Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 31 maggio 2001
Criteri per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi 15 e seguenti, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
Visto, in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede la concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di 6 miliardi;
Preso atto che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto;
Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che modifica il comma 6 dell'art. 2 disponendo che le agevolazioni vengano riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'ottanta per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti;
Considerato che il citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione, mediante decreto di natura non regolamentare, delle spese ammissibili e delle modalita' di erogazione del contributo in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e la deliberazione CIPE 6 agosto 1999 che devolve al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986;
Ritenuto che la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, che al punto 1) ha disciplinato le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal citato comma 6 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, deve intendersi superata dalla nuova disciplina introdotta dal citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Decreta:
Art. 1.
Soggetto beneficiario

1. Soggetto beneficiario delle agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' il consorzio obbligatorio istituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, e costituitosi in data 10 luglio 1997, con la denominazione "Consorzio Infomercati".
 
Art. 2.
Stanziamento disponibile e misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono riconosciute, nel limite massimo di 6 miliardi di lire, nella forma di un contributo in conto capitale pari all'ottanta per cento delle spese ammesse per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421.
 
Art. 3.
Modalita' di concessione delle agevolazioni

1. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto il consorzio obbligatorio istituito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, denominato "Consorzio Infomercati", presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione alle agevolazioni corredata da un dettagliato programma di investimenti e da uno studio sulla fattibilita' economico-finanziaria dell'iniziativa.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delibera la concessione delle agevolazioni, sentita la commissione di esperti di cui al punto 2) della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988.
 
Art. 4.
Spese agevolabili

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti tipologie di spese:
a) spese relative alla realizzazione della sede:
1) costruzione o acquisto dell'immobile;
2) locazione finanziaria dell'immobile con riscatto finale;
3) ristrutturazione dei locali;
4) acquisto degli arredi e delle attrezzature d'ufficio;
b) spese relative al raggiungimento dei compiti istituzionali:
1) studio di fattibilita';
2) analisi e sviluppo della codifica unificata;
3) progettazione di massima e macro analisi;
4) analisi sistemi informativi dei mercati e valutazione della collegabilita' ottimale;
5) progettazione esecutiva ed analisi;
6) realizzazione del sistema informativo;
7) progettazione e realizzazione del sito Internet;
8) acquisto o locazione finanziaria di hardware di base e dedicato alle reti;
9) acquisto software di base e di supporto;
10) acquisto o locazione finanziaria di apparati e software di telecomunicazione;
11) acquisto e sviluppo software applicativo;
12) avviamento del sistema e delle procedure operative di gestione del consorzio;
13) promozione del sistema telematico Infomercati.
2. Le attrezzature acquistate devono essere di nuova fabbricazione. Le spese effettuate mediante locazione finanziaria sono agevolabili per l'importo relativo al costo di acquisto dell'immobile o dei beni.
3. Le dotazioni hardware acquisite, comprensive del software di base, dovranno rispondere a tutti gli standard di sicurezza e qualita' vigenti all'atto dell'installazione. In particolare:
a) tutti gli strumenti di tipo hardware utilizzati dovranno essere rispondenti agli standard ISO, o equivalenti, per quanto riguarda le norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
b) tutti gli apparati dovranno essere installati a norme di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e garantire il funzionamento nelle normali condizioni d'uso senza richiedere interventi particolari sulla rete di alimentazione elettrica o sui normali impianti di climatizzazione dei locali;
c) tutti i sistemi hardware appartenenti alla classe dei "personal computer" dovranno essere compatibili WIN ed essere basati su processore Pentium III 800 Mhz Intel, AMD, equivalente o superiore (secondo le evoluzioni tecnologiche intervenute fino al momento dell'installazione);
d) tutti gli altri componenti hardware di sistema o di rete dovranno essere compatibili con gli standard di mercato al momento dell'installazione;
e) tutti i sistemi dovranno essere dotati di gruppi di continuita' in grado di sostenere i sistemi stessi per il tempo necessario ad effettuare una regolare chiusura di tutte le elaborazioni in corso e garantire, alla ripartenza, l'integrita' delle informazioni contenute nelle banche dati locali;
f) tutti i sistemi principali dovranno essere dotati di sistemi di protezione dei dati su disco con recupero a caldo degli stessi (es.: mirroring) e di opportuni strumenti di archiviazione esterna (es.: streamer).
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in tre quote, pari rispettivamente al 25%, al 50% ed al saldo del contributo concesso.
2. L'erogazione della prima quota, pari al 25%, e' effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta. La fidejussione bancaria, che dovra' essere predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto, potra' essere svincolata con l'erogazione a saldo del contributo.
3. L'erogazione della seconda quota, pari ad un ulteriore 50% del contributo concesso, e' effettuata previa presentazione della seguente documentazione:
a) relazione tecnica, sottoscritta dal consorzio Infomercati, che documenti lo stato di avanzamento del progetto per un importo corrispondente al 50% dell'investimento;
b) copia autenticata delle fatture o di idonea documentazione attestante la spesa. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;
c) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria dichiarazione della societa' di leasing che attesti il regolare pagamento di canoni gia' maturati.
4. L'erogazione del saldo e' effettuata al completamento dell'investimento, previa acquisizione di relazione di accertamento di cui al successivo punto 6), e presentazione della seguente documentazione:
a) relazione tecnica, sottoscritta dal consorzio Infomercati, che documenti il completamento del progetto;
b) copia autenticata delle fatture o di idonea documentazione attestante la spesa. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;
c) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria dichiarazione della societa' di leasing che attesti il pagamento di canoni per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo.
5. La realizzazione del programma di investimenti deve essere ultimata entro tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni. Detto termine potra' essere prorogato per un massimo di due anni nel caso di effettiva e motivata necessita'.
6. La realizzazione finale del programma di investimento, la conformita' dello stesso al progetto approvato e l'effettivo funzionamento sono accertate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante visita ispettiva di propri funzionari all'uopo incaricati.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di erogazione di ciascuna quota di contributo e' di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici.
 
