Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 luglio 2001
Fissazione della data per la redazione del bilancio annuo, previsto all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento CE n. 884/2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'ispettorato centrale repressione frodi
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare l'art. 1, paragrafo 4, che ha previsto che la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dal regolamento stesso inizia il 1o agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 884/2001 che stabilisce le modalita' di applicazioni relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che prevede che i registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi una volta l'anno a una data che puo' essere fissata dagli Stati membri e che nel quadro del bilancio annuo e' redatto l'inventario delle giacenze;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 12, che ha fissato la data di redazione del bilancio annuo in coincidenza con quella indicata dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3829/87;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato del settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/00 ed, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, che prevede che e' presentata una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e di vino detenute al 31 luglio;
Ritenuto che e' opportuno fissare la data alla quale i registri devono essere chiusi in coincidenza con la data indicata dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/01;
Decreta:
Articolo unico
Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2001, la data alla quale i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti e' il 31 luglio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 24 luglio 2001
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone