Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2001, n. 315
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato sul testo inviato in data 26 agosto 2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul testo loro inviato in data 29 novembre 2000, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, attesa la natura fiduciaria dell'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 23 aprile 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, ad eccezione di quella relativa alle competenze dell'Ufficio di Gabinetto descritte nell'articolo 6, comma 2, lettera b), non accolta in considerazione della diversita' di dette competenze rispetto a quelle attribuite alla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, in quanto relative, le prime, alla fase decisionale e, le seconde, a quella istruttoria, del procedimento concernente l'esercizio da parte del Ministro della giustizia delle funzioni costituzionalmente attribuitegli in relazione ai magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 22 giugno 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone dell'11 luglio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;
b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
c) per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
d) per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Si riporta l'art. 110 della
Costituzione:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18,
19 e 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
"Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro della
giustizia e Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del Ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attivita' relative alle competenze del Ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'Amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'art. 8
della legge 24 marzo 1958, n. 195".
"Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo".
"Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n.
80/1998, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri
soggetti elencati al comma 1".
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
50 unita'".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca:
(Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale
presso il Ministero di grazia e giustizia).
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul finanziamento
del Consiglio superiore della magistratura.):
"Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per
esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia".

Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.
2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 14 del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".



 
Art. 3.
Uffici di diretta collaborazione

1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Servizio di controllo interno;
g) Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale;
h) Ufficio stampa ed informazione.
 
Art. 4.
Principi generali

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.
3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.
4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.
6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 18 (Criteri di rilevazione e analisi dei costi e
dei rendimenti). - 1. Sulla base delle indicazioni di cui
all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali
adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo'
chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la
elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni
ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la
elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo
scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e "standards ".



 
Art. 5.
Segreteria del Ministro

1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.
2. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.
 
Art. 6.
Gabinetto del Ministro

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresi', nell'ambito e per le finalita' connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) il coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; e) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attivita' in corso di maggiore rilevanza.
 
Art. 7.
Ufficio legislativo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro si avvale dell'Ufficio Legislativo. A tal fine, l'Ufficio Legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attivita' normativa nazionale, europea ed internazionale.
2. L'Ufficio Legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda
nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".



 
Art. 8.
Ispettorato generale

1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalita' previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia operato su richiesta dello stesso.



Note all'art. 8:
- Per il testo della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 24 marzo
1958, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1936, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 58. - La trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata
l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il
predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel
caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o
subordinato comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente
ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con
provvedimento motivato differire la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non puo' essere
comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro
subordinato debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale
presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le
esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale
che esercita competenze istituzionali in materia di
giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine
e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalita' di
costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i
contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono
stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro".



 
Art. 9.
Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attivita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del Servizio sono affidate ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la presenza di esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati.
2. Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attivita' di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilita' dei dirigenti del Ministero, adottato con decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche'
il testo dell'art. 6 di detto decreto legislativo:
"1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico)".
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione:".
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle
note all'art. 4.
- Il decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279 reca:
"Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e
della responsabilita' dei dirigenti del Ministero di grazia
e giustizia".



 
Art. 10.
Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale

1. L'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale, al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali:
a) assicura il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;
b) fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attivita' europea e internazionale alle quali l'autorita' politica partecipi direttamente;
c) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell'attivita' europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per lo svolgimento della propria attivita' internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico, che opera in raccordo con l'ufficio per il coordinamento delle attivita' internazionali.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il
Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie".



 
Art. 11.
Ufficio stampa ed informazione

1. L'Ufficio stampa ed informazione svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attivita' politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attivita' di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre strutture dell' amministrazione.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), nonche' il testo dell'art. 9 della citata
legge:
"4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela del riservatezza
dei dati personali e in conformita' ai comportamenti
richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate
attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale
quelle poste in essere in Italia all'estero dai soggetti di
cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,
alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni
modalita' tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
ciascun ente".
"Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".



 
Art. 12
Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), e' stabilito complessivamente in 210 unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresi' essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.
4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.



Note all'art. 12:
- Per il titolo della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle
note dell'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli, ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle
note all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".



 
Art. 13
Divieti di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 168
 
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