Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI TURRIACO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Turriaco (Gorizia) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Di stabilire e confermare per l'anno 2001, le aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili, nella seguenti misure:
A) del 6 per mille, l'aliquota di base sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli sui nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' di impresa;
B) un'aliquota agevolata nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, prendendo atto che l'aliquota agevolata sara' applicata alle predette unita' immobiliari per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ex art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
C) un'aliquota pari al 7 per mille nei casi di alloggi non locati, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. A tal fine non si considera alloggio non beato quello concesso in comodato gratuito a parenti entro il quarto grado ed affini di primo grado che ivi abbiano fissato la propria residenza;
D) di incrementare l'importo della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 500.000 per i seguenti casi:
a) abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che ha residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che l'immobile non sia locato;
b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da nucleo familiare il cui reddito lordo sia pari o inferiore a L. 10.000.000;
c) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da nucleo familiare al cui interno e' presente un portatore di handicap al 100% il cui reddito lordo sia pan o inferiore a L. 20.000.000 per nuclei con una una persona. A tale reddito vanno aggiunte L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.
(Omissis).
 
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