Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAMERINO
DECRETO RETTORALE 28 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 16;
Visto lo statuto dell'ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Rilevata la necessita' di procedere alla modifica dello statuto per adeguarne i contenuti a quanto disposto dal predetto decreto ministeriale in tema di autonomia didattica degli atenei;
Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dal senato accademico nelle sedute del 20 dicembre 2000 e 17 gennaio 2001;
Visto il parere favorevole con alcune osservazioni espresso dal M.U.R.S.T. con nota di prot. 1096 del 23 marzo 2001;
Vista la delibera di adeguamento alle osservazioni ministeriali adottata dal senato accademico nella seduta del 16 maggio 2001;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente:

"Art. 3.
Regolamenti
I commi 5 e 6 vengono modificati come segue:
5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo e al controllo della gestione, nonche' le connesse responsabilita'. E' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, dopo aver acquisito il parere dei dipartimenti e delle facolta' che dovra' pervenire entro trenta giorni dall'invio della richiesta.
6. Il regolamento didattico di ateneo disciplina lo svolgimento degli studi secondo le norme in vigore nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui al titolo IV, attivati presso l'universita'. Contiene i criteri per il riconoscimento dei curricula degli studenti e, ai fini della carriera didattica, delle attivita' svolte dai docenti. E' deliberato dal senato accademico, sentite le strutture didattiche (3).
Art. 5.
Titoli universitari
I commi 1 e 2 vengono modificati come segue:
1. L'Universita' rilascia i titoli previsti dalla normativa in vigore.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari, le facolta' regolamentano il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
Viene inserito il seguente art. 8, con conseguente scorrimento dei successivi articoli.
Art. 8.
Pari opportunita'
L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.
Art. 9.
Attivita' di valutazione
Il comma 4 viene modificato come segue:
4. Il nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. E' composto da cinque a sette membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
Art. 14.
Consiglio di amministrazione
Il punto e) del comma 4 viene modificato come segue:
e) dieci membri designati dal senato accademico (di cui due rappresentanti del personale tecnico amministrativo) che possiedano adeguate competenze o comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e della organizzazione.
Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti
I commi 1, 2 e 3 vengono modificati come segue:
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore. I suoi membri durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza.
2. Il collegio e' composto da 3 a 5 revisori nominati dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina del presidente. Dei componenti fanno parte:
a) almeno uno tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili;
b) almeno uno della ragioneria generale dello stato o ad essa gradito;
c) almeno uno del M.U.R.S.T.
Gli altri componenti devono essere esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'universita'.
3. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni ivi compresi gli storni.
Art. 17.
Attivita' didattiche svolte nell'Universita'
I commi 1 e 2, vengono modificati come segue:
1. Nell'Universita' vengono svolti:
a) corsi per il conseguimento dei titoli previsti dalla normativa vigente.
2. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e tirocini;
c) corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale;
d) corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.
Art. 18.
F a c o l t a'
La lettera n) del comma 3 viene modificata come segue:
n) l'ammissione ai singoli corsi di studenti;
La lettera o) dello stesso comma 3 viene eliminata.
Il comma 4 viene modificato come segue:
4. Per le deliberazioni di cui alle lettere e), f), i) ed m) del precedente comma devono essere sentiti i consigli dei corsi di studio interessati.
Art. 19.
Commissione didattica di facolta' e di Ateneo
Viene riformulato come segue:
"Art. 19 (Commissione didattica paritetica di facolta' e commissione di garanzia didattica di Ateneo). - 1. Il consiglio di facolta' istituisce una commissione didattica paritetica con funzioni di confronto fra docenti e studenti sulle problematiche relative all'organizzazione dell'attivita' didattica e dei servizi connessi.
2. E' istituita la commissione di garanzia didattica di ateneo con funzioni di coordinamento delle attivita' delle commissioni didattiche paritetiche di facolta'.
3. Composizione e funzioni delle commissioni didattiche paritetiche di facolta' e della commissione di garanzia didattica di Ateneo sono disciplinate dal regolamento didattico .
Art. 22.
