Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI LUGO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Lugo (Ravenna) ha adottato il 21 e 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nelle misure seguenti: a) detrazione di L. 250.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera b); b) detrazione di L. 500.000 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti "particolari situazioni di carattere sociale": 1. Particolare situazione di carattere sociale: a) soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di eta' non inferiore a 65 anni; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 33.000.000. La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa. 2. Particolare situazione di carattere sociale: a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 14.000.000 per ogni componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3. Particolare situazione di carattere sociale: a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993; 4. Particolare situazione di carattere sociale: a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 13.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'; 5. Particolare situazione di carattere sociale: a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' superiore al 66%; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 24.000.000 maggiorato di L. 13.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. Di stabilire le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente: a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001; b) i limiti di reddito, di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate, devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), per l'anno 2000; c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di "particolare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovra' essere inoltrata al Servizio tributi del comune di Lugo entro, e non oltre, il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2001 con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo; d) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione l.C.I., la sopra citata autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti: a) aliquota del 5,4 per mille per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7 e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come individuate all'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili" approvato con delibera di C.C. n. 190 del 28 dicembre 1998, e precisamente: l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano, o disabile, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione principale; l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; b) aliquota del 5,8 per mille per le unita' immobiliari abitative date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per le unita' immobiliari abitative dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate; c) aliquota del 7 per mille per le unita' inimobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione; d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; e) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a), b), c) e d). Di fissare per l'anno 2001, la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nelle misure seguenti: a) L. 250.000, detrazione ordinaria di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) L. 500.000, detrazione maggiorata di imposta per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle condizioni di particolare disagio economico, o sociale, individuate con apposita delibera del consiglio comunale; (Omissis). |
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