Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI TORTONA |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
|
|
Il comune di Tortona (Alessandria) ha adottato il 25 gennaio 2001 e il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1o. Di prendere atto di quanto deliberato dalla giunta comunale con i provvedimenti in premesse citati in merito alle aliquote I.C.I. 2001: a) aliquota ordinaria di riferimento: 7 per mille; b) con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, e richiamato dal comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione alla possibilita' di applicazione di aliquote ridotte, nonche' con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 5,15 per mille: c) con riferimento all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 531, in relazione alla possibilita' di applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo di legge: unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2 per mille. I contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare al comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformita' al "contratto tipo locale" in corso di stipulazione tra il comune e le associazioni di categoria; d) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, nonche' con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta: 1) soggetti d'imposta che intraprendono per la prima volta un'attivita' produttiva: 4 per mille; 2) soggetti d'imposta, insediati nel comune di Tortona che ivi espandono la propria attivita' produttiva: 4 per mille. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse sulla base delle modalita' e delle condizioni di seguito elencate: a) per quanto concerne le nuove attivita': contribuenti che iniziano per la prima volta un'attivita' produttiva nell'anno d'imposta 2001 (fa fede la data di inizio attivita' denunciata presso la CC.I.AA., nonche' la data di iscrizione presso gli enti ed istituti previdenziali) escluse le ipotesi di trasformazioni, fusioni o rilocalizzazioni di impianti produttivi; b) per quanto concerne le espansioni di attivita': contribuenti gia' esercitanti nell'anno 2000 un'attivita' produttiva; contribuenti per i quali, sulla base dell'aliquota in vigore nell'anno 2000, si e' registrato, nel corso dell'annualita' 2001, un incremento della base imponibile I.C.I. riferita all'insediamento produttivo in essere in data 31 dicembre 2000; l'incremento di base imponibile deve essere determinato da acquisizioni di nuovi immobili produttivi ovvero da ampliamenti, attestati da regolare rilascio del certificato della relativa agibilita/ usabilita', degli impianti produttivi gia' esistenti; l'incremento di base imponibile deve essere misurabile solo ed esclusivamente in termini di incremento della o delle rendite definitive riferite all'insediamento produttivo precedente all'espansione di attivita' (rimangono percio' esclusi dal beneficio dell'aliquota ridotta, ad esempio, gli ampliamenti di immobili dichiarati ai fini I.C.I. con il valore contabile o con la rendita provvisoria sui quali non sia stato previamente effettuato, nell'ambito della pratica di riaccatastamento degli stessi immobili, il cosiddetto "allineamento dei valori catastali"); l'aliquota ridotta si applica limitatamente ed esclusivamente sull'incremento di valore imponibile, mentre sul preesistente imponibile si applica l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille; c) per quanto concerne sia le nuove attivita' che quelle in espansione: gli immobili soggetti all'agevolazione sono i fabbricati con categoria catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinematografi, case di cura ed ospedali privati, istituti di credito e di assicurazione, fabbricati per attivita' industriali e commerciali, scuole e laboratori privati), C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), A/10 (uffici e studi privati); l'attivita' produttiva deve essere esercitata direttamente dal soggetto contribuente; i contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare la denuncia di variazione I.C.I., formalmente corretta pena il mancato ottenimento dell'agevolazione stessa, con indicazione, a seconda dei casi, degli estremi dell'atto notarile di acquisto di impianti produttivi, della pratica di concessione edilizia e del certificato catastale, ovvero, in alternativa, con allegata la fotocopia della citata documentazione; la richiesta della relativa concessione edilizia di costruzione od ampliamento deve essere presentata al comune a partire dal 1o gennaio 2001, ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di agibilita/usabilita' e sino al 31 dicembre 2003, sempre che' permangano, durante tale periodo, le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione; sono escluse dall'agevolazione le imprese di costruzione e le imprese immobiliari; 3) terreni agricoli in generale: 6 per mille; 4) terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti: 4 per mille; e) con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilita' di applicare ulteriori aliquote ridotte: a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille. La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al comune a partire dal 1o gennaio 2001, ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di abitabilita/agibilita/usabilita' e sino al 31 dicembre 2003. 2o. Di determinare per l'anno 2001, nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3o. Di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000 la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2o, appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale: a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con la percentuale minima del 50% di invalidita' e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) invalidi con la percentuale minima del 50% di invalidita' e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; e) disoccupati e lavoratori in mobilita' da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; f) lavoratori posti in cassa integrazione da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente e' elevato da L. 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000; g) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno due persone con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; h) giovani coppie di sposi entro i trentadue anni di eta', per i primi due anni di matrimonio. Il limite massimo del reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF e' stabilito in L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico. 4o. Di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). 5o. Di stabilire, nell'obiettivo di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che per tutti i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione per l'anno d'imposta 2001 e che hanno presentato regolare domanda per usufruirne nel precedente anno d'imposta, si consideri la stessa valida anche per l'anno 2001. Resta fermo l'obbligo per i nuovi aventi diritto all'agevolazione e per i contribuenti decaduti dal beneficio della stessa, di presentare, nelle forme e nei termini stabiliti dal regolamento comunale di disciplina dell'imposta, la denuncia di variazione. 6o. Di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute. 7o. Di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che possiedono, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza; contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione. 8o. Di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 6o, dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni e pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2001 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2001 per il versamento della seconda rata, e che le stesse avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2001; 9o. Di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensi alternative fra loro; 10o. Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). |
|
|
|