Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI MONTEU DA PO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Monteu da Po (Torino) ha adottato il 22 febbraio e il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). 1. Di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I) da applicare alle abitazioni principali ed agli altri casi, previsti all'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili, e nella misura del 6,9 per mille l'aliquota per gli altri immobili. (Omissis). Detrazioni maggiorate per l'abitazione principale: Viene prevista una detrazione maggiorata per l'abitazione principale, superiore del 100% rispetto alla detrazione ordinaria, per le seguenti tipologie di contribuenti: 1. soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unita' immobiliare, con reddito complessivo I.R.P.E.F. per l'intero nucleo familiare (al lordo delle detrazione fiscali e oneri deducibili) non superiore a L. 50.000.000. Per ogni persona in piu' si aggiungono L. 5.000.000 al reddito di riferimento; 2. soggetto il cui nucleo familiare comprende un portatore di handicap, con riconosciuta invalidita'. Il reddito complessivo I.R.P.E.F. del nucleo familiare (al lordo delle detrazioni fiscali e oneri deducibili) non deve essere superiore ai seguenti valori: una persona L. 22.500.000; due persone L. 32.500.000; tre persone L. 40.000.000; quattro persone L. 47.500.000; cinque persone L. 55.000.000. Per ogni persona in piu' oltre le cinque persone, si aggiungono L. 5.000.000 al reddito di riferimento. 3. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, tutti residenti e dimoranti nell'unita' immobiliare, in possesso dei seguenti requisiti: entrambi i componenti della coppia non devono aver superato i 35 ani di eta'; il reddito complessivo I.R.P.E.F. (al lordo delle detrazioni e oneri deducibili) non deve essere superiore a L. 50.000.000; i genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora. L'agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione di residenza o data di matrimonio). L'ulteriore condizione per beneficiare delle maggiorazioni d'imposta, per i nuclei familiari di cui ai commi precedenti, e' quella che nessun componente del nucleo possieda altri immobili, oltre l'abitazione principale e le pertinenze di tale abitazione. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato mediante presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, da presentarsi entro il termine ultimo previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I., ovvero dell'unica rata. L'autocertificazione ha validita' per il solo anno di imposta di presentazione. (Omissis). |
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