| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il  comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini) ha adottato il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    5,4 per mille per i seguenti casi:      a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o  in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;      b)  per  l'abitazione  appartenente  a  cooperativa  edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;      c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze;      d)  per  l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero,  a  condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;      e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da oggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;      f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta  e  collaterale  fino  al  secondo  grado  nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione di   idonea   documentazione  e/o  autocertificazione  attestante  la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste;      g)  per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita' medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;      h)  per  l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto che la legge obbliga  a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'  immobiliare  risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;      i) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, di  cui  al  comma 53, art. 3, della legge 662/1996 e per le relative pertinenze;    7 per mille, per i seguenti casi:      per  le  abitazioni  non  locate  e  per  quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;      per le aree fabbricabili;    6,5 per mille, per i seguenti casi:      per  gli  immobili  locati  o  ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;      per le abitazioni locate;      per tutti gli altri immobili;      per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari.    2)  Di prendere atto che per l'anno 2001, la detrazione ordinaria per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto  passivo  e'  fissata in L. 200.000, con la precisazione che tale   detrazione   spetta   a   tutte   le  abitazioni  assoggettate all'aliquota  del  5,4  per  mille  di  cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere f) ed i) e che la parte di detrazione che  non  ha  trovato  capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale,   puo'   essere   detratta   dall'imposta   dovuta  sulle pertinenze;    3)  di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,4 per mille  nel  caso  di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea  retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente  e  per  un  massimo  di  due  pertinenze, e' necessario presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le condizioni  di  diritto e di fatto richieste, entro il termine del 30 giugno 2001;    4)  di  precisare  che  l'applicazione  dell'aliquota del 5,4 per mille  di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano   le  condizioni  richieste,  che  necessariamente  devono sussistere alla data del 30 giugno 2001;    5)  di  prendere  atto  che  per l'anno 2001, viene confermata in L. 500.000  l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i soli  casi previsti alle lettere a), b), c), in premessa indicata per i  proprietari  ovvero  titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso e abitazione:      che siano pensionati, che alla data del 30 giugno 2001, abbiano compiato i 60 anni di eta';    oppure      il   cui   nucleo  familiare  comprenda  persone  totalmente  o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67.00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;    e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:      possedere  un reddito annuo lordo non superiore a L. 15.204.200 per  nucleo  familiare composto da una sola persona, di L. 29.599.500 per  nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu'  il  reddito si aumenta di L. 15.204.200) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2000);      essere  proprietari,  ovvero  titolari del diritto di usufrutto uso  o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);    6)  di  precisare  che  la  maggiore  detrazione  di cui al punto precedente  spetta  in  caso  di  comproprieta', proporzionalmente al numero  dei  proprietari  dell'immobile  che rientrino nelle suddette condizioni,  la  parte  di  detrazione che non ha trovato capienza in sede  di  tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;    7)  di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il   reddito   relativo   all'anno   2000,   escludendo  dal  calcolo dell'imponibile:      i redditi soggetti a tassazione separata;      i redditi esenti IRPEF;      il  reddito  dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;      i  redditi  dominicali  e  agrari  fino  a  L.  100.000, se non titolari di partita IVA;      la maggiorazione sociale, invalidita';    8)  di  stabilire  che  i  soggetti  che vorranno usufruire della detrazione  di  L. 500.000,  dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione,  resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 2001, data di scadenza della prima rata I.C.I.    (Omissis).  |  
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