| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |  
| DECRETO RETTORALE 4 luglio 2001 |  
| Approvazione dello statuto. |  
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                             IL RETTORE
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli articoli 6 e 16;  Visti  gli  atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato;  Vista  la deliberazione assunta nella seduta del 28 marzo 2001, con la  quale  il  senato  accademico  integrato  ha approvato lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ;  Vista  la  deliberazione  assunta nella seduta dell'11 aprile 2001, con  la  quale  il  consiglio  di  amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto statuto;  Vista  la  nota  del 16 aprile 2001, prot. n. 3043, con la quale lo statuto   di   questa  Universita'  e'  stato  inviato  al  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;  Visto  il decreto ministeriale del 16 maggio 2001, con il Ministero dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  ha formulato alcuni rilievi di legittimita' e/o di merito sugli articoli 13,  comma 4, 14, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 1, 26, comma 2, 28, 35,  commi  3 e 7, 36, comma 4, 39, comma 1, lettere k), l), m), n) e o), 50, commi 1 e 2, 53 e 54 dello statuto;  Vista la deliberazione assunta nella seduta del 13 giugno 2001, con la  quale  il  senato  accademico  integrato  ha  deliberato  di  non conformarsi ai predetti rilievi;  Vista la deliberazione assunta nella seduta del 18 giugno 2001, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere contrario all'accoglimento  dei  predetti rilievi di legittimita' e/o di merito formulati dal Ministero;  Attesa la necessita' di procedere all'emanazione dello statuto;                              Decreta:  Ai  sensi  della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' emanato lo statuto dell'Universita'   degli  studi  del  Sannio,  allegato  al  presente decreto, per formarne parte integrante.    Benevento, 4 luglio 2001                                                 Il rettore: Cimitile  |  
|   |                                                               Allegato
                   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO                               STATUTO
                                Titolo I                          Principi e Fonti;
      Art. 1- Compiti primari;    Art. 2 - Comunita' universitaria;    Art. 3 - Diritti fondamentali;    Art. 4 - Rapporti con l'esterno;    Art. 5 - Principi fondamentali;    Art. 6 - Fonti.                              Titolo II                  Attivita' e strutture didattiche                    Capo I - Attivita' didattica
      Art. 7 - Principi ispiratori della didattica;    Art. 8 - Sistema didattico e corsi di studio;    Art. 9 - Altre attivita' didattiche;    Art.  10-  Regolamento  didattico  di  Ateneo e regolamenti delle strutture didattiche.
                     Capo II - Strutture didattiche
      Art. 11 - Strutture didattiche;    Sezione I - Facolta'    Art. 12 - Facolta';    Art. 13 - Preside;    Art. 14 -Consiglio di facolta';    Art. 15 - Commissione didattica;                      Sezione II - Corsi di studio
      Art. 16 - Classi;    Art. 17 - Consiglio di classe;    Art. 18 - Corsi di studio ed i consigli di corso;    Art. 19 - Consigli di corso di laurea e laurea specialistica;    Art. 20- Corsi di specializzazione;    Art. 21 - Dottorati di ricerca;    Art. 22 - Master universitari.                             Titolo III                  Attivita' e strutture di ricerca                  Capo I - Disposizioni preliminari
      Art.23 - Attivita' di ricerca;    Art. 24 - Strutture di ricerca.                       Capo II - Dipartimenti    Art. 25 - Dipartimenti;    Art. 26 - Direttore di dipartimento;    Art. 27 - Consiglio di dipartimento;    Art. 28 - Giunta di dipartimento. Capo III - Centri e altre strutture     Art. 29 - Centri di ricerca;    Art. 30 - Altri centri;    Art. 31 - Sistema bibliotecario.                              Titolo IV                          Organi di Ateneo                  Capo I - Disposizioni preliminari
      Art. 32 - Organi di governo;    Art. 33 - Altri organi.                          Capo II - Rettore    Art. 34 - Rettore;    Art. 35 - Elezioni del rettore;    Art. 36- Prorettore e delegati.                    Capo III - Senato accademico    Art. 37 - Senato accademico: composizione;    Art. 38 - Senato accademico : funzioni.               Capo IV - Consiglio di amministrazione    Art. 39 - Consiglio di amministrazione: composizione;    Art. 40 - Consiglio di amministrazione : funzioni.                   Capo V - Altri organi di Ateneo    Art. 41 - Nucleo di valutazione di Ateneo;    Art. 42 - Collegio dei revisori dei conti;    Art. 43 - Consiglio degli studenti di Ateneo;    Art. 44 - Difensore degli studenti.                 Titolo V Gestione e amministrazione    Art. 45 - Formazione e professionalita';    Art. 46 - Compiti dell'amministrazione;    Art. 47 - Il Direttore amministrativo;    Art. 48 - Personale dirigente e tecnico- amministrativo;    Art. 49 - Accesso alla qualifica di dirigente.             Titolo VI Disposizioni finali e transitorie    Art. 50 - Modifiche dello statuto;    Art. 51 - Cariche elettive;    Art. 52 - Incompatibilita';    Art. 53 - Silenzio assenso;    Art. 54 - Mobilita' interna dei docenti;    Art. 55 - Inizio dell'anno accademico;    Art. 56 - Dissenso;    Art. 57 - Termini;    Art. 58 - Entrata in vigore;    Art. 59 - Disposizioni transitorie.                      Titolo I Principi e fonti                               Art. 1.                           Compiti primari    1.  L'Universita'  degli  studi del Sannio, di seguito denominata anche  Universita'  o  Ateneo,  e' una istituzione pubblica autonoma, indipendente   da   qualsiasi   orientamento   ideologico,  politico, religioso ed economico, che ha quali compiti istituzionali primari la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica.    2.  L'Universita'  e'  fondata  sulla  inscindibile  unione della didattica  e  della  ricerca  scientifica  delle  quali garantisce il libero esercizio, lo sviluppo e la diffusione.    3. L'Universita' persegue e garantisce:      a) la  inviolabilita'  della  liberta'  di  insegnamento  e  di ricerca   e   l'autonomia   delle   proprie  strutture  didattiche  e scientifiche;      b) la  programmazione delle proprie attivita' e l'impegno delle proprie  risorse per il permanente conseguimento di obiettivi di alta qualita'  scientifica e formativa, anche attraverso il monitoraggio e la autovalutazione delle proprie capacita' e dei risultati raggiunti.                               Art. 2.                       Comunita' universitaria    1.  L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettive la realizzazione  e  la  permanenza  all'interno  dell'Ateneo di un alto livello  di  qualita'  della  vita  accademica di tutte le componenti della   comunita'   universitaria,  con  particolare  riferimento  ad ambienti e strutture per lo studio, il lavoro e la ricerca.    2.  L'Universita'  valorizza il contributo alla realizzazione dei propri   fini   istituzionali  dei  singoli  membri  della  comunita' universitaria  e  delle loro libere associazioni ed assicura e regola tale  contributo  con  i  regolamenti  di  Ateneo  e  delle strutture scientifiche e didattiche.                               Art. 3.                        Diritti fondamentali    1.   La   comunita'  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio, costituita  dal  concorso responsabile dei docenti e dei ricercatori, del  personale  tecnico-amministrativo  e  degli studenti, persegue i propri  fini  istituzionali  con  azioni ispirate all'obiettivo dello sviluppo  della  persona  nel  rispetto  e nell'affermazione dei suoi diritti fondamentali.    2.   L'Universita'  promuove  tutte  le  condizioni  che  rendono effettivo  il diritto allo studio con iniziative autonome, cooperando con  gli  enti pubblici a cio' specificamente preposti e incentivando altri  interventi  pubblici  o  privati.  In particolare, promuove la residenzialita' degli studenti.    3.   L'Universita'   si  impegna  a  soddisfare  le  esigenze  di orientamento degli studenti.    4.  L'attivita'  dell'Universita'  si  conforma  ai  principi  di pubblicita'  degli  atti  e di accesso ai documenti, di semplicita' e snellimento  delle  procedure,  del controllo della regolarita' degli atti e verifica dei risultati raggiunti.    5.  Ciascuna  componente  accademica  ha  diritto  di riunirsi in assemblea.                               Art. 4.                       Rapporti con l'esterno    1.  