| Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 27 giugno 2001 |  
| Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio  di  instradamento  del  traffico  internazionale uscente da parte di Telecom Italia. (Deliberazione n. 13/01/CIR). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 giugno 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";  Visti, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, e l'art. 5 della suddetta legge;  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di fornitura di una rete aperta (ONP)";  Vista   la  raccomandazione  98/195/CE  della  Commissione  europea dell'8 gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione in un mercato delle  telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  1  -  fissazione dei prezzi di interconnessione)" e successivi aggiornamenti;  Vista   la  raccomandazione  98/322/CE  della  Commissione  europea dell'8 aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato delle   telecomunicazioni   liberalizzato   (parte  2  -  separazione contabile e contabilita' dei costi)" e successivi aggiornamenti;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante "Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;  Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/98  del  25 novembre  1998, concernente  "Valutazione  e  richiesta  di  modifica dell'Offerta di interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia  del 24 luglio 1998",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;  Vista  la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, relativa alla  "Determinazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";  Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di  riferimento  di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;  Vista la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di  riferimento  di  Telecom  Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;  Vista  la  documentazione presentata da Telecom Italia in merito ai servizi  di  trasporto  per  il  traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;  Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati in merito alle condizioni  di competitivita' del mercato del traffico internazionale inviate  dall'Autorita'  in  data  17 maggio  2000, 24 gennaio 2001 e 14 marzo 2001 e le relative risposte pervenute dagli operatori;  Visto  il  documento  "Analisi  di  mercato relativa al servizio di instradamento  del  traffico internazionale uscente", predisposto dal Servizio analisi economiche e di mercato dell'Autorita';  Vista  la decisione assunta nella riunione della Commissione per le infrastrutture  e  le  reti  del 23 maggio 2001, nella quale e' stato approvato  lo  schema  di  provvedimento riguardante "Disposizioni in materia  di  condizioni  economiche  per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia";  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 22 giugno 2001;  Visti gli atti del procedimento;
                        Considerato quanto segue:
  1. Riferimenti normativi.
    L'art.  18,  comma  2,  della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone  in  capo alle Autorita' nazionali di regolamentazione l'obbligo di  notificare  alla  Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni   che  detengono,  nell'ambito  di  ciascuno  Stato membro, una "notevole forza di mercato".  Sulla base delle indicazioni dell'art. 4, comma 3, della menzionata direttiva, l'art. 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, fissa i criteri per la individuazione  degli  operatori  aventi  notevole forza di mercato e prevede  che  possa  essere  notificato  alla Commissione europea "un organismo  che  detenga  oltre  il  25% della quota di un particolare mercato delle TLC in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove e' autorizzato ad operare".  Il  criterio  della  quota di mercato non e' peraltro esclusivo; la norma   prosegue   infatti   disponendo   che  "l'Autorita',  sentita l'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire  che  un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota  inferiore  o  uguale  al 25% disponga di una notevole forza di mercato  e,  viceversa,  che  un  organismo detentore, nel rispettivo mercato,  di  una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza  di mercato" e specifica che tali determinazioni possono essere assunte  sulla base di una analisi di mercato che tenga conto " della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato  relativo  alla  dimensione  del mercato, del controllo dei mezzi   d'accesso  agli  utenti  finali,  dell'accesso  alle  risorse finanziarie,  della  sua  esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi  sul  mercato".  Con  delibera  dell'Autorita' n. 197/99, del 7 settembre 1999, la societa' Telecom Italia e' stata notificata alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nei mercati della  rete  telefonica  pubblica  fissa,  dei  servizi  di telefonia vocale, delle linee affittate e dell'interconnessione.  In  ragione  della predetta notifica, la societa' Telecom Italia e' tenuta,  tra  l'altro,  a provvedere, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art.  14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione  di  un'Offerta  di interconnessione di riferimento (di seguito,  per  brevita'  OIR), a cadenza annuale e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali,  Telecom  Italia  e'  altresi' tenuta a garantire, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria OIR   rispetti   i  principi  di  non  discriminazione,  trasparenza, obiettivita' ed orientamento ai costi.  Con specifico riferimento al servizio di instradamento del traffico internazionale,   l'art.  14,  comma  11,  del  decreto  ministeriale 23 aprile  1998,  nell'individuare  i contenuti obbligatori dell'OIR, richiama  espressamente  "distinte  condizioni economiche per fornire l'accesso  ...  per  il  traffico commutato ... a livello di centrale internazionale per il traffico con l'estero (punto 5)". Tale servizio risulta,  quindi,  sottoposto  alla disciplina definita per i servizi inclusi   nell'OIR,   ivi   comprese,  le  prescrizioni  in  tema  di trasparenza, orientamento ai costi e non discriminazione.  L'Autorita'   puo',   d'altro   canto,   imporre,   ove   cio'  sia giustificato,  modifiche all'OIR, anche con efficacia retroattiva, in base  a  quanto  stabilito  dalla  normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo  3,  della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa nazionale, all'art.  4,  comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318  del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.  L'Autorita' puo', inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le  condizioni  tecniche  ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego  nonche' la conformita' ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'Offerta di interconnessione di riferimento.  Ulteriori     specifici    riferimenti    normativi    in    merito all'interconnessione   sono   contenuti   nel   decreto  ministeriale 23 aprile  1998  e  nelle  delibere  dell'Autorita'  n.  1/CIR/98, n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR.
  2.   Evoluzione  delle  condizioni  concorrenziali  del  servizio  di instradamento  del  traffico  verso  l`estero  e  impatti  sul regime regolamentare.
    Il  servizio di interconnessione richiamato dall'art. 14, comma 11, punto  5),  del  decreto  ministeriale 23 aprile 1998, consiste nella fornitura della prestazione di instradamento del traffico di un altro operatore  da  una  delle  cinque  centrali internazionali di Telecom Italia verso i diversi Paesi esteri cui tale traffico e' destinato ad essere terminato.  La   motivazione   giuridica   dell'inclusione   di  tale  servizio nell'ambito  dell'OIR  e'  pienamente  in  linea  con  la  disciplina asimmetrica  definita  in  capo  all'operatore  con notevole forza di mercato,    a   livello   comunitario   e   nazionale,   in   materia d'interconnessione.  Con  specifico riferimento alle infrastrutture di instradamento del traffico  internazionale,  la notevole forza di mercato si risolve in una  condizione  di  vero  e  proprio  monopolio  di  fatto  in  capo all'operatore  storico;  e'  pertanto  necessario  che, in assenza di alternative   tecnicamente   e/o   economicamente   praticabili,  gli operatori  concorrenti  siano  messi in condizione di acquistare tale servizio  intermedio  (indispensabile  per  la  fornitura  di servizi internazionali   alla   clientela  finale)  a  condizioni  eque,  non discriminatorie e orientate ai costi.  Nel  corso  degli  ultimi  anni  e,  con  particolare intensita', a decorrere  dalla  data  di  piena liberalizzazione delle attivita' di installazione  e  gestione di infrastrutture di telecomunicazioni, si e',  peraltro, assistito ad un consistente sviluppo di infrastrutture di  trasporto  che  coprono  le  principali  direttrici  di  traffico internazionale.  Tale fenomeno ha coinvolto anche l'Italia, con la proliferazione di reti  internazionali  con punti di presenza sul territorio nazionale, la  conseguente  moltiplicazione  di operatori che offrono servizi di instradamento  internazionale  ed un forte mutamento delle condizioni concorrenziali  nel  mercato  di tali servizi. I fornitori di servizi internazionali  alla  clientela  finale  hanno  iniziato  ad  avere a disposizione  una serie di alternative per gli scambi di traffico con i  Paesi  esteri,  soprattutto in relazione ad alcune destinazioni di particolare  rilievo  economico,  ed  a  beneficiare  di  costanti  e sensibili riduzioni dei prezzi di fornitura di tali servizi.  Nel  contempo,  la  diversificazione  delle  tipologie  di traffico instradato (si pensi, ad esempio, alla sostenuta crescita dei servizi di  telefonia mobile ed al conseguente aumento dei volumi di traffico internazionale  terminato  su  reti mobili) ha comportato un graduale superamento  del  tradizionale  sistema  di  definizione dei relativi costi  basato  sul sistema delle cosiddette "total accounting rates", storicamente definite sulla base di accordi tra operatori titolari di monopoli  nazionali  sulla  rete  fissa,  e  l'apertura di un mercato dell'interconessione   internazionale,  con  condizioni  tecniche  ed economiche  negoziate  bilateralmente tra un numero sempre piu' ampio di  operatori  in  relazione  alle diverse tipologie di terminazione. Cio'  fa si' che i costi di interconnessione internazionale risultino fortemente  variabili,  in  ragione  di  numerosi  elementi, quali la destinazione del traffico, il tipo e i volumi di traffico instradati, la durata dell'impegno contrattuale.  Il  forte  mutamento  del  contesto  concorrenziale pone in capo ai Regolatori  nazionali l'esigenza di riflettere circa l'opportunita' e le  modalita'  di  un  eventuale intervento di adeguamento del quadro normativo che consenta di trasferire alla clientela finale di servizi internazionali   il   massimo  beneficio  connesso  alle  progressive riduzioni di costo dei servizi intermedi.
