Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 luglio 2001
Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del mancato funzionamento delle sezioni penali del tribunale di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del presidente della corte di appello di Torino in data 7 giugno 2001, prot. n. 962/S, dalla quale risulta che le sezioni penali del del tribunale indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sottoelencate sezioni penali del tribunale di Torino o nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: Uffici e periodi di mancato funzionamento:
1) cancellerie del giudice per le indagini preliminari diverse dal mod. 20 e segreterie dei magistrati: dal 28 febbraio al 14 marzo 2002;
2) ufficio del mod. 12: dal 12 al 15 marzo 2001;
3) uffici della 1a e 2a sezione della Corte d'assise: dal 13 al 19 marzo 2001;
4) uffici della 5a sezione penale: dal 27 al 31 marzo 2001;
5) uffici della 4a sezione penale: dal 30 marzo al 4 aprile 2001;
6) uffici della 1a sezione penale: dal 4 al 9 aprile 2001;
7) uffici della 3a sezione penale: dal 7 al 12 aprile 2001;
8) cancelleria "Rilascio e richieste copie di atti giacenti negli archivi penali": dal 1o marzo al 20 giugno 2001.
Roma, 6 luglio 2001
Il Ministro: Castelli
 
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