Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI ROVERETO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rovereto (Trento) ha adottato il 20 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2001:
1. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al cinque per mille ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita' immobiliari i aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune;
2. di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;
3. di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unita' immobiliare e' assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1;
4. di applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioe' l'aliquota applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unita' immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unita' risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale e' inteso quale unica unita' immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unita' in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unita' immobiliari verra' applicata l'aliquota ordinaria;
5. di considerare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 e dell'art. 8, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata, e di applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per mille;
6. di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'uno per mille - per le unita' immobiliari che nel corso dell'anno 2001 saranno oggetto di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi iniziati nel 2001 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno. Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti:
il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'ufficio tecnico comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere c), d) ed e), nel corso del 2001 o anche precedentemente al 2001;
l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'ufficio tecnico comunale competente, o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell'anno 2001 (dal 1o gennaio al 31 dicembre), a tal fine non rientreranno nell'agevolazione interventi iniziati precedentemente ne' successivamente a tale anno;
ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1993 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi l'aliquota agevolata dell'uno per mille sara' applicabile su tali aree definite "fabbricabili" in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1 pari al 5 per mille per l'anno 2001;
qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 2001 o l'edificio sia di fatto nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore dell'1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato;
7. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2001, abbia avuto nel 2000 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a L. 15.000.000;
8. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 2001 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24, primo comma, lettera c) della L.P. 14/1991, per periodi di almeno sei mesi, anche non continuativi;
9. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2001, abbia avuto nel 2000 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a L. 20.000.000, e sia presente nel suddetto nucleo un componente di eta' superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 2001 ovvero portatore di invalidita' superiore al 60%.
10. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale, ad esclusione di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9) del presente provvedimento, in L. 200.000 da applicarsi anche alle unita' immobiliari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
11. di aumentare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 al sette per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia:
l'abitazione principale del soggetto passivo e le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;
le unita' immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;
le unita' immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota agevolata pari a 4 per mille se rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunale, oppure l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento negli altri casi;
le unita' immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;
le unita' immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti;
12. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformita' ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformita' all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e s.m.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone