Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. 199
Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 25 luglio 2001, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 5), recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostitutite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001"; ))
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001". ))
Riferimenti normativi:
- La legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
reca: "Disposizioni urgenti per la distruzione del
materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'
per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio".
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1, della
citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che
assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui
al comma 1, che derivano da animali morti, o macellati nel
territorio italiano dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 le seguenti
indennita':
a) L. 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico
a rischio e ad alto rischio tal quale;
b) L. 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali
trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e
ad alto rischio.
7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate
forfettariamente per i costi relativi al trattamento
preliminare e all'incenerimento o coincenerimento,
effettuati da imprese riconosciute o autorizzate e ad ogni
altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono altresi'
disporre eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo'
percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita'
per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto
comma 6, e disposte le misure di cui al comma 8, salvo
accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni
rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 2, della
citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico
obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute
da materiale a basso rischio, cosi' come definiti dall'art.
5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
prodotte nel territorio delle Stato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001.
Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite
massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte
nel territorio delle Stato fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
 
Art. 1-bis. (( 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 103 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria
2001):
"1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' istitutito
un fondo destinato al finanziamento della ricerca
scientifica nel quadro del Programma nazionale della
ricerca ed anche con riferimento al settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed
al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di
progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione
relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella
pubblica amministrazione, all'informatizzazione della
pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della
spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla
formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla
riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla
alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle
ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La
dotazione del fondo e' determinata in misura pari al 10 per
cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze
individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse
finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3
del presente articolo e dall'art. 112 provvede il Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
- Si trascrive il testo dell'art. 112 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 112. - 1. Una quota non inferiore al 10 per cento
della dotazione del fondo di cui all'art. 103 e' destinata
alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti
finalita':
a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per
approfondire la conoscenza dei rischi connessi
all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
nonche' adeguamento delle stutture e formazione del
personale degli istituti pubblici addetti ai controlli
sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a
basso impatto ambientale in grado di minimizzare le
esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita'
previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente 10
settembre 1998, n. 381".
 
Art. 1-ter. (( 1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001";
b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".
2. In caso di conferma della positivita' dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un animale. ))

Riferimenti normativi:
"7-ter (Agevolazioni.) - 1. Il Ministro delle finanze,
avvalendosi dei poteri di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei
diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori
dei bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti
di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di
carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito
dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il
differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 15 dicembre
2001 pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei
dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non
corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene
senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di
finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere
dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile
200l. Le rate sospese sono consolidate per la durata
residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni,
interessi od altri oneri.
4. Sulla base degli elementi rilevati dalla
dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi
di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 3l dicembre 2000, nei confronti dei
contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a
seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge 8 maggio
1998, n. 146.
5. Considerata la situazione di emergenza della filiera
zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti
bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti
di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio in
via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a
base di carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno
decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
da destinare a contributi in conto interesse su mutui di
durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle
predette imprese, con onere effettivo a carico del
mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per
cento del predetto limite di impegno e' riservata a mutui
contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in
conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche'
per il miglioramento igienico- sanitario e produttivo degli
stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, con particolare riferimento al finanziamento di
impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da
installare o in corso di installazione all'interno degli
stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e'
destinata a mutui contratti per il consolidamento di
esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. E' istituito un regime di aiuti a favore delle
imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento
volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela
della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla
tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali,
attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la
promozione delle produzioni zootecniche estensive e di
qualita', anche valorizzando le razze italiane da carne e
quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione
biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo,
anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione
e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e'
attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con
gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e
con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la
somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali
destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di
produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della
produzione dei foraggi e delle materie prime di uso
nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di
incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali
impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in
alternativa alle farine proteiche di origine animale, e'
assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in
favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere,
di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo e'
finalizzato principalmente a rafforzare le attivita' che
l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle
ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere
coltivate in Italia, nonche' la tecnica di coltivazione dei
pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze
poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro
della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria,
rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente,
conservino le risorse naturali e le integrita' aziendali e
favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura
biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
di lire l0 miliardi di ciascuna delle seguenti
autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388: art. 109, comma 1; art. 123,
comma 1, lettera b), capoverso 2; art. 129, comma 1,
lettera b).
7. Le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare
per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai
commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La
circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le
modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per
l'attuazione dell'art. 121 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Per quanto riguarda la quota destinata al
miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati
comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei
costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il
numero dei dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati
o allevati nell'anno 2000.
8. Considerata la situazione di emergenza del settore
zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il
periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un
prelievo supplementare superiore a quello determinato a
seguito della rettifica della compensazione nazionale
effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano
recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli,
l'Agenzia e' autorizzata, su richiesta degli interessati, a
restituire le somme risultate non dovute, con onere a
carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia,
capitolo 2002.
- Il titolo del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8,
e' il seguente: "Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 7-ter
della citata legge 9 marzo 2001, n. 49:
"3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi,
per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i pagamenti delle rate delle
operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese
quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza
entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate
per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di
sanzioni, interessi od altri oneri".
- Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 147 del
31 maggio 2001.
- Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione,
del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per
consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio sopra citato e ne
modifica gli allegati VII e XI, e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L 177 del 30 giugno 2001.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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