| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2001 |  
| Ulteriori  disposizioni  per  l'operativita'  della  zona  franca  di Cagliari. |  
  |  
 |  
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
    Visto  l'art.  12  dello  statuto speciale per la regione Sardegna, approvato   con  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3,  e successive  modificazioni, che prevede l'istituzione nella regione di punti franchi;  Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante norme di attuazione   dello   statuto   della   regione  Sardegna  concernenti l'istituzione di zone franche;  Vista  la  delimitazione  territoriale del porto di Cagliari di cui all'art.  1,  comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 75 del 1998;  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto  puo'  essere  determinata ogni altra disposizione necessaria per  l'operativita'  della  zona  franca, da effettuarsi, su proposta della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000  che,  tra  l'altro,  conferisce  al  Ministro  per  gli  affari regionali  la  delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio  dei  Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale;  Ritenuto  che  e'  necessario  emanare  ulteriori  disposizioni per l'operativita' della zona franca di Cagliari;  Vista  la proposta della regione Sardegna di cui alle deliberazioni della giunta regionale del 25 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001;  Sentiti  i Ministeri delle finanze, del tesoro del bilancio e della programmazione  economica,  dell'industria,  del  commercio  e  dell' artigianato   e  del  commercio  con  l'estero,  dell'interno,  della sanita', ed il Dipartimento per le politiche comunitarie;                              Decreta:                               Art. 1.  1. La zona franca di Cagliari e' delimitata secondo quanto previsto dal  comma  3,  art. 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, cosi'  come  previsto  dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1997  dell'accordo  di  programma  8 agosto 1995, sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.  2.  Nella  zona franca e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura industriale  o  commerciale  o  di prestazione di servizi, cosi' come previsto  dalle  disposizioni del codice doganale comunitario e dalle relative  norme  di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni  di  introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari e' individuato nella  soc.  cons.  per  az. "Zona franca di Cagliari", che usera' il marchio  d'impresa  "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, viale Diaz n. 86.  2.  Il  soggetto  gestore  assume, sotto la propria responsabilita' compiti  di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato.  3.  I  relativi  programmi  annuali  devono  essere approvati dalla giunta  regionale su proposta dell'assessore competente in materia di industria  di  concerto  con  l'assessore  competente  in  materia di programmazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ai  fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista dalla  legge, viene identificata nella Direzione della circoscrizione doganale  di Cagliari l'autorita' doganale competente. Ad essa dovra' fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe di   competenza   previste  nel  presente  decreto  o  in  successive modificazioni.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.  2.  Tale attivita' di delimitazione si estrinseca nella costruzione della  recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di ingresso  e uscita secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con l'Autorita'    doganale,    nel    mantenimento   della   recinzione, nell'esecuzione   di   tutte   le   opere   che  venissero  richieste dall'amministrazione   doganale   per   il   sicuro  esercizio  della vigilanza,   nella   predisposizione  di  idonea  segnaletica,  nella fornitura  gratuita  dei  locali  necessari  a  norma di legge per le esigenze  degli  uffici  doganali  e ferroviari e per il personale di vigilanza,  nonche',  nella  ordinaria  manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  L'autorita'  doganale  provvede  ad  eseguire  i  controlli del perimetro della zona franca nonche' i controlli ai varchi di ingresso e di uscita della zona franca. A tale scopo essa si avvale di sistemi informatizzati   e   di   tessere  di  riconoscimento  del  personale autorizzato ad operare nell'area.  2.  Il  soggetto  gestore  provvede  tempestivamente  a  mettere  a disposizione   dell'autorita'  doganale  tutti  i  supporti  tecnici, informatici  ed  operativi necessari per svolgere le citate attivita' di controllo.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  Al  fine di consentire all'autorita' doganale il controllo, nel rispetto  della  normativa  comunitaria, sulle merci in entrata ed in uscita  dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle merci e la lista delle imprese operanti nella zona franca sono tenute presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorita' doganale.  2.  Nella  zona  franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni  di  legge,  e'  abilitato  all'accertamento dei reati e delle  altre violazioni, la cui applicazione e' demandata all'Agenzia delle dogane ed ha facolta', fermo restando l'esercizio dei controlli sulle  merci  previsti  dalle  norme  comunitarie,  di  accedere,  in qualunque  momento  negli  stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli  altri  esercizi  esistenti  nella  zona  franca  per  eseguire accertamenti  sulle  merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.  |  
|   |                                 Art. 7.  1. Il soggetto gestore provvede a predisporre entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto un piano operativo  della  zona  franca  che  garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.  2.  Il  piano  operativo  della  zona  franca deve essere trasmesso all'Autorita'  doganale  di  Cagliari  per  eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione.  3.  Il  piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, e' quindi trasmesso all'assessore competente in materia di industria per la definitiva approvazione da parte della giunta regionale.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  Al  fine  di agevolare l'attivita' dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, il soggetto gestore provvede   a   predispone   apposite   pubblicazioni  informative  da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorita' doganale, anche in occasione di modifiche e/o aggiornamenti delle stesse.  |  
|   |                                 Art. 9.  1.   E'   compito   del   soggetto   gestore  svolgere  l'attivita' promozionale   della   zona   franca,   volta   all'attrazione  degli investimenti pubblici e privati.  2.  Il  soggetto  gestore  promuove  forme di collaborazione con le amministrazioni  pubbliche  coinvolte  e  i  rappresentanti del mondo imprenditoriale.  |  
|   |                                Art. 10.  1.  Le  richieste  da  parte  dei  soggetti  economici  per operare all'interno  della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed inviate  per  conoscenza all'assessorato dell'industria della regione autonoma della Sardegna.  2.  Il  soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle   domande   verificando   la   disponibilita'   dell'area   per l'intrapresa   economica  e  la  compatibilita'  dell'iniziativa  col programma  di  cui al precedente art. 2, e le trasmette all'Autorita' doganale.   Quest'ultima  provvede  a  rilasciare  le  autorizzazioni preventive   all'esercizio   dell'attivita'  all'interno  della  zona franca, come previsto dal codice doganale comunitario.  |  
|   |                                Art. 11.  1. In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorita' doganale  previste  dai  regolamenti  comunitari  CEE  n. 2913/92 del Consiglio  che  istituisce  il  codice  doganale comunitario e CEE n. 2454/93    della    Commissione   che   fissa   talune   disposizioni d'applicazione  del  codice  doganale  comunitario,  si  applicano  i termini  previsti  dal  decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678.  2.  Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della zona  franca  e  per  ogni  altro  aspetto  rilevante  ai  fini della sicurezza  fiscale  sara'  redatto  apposito  disciplinare  da  parte dell'Autorita' doganale.  |  
|   |                                Art. 12.  1.  Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorita' doganale e dell'Autorita'  portuale, la regione determina gli indirizzi generali per l'attivita' del soggetto gestore.  |  
|   |                                Art. 13.  1.  Restano  ferme  le  disposizioni del codice della navigazione e delle   altre   leggi  e  regolamenti  relativi  all'uso  delle  aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale.  2.  Restano  ferme  altresi'  le  disposizioni  di  cui  alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84, e successive modificazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale.    Roma, 7 giugno 2001                                                  Il Ministro: Loiero  |  
|   |  
 
 | 
 |