Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 2 maggio 2001
Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 19 maggio 2000, 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, concernenti "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione".

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), del 10 luglio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000) e 3 gennaio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), concernenti "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione";
Considerato che da una attenta rilettura, conseguente anche a segnalazioni pervenute, delle condizioni riportate negli allegati di detti decreti, sono stati evidenziati alcuni errori materiali e di trascrizione, riconducibili alla complessita' e all'elevato numero dei dati in essi riportati;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 19 maggio 2000

Il decreto ministeriale 19 maggio 2000, concernente "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione", e' modificato ed integrato come segue:
"alla pagina 96, seconda e terza colonna, in corrispondenza di Triticonazolo, sono soppresse rispettivamente le voci "piselli senza baccello e da granella" e "0,1 e 0,02";
alla pagina 112, settima colonna, in corrispondea alla sostanza attiva Acrinatrina la voce "Divieto di impiego in serra" e' soppressa;
alla pagina 112, prima colonna, e' inserita la voce relativa alla sostanza attiva "Alaclor", come riportato in allegato 1;
alla pagina 146, sono inserite le voci relative alle sostanze attive Eptc, Eptenofos ed Esaconazolo, come riportato in allegato 1 e sono soppresse le voci 2,4-DP, Endosulfan ed Endotal, in quanto gia' presenti nella pagina precedente;
alla pagina 211, sesta colonna, in corrispondenza della voce "Triticonazolo" la voce "e piselli" e' soppressa.
 
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 10 luglio 2000

Il decreto ministeriale 10 luglio 2000 riguardante "Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari" e' modificato e integrato come segue:
alla pagina 6, seconda e terza colonna, in corrispondenza della voce Cartap, le voci "luppolo, cereali" e "0,1, 0,01" sono soppresse;
alla pagina 8, quarta colonna, in corrispondenza della voce Tri-allate, e' inserita la voce "sostanza attiva revocata"',
alle pagine 9 e 10, seconda colonna, quinta riga, il termine "ex" posto prima di 0201 e' soppresso.
 
Art. 3.
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 3 gennaio 2001

Il decreto ministeriale 3 gennaio 2001 concernente "Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, e recepimento delle Direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE, concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari", e' modificato e integrato come segue:
alla pagina 9, terza colonna, in corrispondenza della voce Fenhexamid, le cifre "3.0, 2.0, 5.0, 10.0, 1.0" sono sostituite rispettivamente con "3, 2, 5, 10, 1";
alla pagina 11, seconda e terza colonna, in corrispondenza della voce Azoxystrobin, sono aggiunte le voci rispettivamente di "Peperone, melanzane" e di "2";
alla pagina 18, terza colonna, in corrispondenza della voce Esfenvalerate e Fenvalerate, ai prodotti uve, pomodori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, segale, triticale, frumento, la cifra 0,02 (*) e' sostituita con 0,02 (**);
alla pagina 33, terza colonna, in corrispondenza della voce Acephate, coltura olivo, la cifra "90" e' sostituita con "35";
alla pagina 29, seconda colonna, in corrispondenza della voce Fenarimol, il testo "(a): ex 0206 fegati e rognoni 0,02* altri prodotti" e' sostituito con "0,02*";
alla pagina 36, prima colonna, e' soppressa la voce "e Beta-Cyflutrin".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazone.
Roma, 2 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanita', foglio n. 236
 
Allegato 1
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