Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2001, n. 307 |
Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, ed in particolare gli articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001; Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota n. 89 del 23 aprile 2001; Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2001; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Ministro ed Uffici di diretta collaborazione Art. 1. Il Ministro 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "il Ministro", e' l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' dispone: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, recante "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2001, n. 33. - Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", cosi' recitano: "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali". "Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo". "Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4. 2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: a) (Omissis). b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del Ministero nella regione ; c) (Omissis)". - Gli articoli 4, comma 10, e 5 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, recante "Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali", cosi' dispongono: "Art. 4 (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attivita' culturali). - 1-9. (Omissis). 10. Al comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,". "Art. 5 (Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico). - 1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti. 2. Per il ripianamento degli effettivi, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. 3. Le disponibilita' di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali". - L'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1: - Gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' recitano: "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e reperibilita) (art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive di supporto e disaccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di compensa dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
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| Art. 2 Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; e) il Servizio di controllo interno; f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico. 4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilita' di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum. 5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonche' per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale; f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero; g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita', e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se piu' favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. 7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo. 8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3. 9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di tale centro di responsabilita', dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. 10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto. 11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Segretariato generale del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il Segretariato generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
Note all'art. 2: - Per l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 1. - L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), cosi' dispone: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti". - L'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", cosi' dispone: "Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'". - L'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' dispone: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di struttura articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore". - L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", cosi' dispone: "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta". - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 3 Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale di seconda fascia, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative. 2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno. 3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi di Gabinetto. |
| Art. 4 Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e delle direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato. |
| Art. 5. Ulteriori Uffici di diretta collaborazione 1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. 2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attivita'. 3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
Nota all'art. 5: - La legge 7 giungo 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
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| Art. 6. Segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unita', delle quali non piu' di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario. |
| Art. 7 Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Le attivita' di controllo interno possono essere attribuite a un collegio di tre membri, tra cui il presidente, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione; almeno due componenti del collegio sono nominati tra dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali.
Nota all'art. 7: - L'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", cosi' dispone: "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione".
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| Art. 8. Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale 1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro. 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, ne e' definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' Gabinetto. |
| Art. 9 Organi consultivi
1. Sono organi consultivi del Ministero: a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali; b) il Comitato per i problemi dello spettacolo; c) i Comitati tecnico-scientifici; d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi. 3. Nulla e' innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Note all'art. 9: - L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' dispone: "Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali; b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province; d) uno dalla Conferenza episcopale regionale; e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni. 3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati". - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1 (Comitato per i problemi dello spettacolo). - 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato. 2. Tutte le funzioni gia' atribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del Comitato. 3. All'art. 1, comma 79, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seugenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".
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| Art. 10 Consiglio per i beni culturali e ambientali
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, disciplinati dall'articolo 11; b) otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281; c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. 2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11. 3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, ne' essere amministratori di societa' che esercitano le medesime attivita'; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto al parere del Consiglio. 4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro: a) viene sentito al fine dell'approvazione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali e pluriennali; b) esprime pareri su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso; c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo". 5. Il Consiglio e' organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "Testo unico". 6. Il Gabinetto assicura il supporto strumentale e di personale necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.
Note all'art. 10: - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", cosi' recita: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi', il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante "Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1977, n. 275, supplemento ordinario. - L'art. 2195 del codice civile cosi' dispone: "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". - L'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita: "Art. 4 (Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i comitati tecnico-scientifici). - 1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. 2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'art. 2195 del codice civile, ne' essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di societa' che esercitino le medesime attivita'. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati. 3. Presso gli uffici di cui all'art. 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. 4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
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| Art. 11 Comitati tecnico-scientifici
1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio; c) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee; d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura; g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali. 2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di: a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione; b) due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, eletti dai professori medesimi. 3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente, assicurando che non appartengano entrambi alla medesima categoria tra quelle indicate al comma 2. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3. 4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore, nonche' i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), senza diritto di voto, quando siano in discussione questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale. 5. I Comitati esprimono parere: a) a richiesta del Ministro, per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni; b) facoltativamente, a richiesta dei direttori generali, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro; c) a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali; d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo. 6. I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni di comune interesse. 7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.
Nota all'art. 11: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 10.
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| Art. 12 Norme finali
1. Agli uffici di cui all'articolo 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. 2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 43
Nota all'art. 12: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda nelle note alle premesse.
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