Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 4 luglio 2001 |
Modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. 271/01/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 4 luglio 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 3 relativo al Servizio Universale; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati; Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"; Vista la propria delibera n. 171/99 concernente "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1o agosto 1999"; Vista la propria delibera n. 6/00/CIR concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa"; Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999"; Vista la decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - del 28 marzo 1992 con la quale si autorizzava la societa' S.I.P. all'adeguamento della tassazione del servizio "12" da 3 a 5 scatti con conseguente aumento della tariffa a 635 lire al netto di I.V.A.; Vista la nota del 25 gennaio 2001, con la quale Telecom Italia ha presentato all'Autorita' una proposta di rimodulazione dei prezzi del servizio "12", in cui venivano proposte condizioni economiche pari a 635 lire al netto di I.V.A. per risposta tramite risponditore automatico e 1.500 lire al minuto al netto di I.V.A. piu' 200 lire alla risposta dell'operatore; Vista la nota del 22 febbraio 2001 con la quale, nell'ambito dell'istruttoria volta all'esame della suddetta proposta, il Dipartimento vigilanza e controllo, in considerazione dei tempi occorrenti per l'attuazione da parte di Telecom Italia di un'adeguata informativa all'utenza, ha comunicato alla societa' la necessita' di apprestare gli strumenti tecnici onde consentire una corretta informazione alla clientela; Vista la nota del 26 febbraio 2001 con la quale Telecom Italia, in risposta alla lettera sopracitata, faceva presente, tra l'altro, che il servizio stesso sarebbe stato attivato in data 28 febbraio; Vista la nota del 2 marzo 2001, confermata dalla successiva nota del 23 marzo, con la quale l'Autorita' ha sospeso le nuove modalita' di fornitura del servizio, ritenendo che, in base all'applicabilita' al servizio "12" dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, Telecom Italia dovesse essere previamente autorizzata prima dell'offerta al pubblico del servizio in questione; Considerato che, con la citata nota dell'Autorita' del 2 marzo, veniva, inoltre, comunicato a Telecom Italia che le nuove modalita' di offerta erano oggetto di attivita' istruttoria presso il Dipartimento vigilanza e controllo ai fini della successiva adozione di una specifica delibera; Vista la nota del 23 marzo 2001, con la quale Telecom Italia comunicava di avere ripristinato le precedenti modalita' di fornitura del servizio; Considerato che il servizio di informazione abbonati fa parte dei servizi inclusi nel servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Considerata l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessita' di garantire l'accessibilita' di tali servizi; Considerato che l'attuale prezzo di 635 lire al netto di I.V.A. da collegamento privato del servizio "12", stabilito nel marzo 1992, non e' stato successivamente oggetto di nessun adeguamento; Considerata l'attivita' svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilita' del servizio "12" nell'ambito del servizio universale; Considerato l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 2 luglio 2001, relativamente alla revisione dei prezzi del servizio informazione abbonati "12"; Considerato che la numerazione "12", utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, e' una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR; Considerato che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali e' giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale; Considerata infine la necessita' di procedere ad un'analisi del mercato della fornitura dei servizi di informazione abbonati, finalizzato a valutare il grado di concorrenzialita' attuale e prospettico di tale servizio, anche alla luce dell'obbligo di fornitura a titolo gratuito del database abbonati disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000; Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. Le condizioni di offerta del servizio "12" di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparecchi privati, sono modificate secondo le modalita' e i prezzi di seguito indicati: a) il servizio e' prestato per una sola informazione; b) il servizio e' prestato con risponditore automatico e con eventuale intervento dell'operatore in caso di mancato esito della richiesta; c) il prezzo del servizio e' pari a L. 840 + I.V.A.; d) le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui alla lettera c), sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; e) Telecom Italia e' tenuta a predisporre entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche del servizio e per la durata di almeno novanta giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso. 2. I prezzi per il servizio erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati. 3. La numerazione "12" e' utilizzabile unicamente per la fornitura del servizio di informazione elenco abbonati, con le modalita' di cui al comma 1. |
| Art. 2. 1. L'Autorita' avvia un'analisi del mercato dei servizi di informazione abbonati, da concludersi entro il 30 dicembre 2001. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il presente provvedimento e' notificato alla Societa' Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 4 luglio 2001 Il presidente: Cheli |
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