  3.   Le   proposte   di   Telecom  Italia  e  le  iniziative  assunte dall'Autorita'.
    3.1. La  proposta  di  Telecom  Italia contenuta nell'OIR 1999 e le determinazioni della delibera n. 1/00/CIR.  Nel  corso  del 1999, Telecom Italia ha rappresentato all'Autorita' le   criticita'   derivanti   dalla   permanenza  di  un  obbligo  di pubblicazione  nell'OIR  delle condizioni economiche di fornitura dei servizi  di  instradamento  del  traffico  verso  l'estero,  a fronte dell'elevato  grado  di  concorrenzialita' raggiunto da tale mercato, soprattutto con riferimento ad alcune destinazioni.  L'Autorita' ha svolto una prima analisi della tematica in occasione della  verifica  della  proposta  di  OIR  per il 1999; tale proposta prevedeva  infatti  una espressa clausola con cui Telecom Italia, nel rispetto  del  principio  di  non  discriminazione,  si  riservava di negoziare condizioni tecnico-economiche di instradamento del traffico internazionale ad hoc per ciascun operatore.  Nell'ambito  delle  disposizioni  assunte con delibera n. 1/00/CIR, l'Autorita'  ha riconosciuto l'opportunita' di introdurre un maggiore grado di flessibilita' nell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio in questione, a fronte di riduzioni di costo riscontrate da  Telecom  Italia  nel  corso  dell'anno di vigenza dell'OIR, fermo restando  il  rispetto  degli  obblighi  di  non discriminazione e di orientamento ai costi e la necessita' di una preventiva e documentata informativa  all'Autorita'  circa  le  riduzioni di costo intervenute [Considerando  2.2  e art. 1, comma 1, lettera b)]; in tale contesto, la clausola proposta da Telecom Italia e' stata ritenuta non in linea con  i  predetti  principi  ed  e'  stata soppressa [art. 3, comma 1, lettera g)].  3.2. La sperimentazione delle offerte "a prenotazione".  Nel corso del 2000, Telecom Italia ha dato concreta applicazione al principio  di  flessibilita'  richiamato  dalla delibera n. 1/00/CIR, mediante  la  introduzione,  a  titolo  sperimentale,  di  una  nuova modalita'  di  offerta  definita  a  prenotazione,  aggiuntiva  e non sostitutiva rispetto alle condizioni economiche contenute nell'OIR.  Tale modalita' consiste nella pubblicazione sul sito web di Telecom Italia  di un'offerta basata sul principio "first come, first served" e  caratterizzata  da  direttrici  di  traffico,  prezzo,  volume  di traffico minimo e massimo, periodo di validita', livelli di qualita', termini per aderire all'offerta.  L'Autorita'  ha  ritenuto  coerenti  le  modalita'  di formulazione dell'offerta   a  prenotazione  con  i  principi  della  delibera  n. 1/00/CIR,  richiedendo a Telecom Italia una preliminare e documentata informativa all'Autorita' circa le singole offerte ed una dettagliata informativa circa gli esiti delle stesse.  3.3.  La  delibera  n.  10/00/CIR  e  la  proroga  dell'offerta con modalita' "a prenotazione".  Una  specifica attenzione alle prospettive di evoluzione del quadro regolamentare  relativo all'instradamento internazionale del traffico interconnesso    e'   stata   dedicata   dall'Autorita'   nell'ambito dell'attivita' istruttoria di valutazione dell'OIR per l'anno 2000.  In   tale   ambito,   l'Autorita'   ha   richiesto  agli  operatori licenziatari  di  fornire  informazioni  di dettaglio (in merito alla disponibilita'  di  infrastrutture  proprietarie,  alle  modalita' di instradamento  verso  l'estero del rispettivo traffico, all'esistenza di   barriere   all'ingresso),  al  fine  di  valutare  il  grado  di concorrenzialita' del mercato di riferimento, nonche' di esprimere il proprio  punto di vista circa una eventuale rimozione dell'obbligo di pubblicazione nell'OIR.  Le  risultanze  istruttorie  hanno  evidenziato  uno  scenario  non univocamente  qualificabile  sotto  un  profilo  regolamentare. Da un lato,   sono   stati   raccolti   alcuni  elementi  indicativi  della persistenza  di  una posizione di forza di Telecom Italia sul mercato di  riferimento; cio', in termini di quota di mercato (che, a livello complessivo,  permaneva  elevata),  ed  in ragione della esistenza di alcune   residue   barriere  all'entrata  per  altri  operatori  (con particolare  riguardo al servizio di accesso alle stazioni di approdo dei  cavi  sottomarini  internazionali),  con  conseguenti  rischi di comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia.  Le informazioni fornite dagli operatori hanno, d'altro canto, messo in  luce  l'esistenza  di  un crescente livello di concorrenzialita', soprattutto  per  il  traffico  diretto verso il Nord America e verso alcuni  Paesi  europei;  e' inoltre emerso un diffuso interesse degli operatori  a  poter  fruire  di  offerte flessibili anche da parte di Telecom Italia.  Su  tali  basi, l'Autorita' ha confermato le determinazioni assunte nella   delibera   n.  1/00/CIR,  consentendo  a  Telecom  Italia  di proseguire   nella  sperimentazione  della  modalita'  di  offerta  a prenotazione  fino  al  31 dicembre  2000,  limitatamente al traffico destinato  ai  Paesi  del  Nord America e dell'Unione europea, con un obbligo  di  comunicazione  preventiva  delle  offerte e di resoconto consuntivo degli esiti delle stesse.  L'Autorita'   si   e',   d'altro   canto,  impegnata  a  proseguire nell'attivita'  di monitoraggio dell'evoluzione del mercato in esame, anche  alla  luce  degli  esiti delle offerte a prenotazione (art. 6, commi 3 e 4).  In  data 26 gennaio, l'Autorita' ha autorizzato Telecom Italia alla prosecuzione  delle offerte a prenotazione, ribadendo l'intenzione di continuare l'attivita' di approfondimento in corso, per addivenire in tempi  brevi  ad una sistemazione definitiva del quadro regolamentare in materia.
  4. Le risultanze dell'attivita' istruttoria.
    Le  attivita'  istruttorie  svolte  prendono  necessariamente avvio dagli  approfondimenti gia' effettuati in occasione della valutazione delle  OIR  degli anni precedenti: obiettivo comune di tali attivita' e',  infatti,  quello  di  verificare  il  grado di concorrenzialita' raggiunto  dal  mercato  in  esame e trarre eventualmente supporto da tali approfondimenti per la revisione dell'attuale regime.  Gli  approfondimenti  istruttori  si  sono  sviluppati sui seguenti filoni:    a) analisi del quadro regolamentare internazionale;    b) analisi del mercato nazionale;    c) analisi  delle  posizioni  espresse  da Telecom Italia e dagli operatori;    d) analisi degli esiti delle modalita' di offerta a prenotazione.  A) Il quadro regolamentare internazionale.  S'e' detto che l'emersione di dinamiche competitive nel mercato del servizio  di  instradamento  del  traffico internazionale e' fenomeno riscontrabile su scala mondiale.  In  Europa,  alcuni  Paesi  hanno  gia' affrontato il tema sotto un profilo  regolamentare,  intervenendo  con  una  serie  di  misure di alleggerimento dei vincoli posti in capo all'operatore notificato.  Particolarmente  interessante,  per  gli  strumenti utilizzati e le soluzioni individuate, e' l'esperienza del Regno Unito; nel corso del 1999,  OFTEL  ha  preso  in  esame  il mercato dell'instradamento del traffico  internazionale,  concentrando l'attenzione su 26 direttrici internazionali   segnalate  come  particolarmente  concorrenziali  da British Telecom.  Attraverso  una accurata analisi del mercato di riferimento, basata su  una  pluralita'  di  indicatori concorrenziali, OFTEL e' giunta a riscontrare  l'esistenza  di  un regime concorrenziale su tutte le 26 direttrici  prese  in  esame  ed  ha  esentato  British Telecom dalla pubblicazione  nell'OIR  delle condizioni di fornitura in relazione a tali direttrici.  Piu'   articolato   il  percorso  seguito  dall'ART  per  giungere, nell'ottobre  2000,  attraverso  un  progressivo  allargamento  delle direttrici  interessate,  alla  soppressione totale degli obblighi di pubblicazione gravanti su France Telecom.  Anche  in  Francia,  le determinazioni dell'Autorita' di settore si sono  basate  su  una serie articolata di considerazioni di carattere economico  e  di mercato, e non gia' esclusivamente sulla rilevazione della quota di mercato detenuta da France Telecom.  L'ART  si  e',  peraltro,  riservata  di  intervenire,  qualora  il mutamento  delle  condizioni  di  mercato  lo rendesse opportuno, per reintrodurre  alcune  direttrici  nell'Offerta di interconnessione di riferimento.  B) L'analisi del mercato di riferimento.  In  coerenza con il vigente quadro regolamentare ed in linea con la richiamata  esperienza di alcuni Paesi europei, l'Autorita' ha svolto una   analisi   del   mercato   dei   servizi   di   interconnessione internazionale.  Operazione   propedeutica   all'analisi   e'  l'individuazione  del "mercato  rilevante",  da  effettuare,  sulla  base della consolidata teoria  economica,  in  relazione  ai  due  tradizionali  concetti di mercato "geografico" e mercato "di prodotto".  Con  riferimento  all'ambito  geografico,  l'analisi  effettuata ha evidenziato     l'opportunita'     che     il    mercato    rilevante dell'interconnessione   internazionale   sia   segmentato,  dal  lato dell'offerta,  non  solo  attraverso  il  tradizionale  riferimento a ciascuna  specifica  destinazione internazionale, coincidente con una singola  nazione  (cosiddetta  "direttrice  di  traffico"),  ma anche attraverso  il  riferimento  a macro-aree, individuabili in base alla sussistenza di condizioni concorrenziali omogenee in relazione ad uno specifico  prodotto/servizio.  Le  numerose  opzioni  tecnologiche  e contrattuali  concretamente  utilizzate per la fornitura del servizio di  instradamento  internazionale (ad esempio, accordi internazionali tra operatori; sistemi di triangolazione del traffico - il cosiddetto "hubbing" -) consentono infatti di considerare omogenee le condizioni economiche  praticate per la fornitura di servizi di interconnessione internazionale nell'ambito di alcune macro-aree.  Sotto  il  profilo  del  prodotto,  si  ritiene  che  il mercato di riferimento   sia   costituito   esclusivamente  dalle  attivita'  di instradamento  per  conto di operatori terzi (cosiddette "addressable sales");  tale  conclusione si basa sulla considerazione che i volumi di  interconnessione  internazionale  forniti  da Telecom Italia alle proprie  divisioni  commerciali  (cosiddetti  "in house sales") siano sostanzialmente   anelastici   rispetto  ai  prezzi  praticati  dagli operatori concorrenti.  