| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 20 luglio 2001 |  
| Disposizioni  in  materia di determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati. (Provvedimento n. 1915/G). |  
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                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
    Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato;  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati  delle  imprese di assicurazioni ed in particolare l'art. 18,  comma  2,  che  attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire con proprio  provvedimento le modalita' ed i metodi per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati;  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in particolare  l'art.  64,  comma  3,  che  attribuisce all'Agenzia del territorio   la   funzione  di  gestire  l'osservatorio  del  mercato immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che  puo'  offrire direttamente sul mercato;  Ritenuta la necessita' di stabilire i suddetti metodi che, ai sensi dell'art.  18, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 173/1997, dovranno  essere  indicati  nella  nota  integrativa  al  bilancio di esercizio;
                                Dispone:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione
    1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione individuato dall'art.   1   del  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, determinano  il  valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i metodi e le modalita' stabiliti nel presente provvedimento.  2.   Le   disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento  si applicano  anche  ai  fini della determinazione del valore di mercato dei  terreni  e  fabbricati  di proprieta' delle societa' immobiliari nelle quali l'impresa di assicurazione detenga piu' del cinquanta per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o  la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per  uso  industriale  o commerciale o per l'esercizio dell'attivita' agricola.  |  
|   |                                 Art. 2.                  Definizione di valore di mercato
    1.  Per  valore  di  mercato  si intende il prezzo al quale il bene immobiliare  puo'  essere venduto al momento della valutazione con un contratto  privato tra un venditore ed un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioe' tali che:    entrambe   le   parti  agiscano  in  condizioni  di  uguaglianza, liberamente, prudentemente ed in modo informato;    sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura  del  bene,  per  espletare  le  pratiche per commercializzare l'immobile,   condurre   le  trattative,  definire  il  prezzo  e  le condizioni e per la stipula dell'atto;    le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;    il   bene   formi  oggetto  di  un'offerta  sul  mercato  per  un ragionevole lasso di tempo;    il  venditore  non  sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione  economico-finanziaria  a dover necessariamente realizzare l'operazione;    l'acquirente  non  abbia  un  interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.  |  
|   |                                 Art. 3.                     Modalita' delle valutazioni
    1.  Il  valore di mercato e' determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato.  2. La valutazione di piu' cespiti puo' essere effettuata in maniera congiunta   qualora   gli   stessi  abbiano  destinazione  funzionale unitaria;   tale   circostanza   e'  adeguatamente  illustrata  nella relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 9.  |  
|   |                                 Art. 4.                   Periodicita' delle valutazioni
    1.  La  valutazione dei terreni e fabbricati deve essere aggiornata in  presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel  mercato  omogeneo  di  riferimento  e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.  |  
|   |                                 Art. 5.                Determinazione del valore di mercato
    1. Il valore di mercato dei terreni e fabbricati e' determinato con l'ausilio  di  metodologie  di  tipo patrimoniale. In particolare, lo stesso  e'  individuato  in  base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro redditivita'.  2.  Per  gli  immobili  concessi in locazione la determinazione del valore  di  mercato  tiene conto del canone di locazione in relazione alla  data  di  scadenza  del  contratto,  alle eventuali clausole di revisione del canone ed alle ipotesi di revisione dello stesso.  3.  Il  valore  di mercato e' determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprieta' del bene e di ogni altra spesa.  |  
|   |                                 Art. 6.    Caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni immobili
    1.   Si  considerano  caratteristiche  di  tipo  intrinseco  quelle attinenti   alla   materialita'  del  bene  (tipo  e  qualita'  della costruzione, condizioni di conservazione ecc.).  2.  Sono  caratteristiche  di  tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori  esterni  al bene quali, ad esempio, quelle di tipo giuridico (vincoli urbanistici, diritti di godimento altrui, ecc.) ed economico (costi di manutenzione, redditivita', ecc.).  3.   Rientrano   tra  le  caratteristiche  di  tipo  estrinseco  le possibilita'  di destinazioni di uso del cespite alternative rispetto a  quella  attuale, a condizione che le caratteristiche dello stesso, oggettivamente valutate, lo consentano.  |  
|   |                                 Art. 7.                       Valutazione comparativa
    1.   Qualora   siano   disponibili   informazioni   attendibili  ed adeguatamente  documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello  oggetto  di  valutazione,  il  valore del cespite puo' essere determinato   tenendo   conto   dei  suddetti  prezzi,  operando  gli aggiustamenti  necessari  in relazione alle caratteristiche del bene, alla  sua  redditivita'  e  ad ogni ulteriore elemento che si ritiene rilevante.  2.  L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente e' consentita a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione  presentino  un  sufficiente  grado  di  omogeneita' con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.  |  
|   |                                 Art. 8.                          Casi particolari
    1.  Il  valore  di  mercato  di un terreno o fabbricato concesso in locazione  con facolta' di acquisto e' determinato, per la durata del contratto,  attualizzando  i  canoni  di  locazione  ed  il valore di riscatto   del   cespite,   secondo   un  tasso  individuato  facendo riferimento  al  rendimento  di attivita' finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In  alternativa,  il  valore  di  mercato  puo' essere individuato in misura  pari  al  valore  di  mercato  al momento in cui il terreno o fabbricato  e'  concesso  in  locazione,  ridotto  della quota-parte, maturata  al  momento  della  valutazione,  della  differenza  tra il predetto  valore  di  mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto.  2. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione e' determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e  dei  costi  sostenuti  fino  alla  data  della  valutazione  o, in alternativa,  al  valore  di  mercato del fabbricato al termine della costruzione  dedotti  i  costi  che  si  dovranno  sostenere  per  il completamento dello stesso.  |  
|   |                                 Art. 9.                         Relazioni di stima
    1.  Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto di cui all'art. 10 contenente,  tra  l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione delle   sue   principali   caratteristiche,  la  sua  ubicazione,  la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditivita'.  2.  La  relazione  di  stima  deve  essere particolareggiata e deve esporre,  con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle  scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato.  3.  L'esperto  motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.  4.  Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la  propria responsabilita', deve attestare di aver bene e fedelmente proceduto  alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verita'.  |  
|   |                                Art. 10.                            E s p e r t i
    1.  Le  imprese  di cui all'art. 1, comma 1, affidano l'incarico di determinare  il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti iscritti   ininterrottamente   da  almeno  cinque  anni  in  un  albo professionale  la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili.  2.  Gli  esperti incaricati devono essere in possesso dei requisiti di   onorabilita'   previsti  per  gli  esponenti  delle  imprese  di assicurazione  ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n. 174 e dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.  3.  L'incarico  puo'  essere  affidato  ad  una persona giuridica a condizione che:    la  societa'  sia  dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume;    nell'oggetto  sociale  della stessa sia espressamente prevista la valutazione di beni immobili;    le  relazioni  di  stima  di cui all'art. 9 siano sottoscritte da almeno  un  amministratore  in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.  4.  L'affidamento  dell'incarico forma oggetto di deliberazione del competente   organo   amministrativo   dell'impresa   (consiglio   di amministrazione o comitato esecutivo) il quale accerta:    il  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2 e delle condizioni di cui al comma 3;    che i soggetti incaricati siano dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito.  |  
|   |                                Art. 11.                       Giudizio di congruita'
    1.  L'ISVAP,  ove lo ritenga opportuno, puo' disporre che l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, incarichi l'Agenzia per il territorio, di cui  all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  di  esprimere un giudizio di congruita' tecnico-economica sulla relazione di stima di cui all'art. 9.  2.  Le  spese per il giudizio dell'Agenzia per il territorio sono a carico dell'impresa committente.  |  
|   |                                Art. 12.                  Informazione in nota integrativa
    1.  Le  imprese indicano i metodi seguiti per la determinazione del valore  di  mercato  dei terreni e fabbricati nella nota integrativa, parte B.  |  
|   |                                Art. 13.                          Entrata in vigore
    1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.  Sono  valide le valutazioni gia' effettuate in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli I e II ed agli articoli 9, commi 1 e 3, e 10, commi 1, 2 e 3.  |  
|   |                                Art. 14.                            Pubblicazione
    1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 luglio 2001
                                               Il presidente: Manghetti  |  
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