| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 8 giugno 2001 |  
| Integrazione  e  modificazioni  al decreto rettorale 22 dicembre 2000 concernente  l'organizzazione  della  Scuola  centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
    Visti  i  propri  decreti  28 settembre 2000, n. 301, e 22 novembre 2000,  n.  359,  recanti  norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;  Visto,  in particolare, l'art. 6 del citato decreto n. 301 del 2000 che,  nel  dettare  disposizioni  in tema di organizzazione interna e funzionamento   della  Scuola  centrale  tributaria,  prevede  che  i provvedimenti  che stabiliscono l'erogazione di indennita' e compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  107,  recante  norme  per  il  regolamento  di organizzazione del Ministero  delle finanze che ha, tra l'altro, mutato la denominazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze;  Visto  il  provvedimento  in  data  22 dicembre 2000, approvato con proprio  decreto  del  28 dicembre  2000,  registrato  alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 50, del 10 gennaio 2001, con il quale il  rettore  della  Scuola superiore dell'economia e delle finanze ha dettato  la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola stessa;  Esaminato  il  provvedimento  in data 8 giugno 2001 con il quale il rettore  della  Scuola  Superiore  dell'economia  e  delle finanze ha dettato  modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento e organizzazione  della  Scuola  stessa,  di  cui  al  predetto decreto rettorale in data 22 dicembre 2000;  Rilevato  che  in  merito  al  provvedimento  del  rettore  risulta regolarmente  sentito  il  consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia  e delle finanze, come prescritto dal citato art. 6 del decreto del Ministro delle finanze n. 301 del 2000;  Considerato   che   nel   predetto   provvedimento  sono  contenute disposizioni soggette all'approvazione del Ministro delle finanze, ai sensi del citato art. 6 del predetto decreto n. 301 del 2000;
                                Decreta:  1.  E'  approvato  il  testo  delle  disposizioni di integrazione e modifica  della  disciplina  di funzionamento ed organizzazione della Scuola   superiore   dell'economia   e   delle  finanze,  di  cui  al provvedimento  del  rettore  in  data  22 dicembre 2000, adottate con successivo decreto rettorale in data 8 giugno 2001.    Roma, 8 giugno 2001                                               Il Ministro: Del Turco
  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 355  |  
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  MODIFICHE  AL DECRETO DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA              SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
      Visto  il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;    Visto  il  decreto  ministeriale  del  22 novembre  2000, n. 359, recante  modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000,   n.   301,  concernente  il  riordino  della  Scuola  centrale tributaria;    Vista  la  legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,  n. 107, recante norme per il regolamento di organizzazione del Ministero  delle finanze che ha, tra l'altro, mutato la denominazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze;    Vista  la  direttiva  generale  per  l'azione amministrativa e la gestione del Ministro delle finanze, in data 10 aprile 2001;    Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre 2000 che approva il decreto  rettorale  in  data  22 dicembre  2000  di  funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;    Considerato   che   occorre   apportare   alcune   modifiche  per l'adeguamento del predetto decreto di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze per sopraggiunte disposizioni normative e di indirizzo;    Tenuto  conto  che  nel  corso  del  triennio 2001-2003 la Scuola superiore dell'economia e delle finanze sara', tra l'altro, impegnata nel progetto di formazione del personale delle agenzie fiscali, cosi' come disposto dalla citata direttiva del Ministro per l'anno 2001;    Considerato   che  nel  predetto  triennio  2001-2003  la  Scuola superiore dell'economia e delle finanze dovra' affrontare un notevole sforzo  organizzativo  per  portare  a regime l'andamento della nuova struttura;    Considerato,  inoltre,  che  a  decorrere  dal  1o luglio 2001 la Scuola  si  dota  di  un  autonomo sistema di contabilita', alla luce dell'autonomia  contabile  riconosciuta  con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 301 del 28 settembre 2000;    Preso  atto  che,  almeno  per  il  triennio di avvio, occorrera' procedere  alla  formazione  del  personale  preposto  alle attivita' contabili  ed alla normalizzazione dei nuovi ed ulteriori adempimenti richiesti dalla predetta disciplina regolamentare e di attuazione;    Tenuto conto che negli anni 2001 e 2002, accanto al nuovo sistema di  contabilita'  occorrera' gestire a stralcio, secondo le regole di contabilita'  generale  dello  Stato,  le obbligazioni giuridicamente assunte   a   tutto   il  30 giugno  2001  e  quelle  concernenti  lo stanziamento del progetto "interpello" per l'anno 2000, attribuito in sola   gestione   e   non   in   titolarita'  alla  Scuola  superiore dell'economia e delle finanze;    Considerato  che  il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore  dell'economia  e delle finanze svolgera' un ruolo primario per il corretto avvio del predetto sistema di contabilita';    Preso  atto  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  in  data 9 gennaio 2001 concernente la prossima definizione di  criteri  omogenei per la determinazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti;    Constatato   che,  tuttavia,  nelle  more  dell'applicazione  dei predetti  parametri,  si  rende necessario procedere alla definizione dei  compensi  per  i revisori dei conti che dovranno essere nominati alla data del 1o luglio 2001;    Sentito   il   consiglio   direttivo   della   Scuola   superiore dell'economia e delle finanze nella seduta del 30 maggio 2001;    Considerato,  altresi',  che occorre stabilire i compensi per gli incarichi  diversi  dall'attivita' di insegnamento di cui all'art. 11 del citato decreto rettorale del 22 dicembre 2000;    Preso  atto  delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo della  Scuola  nella  seduta  del 2 maggio 2001 in merito ai predetti compensi;
                                Decreta:                               Art. 1.    Nelle  definizioni  di  cui all'art. 1 le parole "Scuola centrale tributaria"   sono   sostituite   dalle   parole   "Scuola  superiore dell'economia e delle finanze".                               Art. 2.    All'art.  7,  comma  1,  lettera a), dopo le parole "attivita' di supporto  per  il  controllo  strategico"  sono aggiunte le seguenti: "nonche'  un  servizio  per le relazioni esterne che assolve altresi' alle  funzioni  previste  dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e svolge attivita' redazionali anche attraverso i supporti telematici autonomi della Scuola".                               Art. 3.    Il testo dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:      1.  "I compensi per gli incarichi temporanei di cui ai commi 2, 3  e  4  dell'art.  11,  non  contrattualizzati  sono determinati con riferimento alle tabelle A e B allegate al presente decreto.".      2.  La tabella allegata di cui al precedente testo dell'art. 12 e' denominata "tabella A".                               Art. 4.    Al decreto e' aggiunta la seguente tabella B:
                                                              Tabella B
  ESPERTI  CHIAMATI  A FAR PARTE DI COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DI VARIA                               NATURA
      Indennita' forfetaria:      da un minimo di L. 3.000.000 lorde - euro 1.549,37 lorde;      ad un massimo di L. 15.000.000 lorde - euro 7.746,85 lorde.    L'indennita'   verra'   determinata   in  relazione  alla  durata dell'impegno ed alla specifica professionalita' degli esperti.              INCARICHI INDIVIDUALI DI STUDIO E RICERCA    Indennita' forfetaria:      da un minimo di L. 1.500.000 lorde - euro 7.74,69 lorde;      ad un massimo di L. 25.000.000 lorde - euro 12.911,42 lorde.    L'indennita' verra' determinata in ragione delle attivita' rese e dell'impegno temporale.   INCARICHI INDIVIDUALI PER LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO    Indennita' forfetaria:      da un minimo di L. 500.000 lorde - euro 258,23 lorde;      ad un massimo di L. 5.000.000 lorde - euro 2.582,28 lorde.    Il   compenso  da  erogarsi,  subordinato  alla  valutazione  del collegio  docenti,  e'  proporzionato  al  grado di partecipazione al gruppo di lavoro.                       ATTIVITA' DI TUTORAGGIO    Indennita' per ora di attivita':      da un minimo di L. 40.000 lorde - euro 20,66 lorde;      ad un massimo di L. 100.000 lorde - euro 51,65 lorde.    L'indennita'  verra'  determinata  in  relazione  alla  specifica professionalita' ed all'impegno richiesto al tutor.                               Art. 5.    Il testo del comma 3 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:      3.  "la  Scuola  ha  autonomia  di  bilancio.  Essa  osserva le disposizioni  di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni  ed  integrazioni ed e' inserita nella tabella A di cui alla stessa legge.".                               Art. 6.    Sono aggiunti i seguenti articoli 31-bis e 31-ter.    Art. 31-bis:      1.  "L'entrata  e'  accertata  quando  la  Scuola,  appurata la ragione  del  suo  credito  ed  il  soggetto  debitore,  iscrive come competenza  dell'esercizio  finanziario  l'ammontare  del credito che viene a scadenza nell'anno.      2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio direttivo.      3.  L'accertamento  di  entrata  da' luogo ad annotazione nelle scritture,  con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tal fine   la   relativa   documentazione   e'   comunicata   all'ufficio contabilita' e bilancio.      4.  Le  entrate  accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.".    Art. 31-ter:      1.  "Le  entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi  dell'art.  31  gestisce  il  servizio di tesoreria o di cassa, mediante reversali di incasso.      2.  Il  tesoriere  non  puo'  ricusare  l'esazione di somme che vengono  pagate  in favore della Scuola senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.      3.  Le  eventuali somme pervenute direttamente alla Scuola sono annotate  negli  appositi registri e versate all'istituto tesoriere o cassiere previa emissione di reversali d'incasso.".                               Art. 7.    Al comma 1 dell'art. 34 le parole "art. 9" sono sostituite con le parole "art. 31".                               Art. 8.    All'art. 35 e' inserito il seguente comma 2:      2.   "E',  in  ogni  caso,  ammessa  la  previsione  e  l'invio telematico   dei  mandati  o  ordinativi  all'istituto  cassiere  che provvede  ai  pagamenti  secondo  le  modalita' ed i termini previsti nella convenzione di cui all'art. 31".                               Art. 9.    Il testo dell'art. 59 e' sostituito dal seguente:      1.  "E'  istituito  il  collegio  dei revisori dei conti, i cui componenti, in numero di cinque, il presidente e quattro membri, sono nominati con atto del rettore, sentito il consiglio, e scelti tra gli iscritti  al registro dei revisori contabili e magistrati della Corte dei   conti.  Essi  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere confermati".      2.  Il  compenso  del  Presidente  e dei quattro componenti del Collegio  dei  revisori  dei conti e' stabilito nella misura indicata nella allegata tabella C.                              Art. 10.    Al decreto e' aggiunta la seguente tabella C.
                                                              Tabella C
  TABELLA  DEI  COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI                                CONTI
      1.  Il  compenso  per il presidente del collegio dei revisori dei conti  e'  stabilito  in  misura pari al 50 per cento dell'indennita' spettante ai responsabili di area della Scuola.    2.  Il  compenso  spettante ai componenti e' fissato nella misura del  50  per  cento  dell'indennita'  stabilita  per i professori non temporanei della Scuola.    3.  A  tutti  i  componenti  il  collegio  dei revisori dei conti spetta,  in  ogni caso, un gettone di presenza per giornata di seduta pari  al  50 per cento del compenso previsto per un'ora di lezione di cui alla tabella A del presente decreto.      Roma, 8 giugno 2001                                              Il rettore: Terracciano  |  
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