Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001
Determinazione dei criteri, modalita' e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2000 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 13/2001).

IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Nella seduta del 20 luglio 2001;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);
Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;
Vista la delibera n. 12/01, con la quale il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) - pari a L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) - stanziato dalla citata legge n. 229/2000;
Considerato che con la stessa delibera n. 12/01 e' stato deciso di utilizzare prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali di cui agli accordi di programma sottoscritti in data 31 maggio 2000 ed in data 27 giugno 2000 dal Ministero dei lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle S.S. 1 e S.S. 206 sulla A12 e dalla S.S. 16 sulla A 14;
Visti i predetti accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:
1) il dirottamento obbligatorio nel periodo dal 10 giugno al 20 settembre 2000, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle SS. 1 e S.S. 206 sulla A12, nel tratto compreso tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
2) il dirottamento obbligatorio, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000 con decorrenza dal 5 luglio 2000 - limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19 alle ore 5 - del transito dei veicoli appartenenti alle classi 4 e 5, dalla S.S. 16 sulla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;
Considerato che in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;
Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che gestiscono le predette tratte autostradali - tenendo conto delle valutazioni effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la A12 e del volume di traffico rilevato sulla A16 in occasione dall'analogo provvedimento preso nell'anno 1999 - e' presumibile un volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto;
Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi - L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) - resi disponibili per le finalita' indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;
Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di lire 600.000.000 (euro 309.874,14) - laddove cio' si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate - utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili per la finalita' di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;
Delibera:
1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo dal 10 giugno al 20 settembre 2000, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alla classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonche' effettuati tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000, con decorrenza dal 5 luglio 2000 dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla societa' che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.
5. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa' consortile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2001 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio della terza pagina del modulo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.
7. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si chiede il rimborso siano stati fatturati a cooperative, consorzi e societa' consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione dei rimborsi sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle societa' consortili; le predette autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della cooperativa, del consorzio o della societa' consortile si evinca il potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alla domanda di rimborso; tali autorizzazioni sono rilasciate attraverso apposita dichiarazione, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata qualora accompagnata da fotocopia di un documento di identita' del dichiarante.
8. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
9. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
10. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata gia' precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1999, sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza. Le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea dovranno indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie ai fini dell'accredito del rimborso.
11. Il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla societa' che gestisce il sistema telepass i dati necessari per il calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa societa', al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
12. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la societa' che gestisce il sistema telepass invia al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali e' prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile - alla quale e' stato fatturato il pedaggio - e la societa'.
13. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi e' corrisposto in unica soluzione dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla societa' che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali interessate dalla presente delibera.
14. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il comitato centrale.
15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: De Lipsis
 
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