| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI TORTONA |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il comune di Tortona (Alessandria) ha adottato il 25 gennaio 2001 e  il  12  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    1o.  Di  prendere atto di quanto deliberato dalla giunta comunale con i provvedimenti in premesse citati in merito alle aliquote I.C.I. 2001:      a) aliquota ordinaria di riferimento: 7 per mille;      b)  con  riferimento  all'art.  4,  comma  1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, e richiamato  dal  comma  53,  art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in  relazione  alla  possibilita'  di  applicazione di aliquote ridotte,  nonche'  con  riferimento  al  regolamento  comunale per la gestione dell'imposta:        unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione principale   da  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  da  soci  di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune: 5,15 per mille:      c)   con  riferimento  all'art.  2,  comma  4,  della  legge  9 dicembre 1998, n. 531, in relazione alla possibilita' di applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo di legge:        unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2 per mille.    I   contribuenti  interessati  dall'agevolazione  sono  tenuti  a presentare  al  comune,  pena  il  mancato ottenimento del beneficio, specifica   comunicazione   entro   i   termini   stabiliti   per  la presentazione   delle   dichiarazioni  I.C.I.,  allegando  copia  del contratto  di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui  si desuma la sua conformita' al "contratto tipo locale" in corso di stipulazione tra il comune e le associazioni di categoria;      d) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  che  sostituisce  l'art.  6  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal 4  al  7  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle abitazioni o posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale  o di alloggi non locati,  nonche'  con  riferimento  al  regolamento  comunale  per la gestione dell'imposta:        1)  soggetti  d'imposta  che intraprendono per la prima volta un'attivita' produttiva: 4 per mille;        2)  soggetti  d'imposta,  insediati nel comune di Tortona che ivi espandono la propria attivita' produttiva: 4 per mille.    Le  agevolazioni  di  cui  sopra  sono  concesse sulla base delle modalita' e delle condizioni di seguito elencate:      a) per quanto concerne le nuove attivita':        contribuenti  che  iniziano  per  la prima volta un'attivita' produttiva  nell'anno  d'imposta  2001  (fa  fede  la  data di inizio attivita'   denunciata   presso  la  CC.I.AA.,  nonche'  la  data  di iscrizione  presso  gli  enti  ed  istituti previdenziali) escluse le ipotesi  di  trasformazioni,  fusioni  o rilocalizzazioni di impianti produttivi;      b) per quanto concerne le espansioni di attivita':        contribuenti  gia'  esercitanti  nell'anno  2000 un'attivita' produttiva;        contribuenti  per i quali, sulla base dell'aliquota in vigore nell'anno  2000, si e' registrato, nel corso dell'annualita' 2001, un incremento  della  base  imponibile  I.C.I. riferita all'insediamento produttivo in essere in data 31 dicembre 2000;        l'incremento  di  base  imponibile deve essere determinato da acquisizioni  di  nuovi  immobili  produttivi  ovvero da ampliamenti, attestati   da  regolare  rilascio  del  certificato  della  relativa agibilita/ usabilita', degli impianti produttivi gia' esistenti;        l'incremento  di  base imponibile deve essere misurabile solo ed  esclusivamente  in  termini  di  incremento della o delle rendite definitive    riferite    all'insediamento    produttivo   precedente all'espansione  di attivita' (rimangono percio' esclusi dal beneficio dell'aliquota  ridotta,  ad  esempio,  gli  ampliamenti  di  immobili dichiarati  ai  fini  I.C.I. con il valore contabile o con la rendita provvisoria   sui   quali   non  sia  stato  previamente  effettuato, nell'ambito  della pratica di riaccatastamento degli stessi immobili, il cosiddetto "allineamento dei valori catastali");        l'aliquota ridotta si applica limitatamente ed esclusivamente sull'incremento   di   valore  imponibile,  mentre  sul  preesistente imponibile si applica l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille;      c)  per  quanto  concerne  sia le nuove attivita' che quelle in espansione:        gli  immobili soggetti all'agevolazione sono i fabbricati con categoria catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinematografi, case di  cura ed ospedali privati, istituti di credito e di assicurazione, fabbricati   per   attivita'  industriali  e  commerciali,  scuole  e laboratori privati), C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di  deposito),  C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), A/10 (uffici e studi privati);        l'attivita'  produttiva  deve  essere esercitata direttamente dal soggetto contribuente;        i  contribuenti  interessati  dall'agevolazione sono tenuti a presentare  la  denuncia  di  variazione I.C.I., formalmente corretta pena   il   mancato   ottenimento   dell'agevolazione   stessa,   con indicazione,  a seconda dei casi, degli estremi dell'atto notarile di acquisto   di  impianti  produttivi,  della  pratica  di  concessione edilizia  e  del  certificato  catastale, ovvero, in alternativa, con allegata la fotocopia della citata documentazione;        la   richiesta   della   relativa   concessione  edilizia  di costruzione od ampliamento deve essere presentata al comune a partire dal  1o gennaio  2001,  ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota  ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di  agibilita/usabilita'  e  sino  al  31 dicembre  2003, sempre che' permangano,  durante  tale  periodo,  le  condizioni  e  i  requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione;            sono  escluse dall'agevolazione le imprese di costruzione e le imprese immobiliari;        3) terreni agricoli in generale: 6 per mille;        4)  terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti: 4 per mille;      e)  con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449, in relazione alla possibilita' di applicare ulteriori aliquote ridotte:        a  favore  di  proprietari  che  eseguano interventi volti al recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.    