Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 luglio 2001
Autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Prima assegnazione ecopunti terzo quadrimestre 2001.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione APC
del Dipartimento trasporti terrestri

Considerato che la Commissione della Comunita' con nota del 4 luglio u.s. ha comunicato l'attribuzione al-l'Italia di una quota pari a 471.450 ecopunti in attesa di verificare se la soglia del 108% e' stata superata;
Considerato che la stessa Commissione adottera' decisioni definitive sulla quantita' di ecopunti spettanti all'Italia nel terzo quadrimestre 2001, presumibilmente, non prima della fine di luglio dell'anno 2001;
Ritenuto di dover assegnare gli ecopunti ottenuti;
Considerati i ristretti tempi tecnici a disposizione;
Ritenuto necessario assicurare la continuita' di trasporto alle imprese che hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti nel primo e secondo quadrimestre 2000 ed hanno ottemperato alle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, ottenendo un'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre 2001;
Ritenuto che, per esigenze di celerita' e non essendo a conoscenza dell'assegnazione spettante all'Italia per il terzo quadrimestre 2001, sia opportuno prendere a riferimento la quota di ecopunti assegnata alle singole imprese nel secondo quadrimestre 2001, attribuendo a ciascuna una percentuale pari al 40% della citata quota;
Considerata l'esigenza di provvedere immediatamente all'assegnazione della quota sopra indicata, in attesa di emanare un decreto che fissi i criteri complessivi per l'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nei primi due quadrimestri dell'anno 2001 riceveranno una quota di ecopunti pari al 40% della quantita' loro attribuita nel secondo quadrimestre 2001, senza necessita' di presentare domanda.
2. L'assegnazione verra' effettuata a favore di quelle imprese che man mano raggiungono una percentuale di utilizzo degli ecopunti loro assegnati per il primo e secondo quadrimestre 2001 pari al 90%.
3. L'effettuazione dell'assegnazione verra' comunicata direttamente alle singole imprese.
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 luglio 2001
Il direttore
dell'unità di gestione APC
Ricozzi
 
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