| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI CUTIGLIANO |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il  comune  di Cutigliano (Pistoia) ha adottato il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    I)  Di  determinare  per  l'anno  2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:      aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:        unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione principale  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dai soci di cooperative  edilizie  a  priorita'  indivisa, entrambi residenti nel comune;      alloggi  regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;      unita'  immobiliare  posseduta nel territorio comunale a titolo di  proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;      unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;        abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino  al 1o grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2o grado in linea  collaterale  (fratelli  e  sorelle),  che  occupano quale loro abitazione principale;        pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;    Aliquota ridotta del 7 per mille:      alle  aree  classificate  dal piano regolatore generale vigenti come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori gia' stabiliti  dal  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del codice civile no118 del 29 dicembre 1998;    Aliquota ordinaria del 7 per mille:      applicabile  agli  immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune. II)   Dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.    (Omissis).    L'ammontare  della  detrazione,  se  non  trovata totale capienza nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione  principale,  deve  essere computata,  per  la parte residua, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.    (Omissis).  |  
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