Definito  il  mercato  rilevante,  l'analisi  economica ha preso in considerazione  una serie di elementi: accanto alla valutazione delle quote  di  mercato  detenute  dai vari operatori, sono stati presi in esame  altri  rilevanti indicatori del grado di concorrenza, quali la sussistenza  di  barriere  all'ingresso,  il  potere  negoziale degli acquirenti,  l'evoluzione  del mercato e il rapporto con l'evoluzione dei  relativi ricavi, il numero e il profilo degli operatori presenti sul  mercato,  la  sussistenza  di  posizioni di leadership di prezzo ovvero di comportamenti collusivi tra operatori.  Tale  approfondimento,  in  linea  con  le  prescrizioni normative, appare  tanto  piu'  necessario,  a  fronte della insufficienza delle informazioni  pervenute  dagli  operatori  ai  fini del calcolo delle quote  di  mercato e della inopportunita' di tenere in considerazione esclusivamente  le  stime  fornite  da Telecom Italia ai fini di tale calcolo.  Orbene,  tutti  gli  indicatori utilizzati hanno messo in luce, con specifico  riferimento  alle  aree Nord America (comprensiva di Stati Uniti e Canada) e Unione europea, nonche' a due specifiche direttrici europee   extra-UE   (la   Svizzera  e  la  Norvegia),  un  grado  di competitivita' consistente ed in progressiva crescita.  Sotto  il profilo delle barriere all'entrata, la crescente apertura riscontrata  nel sistema degli accordi di terminazione internazionale e  la  diffusione  di  infrastrutture  che collegano l'Italia al Nord America, al resto dell'Unione europea, alla Svizzera e alla Norvegia, evidenziano una piena concorrenzialita' del mercato rilevante.  La  recente disciplina delle condizioni di accesso alle stazioni di approdo  dei  cavi  sottomarini  ad opera della delibera n. 10/00/CIR contribuisce    d'altro    canto   a   superare   l'ultima   barriera concorrenziale  evidenziata  dagli operatori per l'accesso al mercato in esame.  L'assenza  di barriere all'ingresso e' confermata dai comportamenti degli    operatori    acquirenti    di   servizi   di   instradamento internazionale:   i  principali  operatori  nazionali  hanno  infatti dichiarato  all'Autorita', nell'ambito dell'istruttoria, di avvalersi di  una  pluralita'  di  fornitori  di  servizi  di instradamento del traffico  internazionale, selezionandoli sulla base di valutazioni di "least  cost routine" e ponendoli in costante concorrenza tra di loro in relazione a specifiche esigenze relative a ciascuna tratta.  Parimenti  indicativi  di  una situazione fortemente concorrenziale nelle aree/direttrici sopra richiamate, sono tutti gli altri elementi di analisi adottati.  L'analisi  dell'evoluzione del mercato, caratterizzato dall'aumento dei  volumi  di traffico instradato e dalla contestuale riduzione dei profitti,   e'   un   probante   segnale   di   un   forte  grado  di concorrenzialita'.  Alle  medesime  conclusioni  porta la valutazione del profilo della domanda  e dell'offerta presenti sul mercato rilevante: gli operatori acquirenti  dei servizi in questione, oltre a disporre della gamma di opzioni sopra richiamata, sono tutti organismi dotati di una profonda conoscenza  del mercato e sono potenzialmente in grado di ricorrere a soluzioni   di  autoproduzione  del  servizio  di  instradamento  del traffico verso l'estero.  Dal  lato dell'offerta, i concorrenti di Telecom Italia sono grandi operatori   internazionali   che   hanno   sviluppato  infrastrutture capillari  a  livello  mondiale  e sono in grado di definire i propri piani  di  business in modo del tutto indipendente rispetto al quadro regolamentare  e  alle  conseguenti condizioni di pricing sussistenti nei  vari Paesi. In tal senso, e' presumibile che la presenza di tali operatori   sul  mercato  nazionale  sia  del  tutto  insensibile  ad eventuali  tentativi  di pratiche predatorie messi in atto da Telecom Italia.  S'e'  detto che una valutazione puntuale delle quote di mercato non e'  stata  possibile  in  considerazione  della episodicita' dei dati pervenuti  dagli operatori; i dati disponibili consentono tuttavia di verificare  una  costante  crescita  delle  quote di mercato detenute dagli  operatori  concorrenti,  soprattutto  in relazione al traffico diretto  verso il Nord America, i Paesi UE ed alcune altre direttrici internazionali.  Una  puntuale  considerazione merita infine il dato dell'assenza di situazioni di leadership di prezzo in capo a Telecom Italia (ma, piu' in  generale,  a  qualsiasi  altro  operatore),  o  di  comportamenti collusivi   tra  operatori,  in  grado  di  distorcere  le  dinamiche concorrenziali;   diversi  operatori  hanno  semmai  evidenziato  che l'unico  elemento  potenzialmente  distorsivo  e'  costituito proprio dall'obbligo  di  pubblicazione  imposto in capo a Telecom Italia, in quanto  consente  agli  operatori  concorrenti  di posizionarsi su un livello minimo di riduzioni di prezzo, e che tale distorsione risulta sostanzialmente irrisolta dal meccanismo d'offerta a prenotazione, in ragione dell'obbligo di pubblicazione preventiva dell'offerta stessa.  Le  considerazioni  sopra svolte risultano immediatamente valide ed applicabili  alle destinazioni internazionali che gia' evidenziano un elevato  grado  di  concorrenzialita'  e  motivano  adeguatamente, ad avviso  dell'Autorita',  un  intervento  di  scorporo  delle relative condizioni economiche di fornitura dall'OIR.  L'analisi  di mercato dice, peraltro, qualcosa di piu' e segnala le tendenze  evolutive  in  relazione  alla generalita' delle direttrici internazionali.  In  questo  senso,  l'evoluzione  in  senso  concorrenziale  sembra destinata  a  diffondersi  nel  breve periodo in relazione a numerose altre  aree;  l'analisi  di  mercato  evidenzia  la  presenza  di una consistente  e  qualificata  gamma di offerte alternative verso altre direttrici  (ad  esempio  l'Australia,  il  Brasile,  Hong  Kong,  il Giappone, numerosi Paesi europei extra UE).  Cio' rientra, d'altro canto, in un fenomeno generale di progressiva piena  apertura  del  mercato  degli  scambi  internazionali  e  pone l'esigenza  di  una  riflessione  sulle  strategie  regolamentari  da attuare al fine di accompagnare lo sviluppo della concorrenza in tale mercato, anticipando, anziche' inseguendone le dinamiche.  C) L'analisi  delle  posizioni  espresse  da Telecom Italia e dagli operatori.  Gli   operatori,   coinvolti   in  piu'  fasi  nelle  attivita'  di valutazione    condotte    dall'Autorita',    hanno    espresso,    a larga maggioranza,  una opinione favorevole all'uscita dall'OIR delle condizioni  economiche  dei  servizi di instradamento internazionale, sottolineando   gli  effetti  benefici  che  tale  apertura  potrebbe comportare  in  termini di ulteriore pressione competitiva sul prezzo di tali servizi.  Alcune  posizioni  contrarie, pure presenti, sono state argomentate sulla  base  della  sussistenza  di  alcune  barriere all'ingresso di natura infrastrutturale che ostacolano la concorrenza sul mercato del trasporto  internazionale.  In  particolare,  e'  stata  segnalata la condizione di monopolio di fatto sussistente in relazione all'accesso alle   stazioni  d'approdo  dei  cavi  sottomarini.  L'Autorita'  e', peraltro,  intervenuta con la delibera n. 10/00/CIR a disciplinare le condizioni  d'accesso  a  tali  infrastrutture,  prevedendo che l'OIR debba   contenere  anche  l'offerta  disaggregata  dell'accesso  alle stazioni  di  approdo  dei cavi sottomarini e relative interfacce per l'attestazione  dei  circuiti  di  backhauling  (art.  6,  comma 2) e rimuovendo  cosi'  uno  dei  principali  ostacoli  evidenziati  dagli operatori .  Al   di   la'  delle  valutazioni  espressamente  effettuate  dagli operatori,   le  informazioni  raccolte  nel  corso  dell'istruttoria rafforzano le conclusioni dell'analisi di mercato; numerosi operatori dichiarano di trasportare con Telecom Italia solo una parte residuale del   proprio   traffico   internazionale,  mentre  alcuni  operatori segnalano  la  disponibilita' di una elevata capacita' internazionale proprietaria  o,  ancora,  l'intenzione di realizzare (direttamente o mediante  la partecipazione a consorzi internazionali) infrastrutture di trasporto internazionale.  D) La  valutazione  degli esiti della sperimentazione delle offerte "a prenotazione".  Un elemento di fondamentale rilievo al fine di valutare il grado di concorrenzialita'   del   mercato  di  riferimento  e'  senza  dubbio costituito  dall'esito delle offerte a prenotazione, commercializzate da  Telecom Italia a partire dal maggio 2000; l'effettiva riuscita di tale  strumento costituisce infatti un concreto banco di prova per le riflessioni teoriche compiute nell'ambito dell'analisi di mercato.  L'analisi  evidenzia che la formula dell'offerta a prenotazione non ha garantito a Telecom Italia un grado di flessibilita' sufficiente a consentire  di  poter  competere  con  le  altre offerte presenti sul mercato.  In  particolare,  si  rileva  che nel periodo maggio-dicembre 2000, Telecom  Italia  e'  riuscita  a vendere soltanto il 25% del traffico offerto  in  tale  modalita',  ad  un numero limitato di operatori ed esclusivamente  in  relazione  a  poche  delle direttrici interessate dalle offerte.  