  contestazione  dei provvedimenti impugnati.  2. La  presentazione  dei  ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124. 
                                         Nota all'art. 3:
                -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della          Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle          premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 4.          Termini e modalita' di presentazione dei ricorsi
    1. I  ricorsi  previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti  entro  trenta  giorni  dalla  piena  conoscenza  degli atti impugnati,  mediante  consegna  diretta,  in tal caso con rilascio di ricevuta  da  parte  dell'organo  adito, ovvero mediante spedizione a mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di  spedizione  a  mezzo  posta  vale  come  data di presentazione. I ricorsi  potranno  essere  presentati  anche  per  via telematica non appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
                                         Nota all'art. 4:              -  Si  riportano di seguito gli articoli 137, 138, 139,          140,  141,  145,  147,  148  e  149 del codice di procedura          civile,  approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,          in  Gazzetta  Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 1942, edizione          straordinaria:              "Art.  137  (Notificazioni).  -  1.  Le  notificazioni,          quando   non   e'   disposto   altrimenti,   sono  eseguite          dall'ufficiale  giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su          richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.              2.  L'ufficiale  giudiziario  esegue  la  notificazione          mediante   consegna   al  destinatario  di  copia  conforme          all'originale dell'atto da notificarsi".              "Art.   138  (Notificazione  in  mani  proprie).  -  1.          L'ufficiale    giudiziario    puo'   sempre   eseguire   la          notificazione  mediante  consegna  della  copia  nelle mani          proprie  del  destinatario,  ovunque  lo  trovi nell'ambito          della  circoscrizione  dell'ufficio giudiziario al quale e'          addetto.              2.  Se  il  destinatario  rifiuta di ricevere la copia,          l'ufficiale  giudiziario  ne da' atto nella relazione, e la          notificazione  si  considera  fatta in mani proprie (c.p.c.          148)".              "Art.  139 (Notificazione nella residenza, nella dimora          o  nel  domicilio).  -  1. Se non avviene nel modo previsto          nell'articolo  precedente,  la  notificazione  deve  essere          fatta   nel   comune   di   residenza   del   destinatario,          ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o          esercita l'industria o il commercio.              2.  Se il destinatario non viene trovato in uno di tali          luoghi,  l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a          una  persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o          all'azienda,  purche'  non minore di quattordici anni o non          palesemente incapace.              3.   In  mancanza  delle  persone  indicate  nel  comma          precedente,  la  copia  e'  consegnata  al  portiere  dello          stabile  dove  e'  l'abitazione,  l'ufficio  o l'azienda e,          quando  anche  il  portiere  manca, a un vicino di casa che          accetti di riceverla.              4.   Il   portiere   o  il  vicino  deve  sottoscrivere          l'originale   e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al          destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo          di lettera raccomandata (c.p.c. 660)".              "Art.  140  (Irreperibilita'  o  rifiuto di ricevere la          copia).  -  1. Se non e' possibile eseguire la consegna per          irreperibilita'  (c.p.c.  138,  148)  o  per  incapacita' o          rifiuto  delle  persone  indicate nell'articolo precedente,          l'ufficiale  giudiziario  deposita  la copia nella casa del          comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso          del  deposito  alla  porta dell'abitazione o dell'ufficio o          dell'azienda  del  destinatario,  e  gliene da' notizia per          raccomandata con avviso di ricevimento".              "Art.  141  (Notificazione presso il domiciliatario). -          1.  La  notificazione  degli atti a chi ha eletto domicilio          presso  una  persona o un ufficio (c.c. 47; c.p.c. 30) puo'          essere  fatta  mediante consegna di copia alla persona o al          capo  dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo          indicato  nell'elezione (c.p.c. 660; disp. att. 1941 c.p.c.          58).              2.  Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in          un  contratto, la notificazione presso il domiciliatario e'          obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.              3.  La  consegna,  a  norma  dell'art. 138, della copia          nelle  mani  della persona o del capo dell'ufficio presso i          quali  si  e'  eletto  domicilio, equivale a consegna nelle          mani proprie del destinatario.              4. La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio          eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o          si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di          domicilio o e' cessato l'ufficio".              "Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche). - 1.          La  notificazione  alle  persone giuridiche si esegue nella          loro  sede  (c.c.  14,  16, 46), mediante consegna di copia          dell'atto  al  rappresentante  o alla persona incaricata di          ricevere  le  notificazioni o in mancanza, ad altra persona          addetta alla sede stessa.              2.   La   notificazione   alle   societa'   non  aventi          personalita'  giuridica, alle associazioni non riconosciute          e  ai  comitati  di  cui  agli  articoli 36 codice civile e          seguenti  si  fa  a  norma del comma precedente, nella sede          indicata nell'art. 19 secondo comma.              3. Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma          dei  commi  precedenti  e  nell'atto e' indicata la persona          fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni          degli articoli 138, 139 e 141".              "Art.   147   (Tempo   delle  notificazioni)  -  1.  Le          notificazioni  non possano farsi dal 1o ottobre al 31 marzo          prima  delle  ore  7  e  dopo  le  ore 19; dal 1o aprile al          30 settembre  prima  delle  ore  6  e dopo le ore 20 (disp.          att. 1941 c.p.c. 47)".              "Art.   148   (Relazione   di   notificazione).   -  1.          L'ufficiale  giudiziario certifica l'eseguita notificazione          (c.p.c.   137)   mediante   relazione   da   lui  datata  e          sottoscritta,  apposta  in calce all'originale e alla copia          dell'atto (c.c. 2658; c.p.c. 314, 480).              2.  La  relazione  indica  la  persona  alla  quale  e'          consegnata  la  copia  e  le sue qualita', nonche' il luogo          della  consegna,  oppure  le  ricerche,  anche anagrafiche,          fatte  dall'ufficiale  giudiziario,  i motivi della mancata          consegna  e  le  notizie  raccolte  sulla reperibilita' del          destinatario".              "Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale).          -  1.  Se  non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la          notificazione  puo'  eseguirsi  anche  a mezzo del servizio          postale.              2.  In  tal  caso  l'ufficiale  giudiziario  scrive  la          relazione  di  notificazione  sull'originale  e sulla copia          dell'atto,  facendovi  menzione  dell'ufficio  postale  per          mezzo  del quale spedisce la copia al destinatario in piego          raccomandato  con  avviso  di  ricevimento. Quest'ultimo e'          allegato all'originale.
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|   |                                 Art. 5.                Termini per la decisione dei ricorsi
    1. Decorso   il   termine,  rispettivamente  di  centottanta  e  di centoventi  giorni,  dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente  la  relativa  decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non     sono     ammesse     ulteriori     impugnazioni    in    sede gerarchico-amministrativa.  2. I  procedimenti  contenziosi  previsti  agli articoli 1 e 2 sono sospesi  qualora  la  loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia  pendente  tra  le  stesse  parti  dinanzi all'autorita' giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato   al   ricorrente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento.  La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio o  su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2.  |  
|   |                                 Art. 6.                             Abrogazioni
    1. Sono  abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124;  l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
    Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289 
                                         Note all'art. 6:              - Per il il riferimento agli articoli 39, commi terzo e          quarto,  45,  comma  primo, 46, 47, 48 e 49 del decreto del          Presidente   della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,          abrogati  dal  presente regolamento, si vedano le note alle          premesse.              -   Il   decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della          previdenza   sociale  12 dicembre  2000,  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17, s.o., reca:          "Nuove  tariffe  dei  premi  per l'assicurazione contro gli          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali delle          gestioni:    industria,   artigianato,   terziario,   altre          attivita', e relative modalita' di applicazione".              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 26 del decreto del          Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre          2000, abrogato dal presente regolamento:              "Art.  26  (Contenzioso amministrativo). - 1. Avverso i          provvedimenti  dell'Inail  riguardanti l'applicazione delle          tariffe   dei   premi  compresi  i  provvedimenti  adottati          direttamente  dall'Inail stesso ai sensi dell'art. 2, comma          3, il datore di lavoro puo' ricorrere direttamente - per il          tramite    della   direzione   regionale   territorialmente          competente - al consiglio di amministrazione dell'Inail nel          termine e secondo le modalita' previsti dagli articoli 45 e          seguenti del testo unico, oppure presentare alla competente          sede   territoriale   dell'Inail   opposizione  da  spedire          mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, entro          trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.              2.  Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento          della  opposizione  senza che sia intervenuta una pronuncia          della  sede  dell'Inail,  l'opposizione  stessa  si intende          respinta.              3.  Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta          dalla  sede dell'Inail oppure nel caso di mancata pronuncia          nel  termine di cui al secondo comma del presente articolo,          il  datore  di  lavoro  puo'  proporre  ricorso al predetto          consiglio   di  amministrazione  -  per  il  tramite  della          direzione   regionale  territorialmente  competente  -  nel          termine  e  con  le  modalita' previsti dagli articoli 45 e          seguenti  del  testo  unico.  Il  provvedimento  della sede          dell'Inail  di  rigetto  totale o parziale dell'opposizione          deve essere motivato.              4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso          al  consiglio  di  amministrazione  medesimo,  il datore di          lavoro  deve  specificare  per quali elementi contenuti nel          provvedimento  impugnato  vengono  formulate  eccezioni e i          motivi delle eccezioni stesse.              5.  La  decisione  del  consiglio di amministrazione e'          definitiva".
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