L'Universita' si riconosce, fra l'altro, come uno dei fattori primari  dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania. In tale ruolo:      a) promuove   e   sviluppa   i   rapporti  con  le  istituzioni territoriali pubbliche e private, con le imprese e le associazioni di categoria,  con  le  formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del  lavoro  per  la  diffusione  e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica e tecnologica;      b) assume   come   impegno   irrinunciabile   la   cooperazione accademica,  culturale,  scientifica regionale, nazionale, europea ed internazionale,  promuovendo la collocazione del proprio contributo e la propria presenza stabile nel sistema regionale e nazionale e nello spazio   europeo   comune   dell'alta   formazione  e  della  ricerca scientifica e tecnologica.                               Art. 5.                        Principi fondamentali    Il  presente  statuto  dell'Universita' degli studi del Sannio e' adottato in armonia con i principi della Costituzione, in particolare con  quelli  sanciti negli articoli 2, 3, 9, 33 e 34, e in attuazione delle     vigenti     disposizioni    legislative    sull'ordinamento universitario.                               Art. 6.                              F o n t i    1.  Le  attivita'  dell'Universita'  degli  studi del Sannio sono regolate,   oltre  che  dalla  legge  e  dal  presente  statuto,  dai regolamenti  di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca.    2. Sono regolamenti di Ateneo:      a) il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita';      b) il regolamento didattico di Ateneo;      c) il   regolamento   di   Ateneo   per   il   monitoraggio   e l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;      d) il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;      e) il regolamento generale di Ateneo.    3.  I  regolamenti  di  cui  ai  punti  a)  e  d) sono approvati, a maggioranza    assoluta    dei   componenti,   dal   consiglio   di amministrazione,  sentito  il senato accademico; i regolamenti di cui ai  punti  b),  c)  ed  e) sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti,   dal   senato   accademico   sentito   il  consiglio  di amministrazione  in  prima  votazione  ed  a maggioranza assoluta dei votanti  nelle  deliberazioni  successive. I regolamenti sono emanati dal rettore dopo l'approvazione degli organi competenti.    4.  Le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca previste dal presente statuto e dotate di autonomia di gestione o di bilancio, sono   regolate   da   uno  specifico  regolamento  di  struttura  in conformita'  con quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai  regolamenti  di  Ateneo.  I regolamenti delle strutture e i loro eventuali  e  successivi  aggiornamenti  sono emanati con decreto del rettore, dopo l'approvazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione  a  cui  sono  sottoposti  dalle strutture competenti secondo  le  procedure  e  le  modalita'  definite  da  questo stesso statuto.                              Titolo II                  Attivita' e strutture didattiche                    Capo I - Attivita' didattica                               Art. 7.                 Principi ispiratori della didattica    1. L'Universita' degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello  sviluppo  della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con  le  esigenze  di conoscenza e competenze degli individui e della societa',  organizza  attivita'  e  servizi  didattici  primariamente finalizzati  all'acquisizione  da  parte  degli  studenti di una alta formazione  culturale,  scientifica, tecnica e professionale, nonche' dei titoli di studio universitari che la certificano.    2.  La  progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attivita' e dei servizi didattici sono ispirate:      a) ai criteri ed ai piu' elevati livelli di qualita' nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria;      b) al diritto di accesso e di frequenza degli studenti;      c) alla  mobilita'  nazionale,  europea ed internazionale degli studenti;      d) al  bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti  con  i  tempi  previsti  per il conseguimento dei titoli di studio;      e) all'orientamento  e al tutorato finalizzati a minimizzare il fenomeno  dell'abbandono  degli  studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi;      f) alla  formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.                               Art. 8.                 Sistema didattico e corsi di studio    1. L'Universita' del Sannio persegue i propri obiettivi didattici organizzando  un  sistema  didattico  fondato su una molteplicita' di cicli  di  corsi  di  studio, ciascuno caratterizzato da una definita durata  temporale  e,  quando  previsto,  da un predefinito numero di crediti  formativi  universitari  (cfu).  In  particolare  i cicli di studio sono:      a) il corso di laurea;      b) il  corso  di  master  di  primo  livello,  post-laurea, non inferiore a 60 cfu;      c) il corso di laurea specialistica;      d) il     ciclo     di     master     di    secondo    livello, post-laurea-specialistica, non inferiore a 60 cfu;      e) la  scuola  di specializzazione, organizzata in coerenza con le direttive dell'Unione europea e le leggi in materia;      f) il dottorato di ricerca.    2. I cicli di studio del sistema didattico dell'Universita' degli studi  del  Sannio  rispettano  le  norme  ed i vincoli dettati dalle leggi, dai decreti ministeriali in materia, dal regolamento didattico di   Ateneo.   In   particolare,  i  corsi  di  laurea  e  di  laurea specialistica,  comunque denominati, sono istituiti nell'ambito delle classi  di  corsi  di  studio definite dai decreti ministeriali e nel rispetto dei vincoli dettati da tali definizioni.    3.  In  coerenza  col  proprio  sistema  didattico, l'Universita' rilascia  titoli di studio di laurea, laurea specialistica, master di primo    livello,    master    di   secondo   livello,   diploma   di specializzazione,  dottorato  di  ricerca.  Il titolo di studio viene conseguito   al   termine  del  relativo  ciclo  di  studio  attivato dall'Universita',  in  osservanza  dei decreti ministeriali e, per la laurea  e  la  laurea  specialistica,  nell'ambito  della  classe  di appartenenza.    4.  Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti  e in accordo con la sua dichiarazione di politica europea in materia di istruzione nel quadro del  programma  Socrates/Erasmus, l'Universita' aderisce ai programmi di  mobilita'  studentesca riconosciuti dalle Universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.                               Art. 9.                     Altre attivita' didattiche    L'Universita' puo' attivare, secondo le modalita' e la disciplina definite dal regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati:      a) servizi  didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi cicli di studio;      b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio  della  professione  ed  ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento  professionale,  corsi  di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;      c) cicli  di  studio  in  concorso con altri atenei italiani ed esteri sulla base di convenzioni o regolamenti consortili.                              Art. 10. Regolamento   didattico  di  Ateneo  e  regolamenti  delle  strutture                             didattiche    1.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina gli aspetti comuni   relativi   agli   ordinamenti   didattici,  all'attivazione, all'organizzazione,    alla    realizzazione    ed   alla   eventuale disattivazione  dei  cicli  di  studio,  e'  redatto nel rispetto del presente   statuto,   delle  disposizioni  di  legge  e  dei  decreti ministeriali ed e' sottoposto alla approvazione del MURST prima della sua  emanazione.  In  applicazione  dei principi di cui al precedente art.   7,  comma  secondo,  lettera  e),  del  presente  statuto,  il regolamento  didattico di Ateneo deve definire i servizi di Ateneo di coordinamento e supporto alle attivita' di orientamento e tutorato.    2. I regolamenti delle strutture didattiche, redatti nel rispetto dei  regolamenti  di  Ateneo  e  delle altre strutture didattiche cui afferiscono, specificano gli aspetti organizzativi delle classi e dei corsi  di  studio.  I  regolamenti delle strutture didattiche debbono definire   l'organizzazione   e  la  disciplina  delle  attivita'  di orientamento  e  tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici di Ateneo.    3. I suddetti regolamenti disciplinano, altresi', le attivita' di monitoraggio  e valutazione della didattica che vengono affidate alle commissioni  didattiche  paritetiche  di cui all'art. 12, comma 3 del decreto  ministeriale  n.  509/1999,  coordinate  da  una commissione didattica  paritetica  di  Ateneo  appositamente istituita dal senato accademico,  sentito  il  parere del nucleo di valutazione di Ateneo, che ne fissa funzioni e composizione. Capo II - Strutture didattiche                              Art. 11.                        Strutture didattiche    Il  sistema  didattico  dell'Universita'  del  Sannio e' composto dalle seguenti strutture:      a) le facolta';      b) le classi di corso di studio;      c) i corsi di studio;      d) le  altre  strutture  previste  dal regolamento didattico di Ateneo  per  realizzare i servizi didattici stabiliti dalla normativa vigente e dal presente statuto.                        