Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 giugno 2001, n. 309
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilita' all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto del Ministro delle finanze n. 23l del 1998, a seguito dell'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in materia;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella seduta del 7 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6468 del 6 giugno 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "Gli aspiranti dichiarano," sono inserite le seguenti: "con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,";
b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facolta' di utilizzare.";
c) all'articolo 3, il comma 4 e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2001

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 9, 17 e
24, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545,
recante: "Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413":
"Art. 3 (I presidenti delle commissioni tributarie e
delle sezioni). - 1. I presidenti delle commissioni
tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati
ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a
riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
tabelle E ed F.
2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie
provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari,
amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo
la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I
vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie
provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma
1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per
almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario,
purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta
sulla base delle tabelle E ed F.
3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali
sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero
amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo
la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F."
"Art. 4 (I giudici delle commissioni tributarie
provinciali). 1. I giudici delle commissioni tributarie
provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari,
in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello
Stato, a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre
amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno
prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due
in una qualifica alla quale si accede con la laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o altra
equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati
dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato
per almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri
e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno
dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in
qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto
per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita'
nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro
dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili,
ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione
all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o
tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque
anni attivita' di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art.
5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti
industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei
periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni.".
"Art. 5 (I giudici delle commissioni tributarie
regionali). 1. I giudici delle commissioni tributarie
regionali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari,
in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello
Stato, a riposo;
b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole
secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie
giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in
servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in
possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio
o altra equipollente, che hanno prestato servizio per
almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta
una di tali lauree;
d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia
di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente
effettivo;
e) gli ispettori del servizio centrale degli
ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette
anni di servizio;
f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi
professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori
commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni;
g) coloro che sono stati iscritti negli albi
professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e
dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di
amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali
o di revisori di conti.".
"Art. 9 (Procedimenti di nomina dei componenti delle
commissioni tributarie). - 1. I componenti delle
commissioni tributarie sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle
finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza,
secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel
comma 2.
2. Il consiglio di presidenza procede alle
deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi
formati relativamente ad ogni commissione tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno
comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
possesso dei requisiti prescritti.
3. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico
deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza
ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed
il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la
dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'art. 8.
4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e'
fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi
punteggi indicati nella tabella E e sulla base della
documentazione allegata alla comunicazione di
disponibilita' all'incarico.
5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio
decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la
formazione degli elenchi di cui al comma 2.
6. L' esclusione dagli elenchi di coloro che hanno
comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza
essere in possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con
decreto del Ministro delle finanze, su conforme
deliberazione del consiglio di presidenza.".
"Art. 17 (Composizione). - 1. Il consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e' costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il
Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici
membri eletti tra i giudici tributari.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno
il presidente e due vicepresidenti.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
4. (Comma abrogato).".
"Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di
presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro
provvedimento riguardante i componenti delle commissioni
tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della
relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29,
comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle
commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione
delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni
tributarie divise in sezioni;
h) promuove iniziative intese a perfezionare la
formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le
commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del
Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sulla determinazione dei compensi
fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni
tributarie di cui all'art. 13;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita
dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento
delle commissioni tributarie e puo' disporre ispezioni
affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.".
- Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996 recante:
"Insediamento delle commissioni tributarie provinciali e
regionali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 29 novembre 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
1996 concerne la costituzione del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Ministero delle attivita' produttive;
7. Ministero delle comunicazioni;
8. Ministero delle politiche agricole e forestali;
9. Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
11. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12. Ministero della sanita';
13. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14. Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
- Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 231,
concerne: "Regolamento recante la disciplina del termine e
delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli
incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi
per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice
delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai
sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del decreto
ministeriale 2 giugno 1998, n. 231 gia' citato in nota alle
premesse cosi' come modificati dal regolamento qui
pubblicato:
"Art. 2. - 1. Coloro che aspirano a ricoprire gli
incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria nel termine di
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al fine della tempestivita' della presentazione
della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio
ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo
caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
3. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati
anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
4. Gli aspiranti dichiarano, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, altresi', di non versare in
alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8
del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
5. Ove gli incarichi da conferire siano piu' di uno,
gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi
intendono concorrere, indicando il relativo ordine di
preferenza.".
"Art. 3. - 1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1,
pena l'esclusione dagli elenchi, e' corredata dai
documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti
l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto,
alle categorie elencate, negli articoli 3, 4 e 5 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i
documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti
il possesso dei titoli di servizio, professionali,
accademici e di carriera, di cui alla tabella E; il
servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e
di secondo grado e nella commissione tributaria centrale,
di cui alla tabella F, entrambe allegate al medesimo
decreto n. 545 del 1992, nonche' il servizio prestato nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile,
secondo i criteri indicati nella citata tabella F, in base
al punteggio previsto per il servizio prestato,
rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado.
3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2
puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei
casi non disciplinati dal citato art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria predispone, in
applicazione dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli
interessati hanno facolta' di utilizzare.
4. (Soppresso).".



 
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