Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 luglio 2001
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania. (Ordinanza n. 3145).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coord. della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione dell'Etna verificatasi a decorrere dal 13 luglio 2001 e tuttora in atto;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per fronteggiare l'emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive ed il ripristino delle infrastrutture;
Considerato che gli interventi riguardano la gestione delle operazioni tecniche volte a ridurre gli effetti dell'evento calamitoso, i primi interventi a favore della popolazione e l'avvio delle operazioni per il ripristino delle infrastrutture e dei beni privati danneggiati;
Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Sentita la regione Siciliana;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della provincia regionale di Catania e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti ritenuti necessari per limitare e ridurre i danni connessi all'attuale attivita' eruttiva dell'Etna. A tale scopo e' affiancato da un vice-commissario, individuato nel comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, cui e' affidato il compito di individuare, coordinare e dirigere tutti gli interventi tecnici. Per queste attivita' il commissario ed il vice commissario si avvalgono di norma delle strutture tecniche ed operative dello Stato, della regione Siciliana, della provincia regionale di Catania e dei comuni interessati. E' comunque autorizzato, ove necessario, il ricorso con procedura d'urgenza, a ditte private. A favore del vice-commisario e' autorizzata la corresponsione di una indennita' mensile pari a 150 ore di straordinario.
2. Il piano degli interventi urgenti da attuare e' sottoposto, anche per stralci, al parere di un comitato istituzionale presieduto dal prefetto di Catania e composto dal direttore dell'agenzia di protezione civile, dal presidente della regione Siciliana o suo delegato; dal presidente della provincia regionale di Catania e dai sindaci dei comuni di Nicolosi e Belpasso.
3. Per l'attuazione degli interventi e per le attivita' di cui al comma 1, nonche' per quelli gia' disposti in emergenza dagli enti locali, e' assegnata sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, una prima somma di lire 15 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
4. Il prefetto di Catania provvede al coordinamento ed all'attuazione degli interventi necessari a regolamentare gli accessi al vulcano ed assicurare i primi soccorsi, alla predisposizione ed all'attuazione del piano d'emergenza, avvalendosi, oltre che della prefettura di Catania, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, dell'Agenzia di protezione civile, della regione Siciliana, degli enfi locali e delle strutture scientifiche dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per le attivita' sopra indicate, per gli oneri connessi al trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' della presente ordinanza, e' assegnata al prefetto di Catania una prima somma di lire 3 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
5. Il comandante provinciale di Catania del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato a potenziare il servizio connesso all'emergenza in corso, anche attraverso la corresponsione, per la durata massima di due mesi, di compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre il limite previsto dalla vigente normativa. Allo stesso comando provinciale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', assegnato un contributo di lire 100 milioni per materiali e consumi connessi agli interventi. All'onere, complessivamente valutato in lire 280 milioni, si provvede a carico dello stanziamento di cui al precedente comma. Il prefetto di Catania e' autorizzato a trasferire le relative somme al comando provinciale dei vigili del fuoco.
6. Per l'attuazione degli interventi di emergenza in corso sull'Etna, il gruppo elicotteri dei Vigili del fuoco e' autorizzato a posizionare un serbatoio per il rifornimento del carburante nelle zone delle operazioni ed il prelievo del carburante e' esentato, fino al 31 dicembre 2001 dal pagamento dell'accisa in deroga agli articoli 14 e 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
7. La regione, la provincia ed i comuni interessati, sono autorizzati con oneri a carico della disponibilita' di cui al comma 3, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attivita' direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfetario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.
8. La prefettura di Catania e' autorizzata a corrispondere al proprio personale, con oneri a carico della disponibilita' di cui al comma 4, per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.
 
Art. 2.
1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni interessati dall'emergenza, che verranno individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, od ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a decorrere dal 13 luglio 2001 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sara' considerata nella determinazione del contributo spettante ai sensi dell'art. 7. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
2. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 13 luglio 2001 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui al comma 1 le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sara' considerato nella determinazione del contributo spettante ai sensi dell'art. 7.
3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, primo comma, n. 4 del codice civile.
4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.
5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell' IRPEG e dell'ICI, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.
6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti del presente articolo provvede la regione.
 
Art. 3.
1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientrati nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' non e' cumulabile con quella di cui al comma 1 ed e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito dell'evento calamitoso di cui alla premessa e' sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interessati, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.
4. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.
5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 13 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria, presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, per gli effetti provocati dall'evento calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresi' avere specifici criteri di ammissibilita'. La regione, nell'esprimere motivato parere sulle istanze, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnalera' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.
7. I lavoratori residenti nei comuni interessati dall'evento calamitoso, iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2001.
 
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.
 
Art. 5.
1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o in attuazione del piano di emergenza, e' assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi.
2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1 provvede la regione che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.
3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall' avvenuta disponibilita' di fondi.
 
Art. 6.
1. Entro quarantacinque giorni dalla fine della fase acuta dell'emergenza, la regione Siciliana provvede a predisporre, anche per stralci successivi, avvalendosi delle proprie strutture tecniche e sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati che devono provvedere entro trenta giorni dallo stesso termine, un piano per il ripristino urgente delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate. Nel piano, il soggetto attuatore dei singoli interventi e' individuato nell'ente locale proprietario dell'opera da ripristinare. Decorso inutilmente il termine indicato, si applica l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Prima della sua attuazione il piano e' sottoposto alla presa d'atto dell'agenzia di protezione civile, che deve esprimersi entro dieci giorni dalla ricezione.
3. Nel piano possono essere ricompresi interventi a carico di fondi statali, comunitari, regionali e degli enti locali.
4. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle proprie strutture tecniche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 8.
5. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza o dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'art. 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, all'assenso del presidente della regione Siciliana che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
6. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
7. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto, di cui al comma 2, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.
8. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, in rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6 comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20.
regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegata all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazioni statali oggetto di deroga;
decreto del Presidente della regione Siciliana 17 marzo 1987 di istituzione dell'ente parco etna e relativo regolamento.
 
Art. 7.
1. Ai fini di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unita' abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attivita' produttive, la regione Siciliana e' autorizzata a corrispondere primi contributi, rapportati al danno subito, ai soggetti e con le modalita' previsti dagli articoli 4 e 4-bis, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.
2. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 8 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopraccitati articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000, applicandosi, altresi' quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.
3. Il termine di cui all'art. 4-bis, comma 3, della legge n. 365/2000 e' stabilito in quindici giorni.
 
Art. 8.
1. Per gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7, la regione Siciliana e' autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale con la cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferisce immediatamente le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine, e' riconosciuto un contributo pari a lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile".
2. La regione Siciliana, la provincia di Catania e gli enti locali interessati, in attesa del trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.
 
Art. 9.
1. L'Agenzia di protezione civile e' estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
 
Art. 10.
1. Per assicurare la continuita' nell'attivita' di sorveglianza sismica e vulcanica ed in modo particolare nella contingenza connessa alla situazione di emergenza in atto conseguente l'eruzione vulcanica dell'Etna, il direttore dell'Agenzia di protezione civile, nelle more dell'avvio della completa operativita' dell'agenzia e' autorizzato a sottoscrivere con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la convenzione triennale prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ed a disporre con urgenza il trasferimento delle risorse per l'anno 2001 con le modalita' stabilite nella convenzione medesima.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2001
Il Ministro: Scajola
 
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