Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI CUTIGLIANO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Cutigliano (Pistoia) ha adottato il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I) Di determinare per l'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a priorita' indivisa, entrambi residenti nel comune; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2o grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che occupano quale loro abitazione principale; pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; Aliquota ridotta del 7 per mille: alle aree classificate dal piano regolatore generale vigenti come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori gia' stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del codice civile no118 del 29 dicembre 1998; Aliquota ordinaria del 7 per mille: applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune. II) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). L'ammontare della detrazione, se non trovata totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). |
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