| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 19 giugno 2001, n. 309 |  
| Regolamento  recante  modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno  1998, n. 231, concernente la disciplina del termine e delle modalita'  per  le  comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire  e  per  la  formazione  degli  elenchi  per  la  nomina  a presidente,   presidente  di  sezione  e  giudice  delle  commissioni tributarie  provinciali  e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. |  
  |  
 |  
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, recante norme   sull'ordinamento   degli  organi  speciali  di  giurisdizione tributaria;  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale   sono   state  insediate  le  commissioni  tributarie  di  cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello  stesso  decreto  legislativo  n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;  Visto  l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del  1992,  che  prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio  decreto  il  termine  e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita'  agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi   per   la   nomina  a  presidente,  presidente  di  sezione, vicepresidente  di  sezione  e  giudice  delle commissioni tributarie provinciali e regionali;  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.    300,    recante    disposizioni    in    materia   di   riforma dell'organizzazione del Governo;  Visto  l'articolo  24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992,  concernente  le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;  Visto  l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545  del  1992,  che  prevede  che  il  Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  procede  alle  deliberazioni di cui al comma 1 dello  stesso  articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad  ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle  categorie  indicate  negli  articoli  3,  4 e 5, per i posti da conferire,   che   abbiano   comunicato   la  propria  disponibilita' all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente  regolamento  recante  la  disciplina del termine e delle modalita'  per  le  comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire  e  per  la  formazione  degli  elenchi  per  la  nomina  a presidente,   presidente  di  sezione  e  giudice  delle  commissioni tributarie  provinciali  e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto decreto  del  Ministro  delle  finanze  n.  23l  del  1998, a seguito dell'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in materia;  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia tributaria espresso nella seduta del 7 maggio 2001;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6468 del 6 giugno 2001;
                              A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.  1.  Al  decreto  del  Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:    a)  all'articolo  2,  comma  4,  dopo  le  parole: "Gli aspiranti dichiarano,"   sono   inserite   le   seguenti:   "con  dichiarazione sostitutiva di atto notorio,";    b)  all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In alternativa  ai  documenti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere prodotta una    dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   ai   sensi dell'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  o  nei  casi  non  disciplinati dal citato articolo  46  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria  predispone, in applicazione dell'articolo  48  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  i  moduli  necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facolta' di utilizzare.";    c) all'articolo 3, il comma 4 e' soppresso.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 19 giugno 2001
                                                  Il Ministro: Tremonti
  Visto, il Guardasigilli: Castelli
    Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note alle premesse:              - Si  riporta  il testo degli articoli 3, 4, 5, 9, 17 e          24,  del  decreto  legislativo  31 dicembre  1992  n.  545,          recante:    "Ordinamento    degli    organi   speciali   di          giurisdizione  tributaria ed organizzazione degli uffici di          collaborazione   in  attuazione  della  delega  al  Governo          contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.          413":              "Art.  3  (I  presidenti delle commissioni tributarie e          delle   sezioni).  -  1.  I  presidenti  delle  commissioni          tributarie  provinciali  sono  nominati  tra  i  magistrati          ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a          riposo,  secondo  la  graduatoria  redatta sulla base delle          tabelle E ed F.              2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie          provinciali   sono  nominati  tra  i  magistrati  ordinari,          amministrativi  o militari, in servizio o a riposo, secondo          la  graduatoria  redatta sulla base delle tabelle E ed F. I          vicepresidenti  di  sezione  delle  commissioni  tributarie          provinciali  sono nominati tra i magistrati di cui al comma          1,  ovvero  tra  i  componenti  che abbiano esercitato, per          almeno  cinque  anni  le  funzioni  di  giudice tributario,          purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza          o  in  economia e commercio, secondo la graduatoria redatta          sulla base delle tabelle E ed F.              3.  I presidenti delle commissioni tributarie regionali          sono   nominati   tra   i   magistrati   ordinari,   ovvero          amministrativi  o militari, in servizio o a riposo, secondo          la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F."              "Art.   4   (I  giudici  delle  commissioni  tributarie          provinciali).  1.  I  giudici  delle commissioni tributarie          provinciali sono nominati tra:                a) i  magistrati ordinari, amministrativi o militari,          in  servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello          Stato, a riposo;                b) i  dipendenti  civili  dello  Stato,  o  di  altre          amministrazioni  pubbliche in servizio o a riposo che hanno          prestato  servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due          in  una  qualifica  alla  quale  si accede con la laurea in          giurisprudenza   o   in   economia   e  commercio  o  altra          equipollente;                c) gli  ufficiali  della  Guardia  di finanza cessati          dalla  posizione  di servizio permanente effettivo prestato          per almeno dieci anni;                d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri          e  dei  periti  commerciali  ed hanno esercitato per almeno          dieci anni le rispettive professioni;                e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in          qualita'  di  ragionieri o periti commerciali, hanno svolto          per  almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita'          nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;                f) coloro  che sono iscritti nel ruolo o nel registro          dei  revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili,          ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';                g) coloro   che   hanno   conseguito   l'abilitazione          all'insegnamento   in   materie  giuridiche,  economiche  o          tecnico-ragionieristiche  ed  esercitato  per almeno cinque          anni attivita' di insegnamento;                h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art.          5;                i) coloro  che hanno conseguito da almeno due anni il          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e          commercio;                l)  gli  iscritti  negli  albi degli ingegneri, degli          architetti,  dei  geometri,  dei  periti  edili, dei periti          industriali,  dei  dottori in agraria, degli agronomi e dei          periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le          rispettive professioni.".              "Art.   5   (I  giudici  delle  commissioni  tributarie          regionali).  1.  I  giudici  delle  commissioni  tributarie          regionali sono nominati tra:                a) i  magistrati ordinari, amministrativi e militari,          in  servizio  o a riposo e gli avvocati e procuratori dello          Stato, a riposo;                b) i  docenti  di  ruolo  universitari o delle scuole          secondarie  di  secondo  grado  ed i ricercatori in materie          giuridiche,   economiche   e  tecnico-ragionieristiche,  in          servizio o a riposo;                c) i   dipendenti  civili  dello  Stato  o  di  altre          amministrazioni  pubbliche,  in  servizio  o  a  riposo, in          possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio          o  altra  equipollente,  che  hanno  prestato  servizio per          almeno  dieci  anni in qualifiche per le quali e' richiesta          una di tali lauree;                d) gli  ufficiali  superiori o generali della Guardia          di  finanza  cessati dalla posizione di servizio permanente          effettivo;                e) gli   ispettori   del   servizio   centrale  degli          ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette          anni di servizio;                f) i  notai  e  coloro  che  sono iscritti negli albi          professionali  degli  avvocati  e procuratori o dei dottori          commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le          rispettive professioni;                g) coloro   che   sono   stati  iscritti  negli  albi          professionali  indicati nella lettera f) o dei ragionieri e          dei  periti  commerciali  ed  hanno esercitato attivita' di          amministratori,  sindaci, dirigenti in societa' di capitali          o di revisori di conti.".              "Art.  9  (Procedimenti  di nomina dei componenti delle          commissioni   tributarie).   -   1.   I   componenti  delle          commissioni   tributarie  sono  nominati  con  decreto  del          Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro delle          finanze,  previa deliberazione del consiglio di presidenza,          secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel          comma 2.              2.    Il   consiglio   di   presidenza   procede   alle          deliberazioni  di  cui  al  comma  1  sulla base di elenchi          formati  relativamente  ad  ogni  commissione  tributaria e          comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate          negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno          comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in          possesso dei requisiti prescritti.              3.  Alla  comunicazione  di disponibilita' all'incarico          deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza          ad  una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed          il   possesso   dei   requisiti   prescritti,   nonche'  la          dichiarazione  di  non essere in alcuna delle situazioni di          incompatibilita' indicate all'art. 8.              4.  La  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2 e'          fatta  secondo  i  criteri  di  valutazione  ed  i relativi          punteggi  indicati  nella  tabella  E  e  sulla  base della          documentazione     allegata     alla    comunicazione    di          disponibilita' all'incarico.              5.  Il  Ministro  delle  finanze stabilisce con proprio          decreto  il  termine e le modalita' per le comunicazioni di          disponibilita'   agli  incarichi  da  conferire  e  per  la          formazione degli elenchi di cui al comma 2.              6.  L'  esclusione  dagli  elenchi  di coloro che hanno          comunicato  la  propria  disponibilita' all'incarico, senza          essere  in  possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con          decreto   del   Ministro   delle   finanze,   su   conforme          deliberazione del consiglio di presidenza.".              "Art.   17   (Composizione).   -  1.  Il  consiglio  di          presidenza  della  giustizia  tributaria  e' costituito con          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del          Ministro  delle  finanze,  ed  ha  sede  in  Roma presso il          Ministero delle finanze.              2.  Il  consiglio di presidenza e' composto da quindici          membri eletti tra i giudici tributari.              2-bis.  Il  consiglio di presidenza elegge nel suo seno          il presidente e due vicepresidenti.              3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti          da   tutti   i   componenti  delle  commissioni  tributarie          provinciali  e  regionali  con  voto  personale,  diretto e          segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.              4. (Comma abrogato).".              "Art.   24   (Attribuzioni).   -  1.  Il  consiglio  di          presidenza:                a) verifica   i   titoli  di  ammissione  dei  propri          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;                b) disciplina  con  regolamento  interno  il  proprio          funzionamento;                c) delibera    sulle   nomine   e   su   ogni   altro          provvedimento  riguardante  i  componenti delle commissioni          tributarie;                d) formula  al  Ministro  delle  finanze proposte per          l'adeguamento  e  l'ammodernamento  delle  strutture  e dei          servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;                e) predispone   elementi   per   la  redazione  della          relazione  del  Ministro  delle finanze di cui all'art. 29,          comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle          commissioni;                f) stabilisce  i criteri di massima per la formazione          delle sezioni e dei collegi giudicanti;                g) stabilisce   i   criteri   di   massima   per   la          ripartizione  dei  ricorsi  nell'ambito  delle  commissioni          tributarie divise in sezioni;                h) promuove   iniziative  intese  a  perfezionare  la          formazione  e  l'aggiornamento  professionale  dei  giudici          tributari;                i) esprime  parere  sugli  schemi di regolamento e di          convenzioni  previsti  dal  presente decreto o che comunque          riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;                l) esprime   parere   sulla   ripartizione   fra   le          commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del          Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;                m) esprime  parere  sulla determinazione dei compensi          fissi   ed   aggiuntivi  ai  componenti  delle  commissioni          tributarie di cui all'art. 13;                n) delibera  su ogni altra materia ad esso attribuita          dalla legge.              