IL DIRETTORE GENERALE          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la domanda con la quale la sig.ra Smaga Monika ha chiesto il riconoscimento  del  titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista dall'art.  12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di Pielegniarka rilasciato nell'anno 1992 dal liceo paramedico  di  Nowy  Targ (Polonia) alla sig.ra Smaga Monika, nata a Rabka  (Polonia)  il  giorno  12 maggio 1972, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra Smaga Monika e' autorizzata ad esercitare in Italia, la   professione   di   infermiere,  previa  iscrizione  al  collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi dell'art.  3,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 giugno 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |