IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Nella seduta del 20 luglio 2001; Visto l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto; Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,68); Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate; Vista la delibera n. 12/01 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2000, il 90% dell'importo di lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) stanziato dalla citata legge n. 229/2000, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 12/01; Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di lire 117.000.000.000 (euro 60.425.457,19) dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in lire 550.000.000 (euro 284.051,29), nonche' l'importo che puo' indicativamente stimarsi in lire 300.000.000 (euro 154.937,07), da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso; Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di lire 116.150.000.000 (euro 59.986.468,83), salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di lire 850.000.000 (euro 438.988,36) preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera; Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1o gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi. 2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. 3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II bis del c.c., aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto Albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione puo' essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime. 4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella:
===================================================================== Fatturato annuo in milioni|Fatturato annuo in euro dei| di lire dei pedaggi | pedaggi |% di riduzione ===================================================================== da 20 fino a 100 |da 10.329,14 a 51.645,69 | 3 --------------------------------------------------------------------- da 100 e fino a 400 |da 51.645,69 a 206.582,76 | 5 --------------------------------------------------------------------- da 400 e fino a 800 |da 206.582,76 a 413.165,52 | 10 --------------------------------------------------------------------- da 800 e fino a 1500 |da 413.165,52 a 774.685,35 | 15 --------------------------------------------------------------------- da 1500 e fino a 3000 |da 774.68535 a 1.549.370,70| 20 --------------------------------------------------------------------- oltre 3000 |oltre 1.549.370,70 | 30
6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 7. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo. 8. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2001 Il presidente: De Lipsis |