2.  Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento          delle  commissioni  tributarie  e  puo'  disporre ispezioni          affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.".              -  Il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1996 recante:          "Insediamento  delle  commissioni  tributarie provinciali e          regionali"  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.          23 del 29 novembre 1996.              - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre          1996  concerne  la costituzione del Consiglio di presidenza          della giustizia tributaria.              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  recante:  "Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59":              "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:                1. Ministero degli affari esteri;                2. Ministero dell'interno;                3. Ministero della giustizia;                4. Ministero della difesa;                5. Ministero dell'economia e delle finanze;                6. Ministero delle attivita' produttive;                7. Ministero delle comunicazioni;                8. Ministero delle politiche agricole e forestali;                9.   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio;                10. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;                11. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;                12. Ministero della sanita';                13.  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca;                14. Ministero per i beni e le attivita' culturali.              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti          dall'appartenenza all'Unione europea.              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la          relativa responsabilita'.              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli          affari esteri.".              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo          previsti dalla legge.              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli          enti locali e alle autonomie funzionali.".              -  Il  decreto  ministeriale  2  giugno  1998,  n. 231,          concerne:  "Regolamento recante la disciplina del termine e          delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli          incarichi  da  conferire  e per la formazione degli elenchi          per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice          delle  commissioni  tributarie  provinciali e regionali, ai          sensi   dell'art.  9,  comma  5,  del  decreto  legislativo          31 dicembre 1992, n. 545.".              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri.":              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.".
            Nota all'art. 1:              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del decreto          ministeriale 2 giugno 1998, n. 231 gia' citato in nota alle          premesse   cosi'   come   modificati  dal  regolamento  qui          pubblicato:              "Art.  2.  -  1.  Coloro  che  aspirano a ricoprire gli          incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al Consiglio          di  presidenza  della  giustizia  tributaria nel termine di          trenta  giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione del          relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale.              2.  Al  fine  della  tempestivita'  della presentazione          della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio          ricevente.  Si considerano presentate tempestivamente anche          le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con avviso di          ricevimento  entro  il termine di cui al comma 1. In questo          caso  fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale          accettante.              3.  Nella  domanda gli aspiranti indicano i propri dati          anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei          requisiti   generali   di   cui   all'art.  7  del  decreto          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.              4.   Gli   aspiranti   dichiarano,   con  dichiarazione          sostitutiva  di  atto  notorio, altresi', di non versare in          alcuna  delle  cause  di incompatibilita' di cui all'art. 8          del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.              5.  Ove  gli  incarichi da conferire siano piu' di uno,          gli  aspiranti  precisano  per  quali  dei  detti incarichi          intendono  concorrere,  indicando  il  relativo  ordine  di          preferenza.".              "Art.  3.  -  1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1,          pena   l'esclusione   dagli   elenchi,   e'  corredata  dai          documenti,  in originale o in copia autenticata, attestanti          l'appartenenza,  in relazione a ciascun incarico richiesto,          alle  categorie  elencate,  negli  articoli  3,  4  e 5 del          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.              2.  Alla  domanda  di  cui  al  comma 1 sono allegati i          documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti          il   possesso   dei   titoli  di  servizio,  professionali,          accademici  e  di  carriera,  di  cui  alla  tabella  E; il          servizio  prestato  nelle commissioni tributarie di primo e          di  secondo  grado e nella commissione tributaria centrale,          di  cui  alla  tabella  F,  entrambe  allegate  al medesimo          decreto n. 545 del 1992, nonche' il servizio prestato nelle          commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile,          secondo  i criteri indicati nella citata tabella F, in base          al   punteggio   previsto   per   il   servizio   prestato,          rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di          secondo grado.              3.  In  alternativa  ai documenti di cui ai commi 1 e 2          puo'  essere  prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva  di          certificazione  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei          casi  non  disciplinati  dal citato art. 46 del decreto del          Presidente   della   Repubblica   n.   445  del  2000,  una          dichiarazione  sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di          presidenza   della   giustizia  tributaria  predispone,  in          applicazione  dell'art. 48 del decreto del Presidente della          Repubblica  n.  445  del  2000,  i  moduli necessari per la          redazione   delle   dichiarazioni   sostitutive   che   gli          interessati hanno facolta' di utilizzare.              4. (Soppresso).".
                           |  
|   |  
 
 | 
 |