Art. 6.
Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;
c) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;
d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni. Detto termine potra' essere prorogato per un massimo di due anni nel caso di effettiva e motivata necessita'.
2. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti all'erario rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorati degli interessi legali vigenti alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Industria commercio e artigianato, foglio n. 304
 
Allegato

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese

Agevolazioni previste al consorzio Infomercati dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n.421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Schema di garanzia fidejussoria

Spett.le Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato -
D.G.C.I.I. Roma

Premesso che:
a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste al consorzio Infomercati dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 2001;
b) l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che l'erogazione del contributo in conto capitale avvenga in tre quote, pari rispettivamente al 25%, al 50% ed al saldo del contributo concesso;
c) il successivo comma 2 dello stesso art. 5 stabilisce che l'erogazione della prima quota, pari al 25%, e' effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta, da rilasciare conformemente allo schema tipo predisposto dal Ministero ed allegato al decreto ministeriale del 31 maggio 2001;
d) la garanzia dovra' coprire, entro i limiti dell'importo garantito i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:
1) per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
2) il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;
3) l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessita';
e) al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, la garanzia fidejussoria deve essere estesa anche agli importi di cui e' richiesta l'erogazione. La garanzia dovra' avere una durata di anni tre, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo. Tale garanzia sara' svincolata solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli.

Tutto cio' premesso
che forma parte integrante del presente atto

Il/La sottoscritto/a&ul;(1) (in seguito indicata per brevita' "banca") con sede legale in&ul; iscritto/a nel registro delle imprese di&ul;al n.&ul; iscritto/a all'albo/elenco&ul;(2), a mezzo dei sottoscritti signori: &ul;nato a&ul;il&ul; &ul;nato a&ul;il&ul; nella loro rispettiva qualita' di...., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del contraente consorzio Infomercati ed a favore del Ministero Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione/pagamento di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro&ul; (diconsi lire/euro&ul;), oltre alla rivalutazione ed alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.
1. La sottoscritta banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente consorzio Infomercati non abbia provveduto a restituire, in tutto od in parte, l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2001 tali da far risultare il contraente consorzio Infomercati debitore, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione/pagamento intermedio/pagamento a saldo. L'ammontare del rimborso sara' automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.
2. La banca si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre i quindici giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potra' opporre alcuna eccezione anche sull'eventualita' di opposizione proposta dal contraente consorzio Infomercati o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il consorzio Infomercati stesso sia nel frattempo in stato di liquidazione volontaria, o sottoposto a procedure concorsuali.
3. La garanzia copre, entro i limiti dell'importo garantito, i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:
a) per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;
c) l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessita'.
4. Il presente atto ha durata di anni tre, dall'erogazione dell'anticipazione del contributo, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo, fermo restando che decorso un anno dal pagamento a saldo la fidejussione, se non escussa, si riterra' priva di ogni effetto.
5. La garanzia dovra' essere estesa, al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, anche agli importi di cui si chiede l'erogazione. Tali garanzie potranno essere svincolate solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli.
6. L'ammontare della fidejussione potra' essere periodicamente ridotto in relazione al valore degli interventi ritenuti ammissibili al contributo, a seguito di verifica e controllo dei medesimi da parte del Ministero che provvedera' a darne comunicazione al consorzio Infomercati ed alla banca.
7. La sottoscritta banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente consorzio Infomercati e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
8. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero, non sia comunicato al contraente consorzio Infomercati che la garanzia fidejussoria stessa non e' ritenuta valida.
Il fidejussore
........................

Il contraente ........................
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la
sua conformazione giuridica.
(2) Indicare gli estremi di iscrizione all'albo delle
banche presso la Banca d'Italia.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone