Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2001
Integrazione e modificazioni al decreto rettorale 22 dicembre 2000 concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, e 22 novembre 2000, n. 359, recanti norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto n. 301 del 2000 che, nel dettare disposizioni in tema di organizzazione interna e funzionamento della Scuola centrale tributaria, prevede che i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennita' e compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107, recante norme per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze che ha, tra l'altro, mutato la denominazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il provvedimento in data 22 dicembre 2000, approvato con proprio decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 50, del 10 gennaio 2001, con il quale il rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze ha dettato la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola stessa;
Esaminato il provvedimento in data 8 giugno 2001 con il quale il rettore della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ha dettato modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola stessa, di cui al predetto decreto rettorale in data 22 dicembre 2000;
Rilevato che in merito al provvedimento del rettore risulta regolarmente sentito il consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, come prescritto dal citato art. 6 del decreto del Ministro delle finanze n. 301 del 2000;
Considerato che nel predetto provvedimento sono contenute disposizioni soggette all'approvazione del Ministro delle finanze, ai sensi del citato art. 6 del predetto decreto n. 301 del 2000;

Decreta:
1. E' approvato il testo delle disposizioni di integrazione e modifica della disciplina di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui al provvedimento del rettore in data 22 dicembre 2000, adottate con successivo decreto rettorale in data 8 giugno 2001.
Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Del Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 355
 
Allegato

MODIFICHE AL DECRETO DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria;
Vista la legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107, recante norme per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze che ha, tra l'altro, mutato la denominazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro delle finanze, in data 10 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 che approva il decreto rettorale in data 22 dicembre 2000 di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Considerato che occorre apportare alcune modifiche per l'adeguamento del predetto decreto di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze per sopraggiunte disposizioni normative e di indirizzo;
Tenuto conto che nel corso del triennio 2001-2003 la Scuola superiore dell'economia e delle finanze sara', tra l'altro, impegnata nel progetto di formazione del personale delle agenzie fiscali, cosi' come disposto dalla citata direttiva del Ministro per l'anno 2001;
Considerato che nel predetto triennio 2001-2003 la Scuola superiore dell'economia e delle finanze dovra' affrontare un notevole sforzo organizzativo per portare a regime l'andamento della nuova struttura;
Considerato, inoltre, che a decorrere dal 1o luglio 2001 la Scuola si dota di un autonomo sistema di contabilita', alla luce dell'autonomia contabile riconosciuta con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 301 del 28 settembre 2000;
Preso atto che, almeno per il triennio di avvio, occorrera' procedere alla formazione del personale preposto alle attivita' contabili ed alla normalizzazione dei nuovi ed ulteriori adempimenti richiesti dalla predetta disciplina regolamentare e di attuazione;
Tenuto conto che negli anni 2001 e 2002, accanto al nuovo sistema di contabilita' occorrera' gestire a stralcio, secondo le regole di contabilita' generale dello Stato, le obbligazioni giuridicamente assunte a tutto il 30 giugno 2001 e quelle concernenti lo stanziamento del progetto "interpello" per l'anno 2000, attribuito in sola gestione e non in titolarita' alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Considerato che il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze svolgera' un ruolo primario per il corretto avvio del predetto sistema di contabilita';
Preso atto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001 concernente la prossima definizione di criteri omogenei per la determinazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti;
Constatato che, tuttavia, nelle more dell'applicazione dei predetti parametri, si rende necessario procedere alla definizione dei compensi per i revisori dei conti che dovranno essere nominati alla data del 1o luglio 2001;
Sentito il consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nella seduta del 30 maggio 2001;
Considerato, altresi', che occorre stabilire i compensi per gli incarichi diversi dall'attivita' di insegnamento di cui all'art. 11 del citato decreto rettorale del 22 dicembre 2000;
Preso atto delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo della Scuola nella seduta del 2 maggio 2001 in merito ai predetti compensi;

Decreta:
Art. 1.
Nelle definizioni di cui all'art. 1 le parole "Scuola centrale tributaria" sono sostituite dalle parole "Scuola superiore dell'economia e delle finanze".
Art. 2.
All'art. 7, comma 1, lettera a), dopo le parole "attivita' di supporto per il controllo strategico" sono aggiunte le seguenti: "nonche' un servizio per le relazioni esterne che assolve altresi' alle funzioni previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e svolge attivita' redazionali anche attraverso i supporti telematici autonomi della Scuola".
Art. 3.
Il testo dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
1. "I compensi per gli incarichi temporanei di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 11, non contrattualizzati sono determinati con riferimento alle tabelle A e B allegate al presente decreto.".
2. La tabella allegata di cui al precedente testo dell'art. 12 e' denominata "tabella A".
Art. 4.
Al decreto e' aggiunta la seguente tabella B:

Tabella B

ESPERTI CHIAMATI A FAR PARTE DI COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DI VARIA
NATURA

Indennita' forfetaria:
da un minimo di L. 3.000.000 lorde - euro 1.549,37 lorde;
ad un massimo di L. 15.000.000 lorde - euro 7.746,85 lorde.
L'indennita' verra' determinata in relazione alla durata dell'impegno ed alla specifica professionalita' degli esperti.
INCARICHI INDIVIDUALI DI STUDIO E RICERCA
Indennita' forfetaria:
da un minimo di L. 1.500.000 lorde - euro 7.74,69 lorde;
ad un massimo di L. 25.000.000 lorde - euro 12.911,42 lorde.
L'indennita' verra' determinata in ragione delle attivita' rese e dell'impegno temporale.
INCARICHI INDIVIDUALI PER LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO
Indennita' forfetaria:
da un minimo di L. 500.000 lorde - euro 258,23 lorde;
ad un massimo di L. 5.000.000 lorde - euro 2.582,28 lorde.
Il compenso da erogarsi, subordinato alla valutazione del collegio docenti, e' proporzionato al grado di partecipazione al gruppo di lavoro.
ATTIVITA' DI TUTORAGGIO
Indennita' per ora di attivita':
da un minimo di L. 40.000 lorde - euro 20,66 lorde;
ad un massimo di L. 100.000 lorde - euro 51,65 lorde.
L'indennita' verra' determinata in relazione alla specifica professionalita' ed all'impegno richiesto al tutor.
Art. 5.
Il testo del comma 3 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:
3. "la Scuola ha autonomia di bilancio. Essa osserva le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni ed e' inserita nella tabella A di cui alla stessa legge.".
Art. 6.
Sono aggiunti i seguenti articoli 31-bis e 31-ter.
Art. 31-bis:
1. "L'entrata e' accertata quando la Scuola, appurata la ragione del suo credito ed il soggetto debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.
2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio direttivo.
3. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tal fine la relativa documentazione e' comunicata all'ufficio contabilita' e bilancio.
4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.".
Art. 31-ter:
1. "Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi dell'art. 31 gestisce il servizio di tesoreria o di cassa, mediante reversali di incasso.
2. Il tesoriere non puo' ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore della Scuola senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.
3. Le eventuali somme pervenute direttamente alla Scuola sono annotate negli appositi registri e versate all'istituto tesoriere o cassiere previa emissione di reversali d'incasso.".
Art. 7.
Al comma 1 dell'art. 34 le parole "art. 9" sono sostituite con le parole "art. 31".
Art. 8.
All'art. 35 e' inserito il seguente comma 2:
2. "E', in ogni caso, ammessa la previsione e l'invio telematico dei mandati o ordinativi all'istituto cassiere che provvede ai pagamenti secondo le modalita' ed i termini previsti nella convenzione di cui all'art. 31".
Art. 9.
Il testo dell'art. 59 e' sostituito dal seguente:
1. "E' istituito il collegio dei revisori dei conti, i cui componenti, in numero di cinque, il presidente e quattro membri, sono nominati con atto del rettore, sentito il consiglio, e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e magistrati della Corte dei conti. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati".
2. Il compenso del Presidente e dei quattro componenti del Collegio dei revisori dei conti e' stabilito nella misura indicata nella allegata tabella C.
Art. 10.
Al decreto e' aggiunta la seguente tabella C.

Tabella C

TABELLA DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

1. Il compenso per il presidente del collegio dei revisori dei conti e' stabilito in misura pari al 50 per cento dell'indennita' spettante ai responsabili di area della Scuola.
2. Il compenso spettante ai componenti e' fissato nella misura del 50 per cento dell'indennita' stabilita per i professori non temporanei della Scuola.
3. A tutti i componenti il collegio dei revisori dei conti spetta, in ogni caso, un gettone di presenza per giornata di seduta pari al 50 per cento del compenso previsto per un'ora di lezione di cui alla tabella A del presente decreto.
Roma, 8 giugno 2001
Il rettore: Terracciano
 
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