Consiglio di facolta'
Il comma 2 viene riformulato come segue:
2. Il consiglio di facolta' puo' delegare compiti di ordinaria amministrazione al consiglio di presidenza. Puo' delegare altresi l'esercizio di proprie funzioni ai consigli dei corsi di studio o a commissioni formate nel proprio seno.
Art. 24.
Consigli di corso di laurea o di indirizzo
Viene riformulato come segue:
"Art. 24 (Consigli di classe). - 1. Nelle facolta' che comprendono piu' classi di laurea sono istituiti i consigli di classe. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina le modalita' di raggruppamento in unico consiglio di piu' consigli di classe.
2. I consigli di classe esercitano le funzioni previste dal regolamento didattico di Ateneo e quelle eventualmente loro delegate dalle facolta'.
3. Fanno parte del consiglio di classe le seguenti componenti proprie dei corsi di studio per i quali esso e' competente:
a) i docenti afferenti al/ai corso/i di studio;
b) tre rappresentanti degli studenti
c) il rappresentante del personale tecnico amministrativo.
4. Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del consiglio di classe.
5. Ogni consiglio di classe elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente.
6. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice nelle convocazioni successive.
7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovraintende alle attivita' dei corsi di studio afferenti alla/e classe/i. Dura in carica quattro anni .
Art. 25.
Consigli di corso di diploma
Viene sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Altre strutture didattiche). - 1. Il senato accademico puo', su proposta delle facolta', istituire strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative (quali master, ecc...). A tali strutture si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 24 .
Art. 26.
Scuole di specializzazione
Il punto c) del comma 6 viene modificato come segue:
c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni dei presidenti dei consigli di classe e svolge le altre funzioni previste dallo statuto della scuola.
Art. 31.
Corsi di orientamento degli studenti
Il comma 1 viene modificato come segue:
1. L'Universita', anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, di enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale, realizza le attivita' di orientamento degli studenti per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilita' di occupazione, e per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attivita' ed i servizi universitari.
Art. 32.
Servizi didattici integrativi
Al comma 1 vengono inseriti i seguenti punti:
e) corsi per il recupero di debiti formativi e per standardizzare i requisiti di accesso all'universita';
f) corsi di informatica e ogni altra attivita' ritenuta utile ai fini del curriculum dei laureati.
Art. 36.
Universita' e mondo del lavoro
Vengono aggiunti i seguenti commi:
2. L'Universita' consulta le aziende e le organizzazioni pubbliche e private per la definizione dei percorsi formativi, in accordo con quanto previsto dalla legislazione in vigore.
3. L'Universita' favorisce e promuove iniziative di incubatore di impresa, sulla base di apposite deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Art. 38.
Dipartimenti
Al comma 3, sostituire "di corso di laurea o di indirizzo con "dei corsi di studio .
Art. 60.
Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli organi
Viene inserito il seguente comma 5 con conseguente scorrimento dei commi successivi:
4. Possono tuttavia essere eletti direttore di dipartimento, di scuola o di centro anche i professori di ruolo a tempo definito qualora il numero dei professori di ruolo a tempo pieno non sia superiore ai due terzi dei professori di ruolo afferenti alla struttura. In tale ipotesi il professore di ruolo a tempo definito eletto direttore dura in carica 2 anni ed e' esentato dall'opzione o dalla preventiva dichiarazione di cui al comma 4.
Art. 61.
Elezioni delle rappresentanze degli studenti
Al comma 2, sostituire "ai corsi di laurea e di diploma con ai corsi di studio.
Art. 62.
Modifiche dello statuto
Al comma 1, sostituire "dei corsi, delle scuole con "dei corsi di studio .
Art. 65. Elenchi delle facolta', dei corsi, delle scuole, dei dipartimenti, degli istituti, degli insegnamenti e delle aree
scientifico-disciplinari
Viene riformulato nella maniera seguente:
"Art. 65 (Elenchi delle facolta). - 1. L'elenco delle facolta' istituite dall'universita' e' contenuto nell'allegato A .
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Camerino, 28 maggio 2001
Il rettore: Buti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone