Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001 |
Modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 15/2001). |
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IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.
Nella seduta del 20 luglio 2001; Visto il decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'a utotrasporto; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito con modifiche nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45 comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88); Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse assegnate al comitato centrale; Vista la delibera n. 14/01 con la quale il comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 2000, nonche' recependo le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo, cosi' come fissate nella citata direttiva del Ministro; Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di L. 116.150.000.000 (euro 59.986.468,83), detratti gli importi derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le societa' concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche' dagli oneri relativi alla definizione di eventuale contenzioso; Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2000; Considerato che i criteri e le modalita' di erogazione, da parte del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime societa' concessionarie al soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte delle societa' concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
Delibera: 1. A tutti i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 1999, ovvero nel corso dell'anno 2000, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del pedaggio per tuffi transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000. La riduzione del pedaggio sara' applicata solo a favore dei soggetti, iscritti all'albo degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno 2000 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a lire 20.000.000. 2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1o gennaio 2000, la riduzione del pedaggio e' applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi. 3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2001, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e' reperibile, a partire dal 20 agosto 2001, presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione.it presso lo stesso sito e' altresi' scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HO 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello. 4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi: a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo, che richiede i benefici; b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici; c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda; d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992; e) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per l'accredito dei rimborso. 5. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici. 6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda: a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria; b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. 7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso dei 2000. Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2000 devono riempire il quadro A, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede. In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio. 8. Impresa avente sede in altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2000. Le imprese aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2000 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza. 9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile italiano: a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro; b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto; c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese della Unione europea, siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata; d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 2000 devono indicare nell'apposito quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio; e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2000, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per a prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza. 10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea: a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro; b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto; c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, che deve essere allegata in copia autenticata, ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori in Italia; d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto o abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel corso dell'anno 2000 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza; e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 2000, devono indicare nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio. 11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2000, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo. 12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1o gennaio 2000, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 14/01, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2000 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2001. 14. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale. 15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2001 Il presidente: De Lipsis |
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