Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
DECRETO RETTORALE 4 luglio 2001 |
Approvazione dello statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato; Vista la deliberazione assunta nella seduta del 28 marzo 2001, con la quale il senato accademico integrato ha approvato lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ; Vista la deliberazione assunta nella seduta dell'11 aprile 2001, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto statuto; Vista la nota del 16 aprile 2001, prot. n. 3043, con la quale lo statuto di questa Universita' e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 2001, con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha formulato alcuni rilievi di legittimita' e/o di merito sugli articoli 13, comma 4, 14, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 1, 26, comma 2, 28, 35, commi 3 e 7, 36, comma 4, 39, comma 1, lettere k), l), m), n) e o), 50, commi 1 e 2, 53 e 54 dello statuto; Vista la deliberazione assunta nella seduta del 13 giugno 2001, con la quale il senato accademico integrato ha deliberato di non conformarsi ai predetti rilievi; Vista la deliberazione assunta nella seduta del 18 giugno 2001, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere contrario all'accoglimento dei predetti rilievi di legittimita' e/o di merito formulati dal Ministero; Attesa la necessita' di procedere all'emanazione dello statuto; Decreta: Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, allegato al presente decreto, per formarne parte integrante. Benevento, 4 luglio 2001 Il rettore: Cimitile |
| Allegato
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO STATUTO
Titolo I Principi e Fonti;
Art. 1- Compiti primari; Art. 2 - Comunita' universitaria; Art. 3 - Diritti fondamentali; Art. 4 - Rapporti con l'esterno; Art. 5 - Principi fondamentali; Art. 6 - Fonti. Titolo II Attivita' e strutture didattiche Capo I - Attivita' didattica
Art. 7 - Principi ispiratori della didattica; Art. 8 - Sistema didattico e corsi di studio; Art. 9 - Altre attivita' didattiche; Art. 10- Regolamento didattico di Ateneo e regolamenti delle strutture didattiche.
Capo II - Strutture didattiche
Art. 11 - Strutture didattiche; Sezione I - Facolta' Art. 12 - Facolta'; Art. 13 - Preside; Art. 14 -Consiglio di facolta'; Art. 15 - Commissione didattica; Sezione II - Corsi di studio
Art. 16 - Classi; Art. 17 - Consiglio di classe; Art. 18 - Corsi di studio ed i consigli di corso; Art. 19 - Consigli di corso di laurea e laurea specialistica; Art. 20- Corsi di specializzazione; Art. 21 - Dottorati di ricerca; Art. 22 - Master universitari. Titolo III Attivita' e strutture di ricerca Capo I - Disposizioni preliminari
Art.23 - Attivita' di ricerca; Art. 24 - Strutture di ricerca. Capo II - Dipartimenti Art. 25 - Dipartimenti; Art. 26 - Direttore di dipartimento; Art. 27 - Consiglio di dipartimento; Art. 28 - Giunta di dipartimento. Capo III - Centri e altre strutture Art. 29 - Centri di ricerca; Art. 30 - Altri centri; Art. 31 - Sistema bibliotecario. Titolo IV Organi di Ateneo Capo I - Disposizioni preliminari
Art. 32 - Organi di governo; Art. 33 - Altri organi. Capo II - Rettore Art. 34 - Rettore; Art. 35 - Elezioni del rettore; Art. 36- Prorettore e delegati. Capo III - Senato accademico Art. 37 - Senato accademico: composizione; Art. 38 - Senato accademico : funzioni. Capo IV - Consiglio di amministrazione Art. 39 - Consiglio di amministrazione: composizione; Art. 40 - Consiglio di amministrazione : funzioni. Capo V - Altri organi di Ateneo Art. 41 - Nucleo di valutazione di Ateneo; Art. 42 - Collegio dei revisori dei conti; Art. 43 - Consiglio degli studenti di Ateneo; Art. 44 - Difensore degli studenti. Titolo V Gestione e amministrazione Art. 45 - Formazione e professionalita'; Art. 46 - Compiti dell'amministrazione; Art. 47 - Il Direttore amministrativo; Art. 48 - Personale dirigente e tecnico- amministrativo; Art. 49 - Accesso alla qualifica di dirigente. Titolo VI Disposizioni finali e transitorie Art. 50 - Modifiche dello statuto; Art. 51 - Cariche elettive; Art. 52 - Incompatibilita'; Art. 53 - Silenzio assenso; Art. 54 - Mobilita' interna dei docenti; Art. 55 - Inizio dell'anno accademico; Art. 56 - Dissenso; Art. 57 - Termini; Art. 58 - Entrata in vigore; Art. 59 - Disposizioni transitorie. Titolo I Principi e fonti Art. 1. Compiti primari 1. L'Universita' degli studi del Sannio, di seguito denominata anche Universita' o Ateneo, e' una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico, che ha quali compiti istituzionali primari la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica. 2. L'Universita' e' fondata sulla inscindibile unione della didattica e della ricerca scientifica delle quali garantisce il libero esercizio, lo sviluppo e la diffusione. 3. L'Universita' persegue e garantisce: a) la inviolabilita' della liberta' di insegnamento e di ricerca e l'autonomia delle proprie strutture didattiche e scientifiche; b) la programmazione delle proprie attivita' e l'impegno delle proprie risorse per il permanente conseguimento di obiettivi di alta qualita' scientifica e formativa, anche attraverso il monitoraggio e la autovalutazione delle proprie capacita' e dei risultati raggiunti. Art. 2. Comunita' universitaria 1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettive la realizzazione e la permanenza all'interno dell'Ateneo di un alto livello di qualita' della vita accademica di tutte le componenti della comunita' universitaria, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per lo studio, il lavoro e la ricerca. 2. L'Universita' valorizza il contributo alla realizzazione dei propri fini istituzionali dei singoli membri della comunita' universitaria e delle loro libere associazioni ed assicura e regola tale contributo con i regolamenti di Ateneo e delle strutture scientifiche e didattiche. Art. 3. Diritti fondamentali 1. La comunita' dell'Universita' degli studi del Sannio, costituita dal concorso responsabile dei docenti e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, persegue i propri fini istituzionali con azioni ispirate all'obiettivo dello sviluppo della persona nel rispetto e nell'affermazione dei suoi diritti fondamentali. 2. L'Universita' promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio con iniziative autonome, cooperando con gli enti pubblici a cio' specificamente preposti e incentivando altri interventi pubblici o privati. In particolare, promuove la residenzialita' degli studenti. 3. L'Universita' si impegna a soddisfare le esigenze di orientamento degli studenti. 