Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n. 310
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succesive modificazioni, allegato 1, n. 85;
Visto il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 415;
Visto il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
Considerato che, al n. 85 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per mero errore materiale, in luogo del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcoli diversi dall'etilico, e' stato citato il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante il regolamento di servizio della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che sottopone a regime di vigilanza fiscale gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, recante la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, recante l'istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare dell'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'interno e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Regime dei recinti dei depositi fiscali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attivita' di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non e' soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attivita' per conto di una pluralita' di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dal medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo del punto n. 85, dell'allegato
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"85) Procedimenti relativi al controllo, alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n.
415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464".
- Il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1909, n. 292, reca:
"Approvazione dell'annesso nuovo regolamento in
sostituzione a quello per la esecuzione delle leggi sugli
spiriti".
- Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1930, n. 297, reca: "Approvazione del nuovo
regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza".
- Il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1933, n.
285, reca: "Norme per l'attuazione del regio decreto-legge
2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per
ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando".
- Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
dalla legge 16 giugno 1950, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1950, n. 90, reca:
"Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per
agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni
relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per
la preparazione di liquori.".
- La legge 28 marzo 1968, n. 415, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1968, n. 99, reca:
"Modificazioni al regime fiscale degli alcoli".
- Il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1992, n.
282, reca: "Attuazione dell'art. 36 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le
modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di
fabbricazione della birra".
- Il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1930, n.
290, reca: "Norme circa il commercio di prodotti contenenti
alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
"Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale
prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli
idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le norme per il controllo della produzione, del
deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di
cui al comma 1.
2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5
del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto
1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i
soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende
che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i
quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui,
acquistabili dalle stesse per le normali attivita'
produttive.
3. (Comma abrogato dall'art. 49, legge 22 febbraio
1994, n. 146).
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di
reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il
documento di accompagnamento prescritto, o con documento
falso, alterato o contenente false indicazioni.".
- Il decreto del Ministero delle finanze 1o agosto
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1986, n.
180, reca: "Disciplina fiscale degli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1989, n. 202,
reca: "Istituzione della bolletta di accompagnamento per la
circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli
alcoli metilico, propilico ed isopropilico.".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 67 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per
l'applicazione del presente testo unico, con particolare
riferimento all'accertamento e contabilizzazione
dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al
riconoscimento delle qualita' di operatore professionale,
di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa
dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni,
abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non
assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione
della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e
deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza
fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato,
all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In
attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti
dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria
impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi.
Fino a quando non saranno emanate le predette norme
regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto
applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta,
fino a quando non saranno determinati con il decreto
previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle
percentuali stabilite dalle norme vigenti.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre
1996, n. 689, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 1997, n. 19, reca: "Regolamento recante norme
per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
produzione e sui consumi.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996,
n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996,
n. 237, reca: "Regolamento recante norme per disciplinare
l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in
usi esenti da accisa".
- Il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997,
n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1997,
n. 133, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto
ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per
estendere alla circolazione interna le disposizioni
relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti
soggetti al regime delle accise.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997,
n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997,
n. 165, reca: "Regolamento concernente l'esenzione
dall'obbligo del contrassegno di Stato e dal vincoli di
deposito e di circolazione previsti per i prodotti
sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego
di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed
altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non
superiore all'11 per cento in volume".
- Il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre
1997, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 novembre 1997, n. 258, reca: "Regolamento recante norme
per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente
ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad
accisa, ai fini della concessione dell'abbuono".
- Il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001,
n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97, reca:
"Regolamento recante disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti
al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della
vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico e sulle materie prime alcoligene".

