Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2001
Determinazione della remunerazione spettante ai concessionari per la riscossione a seguito di "avviso bonario".

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, cosi' come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e n. 99 del 30 marzo 2000;
Visto l'art. 25, comma 3-quater, del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte della meta' per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello della consegna del ruolo;
Visto il successivo comma 3-septies del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che la remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater - di seguito denominata "avviso bonario" - e' determinata con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 142, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordino del servizio nazionale della riscossione;
Visto l'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la remunerazione del servizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 agosto 2000, con il quale e' stata fissata, per ciascun ambito territoriale, la misura della remunerazione spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 5-bis del citato art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nonche' la misura della percentuale del carico dei ruoli consegnati, spettante a titolo di anticipazione della remunerazione, ai sensi del comma 5, e la percentuale dell'aggio a carico del debitore di cui al comma 3 dello stesso art. 17;
Considerato che la riscossione a seguito di "avviso bonario" e' comunque una riscossione a mezzo ruolo, pur se antecedente all'emissione della cartella di pagamento, in quanto comunque proveniente da ruoli emessi e consegnati ai concessionari, e che la remunerazione deve consistere in un aggio sulle somme riscosse;
Ritenuto pertanto che per la determinazione della remunerazione prevista ai sensi del citato art. 25, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 472 del 1997, deve farsi in generale riferimento al sistema di remunerazione per la riscossione a mezzo ruolo di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, definito ai sensi del citato decreto interministeriale del 4 agosto 2000;
Considerato che la riscossione tramite "avviso bonario" comporta minori costi rispetto alla riscossione tramite cartella, per effetto di piu' contenuti oneri di stampa e di notifica, nonche maggiore tempestivita' di incasso, che possono essere stimati forfetariamente pari al 60% dei costi medi rilevati per la riscossione tramite cartella;
Ritenuto pertanto che il servizio di riscossione connesso alla gestione degli "avvisi bonari" puo' essere remunerato con un aggio sulle somme riscosse, determinato, in misura pari al 60% dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1999, cosi' come fissato per ciascun ambito territoriale con decreto interministeriale 4 agosto 2000;
Considerato altresi' che le riscossioni afferenti gli avvisi bonari concorrono a determinare la percentuale delle maggiori riscossioni rispetto al biennio precedente, cui applicare l'aumento dell'aggio previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura fissata, per ciascun ambito territoriale, dal decreto interministeriale 4 agosto 2000, in quanto costituiscono entrate corrispondenti alle riscossioni spontanee a mezzo ruolo effettuate nel biennio precedente a fronte degli analoghi crediti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni;
Considerato che il presente decreto non genera ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli gia' previsti per la remunerazione della riscossione mediante ruolo di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000;
Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 26 aprile 2001, prot. n. 224/2001;

Decreta:
Art. 1.
La remunerazione spettante a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 472 del 1997, per la riscossione dei pagamenti a fronte dell'invio delle comunicazioni di cui al comma 3-quater dello stesso art. 25 (cd. "avvisi bonari") e' costituita da un aggio sulle somme riscosse pari al 60% dell'aggio fissato, per ogni ambito territoriale, al comma 1, lettere a) e b) dei corrispondenti articoli da 1 a 94 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 2000.
 
Art. 2.
Le riscossioni conseguite a seguito dell'invio degli "avvisi bonari" concorrono alla determinazione della percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rispetto al biennio precedente, cui applicare l'aumento dell'aggio previsto ai sensi del comma 2 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura fissata, per ogni ambito territoriale, al comma 1, lettera c) dei corrispondenti articoli da 1 a 94 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 2000.
 
Art. 3.
Le modalita' di erogazione della remunerazione spettante ai sensi dei precedenti articoli sono stabilite con il decreto previsto dal comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 
Art. 4.
Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a carico dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 2.1.1.0 - funzionamento - capitolo 1577 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, e corrispondenti unita' per gli anni successivi.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Del Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 366
 
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