Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2001
Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, concernente modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Considerato che e' in corso di formazione un apposito regolamento mirante a semplificare e razionalizzare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del predetto provvedimento appare opportuno il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, e di presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un congruo periodo di tempo per l'effettuazione degli stessi adempimenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Considerato che tale differimento non comporta oneri a carico dello Stato dal momento che il differimento dei versamenti e' temporalmente limitato;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1. Differimento dei termini di versamento e di presentazione delle
dichiarazioni periodiche IVA

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, puo' essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
2 Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, i cui termini di presentazione scadono nel mese di agosto 2001, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro il 17 settembre 2001.
3. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i cui termini di presentazione scadono nel mese di agosto 2001 sono presentati entro il 17 settembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
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