4. L'attivita' dell'Universita' si conforma ai principi di pubblicita' degli atti e di accesso ai documenti, di semplicita' e snellimento delle procedure, del controllo della regolarita' degli atti e verifica dei risultati raggiunti. 5. Ciascuna componente accademica ha diritto di riunirsi in assemblea. Art. 4. Rapporti con l'esterno 1. L'Universita' si riconosce, fra l'altro, come uno dei fattori primari dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania. In tale ruolo: a) promuove e sviluppa i rapporti con le istituzioni territoriali pubbliche e private, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica e tecnologica; b) assume come impegno irrinunciabile la cooperazione accademica, culturale, scientifica regionale, nazionale, europea ed internazionale, promuovendo la collocazione del proprio contributo e la propria presenza stabile nel sistema regionale e nazionale e nello spazio europeo comune dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 5. Principi fondamentali Il presente statuto dell'Universita' degli studi del Sannio e' adottato in armonia con i principi della Costituzione, in particolare con quelli sanciti negli articoli 2, 3, 9, 33 e 34, e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario. Art. 6. F o n t i 1. Le attivita' dell'Universita' degli studi del Sannio sono regolate, oltre che dalla legge e dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca. 2. Sono regolamenti di Ateneo: a) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; b) il regolamento didattico di Ateneo; c) il regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca; d) il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione; e) il regolamento generale di Ateneo. 3. I regolamenti di cui ai punti a) e d) sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico; i regolamenti di cui ai punti b), c) ed e) sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione in prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle deliberazioni successive. I regolamenti sono emanati dal rettore dopo l'approvazione degli organi competenti. 4. Le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca previste dal presente statuto e dotate di autonomia di gestione o di bilancio, sono regolate da uno specifico regolamento di struttura in conformita' con quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture e i loro eventuali e successivi aggiornamenti sono emanati con decreto del rettore, dopo l'approvazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione a cui sono sottoposti dalle strutture competenti secondo le procedure e le modalita' definite da questo stesso statuto. Titolo II Attivita' e strutture didattiche Capo I - Attivita' didattica Art. 7. Principi ispiratori della didattica 1. L'Universita' degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della societa', organizza attivita' e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonche' dei titoli di studio universitari che la certificano. 2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attivita' e dei servizi didattici sono ispirate: a) ai criteri ed ai piu' elevati livelli di qualita' nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria; b) al diritto di accesso e di frequenza degli studenti; c) alla mobilita' nazionale, europea ed internazionale degli studenti; d) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio; e) all'orientamento e al tutorato finalizzati a minimizzare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi; f) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici. Art. 8. Sistema didattico e corsi di studio 1. L'Universita' del Sannio persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema didattico fondato su una molteplicita' di cicli di corsi di studio, ciascuno caratterizzato da una definita durata temporale e, quando previsto, da un predefinito numero di crediti formativi universitari (cfu). In particolare i cicli di studio sono: a) il corso di laurea; b) il corso di master di primo livello, post-laurea, non inferiore a 60 cfu; c) il corso di laurea specialistica; d) il ciclo di master di secondo livello, post-laurea-specialistica, non inferiore a 60 cfu; e) la scuola di specializzazione, organizzata in coerenza con le direttive dell'Unione europea e le leggi in materia; f) il dottorato di ricerca. 2. I cicli di studio del sistema didattico dell'Universita' degli studi del Sannio rispettano le norme ed i vincoli dettati dalle leggi, dai decreti ministeriali in materia, dal regolamento didattico di Ateneo. In particolare, i corsi di laurea e di laurea specialistica, comunque denominati, sono istituiti nell'ambito delle classi di corsi di studio definite dai decreti ministeriali e nel rispetto dei vincoli dettati da tali definizioni. 3. In coerenza col proprio sistema didattico, l'Universita' rilascia titoli di studio di laurea, laurea specialistica, master di primo livello, master di secondo livello, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Il titolo di studio viene conseguito al termine del relativo ciclo di studio attivato dall'Universita', in osservanza dei decreti ministeriali e, per la laurea e la laurea specialistica, nell'ambito della classe di appartenenza. 4. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la sua dichiarazione di politica europea in materia di istruzione nel quadro del programma Socrates/Erasmus, l'Universita' aderisce ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio. Art. 9. Altre attivita' didattiche L'Universita' puo' attivare, secondo le modalita' e la disciplina definite dal regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati: a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi cicli di studio; b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; c) cicli di studio in concorso con altri atenei italiani ed esteri sulla base di convenzioni o regolamenti consortili. Art. 10. Regolamento didattico di Ateneo e regolamenti delle strutture didattiche 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, e' redatto nel rispetto del presente statuto, delle disposizioni di legge e dei decreti ministeriali ed e' sottoposto alla approvazione del MURST prima della sua emanazione. In applicazione dei principi di cui al precedente art. 7, comma secondo, lettera e), del presente statuto, il regolamento didattico di Ateneo deve definire i servizi di Ateneo di coordinamento e supporto alle attivita' di orientamento e tutorato. 2. I regolamenti delle strutture didattiche, redatti nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e delle altre strutture didattiche cui afferiscono, specificano gli aspetti organizzativi delle classi e dei corsi di studio. I regolamenti delle strutture didattiche debbono definire l'organizzazione e la disciplina delle attivita' di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici di Ateneo. 3. I suddetti regolamenti disciplinano, altresi', le attivita' di monitoraggio e valutazione della didattica che vengono affidate alle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 12, comma 3 del decreto ministeriale n. 509/1999, coordinate da una commissione didattica paritetica di Ateneo appositamente istituita dal senato accademico, sentito il parere del nucleo di valutazione di Ateneo, che ne fissa funzioni e composizione. Capo II - Strutture didattiche Art. 11. Strutture didattiche Il sistema didattico dell'Universita' del Sannio e' composto dalle seguenti strutture: a) le facolta'; b) le classi di corso di studio; c) i corsi di studio; d) le altre strutture previste dal regolamento didattico di Ateneo per realizzare i servizi didattici stabiliti dalla normativa vigente e dal presente statuto. Sezione I - Facolta' Art. 12. Facolta' 1. La facolta' e' la struttura entro la quale i professori e i ricercatori di ruolo svolgono la propria attivita' didattica. 2. Su iniziativa del senato accademico e nel rispetto della normativa vigente possono essere istituite nuove facolta'. Ad ogni facolta' deve afferire almeno una classe di corso di studio. 3. L'afferenza di una classe di corso di studio ad una facolta' e' definita dal senato accademico, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e in coerenza con il regolamento didattico di Ateneo. Una medesima classe di corso di studio puo' afferire ad una sola facolta'. 4. Sono organi delle facolta': il preside, il consiglio di facolta' e la commissione didattica paritetica. Art. 13. P r e s i d e 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni. Vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'. Esercita, inoltre, tutte le competenze attribuitegli dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno di ruolo e fuori ruolo della facolta' ed e' nominato con decreto del rettore. 3 Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 4. Il preside viene eletto dal consiglio di facolta'. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive a maggioranza dei votanti. La convocazione del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' effettuata, sentito il preside uscente, dal decano della facolta' o, in caso di sua assenza o impedimento o di coincidenza con il preside, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno venti giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato o di cessazione anticipata del mandato precedente. In quest'ultimo caso la convocazione del consiglio deve aver luogo entro quaranta giorni dalla cessazione e fino al rinnovo della carica le funzioni di preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano come sopra precisato. Il consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' presieduto dal decano che lo ha convocato. 5. Al preside e' corrisposta un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 14. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo afferente alla facolta', da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta'. I rappresentanti dei ricercatori sono pari ad 1/3 dei professori di ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 20 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in consiglio. La rappresentanza dei ricercatori dura in carica tre anni e viene adeguata all'inizio di ogni anno accademico per lo scorcio del triennio con elezioni integrative. La rappresentanza degli studenti dura in carica due anni e viene adeguata all'inizio di ogni anno accademico per lo scorcio del triennio facendo scorrere le graduatorie dei non eletti. 2. I consigli di facolta' adottano i provvedimenti necessari al funzionamento della facolta' ed esercitano le funzioni stabilite dal regolamento didattico, in accordo con quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente; assicurano il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla facolta' medesima e dalle strutture didattiche che ne fanno parte. 3. I consigli di facolta', sentiti i consigli di classe e i dipartimenti interessati, provvedono: a) a formulare la definizione del fabbisogno finanziario da proporre agli organi di Ateneo; b) a definire e ad aggiornare l'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base delle risorse finanziarie disponibili per la facolta'; c) alla ripartizione dei posti vacanti disponibili di professori e ricercatori tra le classi, in coerenza con il programma di attivita' e di sviluppo definito dal senato accademico. 4. I consigli di facolta' provvedono, su conforme parere dei consigli di classe e tenuto conto delle esigenze di ricerca scientifica espresse dai dipartimenti, all'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e alle conseguenti procedure di copertura. Le relative delibere sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. 5. I consigli di facolta', sentite le strutture didattiche e di ricerca di appartenenza, autorizzano i congedi per motivi di studio dei docenti. D'intesa con i consigli di classe e anche su proposta degli studenti, organizzano attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti. Art. 15. Commissione didattica Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal preside o da un suo delegato. Essa e' composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti per ogni classe di studio attivata e ha il compito di valutare l'attivita' didattica e assolvere le funzioni previste dal presente statuto. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facolta', tenendo conto dei vari corsi di studio attivati . Sezione II - Corsi di studio Art. 16. Le classi 1. Le classi di studio raggruppano l'insieme dei corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati e garantiscono i loro comuni obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili. Art. 17. Consiglio di classe 1. Il consiglio di classe e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli studenti che fanno parte dei consigli dei corsi di studio afferenti alla classe. 2. I consigli di classe eleggono al loro interno un presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilita', fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalita' di elezione sono previste dai regolamenti didattici delle classi. Al presidente puo' essere corrisposta una indennita' di carica, anche facendo ricorso al fondo per l'incentivazione della docenza. 3. Le funzioni del consiglio di classe sono assunte dal consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica quando sia attivato un solo corso di laurea o di laurea specialistica all'interno di ciascuna classe. 4. I consigli di classe avanzano proposte: a) sugli ordinamenti didattici dei corsi, b) sull'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari delle disponibilita' dei posti di docenti e ricercatori assegnati alle classi; c) sulla copertura dei carichi didattici, sentito il parere dei consigli di corso; d) sulla coerenza dei regolamenti didattici e del manifesto degli studi con i vincoli di classe ai corsi di studio. 5. Le proposte relative all'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e alle conseguenti procedure di copertura sono assunte dal consiglio di classe a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Art. 18. Corsi di studio ed i consigli di corso 1. I corsi di studio sono i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistici e i corsi di specializzazione. 2. Ogni corso di laurea e di laurea specialistica puo' essere attivato solo se ad esso afferiscono un numero minimo di professori e di ricercatori di ruolo stabilito dal regolamento didattico di Ateneo. Tale numero deve essere comunque adeguato alle esigenze didattiche dei rispettivi corsi. Un corso viene disattivato qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti risulti inferiore a quello previsto. 3. I corsi di laurea e di laurea specialistica possono essere articolati in piu' curricula, corrispondenti a profili di uscita differenziati, di cui sara' fatta menzione in apposito certificato. 4. I consigli di corso di studio eleggono al loro interno un presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilita', fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalita' di elezione sono previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Al presidente puo' essere corrisposta una indennita' di carica, anche facendo ricorso al fondo per l'incentivazione della docenza. Art. 19. Consigli di corso di laurea e laurea specialistica 1. I consigli di corso di laurea o di laurea specialistica sono costituiti dai professori di ruolo e da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso, dai ricercatori afferenti al corso incaricati di un insegnamento, nonche' da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso medesimo e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra il personale in servizio presso le facolta' cui afferiscono i corsi di laurea e laurea specialistica. Tale rappresentante puo' fare parte di piu' di un corso di laurea ed ha diritto di voto solo per questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti dei ricercatori sono pari al 20 per cento dei professori di ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 15 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in consiglio. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico. Possono essere invitati alle adunanze del consiglio, con voto consultivo e limitatamente all'organizzazione dell'attivita' didattica, i docenti ufficiali dei corsi d'insegnamento. 2. Ogni professore e ogni ricercatore di ruolo puo' far parte di un solo consiglio di corso di laurea dello stesso livello. Puo' fare contemporaneamente parte di un consiglio di corso di laurea e di un consiglio di corso di laurea specialistica. 3. I consigli di corso hanno le seguenti funzioni: a) definiscono e aggiornano il regolamento didattico del corso; b) organizzano e realizzano le attivita' didattiche del corso assolvendo tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal suddetto regolamento; c) supportano l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica; d) garantiscono il funzionamento della commissione paritetica di corso e ne acquisiscono il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi. Art. 20. Corsi di specializzazione 1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative. 2. L'istituzione di corsi di specializzazione e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo. 3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi di specializzazione. Art. 21. Dottorati di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso universita' ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione. 2. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal senato accademico su proposta di almeno dieci professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno tre siano docenti di prima fascia, per un numero di docenti di prima o seconda fascia complessivamente non inferiore a sette, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo. 3. L'Universita' puo' costituire o partecipare a corsi di dottorato nazionali e internazionali. 4. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi. Tali regolamenti devono comunque prevedere e definire la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali del corso di dottorato. Art. 22. Master universitari 1. I master sono titoli accademici rilasciati alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di primo e di secondo livello. 2. L'istituzione dei corsi di master universitario e' deliberata dal senato accademico, su proposta dei consigli di facolta' inclusiva del relativo ordinamento didattico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo. 3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di master sono contenute, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi di master, per quanto non previsto dalla vigente normativa. Titolo III Attivita' e strutture di ricerca Capo I - Disposizioni preliminari Art. 23. Attivita' di ricerca 1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario. 2. L'Universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. 3. L'Universita' programma, anche mediante piani di sviluppo, le attivita' di ricerca e ne valuta i risultati mediante appositi organismi. Art. 24. Strutture di ricerca Sono strutture di ricerca: a) i dipartimenti; b) i centri di ricerca; c) altri centri. Capo II - Dipartimenti Art. 25. Dipartimenti 1.L'Universita' si articola in dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un dipartimento. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni. 2. I dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo. I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite dal regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un dipartimento e' di dodici tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno sette siano professori di ruolo e, di tali sette, non meno di tre di prima fascia. 3. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo e di una dotazione ordinaria assegnata dal consiglio di amministrazione. 4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, ferma restando la liberta' di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi fondi. In particolare i dipartimenti svolgono le seguenti attivita': a) promuovono l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attivita'; b) cooperano alle attivita' didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, con riferimento ai corsi di studio, ai master e ai dottorati di ricerca; c) avanzano proposte alla facolta', nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore di ruolo e, su richiesta delle facolta', possono concorrere con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori; d) esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. e) possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio. 5. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio; c) la giunta, quando prevista dal regolamento di dipartimento. Art. 26. Direttore di dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. E' responsabile con il segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. Ha la responsabilita' dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del dipartimento. 2. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e, in caso di indisponibilita', tra i professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia, afferenti al dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. 3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta. 4. Il direttore puo' designare un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal regolamento del dipartimento. Il sostituto e' nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore. 5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte dal decano dei professori di ruolo, afferenti al dipartimento medesimo, che provvede a convocare il consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del dipartimento. 6. Al direttore puo' essere corrisposta, su delibera del consiglio di dipartimento e a carico dei fondi del dipartimento, un'indennita' di carica, determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 27. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio e' composto dai professori e dai ricercatori di ruolo, nonche' da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei ricercatori a termine ciascuna pari al 10 per cento dei suddetti professori e ricercatori di ruolo. Ne fa parte, altresi', il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il regolamento del dipartimento fissa il numero e le modalita' di designazione dei rappresentanti nel consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti. 2. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni del consiglio e' regolata dalla normativa vigente. 3. Il consiglio del dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attivita' del dipartimento. In particolare, il consiglio svolge le seguenti attivita': a) approva il regolamento entro tre mesi dalla costituzione del dipartimento; b) promuove le attivita' del dipartimento; c) decide le forme di partecipazione del dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei dottorati di ricerca; d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo; e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale; f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilita' di attuazione e congruenza con le finalita' istituzionali del dipartimento; h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. Art. 28. Giunta di dipartimento 1. La giunta, se prevista dal regolamento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio. In caso di necessita' e di urgenza puo' adottare delibere di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva. Se la giunta non e' istituita, tale potere spetta al direttore. 2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. La composizione, le modalita' di elezione, le competenze e le regole di funzionamento della giunta sono determinate dal regolamento di dipartimento. Capo III - Centri e altre strutture Art. 29. Centri di ricerca 1. Il senato accademico, di concerto con il consiglio di amministrazione, puo' istituire centri di eccellenza di ricerca, centri di ricerca interdipartimentali e centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che possono coinvolgere, anche per l'impegno finanziario, piu' dipartimenti anche di diversi Atenei. 2. L'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni. 3. I centri hanno autonomia gestionale e di bilancio, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio. 4. Le modalita' per l'organizzazione e per il funzionamento dei centri sono contenute nelle proposte istitutive approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Art. 30. Altri centri 1. Il senato accademico, di concerto con il consiglio di amministrazione, puo' istituire centri di servizio e centri di servizio per la didattica e/o per la ricerca. L'istituzione e il funzionamento dei centri di servizio per la didattica e per la ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni. 2. Le modalita' per l'organizzazione e per il funzionamento dei centri sono contenute in apposito regolamento, approvato dal senato accademico di concerto con il consiglio di amministrazione nella fase di istituzione. 3. I centri possono essere di facolta', di Ateneo o interuniversitari. Essi sono dotati di autonomia organizzativa, possono essere dotati di autonomia di bilancio o essere semplicemente dei centri di allocazione delle risorse, che rispondono dei risultati attribuiti in sede di programmazione budgetaria. Se dotati di autonomia di bilancio, possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attivita' per conto terzi e ad essi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'organizzazione delle strutture dipartimentali. Art. 31. Il sistema bibliotecario 1. Le biblioteche di dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita', volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita'. 2. Il consiglio di amministrazione puo' istituire una biblioteca di Ateneo su proposta del senato accademico. Per quanto concerne la loro struttura e la loro organizzazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai centri di servizio. 3. L'Universita' puo' aderire a programmi di servizi bibliotecari interuniversitari. 4. I principi e gli indirizzi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da un apposito regolamento. Titolo IV Organi di Ateneo Capo I - Disposizioni preliminari Art. 32. Organi di governo Sono organi dell'Universita': a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione. Art. 33. Altri organi Sono altri organi di Ateneo: a) il Nucleo di valutazione; b) il Collegio dei revisori dei conti; c) il Consiglio degli studenti; d) il Difensore degli studenti. Capo II - Rettore Art. 34. R e t t o r e 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia, assicurando che le azioni e le decisioni di tutti gli organi dell'Ateneo siano conformi alla legge, allo statuto e ai regolamenti. Convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al senato accademico o al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva. 2. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. 3. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. Art. 35. Elezioni del rettore 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. 2. Il rettore dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta'; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione; d) a tre rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno. 4. Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. 5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. 6. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte dal prorettore. Il decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e' inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica e' assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i due anni accademici successivi. Art. 36. Prorettore e delegati 1. Il rettore nomina il prorettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di impedimento o di assenza del rettore, il prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni. 2. Al prorettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. 3. Il prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. 4. Il rettore puo' delegare proprie funzioni a professori e ai ricercatori di ruolo dell'Universita'. Capo III - Senato accademico Art. 37. Senato accademico: composizione 1. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) i presidi delle facolta'; d) i direttori di dipartimento, in numero non superiore al numero dei presidi; e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; f) il presidente ed il vicepresidente del consiglio degli studenti di Ateneo. 2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 3. Nel caso in cui i direttori di dipartimento siano in numero superiore a quello dei presidi, essi, riuniti in collegio, designano i loro rappresentanti nel senato accademico. 4. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e' designato dall'assemblea del personale durante un'apposita adunanza convocata dal direttore amministrativo. 5. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio degli studenti hanno diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti l'organizzazione didattica, gli spazi destinati alla didattica e il diritto allo studio. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo ha diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo. La partecipazione degli studenti e del rappresentante del personale non e' utile alla determinazione della validita' della seduta per le questioni su cui non hanno diritto di voto. 6. Il senato accademico autodisciplina il proprio funzionamento. Art. 38. Senato accademico: funzioni 1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Universita', sulle cui attivita' esercita funzioni di alta vigilanza. 2. Il senato accademico svolge le seguenti funzioni generali: a) elabora il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica, tenendo conto, altresi', delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo, e lo approva previo parere, per quanto di competenza, del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti di Ateneo; b) definisce gli indirizzi culturali e scientifici per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attivita' didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi; c) indica al consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il funzionamento tra le strutture per la ricerca e per la didattica sulla base delle proposte da esse avanzate; d) indica al consiglio di amministrazione la ripartizione tra le facolta' delle risorse finanziarie destinate alla copertura di posti di professori e di ricercatori di ruolo sulla base di criteri coerenti con il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita'; e) determina i criteri di funzionalita' complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale tecnico-amministrativo; f) esprime parere sul bilancio di previsione; g) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 3. Nell'ambito delle attivita' di ricerca dell'Universita' il senato accademico svolge le seguenti funzioni: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca dell'Universita'; b) determina la ripartizione dei fondi in bilancio destinati alla ricerca; c) delibera in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonche', sentito il dipartimento da ciascuno prescelto, dirime eventuali controversie in ordine alle afferenze. 4. Nell'ambito delle attivita' didattiche dell'Universita' il senato accademico svolge le seguenti funzioni: a) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture; b) sentite le strutture didattiche interessate, programma gli accessi ai corsi di studio; c) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico; d) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonche' dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti; e) assegna le classi di corso di studio alle facolta': f) approva il regolamento didattico d'Ateneo secondo la normativa vigente e ogni altro regolamento previsto dal presente statuto ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture; g) determina i criteri di attribuzione delle risorse per le attivita' culturali dell'Universita', per i professori supplenti e a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i dottorati di ricerca, per i corsi di specializzazione e per l'istituzione di assegni di ricerca e di borse di studio e di addestramento; h) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti. Capo IV - Consiglio di amministrazione Art. 39. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo, che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante; d) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia; e) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia; f) quattro rappresentanti dei ricercatori di ruolo; g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; h) sei studenti eletti dal consiglio degli studenti nel suo seno; i) un membro designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; j) un membro designato dal consiglio nazionale delle ricerche; k) il presidente della regione Campania o l'assessore competente per l'Universita'; l) il presidente dell'amministrazione provinciale di Benevento o l'assessore competente per l'Universita'; m) il sindaco di Benevento o l'assessore competente per l'Universita'; n) il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento; o) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Universita' in misura annuale fissata dallo stesso consiglio di amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita'. 2. Qualora i membri di cui alla lettera o) siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori di ruolo saranno aumentate nell'ordine di una unita' per ogni rappresentante di ente. 3. I membri di cui alle lettere i), j), k), l), m), n) ed o) non concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle adunanze. 4. I membri di cui alle lettere d) e), f), g) e h) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori di ruolo a tempo pieno. 5. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate da regolamento. 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. 7. I membri elettivi del consiglio di amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Art. 40. Il consiglio di amministrazione: funzioni 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo e di governo dell'Universita' in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale. 2. In particolare il consiglio di amministrazione: a) sentito il senato accademico ed in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo; b) sentito il senato accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il piano edilizio assegnando le risorse per i relativi interventi attuativi; c) sulla base delle indicazioni del senato accademico, provvede alla destinazione delle risorse edilizie e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative; d) in coerenza con i criteri fissati dal senato accademico, delibera la pianta organica del personale tecnico-amministrativo; e) sentito il senato accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; f) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti; g) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del direttore amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni; h) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del direttore amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni; i) sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. Capo V - Altri organi di Ateneo Art. 41. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo collegiale composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Non meno dell'80 % dei suoi membri deve essere costituita da persone esterne all'Universita' degli studi del Sannio. La nomina e' disposta dal rettore, sentito il Senato accademico. 2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' istituito con funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante proprio personale tecnico-amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 4. Il nucleo svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla normativa vigente. In particolare acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario. 5. Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni. 6. Ai membri del nucleo di valutazione di Ateneo e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Art. 42. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Un membro e' scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, il quale assume le funzioni di presidente. Gli altri due membri effettivi e i due supplenti sono scelti tra i funzionari del M.U.R.S.T. o del Ministero del tesoro o tra esperti di provata qualificazione in materia amministrativa e contabile o tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo, che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'. 2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni. 3. Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilita'. Art. 43. Consiglio degli studenti di Ateneo 1. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' composto: a) da quattro studenti per ogni facolta', eletti dagli studenti iscritti alla stessa facolta'; b) da un numero di studenti pari al totale degli studenti della precedente lettera a), eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo. Essi durano in carica tre anni accademici e non sono rieleggibili. 2. Le modalita' di elezione del consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. La prima adunanza del consiglio e' convocata dal rettore. 3. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. Il presidente lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il presidente ed il vicepresidente sono membri del senato accademico. 4. Il consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del consiglio di amministrazione. 5. Il funzionamento del consiglio degli studenti e' stabilito da apposito regolamento predisposto dal consiglio medesimo. 6. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' organo consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti: a) indirizzi concernenti la disciplina delle attivita' e dei servizi didattici; b) tasse e contributi degli studenti; c) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi; d) criteri di attuazione del diritto allo studio; e) criteri di organizzazione delle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti. 7. Il consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Universita' sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle liberta', alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Art. 44. Difensore degli studenti 1. Il difensore e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su una lista di personalita' accademiche (almeno due) proposta dal consiglio degli studenti. Dura in carica per un periodo di tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi. 2. Il difensore assiste il corpo studentesco nell'esercizio dei suoi diritti e per ricevere eventuali reclami. Il difensore, che ha diritto di compiere accertamenti, informa periodicamente il rettore e investe delle questioni gli organi accademici competenti. Gli studenti hanno diritto all'anonimato. 