Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI CONSELVE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Conselve (Padova) ha adottato il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille per l'anno 2001 con le differenziazioni di seguito indicate:
a) aliquota nella misura del 4,5 per mille, in riferimento alla tipologia delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e alle pertinenze ricadenti in particelle subalterne al mappale dove insiste il fabbricato principale e/o comunque, attigue al fabbricato principale;
b) aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli alloggi non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali tale condizione sussista in via continuativa dal 1o gennaio 2000 alla data della scadenza del versamento di acconto; da detta condizione sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativi ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
2) di confermare, a decorrere dall'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti, i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa; di confermare inoltre lo stesso aumento di detrazione per l'abitazione principale di proprieta' dei nuclei familiari il cui unico reddito riferito all'anno 2000 rientra nella tabella seguente:
un componente L. 19.000.000;
due componenti L. 23.000.000;
tre o piu' componenti L. 28.000.000, precisando che la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
3) di individuare inoltre, come beneficiarie della suddetta detrazione le famiglie che hanno presenza di portatori di handicap, non deambulanti, certificati dal servizio sanitario nazionale.
In tutti i casi, l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione nel corso del 2001. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 56 della Legge 662/1996.
Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 a meno che non si tratti di abitazione dei portatori di handicap sopraindicati.
4) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000. Detta autocertificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di effettuazione del versamento in acconto all'Ufficio Tributi del comune.
(Omissis).
 
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