Sezione I - Facolta'                              Art. 12.                              Facolta'    1.  La  facolta'  e' la struttura entro la quale i professori e i ricercatori di ruolo svolgono la propria attivita' didattica.    2.  Su  iniziativa  del  senato  accademico  e nel rispetto della normativa  vigente  possono  essere istituite nuove facolta'. Ad ogni facolta' deve afferire almeno una classe di corso di studio.    3.  L'afferenza  di una classe di corso di studio ad una facolta' e'  definita  dal senato accademico, sentito il nucleo di valutazione di  Ateneo  e in coerenza con il regolamento didattico di Ateneo. Una medesima  classe  di  corso  di  studio  puo'  afferire  ad  una sola facolta'.    4.  Sono  organi  delle  facolta':  il  preside,  il consiglio di facolta' e la commissione didattica paritetica.                              Art. 13.                            P r e s i d e    1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il consiglio  di  facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni. Vigila sulle  attivita'  didattiche  che fanno capo alla facolta'. Esercita, inoltre,   tutte  le  competenze  attribuitegli  dallo  statuto,  dai regolamenti e dalla normativa vigente.    2.  Il  preside  viene  eletto tra i professori di prima fascia a tempo  pieno di ruolo e fuori ruolo della facolta' ed e' nominato con decreto del rettore.    3   Il   preside  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e' immediatamente rieleggibile una sola volta.    4.  Il preside viene eletto dal consiglio di facolta'. L'elezione avviene  nella  prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto;  nelle  votazioni  successive  a maggioranza  dei  votanti.  La convocazione  del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' effettuata,  sentito il preside uscente, dal decano della facolta' o, in caso di sua assenza o impedimento o di coincidenza con il preside, dal  professore  di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di  ruolo,  almeno  venti  giorni  prima  della data stabilita per le votazioni  e  non  piu' di centocinquanta giorni prima della scadenza del  mandato  o  di  cessazione anticipata del mandato precedente. In quest'ultimo caso la convocazione del consiglio deve aver luogo entro quaranta  giorni  dalla  cessazione e fino al rinnovo della carica le funzioni  di  preside  sono  esercitate,  limitatamente all'ordinaria amministrazione,  dal  decano  come  sopra precisato. Il consiglio di facolta'  per  l'elezione del preside e' presieduto dal decano che lo ha convocato.    5.  Al preside e' corrisposta un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione.                              Art. 14.                        Consiglio di facolta'    1. Il consiglio di facolta' e' costituito dai professori di ruolo e   fuori  ruolo,  da  una  rappresentanza  dei  ricercatori,  da  un rappresentante  del personale tecnico e amministrativo afferente alla facolta',   da   una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti  alla facolta'.  I  rappresentanti  dei  ricercatori  sono  pari ad 1/3 dei professori  di  ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari  al  20  per  cento  dei  professori  di ruolo e dei ricercatori presenti  in  consiglio.  La  rappresentanza  dei ricercatori dura in carica  tre  anni e viene adeguata all'inizio di ogni anno accademico per   lo   scorcio   del   triennio   con  elezioni  integrative.  La rappresentanza  degli  studenti  dura  in  carica  due  anni  e viene adeguata  all'inizio  di  ogni  anno  accademico  per  lo scorcio del triennio facendo scorrere le graduatorie dei non eletti.    2.  I  consigli di facolta' adottano i provvedimenti necessari al funzionamento  della facolta' ed esercitano le funzioni stabilite dal regolamento  didattico,  in  accordo con quanto previsto dal presente statuto  e dalla normativa vigente; assicurano il coordinamento degli obiettivi  formativi  di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di  orientamento  promosse  dalla facolta' medesima e dalle strutture didattiche che ne fanno parte.    3.  I  consigli  di  facolta',  sentiti  i consigli di classe e i dipartimenti interessati, provvedono:      a) a  formulare  la  definizione  del fabbisogno finanziario da proporre agli organi di Ateneo;      b) a  definire  e ad aggiornare l'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base delle risorse finanziarie disponibili per la facolta';      c) alla   ripartizione   dei   posti   vacanti  disponibili  di professori  e ricercatori tra le classi, in coerenza con il programma di attivita' e di sviluppo definito dal senato accademico.    4.  I  consigli  di  facolta'  provvedono, su conforme parere dei consigli   di  classe  e  tenuto  conto  delle  esigenze  di  ricerca scientifica  espresse dai dipartimenti, all'assegnazione dei posti di professore     e    di    ricercatore    di    ruolo    ai    settori scientifico-disciplinari  e  alle conseguenti procedure di copertura. Le  relative  delibere  sono  assunte  a  voto palese e a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto  al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.    5.  I  consigli di facolta', sentite le strutture didattiche e di ricerca  di  appartenenza, autorizzano i congedi per motivi di studio dei  docenti.  D'intesa  con i consigli di classe e anche su proposta degli  studenti,  organizzano  attivita'  culturali,  formative  e di orientamento rivolte agli studenti.                              Art. 15.                        Commissione didattica    Presso  ogni  facolta'  e'  istituita  una  commissione didattica paritetica  presieduta  dal  preside  o  da  un suo delegato. Essa e' composta  da  un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti per  ogni  classe  di  studio  attivata  e  ha il compito di valutare l'attivita'  didattica  e assolvere le funzioni previste dal presente statuto. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento della  commissione  sono  disciplinati  dal  regolamento di facolta', tenendo conto dei vari corsi di studio attivati .                    Sezione II - Corsi di studio                              Art. 16.                              Le classi    1.  Le classi di studio raggruppano l'insieme dei corsi di studio dello  stesso  livello,  comunque  denominati  e  garantiscono i loro comuni  obiettivi  formativi  qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili.                              Art. 17.                         Consiglio di classe    1.  Il consiglio di classe e' costituito dai professori di ruolo, dai  ricercatori  e  dagli  studenti che fanno parte dei consigli dei corsi di studio afferenti alla classe.    2.  I  consigli  di classe eleggono al loro interno un presidente fra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia  o,  in caso di loro indisponibilita',  fra  i  professori di ruolo di seconda fascia, che dura  in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una   sola   volta.  Le  modalita'  di  elezione  sono  previste  dai regolamenti   didattici  delle  classi.  Al  presidente  puo'  essere corrisposta  una indennita' di carica, anche facendo ricorso al fondo per l'incentivazione della docenza.    3. Le funzioni del consiglio di classe sono assunte dal consiglio di  corso  di laurea o di laurea specialistica quando sia attivato un solo  corso  di  laurea  o  di  laurea  specialistica  all'interno di ciascuna classe.    4. I consigli di classe avanzano proposte:      a) sugli ordinamenti didattici dei corsi,      b) sull'assegnazione  ai settori scientifico-disciplinari delle disponibilita'  dei  posti  di  docenti  e ricercatori assegnati alle classi;      c) sulla copertura dei carichi didattici, sentito il parere dei consigli di corso;      d) sulla  coerenza  dei  regolamenti  didattici e del manifesto degli studi con i vincoli di classe ai corsi di studio.    5.  Le proposte relative all'assegnazione dei posti di professore e  di ricercatore di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e alle conseguenti  procedure  di  copertura  sono  assunte dal consiglio di classe a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto  nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente ed a quella superiore.                              Art. 18.               Corsi di studio ed i consigli di corso    1.  I  corsi  di studio sono i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistici e i corsi di specializzazione.    2.  Ogni  corso  di  laurea e di laurea specialistica puo' essere attivato solo se ad esso afferiscono un numero minimo di professori e di  ricercatori  di  ruolo  stabilito  dal  regolamento  didattico di Ateneo.  Tale  numero  deve  essere  comunque  adeguato alle esigenze didattiche  dei rispettivi corsi. Un corso viene disattivato qualora, per  tre  anni accademici consecutivi, il numero di afferenti risulti inferiore a quello previsto.    3.  