Note all'art. 1:
- Si trascrivono i testi dell'art. 28, comma 4 e
dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le
note alle premesse):
4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta,
eccetto quelli strettamente necessari per il consumo
aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal
competente ufficio tecnico di finanza".
"Art. 29 (art. 25 testo unico spiriti 1924 - articoli 5
e 6 regio decreto-legge n. 23/1933 - articoli 20 e 22
decreto-legge n. 1200/1948 - art. 20 decreto-legge n.
142/1950 - articoli 4 e 13 decreto-legge n. 3/1956 - art.
14-bis decreto-legge n. 216/1978 - art. 8 legge 11 marzo
1988, n. 67 - art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415.)
(Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). -
1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
con denaturante generale in quantita' superiore a 300
litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande
diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto
spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
e dalla birra se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di
vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti la minuta vendita di
prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere modificati i casi di esclusione di cui al
comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo
della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
bevande alcoliche".
- Si trascrive il testo dell'art. 504 del regolamento
CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 (ora
divenuto art. 525 del regolamento CEE n. 2454 della
Commissione del 2 luglio 1993, a seguito delle
modificazioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 993,
del 4 maggio 2001, entrato in vigore dal 1o luglio 2001):
"Art. 525. - 1. I depositi doganali pubblici sono
classificati come segue:
a) tipo A, se sono sotto la responsabilita' del
depositario;
b) tipo B, se sono sotto la responsabilita' di
ciascun depositante;
c) tipo F, se sono gestiti dall'autorita' doganale.
2. Quando i depositi doganali sono privati e la
responsabilita' ricade sul depositante, che si identifica
con il depositario, senza essere necessariamente
proprietario delle merci, si applica la seguente
classificazione:
a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si
effettua secondo la procedura di domiciliazione e puo'
basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantita' di
merci da prendere in considerazione al momento del loro
vincolo al regime;
b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci
non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto
come deposito doganale;
c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni
specifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E puo'
prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto del
Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524 (per il
riferimento al decreto ministeriale si vedano le note alle
premesse):
"Art. 12 (Scritturazione e conservazione dei registri).
- 1. I registri previsti dal presente regolamento devono
essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti,
prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente
per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i
registri devono essere chiusi e le giacenze effettive
finali devono essere riportate sui registri dell'anno
successivo. E' fatto obbligo all'esercente di custodire i
registri e la documentazione di accompagnamento per i
cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario.
2. I registri possono essere costituiti da schede o da
fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti
in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure
informatizzate, preventivamente approvati dal competente
UTF.
3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono
essere scritturati senza correzioni o raschiature; le
parole e i numeri errati devono essere annullati mediante
una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le
annotazioni esatte devono essere riportate in
corrispondenza.
4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al
precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del
registro quando la differenza fra la giacenza contabile e
quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa
doganale".
- Si trascrive il testo del comma 6, art. 6, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il
riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle
premesse):
"6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai
prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo
quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della
propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito
fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti deve essere presentata prima della loro
spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni
dell'art. 14".



 
Art. 2.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;
c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
e) legge 28 marzo 1968, n. 415;
f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
g) articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;
h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, cosi' come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo
1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 25 novembre 1909,
n. 762, abrogato dal presente regolamento, si vedano le
note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto-legge 6 novembre
1930, n. 1585, abrogato dal presente regolamento, si vedano
le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 27 novembre 1933,
n. 1604, abrogato dal presente regolamento, si vedano le
note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto-legge 18 aprile 1950,
n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331,
abrogato dal presente regolamento, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento alla legge 28 marzo 1968, n. 415,
abrogata dal presente regolamento, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 27 novembre
1992, n. 464, abrogato dal presente regolamento, si vedano
le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980,
abrogato dal presente regolamento, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1980, n. 200, revoca: "Esonoro
dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole
etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato
detenuto in confezioni fino a due litri".
- Il decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1984,
n. 40, abrogato dal presente regolamento, recava:
"Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1980
relativo all'esonero dalla tenuta del registro di carico e
scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante
generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due
litri".
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1985, n. 185,
abrogato dal presente regolamento, recava: "Esonero dalla
tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole
etilico denaturato con il denaturante generale dello
Stato".



 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Del Turco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanita'
Bianco, Ministro dell'interno
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 242
 
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