| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DELIBERAZIONE 20 luglio 2001 |  
| Determinazione  dei criteri, modalita' e termini per la presentazione delle  domande  di  rimborso  delle  quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2000 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 13/2001). |  
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                        IL COMITATO CENTRALE per   l'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che        esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
    Nella seduta del 20 luglio 2001;  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.   488,   che   destina   la   somma   di  L. 90.000.000.000  (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,  n.  488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n.  232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;  Vista  la  delibera n. 12/01, con la quale il comitato centrale per l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) - pari a L. 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) - stanziato dalla citata legge n. 229/2000;  Considerato  che con la stessa delibera n. 12/01 e' stato deciso di utilizzare  prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese  di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per  l'utilizzo  obbligatorio  delle  tratte autostradali di cui agli accordi  di  programma sottoscritti in data 31 maggio 2000 ed in data 27 giugno  2000  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  con  gli enti interessati  per  il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle S.S. 1 e S.S. 206 sulla A12 e dalla S.S. 16 sulla A 14;  Visti  i  predetti  accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:    1)  il  dirottamento  obbligatorio  nel  periodo dal 10 giugno al 20 settembre  2000, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle SS. 1 e S.S. 206 sulla  A12,  nel  tratto  compreso tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;    2)  il  dirottamento  obbligatorio,  nei  mesi  di luglio, agosto e settembre  2000  con  decorrenza  dal 5 luglio 2000 - limitatamente alla  fascia  oraria  compresa dalle ore 19 alle ore 5 - del transito dei  veicoli appartenenti alle classi 4 e 5, dalla S.S. 16 sulla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;  Considerato  che  in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle imprese  di  autotrasporto  una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;  Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che gestiscono  le  predette  tratte  autostradali  - tenendo conto delle valutazioni  effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la A12  e  del  volume  di  traffico  rilevato  sulla  A16  in occasione dall'analogo  provvedimento  preso nell'anno 1999 - e' presumibile un volume  di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa L.  1.500.000.000  (euro  774.685,35) di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto;  Ritenuto  che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata alle   imprese  di  autotrasporto,  utilizzando  parte  dei  fondi  - L. 13.000.000.000  (euro  6.713.939,69)  -  resi  disponibili  per le finalita' indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;  Ritenuto  comunque  di  dover  ristorare  completamente la quota di pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente necessario  di  lire  600.000.000 (euro 309.874,14) - laddove cio' si rendesse  necessario  a seguito di una maggiore complessiva richiesta di  rimborso  derivante  dalla valutazione delle domande presentate - utilizzando  parte  dei  sopraindicati  fondi resi disponibili per la finalita' di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;                              Delibera:  1.  La  quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di  cose  per  conto  di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti  deviati  obbligatoriamente  sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.  2.  I  rimborsi  sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni,  dalla  ore  0  alle  ore  24  nel  periodo  dal 10 giugno al 20 settembre 2000, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al  successivo  punto  4  ed  appartenenti  alla  classi 3, 4 e 5, ad esclusione  degli  autobus  e  dei  caravan,  sulla  tratta della A12 compresa  tra  le  stazioni  di  Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonche'  effettuati  tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5, nei mesi di  luglio, agosto e settembre 2000, con decorrenza dal 5 luglio 2000 dai  veicoli  in  disponibilita'  delle  imprese di cui al successivo punto  4  ed  appartenenti  alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione  differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il sistema  telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa' che gestisce  tale  sistema  di  pagamento  differito  del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene  richiesto  il  rimborso  della  quota di pedaggio. Qualora una cooperativa,  un  consorzio  o  una  societa'  consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia  imprese  iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.  5.  I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di terzi aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa'  consortile,  entro  il  termine ultimo del 30 novembre 2001 pena  l'esclusione  dal  diritto,  trasmette a mezzo raccomandata con avviso   di  ricevimento,  al  comitato  centrale  per  l'albo  degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello  di  cui  all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui  all'art.  1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel  caso  che  il  soggetto  richiedente  sia  una  cooperativa,  un consorzio  o  una  societa'  consortile  tra  imprese, che le singole imprese  aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano anch'esse  iscritte  a  detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto  giuridico  dalla  societa'  concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti  iscritti  al  registro  delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare, nell'apposito  spazio  della  terza  pagina  del modulo, la parte del fatturato   autostradale   del   raggruppamento  relativo  ai  viaggi effettuati   dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti, affinche'   tale   fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede  di quantificazione  del  beneficio  richiesto.  I  richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere  al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su   supporto  magnetico,  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui all'allegato   2   alla  presente  delibera,  i  dati  necessari  per l'istruttoria dell'istanza.  7.  Nel  caso  in  cui  i pedaggi per i quali si chiede il rimborso siano  stati fatturati a cooperative, consorzi e societa' consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione  dei  rimborsi  sulle predette fatture intestate alle cooperative,  ai  consorzi  o  alle  societa' consortili; le predette autorizzazioni   non  sono  richieste  qualora  dallo  statuto  della cooperativa,  del  consorzio o della societa' consortile si evinca il potere  di  concludere  in  nome  proprio  e  per conto delle imprese associate,  contratti  e  convenzioni  per  l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni,  qualora dovute, vanno trasmesse al comitato centrale per  l'albo  degli  autotrasportatori,  unitamente  alla  domanda  di rimborso;  tali  autorizzazioni  sono  rilasciate attraverso apposita dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  puo'  non essere autenticata qualora  accompagnata  da  fotocopia di un documento di identita' del dichiarante.  8.  Per  le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa' consortili  che,  nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente  punto  2,  si  sono  avvalse  di  sistemi di pagamento di pedaggi  a  riscossione  differita,  il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.  9.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa' consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto associativo.  10.  Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio  di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla   copia   autenticata  della  licenza  comunitaria  di  cui  al regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata  gia'  precedentemente  allegata  alla domanda di riduzione dei pedaggi  per l'anno 1999, sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso  una  dichiarazione  resa  nel  corpo della domanda, nella quale  deve  essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale  licenza.  Le  imprese  aventi  sede  in altro Paese dell'Unione europea   dovranno  indicare  l'istituto  bancario  e  le  coordinate bancarie ai fini dell'accredito del rimborso.  11.  Il  comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla societa'  che  gestisce  il  sistema telepass i dati necessari per il calcolo  dei  rimborsi  da  effettuare  a  favore di ciascuna impresa avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa societa',  al  fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.  12. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la societa' che gestisce  il  sistema  telepass invia al comitato centrale per l'albo degli  autotrasportatori,  entro  quarantacinque  giorni, un supporto magnetico   contenente  il  rendiconto  riepilogativo  degli  importi relativi  ai  transiti  per  i  quali  e' prevista l'applicazione del rimborso.  Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra  l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile - alla quale e' stato fatturato il pedaggio - e la societa'.  13.  L'importo  corrispondente  ai minori introiti conseguenti alla erogazione  dei  rimborsi  e'  corrisposto  in  unica  soluzione  dal comitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori alla societa' che   gestisce   il  sistema  telepass  per  le  tratte  autostradali interessate dalla presente delibera.  14.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il comitato centrale.  15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.    Roma, 20 luglio 2001
  Il presidente: De Lipsis  |  
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