Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. 199 |
Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 25 luglio 2001, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 5), recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostitutite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001"; )) b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001". )) Riferimenti normativi: - La legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, reca: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1, della citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata: "6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivano da animali morti, o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 le seguenti indennita': a) L. 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) L. 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio. 7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa. 8. Le regioni e le province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure. 9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6, e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore. 10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001". - Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 2, della citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio, cosi' come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio delle Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001. Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio delle Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto". |
| Art. 1-bis. (( 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2001): "1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istitutito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". - Si trascrive il testo dell'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2001): "Art. 112. - 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'art. 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalita': a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento delle stutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico; c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita' previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381". |
| Art. 1-ter. (( 1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001"; b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001". 2. In caso di conferma della positivita' dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un animale. )) Riferimenti normativi: "7-ter (Agevolazioni.) - 1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 15 dicembre 2001 pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. 3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 200l. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. 4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 3l dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno e' riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche' per il miglioramento igienico- sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e' destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualita', anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e' attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, e' assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo e' finalizzato principalmente a rafforzare le attivita' che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonche' la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrita' aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire l0 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: art. 109, comma 1; art. 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; art. 129, comma 1, lettera b). 7. Le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'art. 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000. 8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia e' autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002. - Il titolo del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e' il seguente: "Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina". - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 7-ter della citata legge 9 marzo 2001, n. 49: "3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri". - Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 147 del 31 maggio 2001. - Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sopra citato e ne modifica gli allegati VII e XI, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 177 del 30 giugno 2001. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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