Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 giugno 2001, n. 309 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del Governo; Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilita' all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto del Ministro delle finanze n. 23l del 1998, a seguito dell'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in materia; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella seduta del 7 maggio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6468 del 6 giugno 2001;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "Gli aspiranti dichiarano," sono inserite le seguenti: "con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,"; b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facolta' di utilizzare."; c) all'articolo 3, il comma 4 e' soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 2001
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 9, 17 e 24, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413": "Art. 3 (I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni). - 1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. 2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. 3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F." "Art. 4 (I giudici delle commissioni tributarie provinciali). 1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente; c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita'; g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attivita' di insegnamento; h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5; i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.". "Art. 5 (I giudici delle commissioni tributarie regionali). 1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo; c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta una di tali lauree; d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo; e) gli ispettori del servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio; f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali o di revisori di conti.". "Art. 9 (Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie). - 1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. 2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. 3. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'art. 8. 4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e' fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilita' all'incarico. 5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2. 6. L' esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.". "Art. 17 (Composizione). - 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. (Comma abrogato).". "Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie; d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle commissioni; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni; h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento; m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13; n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e puo' disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.". - Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996 recante: "Insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 novembre 1996. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996 concerne la costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1. Ministero degli affari esteri; 2. Ministero dell'interno; 3. Ministero della giustizia; 4. Ministero della difesa; 5. Ministero dell'economia e delle finanze; 6. Ministero delle attivita' produttive; 7. Ministero delle comunicazioni; 8. Ministero delle politiche agricole e forestali; 9. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10. Ministero delle infrastrutture dei trasporti; 11. Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12. Ministero della sanita'; 13. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14. Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.". "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.". - Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 231, concerne: "Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 231 gia' citato in nota alle premesse cosi' come modificati dal regolamento qui pubblicato: "Art. 2. - 1. Coloro che aspirano a ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale. 2. Al fine della tempestivita' della presentazione della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. 4. Gli aspiranti dichiarano, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, altresi', di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. 5. Ove gli incarichi da conferire siano piu' di uno, gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi intendono concorrere, indicando il relativo ordine di preferenza.". "Art. 3. - 1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, e' corredata dai documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto, alle categorie elencate, negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. 2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, di cui alla tabella E; il servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nella commissione tributaria centrale, di cui alla tabella F, entrambe allegate al medesimo decreto n. 545 del 1992, nonche' il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile, secondo i criteri indicati nella citata tabella F, in base al punteggio previsto per il servizio prestato, rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado. 3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. 4. (Soppresso).".
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