Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 luglio 2001 |
Autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Prima assegnazione ecopunti terzo quadrimestre 2001. |
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IL DIRETTORE dell'unita' di gestione APC del Dipartimento trasporti terrestri
Considerato che la Commissione della Comunita' con nota del 4 luglio u.s. ha comunicato l'attribuzione al-l'Italia di una quota pari a 471.450 ecopunti in attesa di verificare se la soglia del 108% e' stata superata; Considerato che la stessa Commissione adottera' decisioni definitive sulla quantita' di ecopunti spettanti all'Italia nel terzo quadrimestre 2001, presumibilmente, non prima della fine di luglio dell'anno 2001; Ritenuto di dover assegnare gli ecopunti ottenuti; Considerati i ristretti tempi tecnici a disposizione; Ritenuto necessario assicurare la continuita' di trasporto alle imprese che hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti nel primo e secondo quadrimestre 2000 ed hanno ottemperato alle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, ottenendo un'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre 2001; Ritenuto che, per esigenze di celerita' e non essendo a conoscenza dell'assegnazione spettante all'Italia per il terzo quadrimestre 2001, sia opportuno prendere a riferimento la quota di ecopunti assegnata alle singole imprese nel secondo quadrimestre 2001, attribuendo a ciascuna una percentuale pari al 40% della citata quota; Considerata l'esigenza di provvedere immediatamente all'assegnazione della quota sopra indicata, in attesa di emanare un decreto che fissi i criteri complessivi per l'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2001; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nei primi due quadrimestri dell'anno 2001 riceveranno una quota di ecopunti pari al 40% della quantita' loro attribuita nel secondo quadrimestre 2001, senza necessita' di presentare domanda. 2. L'assegnazione verra' effettuata a favore di quelle imprese che man mano raggiungono una percentuale di utilizzo degli ecopunti loro assegnati per il primo e secondo quadrimestre 2001 pari al 90%. 3. L'effettuazione dell'assegnazione verra' comunicata direttamente alle singole imprese. |
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 luglio 2001 Il direttore dell'unità di gestione APC Ricozzi |
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