3. Il difensore degli studenti usufruisce di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione. Titolo V Gestione e amministrazione Art. 45. Formazione e professionalita' L'Universita' promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale. Art. 46. Compiti dell'amministrazione In conformita' al principio generale della separazione tra funzione di indirizzo e controllo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Universita', nel rispetto della vigente normativa in materia e dei regolamenti di Ateneo e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative mediante autonomi poteri di spesa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Art. 47. Il Direttore amministrativo 1. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, ad un dirigente dell'Universita' del Sannio o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo ad amministrazioni pubbliche, previo nullaosta dell'amministrazione di appartenenza. 2. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attivita' di competenza o per altri gravi circostanze accertate. 3. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'Universita' ed e' responsabile dell'organizzazione utilizzazione e amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle stesse; dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo; esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico- amministrativo anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, in particolare coordinando le attivita' dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attivita' dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; dispone l'adeguamento degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo in conformita' delle direttive eventualmente emanate dal rettore. Art. 48. Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. L'Universita' nella sua autonomia definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale e' disposto con provvedimento del direttore amministrativo tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere revocato con atto del direttore amministrativo, previa contestazione all'interessato. 3. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo, assicurando il funzionamento degli uffici cui e' preposto ed e' responsabile della relativa gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e delle strutture dell'universita' ai quali e' assegnato. Art. 49. Accesso alla qualifica di dirigente L'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito dell'universita' avviene per concorso per esami, indetto dall'Universita' con provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I criteri di ammissione e le modalita' di svolgimento dell'esame sono fissate con il bando di concorso e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa vigente. Titolo VI Disposizioni finali e transitorie Art. 50. Modifiche dello statuto 1. La facolta' di avanzare proposte di modifica dello statuto e' riservata al senato accademico, al consiglio di amministrazione e alle strutture didattiche e di ricerca, che formalizzano tali proposte con delibera assunta a maggioranza dei loro componenti. Alle modifiche dello statuto provvede con decreto il rettore, dopo l'approvazione del senato accademico, nella sua composizione integrale, a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione. 2. Le modifiche dello statuto sono trasmesse al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 3. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del senato accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Art. 51. Cariche elettive 1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari. 2. Sono eleggibili alle cariche previste dal presente statuto soltanto i professori di ruolo a tempo pieno. 3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici. Decadono, in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno fuori corso o con la perdita della qualita' di studente dell'Universita'. 5. Ai fini dell'applicazione del presente statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso. Art. 52. Incompatibilita' 1. Le cariche di rettore, pro-rettore, preside e direttore di dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva, ad eccezione di quelle riguardanti i dottorati di ricerca, i corsi di specializzazione e i master. La carica di direttore di dipartimento non e' incompatibile con quella di presidente di consiglio di corsi di studio. 2. La carica di membro del nucleo di valutazione di Ateneo e' incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Universita'. Art. 53. Silenzio assenso In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente statuto, questo e' da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 54. Mobilita' interna dei docenti La mobilita' interna dei professori e dei ricercatori di ruolo derivante da modifiche dell'assetto delle strutture didattiche e di ricerca e' deliberata dal senato accademico, sentiti i docenti interessati. Art. 55. Inizio dell'anno accademico Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Universita' degli studi del Sannio ha inizio il 1o novembre. Le facolta' possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica. Art. 56. D i s s e n s o In caso di dissenso, quando sia richiesto il concorso di piu' organi per l'assunzione di una delibera, decide l'organo della struttura superiore in maniera vincolante. In particolare, in caso di dissenso fra consigli di corso di studio della medesima classe decide il consiglio di classe, in caso di dissenso fra consigli di classe della stessa facolta' decide il consiglio di facolta', in caso di dissenso fra consigli di corso di studio o di classe e consigli di facolta' o fra piu' consigli di facolta' decide il senato accademico. Quando il dissenso e' fra organi delle strutture didattiche e organi delle strutture di ricerca, decide il senato accademico. Art. 57. T e r m i n i I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1o al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 53, salvo i casi di urgenza. Art. 58. Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 59. Disposizioni transitorie 1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto cessano alla loro scadenza naturale. Le incompatibilita' con i mandati in corso previste dal presente statuto hanno effetto a partire dalla medesima scadenza. 2. Le limitazioni alla rieleggibilita' delle cariche elettive, quando non previste dalla legge, si applicano alle cariche assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto. 3. L'adeguamento dell'Ateneo del Sannio al presente statuto sara' completato entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore. |
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