I  corsi  di  laurea e di laurea specialistica possono essere articolati  in  piu'  curricula,  corrispondenti  a profili di uscita differenziati, di cui sara' fatta menzione in apposito certificato.    4.  I  consigli  di  corso  di studio eleggono al loro interno un presidente  fra  i  professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro  indisponibilita',  fra i professori di ruolo di seconda fascia, che   dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'  immediatamente rieleggibile  una  sola volta. Le modalita' di elezione sono previste dai  regolamenti  didattici  dei  corsi di studio. Al presidente puo' essere corrisposta una indennita' di carica, anche facendo ricorso al fondo per l'incentivazione della docenza.                              Art. 19.         Consigli di corso di laurea e laurea specialistica    1.  I  consigli di corso di laurea o di laurea specialistica sono costituiti  dai  professori  di  ruolo  e  da  una rappresentanza dei ricercatori  afferenti  al  corso, dai ricercatori afferenti al corso incaricati  di  un  insegnamento, nonche' da una rappresentanza degli studenti  iscritti  al  corso  medesimo  e  da  un rappresentante del personale  tecnico-amministrativo eletto tra il personale in servizio presso  le  facolta'  cui  afferiscono  i  corsi  di  laurea e laurea specialistica.  Tale  rappresentante  puo'  fare  parte di piu' di un corso  di laurea ed ha diritto di voto solo per questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti dei ricercatori sono  pari  al 20 per cento dei professori di ruolo. I rappresentanti degli  studenti sono in numero pari al 15 per cento dei professori di ruolo  e dei ricercatori presenti in consiglio. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico.  Possono essere invitati alle adunanze del consiglio, con voto  consultivo  e  limitatamente  all'organizzazione dell'attivita' didattica, i docenti ufficiali dei corsi d'insegnamento.    2.  Ogni professore e ogni ricercatore di ruolo puo' far parte di un  solo consiglio di corso di laurea dello stesso livello. Puo' fare contemporaneamente  parte  di un consiglio di corso di laurea e di un consiglio di corso di laurea specialistica.    3. I consigli di corso hanno le seguenti funzioni:      a) definiscono e aggiornano il regolamento didattico del corso;      b) organizzano  e  realizzano le attivita' didattiche del corso assolvendo  tutti  gli  impegni  e gli obblighi previsti dal suddetto regolamento;      c) supportano l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica;      d) garantiscono  il  funzionamento della commissione paritetica di  corso  e  ne  acquisiscono il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi.                              Art. 20.                      Corsi di specializzazione    1.  I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di  particolari  attivita'  professionali  e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.    2.  L'istituzione  di corsi di specializzazione e' deliberata dal senato  accademico,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.    3.  Le  modalita'  di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione  sono  contenute,  per  quanto  non  stabilito dalla normativa   vigente,  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo  e  nei regolamenti dei singoli corsi di specializzazione.                              Art. 21.                        Dottorati di ricerca    1.  I  corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le  competenze  necessarie per esercitare, presso universita' ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione.    2.  L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal  senato  accademico  su  proposta  di  almeno  dieci professori e ricercatori  di  ruolo,  dei  quali almeno tre siano docenti di prima fascia,   per  un  numero  di  docenti  di  prima  o  seconda  fascia complessivamente  non  inferiore  a  sette,  sentito  il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.    3.  L'Universita'  puo'  costituire  o  partecipare  a  corsi  di dottorato nazionali e internazionali.    4.  Le  modalita'  di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato  di  ricerca sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa   vigente,  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo  e  nei regolamenti  dei  singoli  corsi.  Tali  regolamenti  devono comunque prevedere  e  definire  la  partecipazione  di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali del corso di dottorato.                              Art. 22.                         Master universitari    1. I master sono titoli accademici rilasciati alla conclusione di corsi  di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di primo e di secondo livello.    2.  L'istituzione dei corsi di master universitario e' deliberata dal senato accademico, su proposta dei consigli di facolta' inclusiva del   relativo   ordinamento   didattico,  sentito  il  consiglio  di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.    3.  Le  modalita'  di attivazione e di funzionamento dei corsi di master  sono  contenute,  nel  regolamento  didattico di Ateneo e nei regolamenti  dei  singoli  corsi  di  master, per quanto non previsto dalla vigente normativa.                             Titolo III                  Attivita' e strutture di ricerca                  Capo I - Disposizioni preliminari                              Art. 23.                        Attivita' di ricerca    1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria,  e'  compito  qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.    2.  L'Universita',  riaffermata  la  pari  rilevanza  del  sapere umanistico,  scientifico  e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.    3.  L'Universita' programma, anche mediante piani di sviluppo, le attivita'  di  ricerca  e  ne  valuta  i  risultati mediante appositi organismi.                              Art. 24.                        Strutture di ricerca    Sono strutture di ricerca:      a) i dipartimenti;      b) i centri di ricerca;      c) altri centri.                       Capo II - Dipartimenti                              Art. 25.                            Dipartimenti    1.L'Universita'  si  articola  in dipartimenti. Ogni professore e ricercatore  deve  afferire a un dipartimento. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.    2.  I  dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto  del  rettore, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo. I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite dal regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un dipartimento e'  di dodici tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno sette  siano professori di ruolo e, di tali sette, non meno di tre di prima fascia.    3.  I dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.     Dispongono     di    spazi,    strutture    e    personale tecnico-amministrativo  e  di  una  dotazione ordinaria assegnata dal consiglio di amministrazione.    4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di  uno  o  piu'  settori scientifico-disciplinari, ferma restando la liberta'  di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto  di accedere direttamente ai relativi fondi. In particolare i dipartimenti svolgono le seguenti attivita':      a) promuovono l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attivita';      b) cooperano    alle   attivita'   didattiche   relative   agli insegnamenti   dei   settori   scientifico-disciplinari   di  propria competenza,  con  riferimento  ai  corsi  di  studio,  ai master e ai dottorati di ricerca;      c) avanzano     proposte    alla    facolta',    nei    settori scientifico-disciplinari  di  propria  competenza, sulla destinazione dei  posti di professore e ricercatore di ruolo e, su richiesta delle facolta',   possono   concorrere   con   relazioni  sulle  competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori;      d) esercitano  tutte le altre attribuzioni loro demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.      e) possono  stipulare  contratti  e  convenzioni  con  soggetti pubblici  e  privati  per  attivita'  di  ricerca, di consulenza e di servizio.    5. Sono organi del dipartimento:      a) il direttore;      b) il consiglio;      c) la giunta, quando prevista dal regolamento di dipartimento.                              Art. 26.                      Direttore di dipartimento    1.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento  e ne promuove e coordina  le  attivita'. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, curando   l'esecuzione   delle   loro  delibere.  Esercita  le  altre attribuzioni  che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla   normativa   vigente.   E'   responsabile  con  il  segretario amministrativo   della   gestione   amministrativa  e  contabile  del dipartimento.  Ha  la  responsabilita'  dei  beni  e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del dipartimento.    2.  Il  direttore  e'  eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e, in caso  di indisponibilita', tra i professori di ruolo a tempo pieno di seconda  fascia,  afferenti  al  dipartimento.  Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nelle successive  a maggioranza  dei  votanti.  Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento.    3.  Il  direttore  e'  nominato con decreto del rettore e dura in carica  tre  anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.    4.  Il  direttore puo' designare un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal  regolamento  del  dipartimento.  Il  sostituto  e'  nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.    5.  In  caso  di  anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono  assunte  dal  decano  dei  professori  di  ruolo,  afferenti al dipartimento  medesimo,  che  provvede  a  convocare il consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del dipartimento.    6.   Al  direttore  puo'  essere  corrisposta,  su  delibera  del consiglio  di  dipartimento  e  a  carico dei fondi del dipartimento, un'indennita'    di    carica,    determinata    dal   consiglio   di amministrazione.                              Art. 27.                      Consiglio di dipartimento    1.  Il  consiglio e' composto dai professori e dai ricercatori di ruolo,     nonche'    da    una    rappresentanza    del    personale tecnico-amministrativo  e  da  una  rappresentanza  dei ricercatori a termine  ciascuna  pari  al  10  per  cento dei suddetti professori e ricercatori   di   ruolo.   Ne  fa  parte,  altresi',  il  segretario amministrativo  anche  con  funzioni  di segretario verbalizzante. Il regolamento  del  dipartimento  fissa  il  numero  e  le modalita' di designazione    dei    rappresentanti   nel   consiglio,   garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti.    2.  La  partecipazione  delle  componenti  alle  adunanze  e alle deliberazioni del consiglio e' regolata dalla normativa vigente.    3.  Il  consiglio  del  dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione  e  di  gestione  dell'attivita'  del dipartimento. In particolare, il consiglio svolge le seguenti attivita':      a) approva il regolamento entro tre mesi dalla costituzione del dipartimento;      b) promuove le attivita' del dipartimento;      c) decide   le   forme   di   partecipazione  del  dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei dottorati di ricerca;      d) approva  il  bilancio  preventivo,  le  sue variazioni ed il bilancio consuntivo;      e) fissa  i  criteri  generali per l'uso dei fondi disponibili, per   l'utilizzazione  delle  attrezzature  e  per  la  gestione  del personale;      f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;      g) approva  convenzioni  e contratti verificandone possibilita' di  attuazione  e  congruenza  con  le  finalita'  istituzionali  del dipartimento;      h) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.                              Art. 28.                       Giunta di dipartimento    1.  La giunta, se prevista dal regolamento, coadiuva il direttore nell'esercizio   delle  sue  funzioni  ed  ha  compiti  istruttori  e propositivi  nei  confronti del consiglio. In caso di necessita' e di urgenza  puo'  adottare  delibere  di  competenza  del  consiglio, da sottoporre  a  ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva. Se la giunta non e' istituita, tale potere spetta al direttore.    2.  I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono  rieleggibili immediatamente una sola volta. La composizione, le modalita'  di  elezione,  le  competenze e le regole di funzionamento della giunta sono determinate dal regolamento di dipartimento.                 Capo III - Centri e altre strutture                              Art. 29.                          Centri di ricerca    1.  Il  senato  accademico,  di  concerto  con  il  consiglio  di amministrazione,  puo'  istituire  centri  di  eccellenza di ricerca, centri   di   ricerca   interdipartimentali   e   centri  di  ricerca interuniversitari  per  la  promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari  di  rilevante  interesse  scientifico  che possono coinvolgere, anche per l'impegno finanziario, piu' dipartimenti anche di diversi Atenei.    2.  L'istituzione  e  il  funzionamento  dei  centri  di  ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni.    3.   I   centri   hanno   autonomia  gestionale  e  di  bilancio, organizzativa  e  di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con  soggetti  pubblici  e  privati  per  attivita'  di  ricerca,  di consulenza e di servizio.    4.  Le  modalita' per l'organizzazione e per il funzionamento dei centri  sono contenute nelle proposte istitutive approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.                              Art. 30.                            Altri centri    1.  Il  senato  accademico,  di  concerto  con  il  consiglio  di amministrazione,  puo'  istituire  centri  di  servizio  e  centri di servizio  per  la  didattica  e/o  per la ricerca. L'istituzione e il funzionamento  dei  centri  di  servizio  per  la  didattica e per la ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni.    2.  Le  modalita' per l'organizzazione e per il funzionamento dei centri  sono  contenute in apposito regolamento, approvato dal senato accademico di concerto con il consiglio di amministrazione nella fase di istituzione.    3.   I   centri   possono   essere   di  facolta',  di  Ateneo  o interuniversitari.  Essi  sono  dotati  di  autonomia  organizzativa, possono essere dotati di autonomia di bilancio o essere semplicemente dei centri di allocazione delle risorse, che rispondono dei risultati attribuiti  in  sede  di  programmazione  budgetaria.  Se  dotati  di autonomia  di bilancio, possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti  pubblici e privati per svolgere attivita' per conto terzi e ad  essi  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  disposizioni sull'organizzazione delle strutture dipartimentali.                              Art. 31.                      Il sistema bibliotecario    1.   Le   biblioteche   di   dipartimento  o  interdipartimentali costituiscono  il  sistema  bibliotecario  dell'Universita', volto ad organizzare,   anche   mediante  tecnologie  innovative  e  in  forme coordinate,   la  raccolta,  la  conservazione,  l'arricchimento,  la classificazione   e  la  fruizione  del  patrimonio  bibliotecario  e documentale dell'Universita'.    2.  Il consiglio di amministrazione puo' istituire una biblioteca di  Ateneo  su proposta del senato accademico. Per quanto concerne la loro  struttura  e  la  loro  organizzazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai centri di servizio.    3. L'Universita' puo' aderire a programmi di servizi bibliotecari interuniversitari.    4.  I  principi  e  gli  indirizzi  di  funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da un apposito regolamento.                              Titolo IV                          Organi di Ateneo                  Capo I - Disposizioni preliminari                              Art. 32.                          Organi di governo    Sono organi dell'Universita':      a) il rettore;      b) il senato accademico;      c) il consiglio di amministrazione.                              Art. 33.                            Altri organi    Sono altri organi di Ateneo:      a) il Nucleo di valutazione;      b) il Collegio dei revisori dei conti;      c) il Consiglio degli studenti;      d) il Difensore degli studenti.                          Capo II - Rettore                              Art. 34.                            R e t t o r e    1.  Il  rettore rappresenta l'Universita' ed esercita funzioni di iniziativa,   di   coordinamento,   di   attuazione  e  di  garanzia, assicurando  che  le  azioni  e  le  decisioni  di  tutti  gli organi dell'Ateneo siano conformi alla legge, allo statuto e ai regolamenti. Convoca   e   presiede  il  senato  accademico  ed  il  consiglio  di amministrazione.  Esercita  tutte  le  altre  attribuzioni,  comprese quelle  disciplinari,  che  gli  sono  demandate  dallo  statuto, dai regolamenti  e  dalla  normativa  vigente. In caso di necessita' e di urgenza  adotta  i  provvedimenti  opportuni  e  li  sottopone per la ratifica al senato accademico o al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.    2. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.    3.  Il  rettore,  su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.                              Art. 35.                        Elezioni del rettore    1.  Il  rettore  e'  eletto  tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.    2.   Il  rettore  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e' immediatamente rieleggibile una sola volta.    3. L'elettorato attivo spetta:      a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;      b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta';      c) ai  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;      d) a  tre rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno.    4.  Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima  fascia  o,  in  caso  di  sua  coincidenza con il rettore, dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Il  decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione, con la  specificazione  del  calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio.    5.  Nelle  prime  tre  votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta  dei  votanti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale quarta  votazione  si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella  terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore  parita', il piu' anziano di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.    6.  Il  candidato  che  ha  ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato   eletto   dal   decano   ed   e'  nominato  dal  Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.    7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte  dal  prorettore.  Il decano dei professori di ruolo di prima fascia  provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il  sessantesimo  giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di  convocazione  e'  inviato  almeno  venti  giorni prima della data fissata  per  le elezioni. La carica e' assunta all'atto della nomina ed  il  rettore  resta in carica per l'anno in corso e per i due anni accademici successivi.                              Art. 36.                        Prorettore e delegati    1.  Il  rettore  nomina  il  prorettore tra i professori di prima fascia  a  tempo  pieno.  In  caso  di  impedimento  o di assenza del rettore, il prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.    2.  Al  prorettore  e'  corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.    3. Il prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.    4.  Il  rettore  puo' delegare proprie funzioni a professori e ai ricercatori di ruolo dell'Universita'.                    Capo III - Senato accademico                              Art. 37.                   Senato accademico: composizione    1. Il senato accademico e' composto da:      a) il rettore;      b) il prorettore;      c) i presidi delle facolta';      d) i  direttori  di  dipartimento,  in  numero non superiore al numero dei presidi;      e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;      f) il  presidente  ed  il  vicepresidente  del  consiglio degli studenti di Ateneo.    2.  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipa,  con voto consultivo,  il  direttore  amministrativo  che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.    3.  Nel  caso  in cui i direttori di dipartimento siano in numero superiore  a quello dei presidi, essi, riuniti in collegio, designano i loro rappresentanti nel senato accademico.    4.  Il  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo e' designato  dall'assemblea  del personale durante un'apposita adunanza convocata dal direttore amministrativo.    5.  Il  presidente  ed  il  vicepresidente  del  consiglio  degli studenti  hanno diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti l'organizzazione  didattica,  gli spazi destinati alla didattica e il diritto    allo    studio.    Il    rappresentante    del   personale tecnico-amministrativo  ha  diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti  il  personale  tecnico-amministrativo. La partecipazione degli  studenti  e del rappresentante del personale non e' utile alla determinazione  della  validita' della seduta per le questioni su cui non hanno diritto di voto.    6. Il senato accademico autodisciplina il proprio funzionamento.                              Art. 38.                     Senato accademico: funzioni    1.  Il senato accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Universita', sulle cui attivita' esercita funzioni di alta vigilanza.    2. Il senato accademico svolge le seguenti funzioni generali:      a) elabora   il   programma   di   attivita'   e   di  sviluppo dell'Universita',  sulla  base  delle proposte delle strutture per la ricerca  e per la didattica, tenendo conto, altresi', delle relazioni del  Nucleo di valutazione di Ateneo, e lo approva previo parere, per quanto   di  competenza,  del  consiglio  di  amministrazione  e  del consiglio degli studenti di Ateneo;      b) definisce  gli  indirizzi  culturali  e  scientifici  per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attivita' didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi;      c) indica  al  consiglio  di  amministrazione  i criteri per la ripartizione  delle  risorse  finanziarie per il funzionamento tra le strutture per la ricerca e per la didattica sulla base delle proposte da esse avanzate;      d) indica  al  consiglio di amministrazione la ripartizione tra le  facolta'  delle  risorse  finanziarie destinate alla copertura di posti  di  professori e di ricercatori di ruolo sulla base di criteri coerenti    con   il   programma   di   attivita'   e   di   sviluppo dell'Universita';      e) determina   i  criteri  di  funzionalita'  complessiva  e  i parametri   per   la   definizione   degli   organici  del  personale tecnico-amministrativo;      f) esprime parere sul bilancio di previsione;      g) esprime     parere     sul    regolamento    generale    per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';      h) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.    3.  Nell'ambito  delle  attivita'  di ricerca dell'Universita' il senato accademico svolge le seguenti funzioni:      a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca dell'Universita';      b) determina  la  ripartizione  dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;      c) delibera  in merito alla costituzione, attivazione, modifica e  disattivazione  dei  dipartimenti  e  delle altre strutture per la ricerca,  nonche',  sentito  il  dipartimento  da ciascuno prescelto, dirime eventuali controversie in ordine alle afferenze.    4.  Nell'ambito  delle  attivita'  didattiche dell'Universita' il senato accademico svolge le seguenti funzioni:      a) stabilisce   il   calendario  accademico;  sovrintende  alle attivita'  ed  ai  servizi  didattici  disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture;      b) sentite  le  strutture didattiche interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;      c) determina   i   criteri   generali   per   la  promozione  e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;      d) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione  delle strutture per la didattica nonche' dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;      e) assegna le classi di corso di studio alle facolta':      f) approva   il   regolamento  didattico  d'Ateneo  secondo  la normativa  vigente  e  ogni  altro  regolamento previsto dal presente statuto  ritenuto  necessario,  che  non rientri nell'autonomia delle singole strutture;      g) determina  i  criteri  di  attribuzione delle risorse per le attivita'  culturali dell'Universita', per i professori supplenti e a contratto,   per  l'attivazione  di  altre  forme  di  supporto  alla didattica,   per   i   dottorati   di   ricerca,   per   i  corsi  di specializzazione e per l'istituzione di assegni di ricerca e di borse di studio e di addestramento;      h) esprime  parere  in  merito  all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti.               Capo IV - Consiglio di amministrazione                              Art. 39.             Consiglio di amministrazione: composizione    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:      a) il rettore;      b) il prorettore;      c) il direttore amministrativo, che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;      d) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia;      e) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia;      f) quattro rappresentanti dei ricercatori di ruolo;      g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;      h) sei  studenti  eletti  dal  consiglio degli studenti nel suo seno;      i) un  membro  designato  dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;      j) un membro designato dal consiglio nazionale delle ricerche;      k)   il   presidente   della  regione  Campania  o  l'assessore competente per l'Universita';      l) il  presidente dell'amministrazione provinciale di Benevento o l'assessore competente per l'Universita';      m) il   sindaco  di  Benevento  o  l'assessore  competente  per l'Universita';      n) il   presidente  della  camera  di  commercio,  industria  e agricoltura di Benevento;      o) un  rappresentante  di  ciascun ente pubblico o privato che, per  la  durata  in  carica  del  consiglio,  concorra  alle spese di funzionamento dell'Universita' in misura annuale fissata dallo stesso consiglio   di   amministrazione,  con  fondi  non  finalizzati  allo svolgimento di specifiche attivita'.    2. Qualora i membri di cui alla lettera o) siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei  ricercatori di ruolo saranno aumentate nell'ordine di una unita' per ogni rappresentante di ente.    3.  I membri di cui alle lettere i), j), k), l), m), n) ed o) non concorrono  alla  determinazione  del  numero legale per la validita' delle adunanze.    4.  I  membri  di cui alle lettere d) e), f), g) e h) sono eletti dalle  rispettive  categorie.  Sono  eleggibili  i  professori  ed  i ricercatori di ruolo a tempo pieno.    5. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate da regolamento.    6.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica tre anni accademici.    7.  I  membri  elettivi  del  consiglio  di  amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.                              Art. 40.              Il consiglio di amministrazione: funzioni    1.  Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo e di governo  dell'Universita'  in  materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.    2. In particolare il consiglio di amministrazione:      a) sentito  il  senato  accademico ed in coerenza con i criteri fissati  dal  programma  di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva  il  bilancio  di  previsione,  le sue variazioni ed il conto consuntivo;      b) sentito  il senato accademico e sulla base delle indicazioni contenute  nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva  il  piano  edilizio  assegnando  le  risorse  per i relativi interventi attuativi;      c) sulla base delle indicazioni del senato accademico, provvede alla destinazione delle risorse edilizie e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative;      d) in  coerenza  con  i  criteri fissati dal senato accademico, delibera la pianta organica del personale tecnico-amministrativo;      e) sentito   il   senato  accademico,  approva  il  regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';      f) elabora  le  direttive  per la conservazione e l'adeguamento del  patrimonio  immobiliare  e  mobiliare  dell'Universita' e, fatte salve  le  competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;      g) approva  contratti  e  convenzioni, quando non di competenza del  direttore  amministrativo  e  degli  organi  delle strutture con autonomia  di  gestione;  delibera  sull'accettazione  di contributi, lasciti e donazioni;      h) delibera  in  ordine  alle  liti,  salva  la  competenza del direttore   amministrativo;   nomina  per  le  stesse  procuratori  e difensori; delibera eventuali transazioni;      i) sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;      l) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.                   Capo V - Altri organi di Ateneo                              Art. 41.                   Nucleo di valutazione di Ateneo    1.  Il  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  e' organo collegiale composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno   due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti  nel  campo  della valutazione  anche  in  ambito non accademico. Non meno dell'80 % dei suoi membri deve essere costituita da persone esterne all'Universita' degli studi del Sannio. La nomina e' disposta dal rettore, sentito il Senato accademico.    2.  Il  nucleo di valutazione di Ateneo e' istituito con funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio,  verificando  anche  mediante analisi comparative dei costi e dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle risorse pubbliche, la produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.    3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di valutazione di Ateneo l'autonomia    operativa,    anche    mediante    proprio   personale tecnico-amministrativo,   il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle informazioni  necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.    4.  Il  nucleo  svolge  le  funzioni che gli sono assegnate dalla normativa   vigente.   In   particolare   acquisisce  periodicamente, mantenendone  l'anonimato,  le  opinioni  degli studenti frequentanti sulle  attivita'  didattiche  e  trasmette  un'apposita  relazione al Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario.    5.  Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica tre anni ed i  suoi  componenti  non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni.    6.  Ai  membri del nucleo di valutazione di Ateneo e' corrisposta una  indennita'  di  carica  annuale  nella  misura  determinata  dal consiglio  di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.                              Art. 42.                   Collegio dei revisori dei conti    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal rettore, sentito il consiglio  di  amministrazione.  Un membro e' scelto tra i magistrati amministrativi   o   contabili,   il  quale  assume  le  funzioni  di presidente.  Gli  altri  due  membri effettivi e i due supplenti sono scelti  tra  i funzionari del M.U.R.S.T. o del Ministero del tesoro o tra  esperti  di  provata  qualificazione in materia amministrativa e contabile  o  tra  gli  iscritti  all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo, che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'.    2.  Il  collegio  dei  revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti  non  possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni.    3. Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori sono  stabiliti  dal  regolamento  generale  per l'amministrazione la finanza e la contabilita'.                              Art. 43.                 Consiglio degli studenti di Ateneo    1. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' composto:      a) da quattro studenti per ogni facolta', eletti dagli studenti iscritti alla stessa facolta';      b) da un numero di studenti pari al totale degli studenti della precedente lettera a), eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo.    Essi   durano   in   carica   tre  anni  accademici  e  non  sono rieleggibili.    2.  Le  modalita'  di  elezione del consiglio degli studenti sono disciplinate  dal  regolamento  generale di Ateneo. La prima adunanza del consiglio e' convocata dal rettore.    3.  Il  consiglio  elegge  nel  proprio  seno il presidente ed il vicepresidente.   Il   presidente   lo   convoca   e   ne  esegue  le deliberazioni.  Il  presidente  ed  il vicepresidente sono membri del senato accademico.    4. Il consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del consiglio di amministrazione.    5.  Il funzionamento del consiglio degli studenti e' stabilito da apposito regolamento predisposto dal consiglio medesimo.    6. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' organo consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti:      a) indirizzi  concernenti  la  disciplina delle attivita' e dei servizi didattici;      b) tasse e contributi degli studenti;      c) utilizzazione  delle  risorse  per  il  funzionamento  degli organismi studenteschi;      d) criteri di attuazione del diritto allo studio;      e) criteri   di   organizzazione   delle   attivita'   sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti.    7.  Il consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di  attivita'  autogestite  dagli studenti nei settori della cultura, dello  sport  e  del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del senato   accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione.  Formula proposte  a  tutti  gli  organi  e  strutture  dell'Universita' sulle materie  di  sua competenza e per tutto quanto attiene alle liberta', alla  formazione  culturale  e  professionale  ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.                              Art. 44.                      Difensore degli studenti    1.  Il  difensore  e'  nominato  dal  rettore,  sentito il senato accademico,  su  una  lista  di personalita' accademiche (almeno due) proposta  dal consiglio degli studenti. Dura in carica per un periodo di  tre  anni  accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi.    2.  Il  difensore assiste il corpo studentesco nell'esercizio dei suoi  diritti  e per ricevere eventuali reclami. Il difensore, che ha diritto di compiere accertamenti, informa periodicamente il rettore e investe   delle  questioni  gli  organi  accademici  competenti.  Gli studenti hanno diritto all'anonimato.    3.  Il  difensore  degli studenti usufruisce di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione.                              Titolo V                     Gestione e amministrazione                              Art. 45.                    Formazione e professionalita'    L'Universita'  promuove  la  crescita  professionale  di tutto il personale   tecnico-amministrativo.   A   tal  fine  definisce  piani pluriennali  e  programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.                              Art. 46.                    