Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI GUARDISTALLO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Guardistallo (Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale, compresa la pertinenza nei termini disciplinati dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.: 5 per mille; aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, villaggi turistici compresi nella categoria catastale D, residence: 7 per mille; aliquota aree edificabili: 7 per mille; 2. Di aumentare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi I.N.P.S. maggiorata dell'assegno sociale: a) unico occupante l'appartamento con reddito annuo lordo inferiore a L 12.583.000; b) per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi inferiori a L. 17.826.000; 3. Di stabilire, inoltre, che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e' subordinata, oltre alle condizioni di cui al punto precedente, alle seguenti prescrizioni: a) che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all'eventuale garage annesso o altra pertinenza (cantina o ripostiglio); b) che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico); d) che il contribuente presenti apposita domanda corredata dalla relativa autocertificazione in merito alla quantificazione dei redditi all'ufficio tributi del comune entro la data del 31 ottobre; 4. Di specificare, infine, che: a) il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l'attivita' agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti "orticelli"); b) concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i redditi provenienti da qualsiasi altra fonte, compresi i redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprieta'; 5. Di stabilire, inoltre, che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 6 del richiamato regolamento I.C.I. - abitazioni concesse a parenti in uso gratuito - presentino all'ufficio tributi entro 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione apposita comunicazione scritta contenente l'indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione al fine di consentire i dovuti controlli allo stesso ufficio tributi. (Omissis). |
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