Il  valore  di  tali  riferimenti  statistici  e' qualificato dalle dichiarazioni di alcuni operatori; e' stato infatti evidenziato come, in  varie  circostanze, la previsione del termine di preavviso per la pubblicazione  dell'offerta abbia consentito ai fornitori concorrenti di  adeguare  in  tempo reale la propria offerta, spiazzando, sia pur con  riduzioni  minime,  l'offerta a prenotazione proposta da Telecom Italia.  In   conclusione,   a   fronte   di   un   mercato   effettivamente concorrenziale,   la   modalita'   a   prenotazione  si  e'  rivelata assolutamente inefficace rispetto alle esigenze della domanda.  Il   complesso   delle   evidenze  sopra  descritte  raffigura  una condizione del mercato dell'instradamento del traffico internazionale piuttosto  articolata  e  suggerisce  alcune  ipotesi  di  intervento regolamentare.  Emerge,   in  primo  luogo,  l'esistenza  di  segmenti  di  mercato fortemente  concorrenziali;  su tali segmenti, e' possibile procedere ad  un  alleggerimento degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia.  In  tale  contesto, la permanenza di un obbligo di pubblicazione ex ante dei prezzi in capo a Telecom Italia appare infatti superflua. Da un  lato,  infatti,  in  un regime pienamente concorrenziale, Telecom Italia  sarebbe  fuori  mercato se praticasse prezzi troppo alti, ne' puo' quindi esservi costretta da vincoli regolamentari. D'altro lato, le  condizioni  dell'offerta rilevate nel mercato di riferimento (ed, in  particolare,  la  presenza  di un numero consistente di operatori forti  e  qualificati)  non  mettono  in condizione Telecom Italia di poter   realizzare   efficacemente  comportamenti  predatori,  ovvero riduzioni di prezzo anticoncorrenziali.  I   risultati  dell'analisi  di  mercato  evidenziano  altresi'  un fortissimo  dinamismo  del  mercato dell'instradamento internazionale del traffico interconnesso.  E'  pertanto  il  caso di mettere a frutto l'esperienza maturata in relazione    alle    direttrici   coinvolte   nella   sperimentazione dell'offerta a prenotazione, evitando che il percorso verso una piena liberalizzazione   transiti   ancora   attraverso   tale   meccanismo intermedio  (rivelatosi  inadeguato, in relazione alle esigenze degli operatori interessati e della stessa Telecom Italia).  Occorre  peraltro  tener  presente  che  la  richiamata  evoluzione concorrenziale   di   tali  segmenti,  ancorche'  consistente  ed  in progressiva   crescita,   e'   fenomeno   recente  e  non  pienamente consolidato;  cio'  pone  l'esigenza  di  una  puntuale  attivita' di monitoraggio  degli  effetti sul mercato di riferimento connessi alla eliminazione  degli obblighi di pubblicazione nell'ambito dell'OIR in capo a Telcom Italia.  Indicazioni  in  tal  senso  sono  pervenute  anche  dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito del parere pervenuto in data 22 giugno.  In particolare, appare indispensabile verificare i comportamenti di Telecom  Italia  sotto  due  profili;  da  un  lato, sotto il profilo dell'impatto  sulle  dinamiche  del  mercato  dell'instradamento  del traffico  internazionale, al fine di verificare se ed in quale misura le  condizioni  di  flessibilita' riconosciute a Telecom Italia siano compatibili  con  il consolidamento e la espansione della concorrenza su tale mercato.  E'  altresi'  indispensabile verificare che detti comportamenti non producano  effetti  distorsivi  sul mercato dei servizi finali; sotto questo   secondo   profilo,   occorre   evitare   che  ingiustificate discriminazioni nel prezzo di fornitura del servizio di instradamento internazionale  producano  effetti  distorsivi  a vantaggio di alcuni operatori  concorrenti (ovvero delle divisioni commerciali di Telecom Italia stessa) e a danno di altri operatori.  Cio' induce l'Autorita' a sottoporre le attivita' di Telecom Italia nei segmenti di mercato concorrenziali ad un periodo di osservazione, con   particolare   attenzione   al  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione  e  di orientamento ai costi. E' il caso di precisare che la concreta declinazione dei principi sopra richiamati va intesa, in   tale  particolare  contesto  di  disciplina  contrattuale,  come esigenza che le differenti condizioni economiche praticate da Telecom Italia  ai  vari operatori siano effettivamente fondate sulle diverse condizioni tecniche e contrattuali di fornitura del servizio.  Nelle  more  di  una piena apertura del mercato, a fortiori si pone l'esigenza  di  una  puntuale  attivita' di vigilanza, nell'interesse degli  operatori interconnessi a livello nazionale, affinche' Telecom Italia  non  pratichi  prezzi  eccessivi  sulle direttrici ancora non pienamente concorrenziali.  In  questo  senso,  appare  utile  una  disciplina  di raccordo, da sottoporre  ad  una  periodica  valutazione di adeguatezza, alla luce dell'evoluzione del contesto di mercato.  Tale  disciplina,  da  un  lato,  deve preservare in capo a Telecom Italia  l'obbligo  di  pubblicazione in OIR dei valori massimi per la fornitura   dell'instradamento   verso   direttrici   non  pienamente concorrenziali  e  la  connessa possibilita' di aggiornamento di tali valori massimi, a fronte di riduzioni generalizzate di costi, secondo quanto  gia' previsto dalla delibera n. 1/00/CIR; dall'altro lato, la nuova  disciplina  deve  consentire  a  Telecom  Italia  una adeguata flessibilita'  per  la  negoziazione di offerte ad hoc, in ragione di specifiche  peculiarita' connesse ai tempi, alle caratteristiche e ai destinatari  delle  offerte,  trasferendo  immediatamente  al mercato eventuali margini di riduzione di costo.  Anche  in  tale  contesto,  al  fine  di  superare  il forte limite evidenziato  dalla  modalita' a prenotazione, appare opportuno che la verifica  della  correttezza  delle  condizioni  praticate da Telecom Italia  sia  esercitata  ex  post  da  parte dell'Autorita', sotto il profilo    della    trasparenza,    della   non   discriminazione   e dell'orientamento  al  costo  (questi  ultimi due principi intesi nel senso sopra precisato).  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';                              Delibera:                               Art. 1. Condizioni  economiche  per  l'instradamento  del  traffico  di altri operatori  diretto  verso  Stati  Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e    Paesi membri dell'Unione europea da parte di Telecom Italia.
    1.   Telecom  Italia  e'  autorizzata  a  negoziare  le  condizioni economiche  per  la  fornitura  del  servizio  di  instradamento  del traffico internazionale di altri operatori verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea.  2.  Telecom  Italia  e'  autorizzata a non inserire nell'Offerta di interconnessione  di  riferimento  per  l'anno 2001, e successivi, le condizioni  economiche di fornitura del servizio di cui al precedente comma 1.  |  
|   |                                 Art. 2. Condizioni  economiche  per  l'instradamento  del  traffico  di altri operatori  su  tutte le direttrici internazionali da parte di Telecom                               Italia.
    1.   Telecom   Italia   e'  tenuta  a  pubblicare  nell'Offerta  di interconnessione  di riferimento le condizioni economiche dei servizi di instradamento del traffico internazionale di altri operatori verso tutte  le direttrici internazionali diverse da quelle disciplinate al precedente art. 1.  2.    Le   condizioni   economiche   pubblicate   nell'Offerta   di interconnessione   di  riferimento  debbono  intendersi  come  prezzi massimi.  3. In relazione ai servizi di cui al comma 1 del presente articolo, Telecom  Italia  e'  autorizzata,  nel  rispetto  dei principi di non discriminazione   e  orientamento  ai  costi,  a  negoziare  con  gli operatori   condizioni   economiche  inferiori  a  quelle  pubblicate nell'Offerta  di  interconnessione  di  riferimento, sulla base delle specifiche  caratteristiche  dell'offerta  ed,  in particolare, sulla base  della durata prevista, delle direttrici interessate, dei volumi da  trasportare,  dei  livelli  di  qualita'  e  delle  modalita'  di instradamento.  |  
|   |                                 Art. 3.                            Norme finali
    1.  Telecom  Italia  e'  tenuta  a fornire all'Autorita', a cadenza trimestrale,  una relazione dettagliata sui contenuti e sui risultati delle  negoziazioni  concluse ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, anche  ai  fini  di  una  verifica  del  rispetto dei principi di non discriminazione e orientamento ai costi.  2.  L'Autorita'  si  riserva  di riconsiderare entro il 31 dicembre 2001,  anche alla luce dell'evoluzione del grado di concorrenzialita' del mercato, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.  3.  Il  presente  provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia  ed  ha  efficacia  per la predetta Societa' a decorrere dalla data di notifica.  Il  presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.    Roma, 27 giugno 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
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