La  richiesta  della  relativa  concessione  edilizia deve essere presentata  al  comune  a  partire dal 1o gennaio 2001, ed a tutto il 31 dicembre  dello  stesso  anno  e  l'aliquota  ridotta si applica a partire       dal       rilascio       del       certificato       di abitabilita/agibilita/usabilita' e sino al 31 dicembre 2003.    2o. Di determinare per l'anno 2001, nella misura di L. 250.000 la detrazione  d'imposta  per le unita' immobiliari direttamente adibite ad  abitazione  principale  da persone fisiche soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.    3o.  Di  determinare  per  l'anno  2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  11 marzo  1997, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000 la detrazione d'imposta  per i soggetti di cui al precedente punto 2o, appartenenti ad    una   delle   seguenti   categorie   di   particolare   disagio economico-sociale:      a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare  ai  fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;      b) portatori  di  handicap con la percentuale minima del 50% di invalidita'  e  con  reddito  annuale  imponibile  del proprio nucleo familiare  ai  fini  dell'IRPEF  fino  a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;      c) invalidi  con la percentuale minima del 50% di invalidita' e con  reddito  annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF  fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;      d) anziani  non  autosufficienti con reddito annuale imponibile del   proprio   nucleo   familiare   ai   fini   dell'IRPEF   fino  a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;      e)  disoccupati  e lavoratori in mobilita' da almeno sei mesi e con  reddito  annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF  fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;      f) lavoratori  posti in cassa integrazione da almeno sei mesi e con  reddito  annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF  fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico.    Nel  caso  di  presenza  nei  nuclei  suddetti  di  portatori  di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente e' elevato da L. 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000;      g) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno due  persone con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;      h) giovani  coppie di sposi entro i trentadue anni di eta', per i primi due anni di matrimonio. Il limite massimo del reddito annuale imponibile    ai    fini    dell'IRPEF    e'    stabilito    in    L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico.    4o.   Di   escludere   dalla maggiorazione  della  detrazione  di L. 350.000  di  cui  al  punto  precedente  i  contribuenti  che sono proprietari  di  unita'  immobiliari  classificate  in catasto in A/1 (abitazioni  signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in  ville),  A/9  (castelli,  palazzi  di  eminenti pregi artistici e storici).    5o.  Di stabilire, nell'obiettivo di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che per tutti i soggetti aventi  diritto alla maggiorazione di detrazione per l'anno d'imposta 2001  e  che  hanno  presentato  regolare  domanda per usufruirne nel precedente  anno  d'imposta,  si consideri la stessa valida anche per l'anno  2001.  Resta  fermo  l'obbligo  per  i  nuovi  aventi diritto all'agevolazione  e  per  i contribuenti decaduti dal beneficio della stessa,  di  presentare,  nelle  forme  e  nei  termini stabiliti dal regolamento  comunale  di  disciplina  dell'imposta,  la  denuncia di variazione.    6o.  Di  determinare  per  l'anno  2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  11 marzo  1997, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9 maggio   1997,   n.   122,   nella  misura  annua  di  L.  500.000, corrispondente  a  L. 42.000  per  ogni  mese di assenza continuativa dall'abitazione  di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di  cui  al  precedente  punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura  e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute.    7o.   Di   escludere   dalla maggiorazione  della  detrazione  di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:      contribuenti  che  possiedono,  a  titolo di proprieta' o altro diritto reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza;      contribuenti  che  non  comprovano  documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.    8o.    Di    stabilire    che    le   richieste   per   usufruire della maggiorazione   della  detrazione  di  L.  500.000  di  cui  al precedente  punto  6o,  dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie  documentazioni  e pena la decadenza del beneficio, dal 1o al  30 giugno  2001 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al  20 dicembre  2001  per il versamento della seconda rata, e che le stesse avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2001;    9o.   Di  stabilire  che  le maggiorazioni  della  detrazione  di L. 350.000  e di L. 500.000 non sono cumulabili bensi alternative fra loro;    10o.  Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  come direttamente adibita ad abitazione principale  l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o altro  diritto  reale  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono la residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    (Omissis).  |  
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