Compiti dell'amministrazione    In  conformita'  al  principio  generale  della  separazione  tra funzione  di  indirizzo  e  controllo  e  funzione  di  gestione,  ai dirigenti  amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive  fissati  dagli  organi  di  governo  dell'Universita', nel rispetto  della  vigente  normativa  in  materia e dei regolamenti di Ateneo  e  nell'ambito  delle  risorse disponibili, la gestione delle funzioni  amministrative  mediante autonomi poteri di spesa, compresa l'adozione  di  tutti  gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,  l'organizzazione  delle  risorse umane e strumentali e di controllo  per  lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.                              Art. 47.                     Il Direttore amministrativo    1.  L'incarico  di  direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile,  e'  attribuito  dal  consiglio  di  amministrazione, su proposta  motivata  del rettore, ad un dirigente dell'Universita' del Sannio  o  di  altra  sede  universitaria  o di altra amministrazione pubblica,  ovvero anche estraneo ad amministrazioni pubbliche, previo nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.    2.  L'incarico  di  direttore amministrativo puo' essere revocato con  provvedimento  motivato  del  rettore  su  conforme  parere  del consiglio  di  amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attivita' di competenza o per altri gravi circostanze accertate.    3.   Il   direttore  amministrativo  sovrintende  alle  strutture amministrative   centrali   dell'Universita'   ed   e'   responsabile dell'organizzazione  utilizzazione  e  amministrazione  delle risorse umane,  finanziarie  e strumentali delle stesse; dispone l'esecuzione delle  deliberazioni  degli  organi  di governo centrali dell'Ateneo; esplica  una  attivita'  generale di indirizzo, direzione e controllo nei   confronti   del  personale  tecnico-  amministrativo  anche  in relazione  agli  esiti  del  controllo  di  gestione,  in particolare coordinando   le   attivita'   dei   responsabili  dei  procedimenti, verificando e controllando l'attivita' dei dirigenti anche con potere sostitutivo  in  caso  di inerzia degli stessi; dispone l'adeguamento degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo in conformita' delle direttive eventualmente emanate dal rettore.                              Art. 48.            Personale dirigente e tecnico-amministrativo    1. L'Universita' nella sua autonomia definisce la pianta organica del   personale  dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario  al perseguimento dei propri fini istituzionali.    2.  Il  conferimento dell'incarico ai dirigenti nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale e' disposto con provvedimento del  direttore  amministrativo  tra  i  dirigenti  in servizio presso l'ateneo.  L'incarico  e'  a tempo determinato e puo' essere revocato con   atto   del   direttore   amministrativo,  previa  contestazione all'interessato.    3.   Il   personale   dirigente   collabora   con   il  direttore amministrativo,  assicurando  il  funzionamento  degli  uffici cui e' preposto  ed  e'  responsabile  della  relativa  gestione finanziaria tecnica  ed  amministrativa,  incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.    4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle  rispettive  aree  di  inquadramento nell'ambito degli uffici e delle strutture dell'universita' ai quali e' assegnato.                              Art. 49.                 Accesso alla qualifica di dirigente    L'accesso     alla    qualifica    di    dirigente    nell'ambito dell'universita'    avviene   per   concorso   per   esami,   indetto dall'Universita'  con  provvedimento  del  direttore amministrativo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. I criteri  di  ammissione e le modalita' di svolgimento dell'esame sono fissate  con  il  bando di concorso e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa vigente.                              Titolo VI                  Disposizioni finali e transitorie                              Art. 50.                       Modifiche dello statuto    1.  La facolta' di avanzare proposte di modifica dello statuto e' riservata  al  senato  accademico,  al consiglio di amministrazione e alle  strutture  didattiche  e  di  ricerca,  che  formalizzano  tali proposte con delibera assunta a maggioranza dei loro componenti. Alle modifiche  dello  statuto  provvede  con  decreto  il  rettore,  dopo l'approvazione   del   senato   accademico,  nella  sua  composizione integrale,  a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione.    2.   Le  modifiche  dello  statuto  sono  trasmesse  al  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per un parere  da  esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente  il  quale  vengono  emanate  con  decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.    3.  In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del senato accademico adottata  con  le  medesime maggioranze  e procedure di cui innanzi e quindi  emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.                              Art. 51.                          Cariche elettive    1.  Ai fini delle cariche elettive previste dal presente statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.    2.  Sono  eleggibili  alle  cariche previste dal presente statuto soltanto i professori di ruolo a tempo pieno.    3.   Se   non  diversamente  previsto  dal  presente  Statuto,  i rappresentanti  negli  organi  collegiali  durano  in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.    4.  I  rappresentanti  degli  studenti  durano in carica tre anni accademici.  Decadono,  in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno fuori   corso   o   con   la   perdita  della  qualita'  di  studente dell'Universita'.    5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.                              Art. 52.                          Incompatibilita'    1.  Le  cariche  di  rettore, pro-rettore, preside e direttore di dipartimento  sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva, ad eccezione di quelle riguardanti i dottorati di ricerca, i corsi di specializzazione  e  i master. La carica di direttore di dipartimento non  e'  incompatibile con quella di presidente di consiglio di corsi di studio.    2.  La  carica  di  membro del nucleo di valutazione di Ateneo e' incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Universita'.                              Art. 53.                          Silenzio assenso    In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati  dal presente statuto, questo e' da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.                              Art. 54.                    Mobilita' interna dei docenti    La  mobilita'  interna  dei professori e dei ricercatori di ruolo derivante  da  modifiche dell'assetto delle strutture didattiche e di ricerca  e'  deliberata  dal  senato  accademico,  sentiti  i docenti interessati.                              Art. 55.                     Inizio dell'anno accademico    Fatto  salvo  quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di  carattere  nazionale,  l'anno  accademico  dell'Universita' degli studi  del  Sannio  ha  inizio  il  1o novembre.  Le facolta' possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.                              Art. 56.                           D i s s e n s o    In  caso  di  dissenso,  quando sia richiesto il concorso di piu' organi  per  l'assunzione  di  una  delibera,  decide  l'organo della struttura superiore in maniera vincolante. In particolare, in caso di dissenso fra consigli di corso di studio della medesima classe decide il  consiglio  di  classe, in caso di dissenso fra consigli di classe della  stessa  facolta'  decide  il consiglio di facolta', in caso di dissenso  fra  consigli  di corso di studio o di classe e consigli di facolta' o fra piu' consigli di facolta' decide il senato accademico. Quando  il dissenso e' fra organi delle strutture didattiche e organi delle strutture di ricerca, decide il senato accademico.                              Art. 57.                            T e r m i n i    I  termini  per  la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo   quanto   previsto  dalla  normativa  vigente  o  da  norme  e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1o al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 53, salvo i casi di urgenza.                              Art. 58.                          Entrata in vigore    Il  presente  statuto  entra  in  vigore  il  quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.                              Art. 59.                      Disposizioni transitorie    1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente   statuto   cessano   alla   loro   scadenza   naturale.  Le incompatibilita' con i mandati in corso previste dal presente statuto hanno effetto a partire dalla medesima scadenza.    2.  Le  limitazioni  alla rieleggibilita' delle cariche elettive, quando  non  previste  dalla legge, si applicano alle cariche assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto.    3. L'adeguamento dell'Ateneo del Sannio al presente statuto sara' completato entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore.  |  
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